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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/03/2025, n. 4865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4865 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 26348 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(ROMA (RM), 13/10/1976), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
COSTANTINI MARCO giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 23/02/1973), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. CALVANO ANNA MARIA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale e cessazione degli effetti civili del 2
matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che in data 24/10/2004 Parte_1
contraeva in ROMA matrimonio concordatario con CP_1
e che in data 12/10/2007 nasceva il figlio esponeva che
[...] Per_1
nel tempo la convivenza era divenuta intollerabile e chiedeva, quindi,
pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con ogni conseguente statuizione e, all'esito del passaggio in giudicato della relativa sentenza,
anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si costituiva in giudizio che non si Controparte_1
opponeva alla pronuncia sulla separazione personale dei coniugi e successivamente di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma contestava le avverse allegazioni e istanze.
Alla prima udienza del 17/03/2025 comparivano personalmente le parti che dichiaravano di aver raggiunto un accordo alle seguenti conclusioni e il giudice delegato rimetteva la causa al collegio per la decisione sulla separazione:
- i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto e
ciascuno provvederà al proprio mantenimento;
- il figlio è affidato in modo condiviso ad entrambi i Per_1
genitori con residenza presso la madre e possibilità del padre di
vederlo previo accordo di retto con il ragazzo ed avviso alla
madre; 3
- versamento di un assegno di mantenimento di Euro 350,00 al
mese a partire da marzo 2025 da parte del padre alla madre da
versare entro il giorno 10 del mese oltre rivalutazione ISTAT con
base marzo 2025;
- onere di ambo le parti di contribuire in pari misura al pagamento
delle spese extra afferenti con le specificazioni di cui al Per_1
Protocollo di intesa sottoscritto dal Tribunale di Roma del
17/12/2014;
- l' acconsente a che l'assegno unico venga versato in misura Pt_1
integrale alla madre già dal mese di aprile 2025.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza.
Nulla osta a recepire le condizioni congiuntamente indicate dalle parti,
ferma la valenza negoziale di quelle che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi relativamente al matrimonio Parte_1 Controparte_1
dagli stessi contratto in data 24/10/2004.
La statuizione sulle spese di lite è demandata alla definizione del giudizio che deve essere rimesso sul ruolo del giudice Stefania Ciani per il prosieguo sulla contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 26348/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: 4
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ROMA (RM), 13/10/1976) e (ROMA (RM), Controparte_1
23/02/1973) relativamente al matrimonio contratto in data 24/10/2004,
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, al n.
120, parte II, serie A02, anno 2004, alle condizioni trascritte in motivazione;
dispone rimettersi la causa sul ruolo del giudice Stefania Ciani come da separata ordinanza;
spese al definitivo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 18/03/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 26348 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(ROMA (RM), 13/10/1976), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
COSTANTINI MARCO giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 23/02/1973), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. CALVANO ANNA MARIA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale e cessazione degli effetti civili del 2
matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che in data 24/10/2004 Parte_1
contraeva in ROMA matrimonio concordatario con CP_1
e che in data 12/10/2007 nasceva il figlio esponeva che
[...] Per_1
nel tempo la convivenza era divenuta intollerabile e chiedeva, quindi,
pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con ogni conseguente statuizione e, all'esito del passaggio in giudicato della relativa sentenza,
anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si costituiva in giudizio che non si Controparte_1
opponeva alla pronuncia sulla separazione personale dei coniugi e successivamente di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma contestava le avverse allegazioni e istanze.
Alla prima udienza del 17/03/2025 comparivano personalmente le parti che dichiaravano di aver raggiunto un accordo alle seguenti conclusioni e il giudice delegato rimetteva la causa al collegio per la decisione sulla separazione:
- i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto e
ciascuno provvederà al proprio mantenimento;
- il figlio è affidato in modo condiviso ad entrambi i Per_1
genitori con residenza presso la madre e possibilità del padre di
vederlo previo accordo di retto con il ragazzo ed avviso alla
madre; 3
- versamento di un assegno di mantenimento di Euro 350,00 al
mese a partire da marzo 2025 da parte del padre alla madre da
versare entro il giorno 10 del mese oltre rivalutazione ISTAT con
base marzo 2025;
- onere di ambo le parti di contribuire in pari misura al pagamento
delle spese extra afferenti con le specificazioni di cui al Per_1
Protocollo di intesa sottoscritto dal Tribunale di Roma del
17/12/2014;
- l' acconsente a che l'assegno unico venga versato in misura Pt_1
integrale alla madre già dal mese di aprile 2025.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza.
Nulla osta a recepire le condizioni congiuntamente indicate dalle parti,
ferma la valenza negoziale di quelle che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi relativamente al matrimonio Parte_1 Controparte_1
dagli stessi contratto in data 24/10/2004.
La statuizione sulle spese di lite è demandata alla definizione del giudizio che deve essere rimesso sul ruolo del giudice Stefania Ciani per il prosieguo sulla contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 26348/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: 4
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ROMA (RM), 13/10/1976) e (ROMA (RM), Controparte_1
23/02/1973) relativamente al matrimonio contratto in data 24/10/2004,
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, al n.
120, parte II, serie A02, anno 2004, alle condizioni trascritte in motivazione;
dispone rimettersi la causa sul ruolo del giudice Stefania Ciani come da separata ordinanza;
spese al definitivo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 18/03/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi