Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 05/02/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze
Sezione Protezione Internazionale
Il Giudice, dott.ssa Barbara Fabbrini, nella causa iscritta al n.r.g. 6082/2023 promossa da:
e altro, con il patrocinio dell'avv. RICOZZI GIANLUCA;
Parte_1
RICORRENTE contro
, in persona del , con il patrocinio ex lege Controparte_1 CP_2 CP_3 dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
RESISTENTE- CONTUMACE
e
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Firenze;
INTERVENUTO
Oggetto: Diritti della cittadinanza a scioglimento della riserva assunta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1. I fatti e l'andamento del processo
Con ricorso depositato il 16/05/2023, i ricorrenti convenivano in giudizio di riassunzione (di precedente giudizio, radicato avanti al Tribunale di Roma, come meglio infra) il Controparte_1 chiedendo venisse loro riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti diretti di cittadina italiana per nascita da padre cittadino italiano, Persona_1 Persona_2
nato in data [...] a [...], figlio di
[...] Per_3
e (doc. 1).
[...] Persona_4
Preliminarmente, i ricorrenti deducevano di avere azionato la domanda di cittadinanza avanti al
Tribunale di Roma (sub R.G. 69473/2022), il quale, con ordinanza del 4.04.2023, si dichiarava incompetente territorialmente, in forza della legge 26.11.2021 n. 206, disponendo per la riassunzione in favore del Tribunale di Firenze.
Nel merito, i ricorrenti deducevano che l'avo, in data 17/06/1902, contraeva matrimonio con nata a [...] nel 1880 (doc. 2) ed emigrava Persona_5 successivamente in Argentina, senza mai aver rinunciato o perso la cittadinanza italiana, come risulta pagina 1 di 6
Elettorale della Repubblica Argentina, nonché dal certificato di morte, avvenuta in data 20/08/1965 presso la città di San Guillermo (docc. 3,4).
In data 30/08/1913 era nata a [...], nella provincia di Santa Fe, in Argentina, la figlia di e di col nome di (doc. Persona_2 Persona_5 Persona_1
5). in data 25/03/1929, contraeva matrimonio con (doc. 6). Dal Persona_1 Persona_6 suddetto matrimonio nasceva, in data 11/07/1939, (doc. 7). moriva il Per_7 Persona_1
12 ottobre 1994 (doc. 8). In data 21 agosto 1980 nasceva l'odierno ricorrente, , Parte_1 Pers dall'unione tra e (doc. 9). è morto il 13 giugno 2022 (doc. Per_7 Parte_2 Per_7
10). contraeva matrimonio con AN RA ME in data 25 ottobre 2008 Parte_1
(doc. 11). Da tale matrimonio nasceva infine, in data 25 novembre 2021, Persona_9
(doc. 12).
Il non si è costituito in giudizio, sebbene regolarmente evocato e deve quindi esserne CP_1 dichiarata la contumacia.
I ricorrenti hanno precisato le conclusioni conformi all'atto introduttivo e la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 12.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, senza ulteriori termini a difesa.
La causa veniva trattata in udienza per delega dal GOP, dott. Alessandro Martini, assegnato a questo giudice nell'ambito dell'UPP, che ne curava altresì lo studio del fascicolo e la predisposizione di bozza provvedimentale, rimettendo poi per la decisione e il provvedimento finale alla sottoscritta giudice titolare.
2. Questioni preliminari.
Il Giudice osserva preliminarmente che la domanda oggetto di causa viene trattata, per il principio del tempus regit actum, col rito sommario di cui agli artt. 702 bis c.p.c., quali norme processuali vigenti all'epoca di azionamento della domanda giudiziale avanti al Tribunale di Roma
(novembre 2022), poi riassunta avanti a questo Tribunale.
Nel merito, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . E' “ frutto di equivoco processuale Controparte_1 ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
pagina 2 di 6 Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie, sussiste l'interesse ad agire atteso che i ricorrenti deducono la trasmissione della cittadinanza per linea materna in riferimento ad un discendente di madre italiana, nato prima del
1948, mentre secondo l'orientamento consolidato dell'Amministrazione, ribadito nella circolare del Ministero dell'Interno n. K28.1/1991 ”i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamato a sostegno del ricorso.
3. La decisione
Ciò premesso, al fine di delibare la domanda principale dei ricorrenti occorre verificare il fatto acquisitivo della cittadinanza nonché la continuità della linea di trasmissione.
Quanto al primo dei due elementi suddetti si deve evidenziare che per effetto della sentenza della
Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina (a tale censura di incostituzionalità si prestano anche gli articoli da 1 a 15 del Codice
Civile del 1865 che regolavano nel medesimo modo tale materia all'epoca del matrimonio), si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti di
Ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del Persona_1
1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno
1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio
1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009).
Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo
1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può pagina 3 di 6 non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana.
Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio
1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme pre-costituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice delle leggi, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti della sentenza d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati.
Ne consegue che considerato che ha trasmesso “iure sanguinis” Persona_2 alla figlia la cittadinanza italiana, ella a sua volta l' ha trasmessa ai propri Persona_1 discendenti, e non può ritenersi che la stessa abbia perso la cittadinanza italiana per essersi coniugata con cittadino straniero. Deve pertanto ritenersi che i discendenti e le discendenti di Persona_2 siano a loro volta cittadini italiani, anche se nati prima dell'entrata in vigore della
[...]
Costituzione, a far data dall'entrata in vigore della costituzione italiana.
Quanto al secondo degli elementi costituitivi della fattispecie si osserva che la continuità della linea di discendenza, come ricostruita in ricorso, trova puntuale ricostruzione nella documentazione allegata, tutta opportunamente tradotta e apostillata, dalla quale risulta dimostrato il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis
Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Si deve infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n.
25317 del 24/08/2022) pagina 4 di 6 In ogni caso è da precisare che “ l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. Civ. S.u. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
4. Le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la documentata CP_1 impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa, nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria. E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma la tutela dell'effettività del diritto di difesa per cui la parte vittoriosa, anche sotto il profilo causale, non può essere gravata delle spese sostenute per aver dovuto agire in giudizio per il riconoscimento del diritto non risultando alla stessa imputabili eventuali inefficienze dell'Amministrazione. Né si può ritenere che, trattandosi di discendente in linea materna nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione, il diritto sia riconoscibile solo in via giurisdizionale atteso che il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite n. 4466/2009, costantemente applicato dalla giurisprudenza di merito successiva, costituisce diritto vivente ed allo stesso l'Amministrazione è tenuta ad adeguarsi anche attraverso un aggiornamento della circolare amministrativa richiamata.
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022
(indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che a. nato in [...] il [...], e la di lui figlia minore Parte_1
b. , nata in [...] il [...] Persona_9 sono cittadini italiani dalla nascita;
2) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
pagina 5 di 6 3) condanna il a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di lite del Controparte_1 presente giudizio che liquida in € 1.200,00 per compensi, € 545,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Firenze, 04/02/2025 il Giudice
Dott. ssa Barbara Fabbrini
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