Cass. civ., sez. III, sentenza 06/07/2001, n. 9209
CASS
Sentenza 6 luglio 2001

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L'accoglimento della domanda con la quale il socio di una società di capitali chieda la condanna della società a restituirgli somme da lui in precedenza versate alla società medesima richiede la prova che detto versamento sia stato eseguito per un titolo che giustifichi la pretesa di restituzione: prova che deve essere tratta non tanto dalla denominazione con la quale il versamento è stato registrato nelle scritture contabili della società, quanto soprattutto dal modo in cui concretamente è stato attuato il rapporto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi. È questione di interpretazione della volontà negoziale delle parti stabilire se l'indicato versamento tragga origine da un rapporto di mutuo o se invece esso sia stato effettuato a titolo di apporto del socio al patrimonio di rischio dell'impresa collettiva; nel qual ultimo caso il diritto alla restituzione, prima e al di fuori del procedimento di liquidazione della società, sussiste solo qualora il conferimento sia stato risolutivamente condizionato alla mancata successiva deliberazione assembleare di aumento del capitale nominale della società e tale deliberazione non sia intervenuta entro il termine stabilito dalle parti o fissato dal giudice.

L'attore che chieda la restituzione di una somma di denaro, affermando di averla data a mutuo, è tenuto a dare la prova, oltre che della avvenuta consegna del denaro, anche che questa è stata effettuata per un titolo che ne importi l'obbligo alla restituzione, con la conseguenza che l'onere della prova su di lui incombente può dirsi adempiuto solo quando risultino accertati entrambi tali elementi del fatto costitutivo della pretesa, senza che la contestazione del convenuto, il quale riconoscendo di aver ricevuto la somma deduca una diversa ragione della sua dazione, configuri un'eccezione in senso sostanziale, tale da investire l'onere della detta prova.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 06/07/2001, n. 9209
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9209
Data del deposito : 6 luglio 2001

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