Sentenza 19 settembre 2014
Massime • 1
Il decreto di sequestro probatorio delle cose che costituiscono corpo del reato deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine alla sussistenza della relazione di immediatezza tra la "res" sequestrata ed il reato oggetto di indagine, non anche in ordine alla necessità di esso in funzione dell'accertamento dei fatti, poiché l'esigenza probatoria del corpo del reato è "in re ipsa".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/09/2014, n. 48376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48376 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SAVANI Piero - Presidente - del 19/09/2014
Dott. MICCOLI Grazia - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - N. 1192
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere - N. 6912/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BI IO N. IL 03/08/1954;
avverso l'ordinanza n. 1730/2013 GIP TRIBUNALE di ISERNIA, del 09/12/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA MICCOLI;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale, il quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 9 dicembre 2013, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Isernia rigettava l'opposizione (proposta ai sensi dell'art. 263 c.p.p., comma 5) all'istanza di restituzione, formulata al Pubblico Ministero, relativa a beni sottoposti a sequestro probatorio nel procedimento penale a carico di AN IO, indagato per i reati di cui all'art. 517 ter c.p., art. 640 c.p., comma 2, artt. 473, 474 e 474 ter c.p..
2. Avverso tale ordinanza è stato proposto ricorso, con atto depositato in data 30 dicembre 2013 dai difensori dell'indagato, nel quale si censura l'illegittimità del provvedimento impugnato perché esclusivamente motivato in ragione delle esigenze probatorie come affermate dal Pubblico Ministero, mentre - secondo i deducenti - sarebbe stato necessario argomentare specificamente in merito alle ragioni che giustificano l'adozione del sequestro. È evidenziato, inoltre, che dalla documentazione prodotta emerge comunque l'insussistenza di elementi in base ai quali ritenere che la merce in sequestro sia contraffatta.
3. Con atto depositato in data 19 marzo 2014, il Procuratore Generale della Corte di Cassazione ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 616 c.p.p., rappresentando che il provvedimento impugnato legittimamente richiama la motivazione formulata dal P.M. nello stesso originario provvedimento di sequestro (successivamente indicata "per relationem" in sede di rigetto della richiesta di restituzione dei beni), dove sono individuate la fattispecie di reato e le stesse esigenze probatorie, e viene sufficientemente precisato il rapporto di immediatezza tra le prime e le cose in sequestro, in ordine alla indispensabilità di quest'ultimo in funzione degli accertamenti da compiersi. Quanto poi alla dedotta insussistenza degli elementi posti a base dell'ipotizzata falsità dei beni medesimi, condivisibile - secondo il Procuratore Generale - si rivela il rilievo del giudice impugnato secondo il quale, in assenza di "elementi nuovi", la decisione sulla legittimità del sequestro stesso, quale adottata dal provvedimento del Tribunale del Riesame, allo stato configura la preclusione endoprocessuale del giudicato cautelare, non avendo l'interessato interposto ricorso avverso quella pronuncia. In ogni caso il Tribunale ha congruamente motivato in merito all'ulteriore documentazione prodotta dalla difesa. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato e conseguentemente va rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
2. Con il provvedimento impugnato il G.I.P. ha congruamente motivato le ragioni del rigetto dell'istanza di dissequestro, richiamando le argomentazioni formulate dal P.M. nello stesso originario provvedimento di sequestro (successivamente indicate "per relationem" in sede di rigetto della richiesta di restituzione dei beni), dove sono individuate la fattispecie di reato e le esigenze probatorie. Sulla base di tali argomentazioni viene sufficientemente precisato il rapporto di immediatezza tra i fatti penalmente rilevanti ascritti e le cose in sequestro;
viene, inoltre, chiarita anche l'indispensabilità della misura adottata in funzione degli accertamenti da compiersi.
Questa Corte ha più volte chiarito che "il decreto di sequestro probatorio delle cose che costituiscono corpo del reato deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine alla sussistenza della relazione di immediatezza tra la "res" sequestrata ed il reato oggetto di indagine, non anche in ordine alla necessità di esso in funzione dell'accertamento dei fatti, poiché l'esigenza probatoria del corpo del reato è "in re ipsa". (Fattispecie in materia di contraffazione di marchi, nella quale la Corte ha, peraltro, ritenuto "pacifico" il rapporto di immediatezza tra i beni sequestrati e i reati in contestazione attesa l'inseparabilità dei marchi contraffatti dai prodotti)" (Sez. 2, n. 23212 del 09/04/2014 - dep. 04/06/2014, P.M. in proc. Kasse, Rv. 259579; si vedano, tra le altre, anche Sez. 6, n. 1683 del 27/11/2013 - dep. 15/01/2014, Osse, Rv. 258416; Sez. 2, n. 43444 del 02/07/2013 - dep. 24/10/2013, Di Nino, Rv. 257302).
3. Quanto poi alla dedotta insussistenza degli elementi posti a base dell'ipotizzata falsità dei beni sottoposti a sequestro, condivisibile è certamente il rilievo, fatto nel provvedimento impugnato, secondo il quale, in assenza di "elementi nuovi", il vaglio sulla legittimità del sequestro stesso, sottoposta già al Tribunale del Riesame, è precluso dal giudicato cautelare, non avendo l'interessato interposto ricorso avverso la decisione del suddetto Tribunale (cfr. Sez. 2, n. 34607 del 26/06/2008 - dep. 03/09/2008, Pavan e altro, Rv. 240703).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2014