Sentenza 28 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/01/2004, n. 1532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1532 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FAVARA Ugo - Presidente -
Dott. AMARI Eugenio - rel. Consigliere -
Dott. MERONE Antonio - Consigliere -
Dott. MARIGLIANO Eugenio - Consigliere -
Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ministero delle Finanze, Direzione Regionale Entrate della Toscana, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, domiciliato il Ministero in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
- ricorrente -
contro
IN AR;
- intimato -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, sezione 17, n. 122/17/1999, del 17.4/29.9.1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9.10.2003 dal consigliere relatore Dott. Eugenio Amari;
udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo Fuzio, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AR IN ricorreva alla Commissione tributaria di 1^ grado avverso il silenzio-rifiuto della Direzione Regionale delle Entrate per la Toscana sulla richiesta di rimborso dell'IRPEF trattenuta dal datore di lavoro a seguito della corresponsione di un'indennità aziendale finalizzata alle dimissioni dal servizio, sostenendo che si trattava di liberalità riconducibile nella tipologia prevista dall'art 48, 2^ comma, lettera F) del dP.R. 917/1986. Proponeva appello l'Ufficio deducendo che la ratio della norma citata consisteva nell'escludere dalla tassazione le erogazioni a favore della generalità o di categorie di dipendenti in presenza di situazioni non predeterminate. Era, pertanto, evidente che tale esclusione non ricorreva nel caso di specie in cui l'erogazione di una somma di denaro era prevista da accordi nell'ambito della contrattazione decentrata tra datore al lavoro e le organizzazioni sindacali, approvati dai competenti organi ministeriali. L'Ufficio sosteneva, quindi, che il premio erogato ai dipendenti risultava concesso in esecuzione di un piano di ristrutturazione aziendale a favore di quei dipendenti che avevano optato per le dimissioni volontarie.
Controdeduceva il contribuente che nel caso di specie non si trattava di dimissioni volontarie incentivate, bensì di licenziamento in tronco con erogazione in via di liberalità aziendale di denaro aggiuntivo al trattamento di fine rapporto e di mancato preavviso. Precisava che la quota IRPEF rimborsabile riferita alle integrazioni liberali ammontava a lire 4.790.600.
Con la sentenza in epigrafe indicata la Commissione tributaria regionale rigettava l'appello dell'Ufficio deducendo che per escludere le erogazioni liberali dalla formazione del reddito, ai sensi dell'art. 48, comma 2^, lettera F) del d.P.R. 917/1986, occorreva che l'evento presentasse i caratteri di "eccezionailità", di "non ricorrenza" e che fosse rivolto a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti. Nel caso di specie, trattandosi di licenziamento in tronco a seguito di riduzione di personale per crisi aziendale e non di cessazione del rapporto di lavoro t incentivato a seguito di accordo tra le parti, ricorrevano le condizioni di "eccezionailità" e di "non ricorrenza" a favore di categorie di dipendenti;
conseguentemente era applicabile il già citato art. 48, comma 2^, lettera F) del d.P.R. 917/1986 alle somme corrisposte in aggiunta al trattamento di fine rapporto e all'indennità di mancato preavviso.
Propone ricorso per Cassazione l'Amministrazione finanziaria denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt 16, 48, 2^ comma, lettera F) del d.P.R. 917/1986, e 2697 c.c.; nonché l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. Deduce la ricorrente che l'indennità corrisposta, secondo l'accordo aziendale di integrazione del trattamento di mobilita, era generalizzata e di costante applicazione, oltre che inderogabile, e quindi ne' liberale ne' eccezionale ma sostitutiva (art. 6 d.P.R. 917/1986) della parte del reddito di lavoro non più percepita per la crisi aziendale.
Il contribuente non ha svolto attività difensiva in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La somma corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore in occasione della cessazione anticipata del rapporto di lavoro, in aggiunta alle spettanze di tuie rapporto, costituisce una vera e propria controprestazione effettuata per ottenere il consenso del dipendente alla risoluzione anticipata e quindi integra il trattamento di fine rapporto. Come tale non rientra tra le erogazioni liberali ed eccezionali previste dal comma 2 lettera F) del tu. approvato con il d.P.R. 22.12.1986 n. 917 (testo previgente), bensì tra le varie indennità erogabili a causa ed in dipendenza del rapporto di lavoro, ed è pertanto soggetto ad imposizione. (Cass. 2817/2002; Cass. 864/2001; Cass. 51/2000).
Nè vale affermare, come fa il giudice di appello, che "nel caso di specie, trattandosi di licenziamento in tronco non consensuale a seguito di riduzione del personale per crisi aziendale........, ricorrono quelle condizioni di eccezionailità e di non ricorrenza a favore categorie di dipendenti" previste dal citato art. 48, 2^ comma, d.P.R. 917/1986; anche in tal caso, infatti, la somma corrisposta dal datore di lavoro, in aggiunta alle spettanze di fine rapporto e per mancato preavviso, costituisce reddito imponibile, in quanto non ha natura liberale ma integra una vera e propria controprestazione effettuata "in dipendenza" del rapporto per convincere il lavoratore a non opporsi alla sua cessazione anticipata.
Consegue raccoglimento del ricorso, la Cassazione della sentenza impugnata e il rigetto, con decisione nel merito ex art. 384 1^ comma c.p.c., della domanda di rimborso del contribuente.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di rimborso del contribuente. Compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2004