Sentenza 4 dicembre 2008
Massime • 1
Integra il delitto di falso in scrittura privata - e non quello di falso in titoli di credito ex art. 491 cod. pen. - l'apposizione di una falsa firma di girata su un assegno già posto all'incasso e protestato, in quanto con il protesto si esaurisce la funzione tipica dell'assegno e viene meno la sua capacità di circolazione privilegiata, che giustifica la tutela penale rafforzata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/12/2008, n. 1720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1720 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato - Presidente - del 04/12/2008
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 4355
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 30324/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PU IM, nato il [...];
avverso la sentenza emessa il 30/1/08 dalla Corte di appello di Lecce;
nel procedimento a carico di:
RT SE, nato il [...];
Visti gli atti, il provvedimento denunciato, il ricorso e la memoria difensiva.
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuliana Ferma;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DI POPOLO Angelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito, per la parte civile, l'avv. Antonio Mazzeo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Udito il difensore dell'imputato, avv. Maria Sofia Tonolo, in sostituzione dell'avv. Ivana RT, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DI RICORSO E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con sentenza 26/10/06 il Tribunale di Lecce assolveva RT SE dal reato di cui agli artt. 585 e 491 c.p. (ascrittogli per avere apposto, dopo la propria, una firma falsa di girata sull'assegno emesso da PU GI all'ordine di AR VA, protestato il 31/3/00, al fine di procurarsi il vantaggio di non apparire l'ultimo giratario;
condotta posta in essere il 29/5/00) perché il fatto non sussiste.
Avverso tale decisione proponeva appello la parte civile PU IM e la Corte di Appello di Lecce, con pronuncia 30/1/08, dichiarava inammissibile il gravame agli effetti penali e lo rigettava per il resto.
Avverso tale ultima decisione ha proposto ricorso per cassazione la parte civile nei termini infradescritti.
1 - Violazione della legge penale perché, essendo stato l'appello proposto solo ai fini civili, la declaratoria di inammissibilità era erronea.
2 - 3 - Violazione della legge penale e precipuamente degli artt. 485 e 491 c.p., con riguardo alla esclusa ricorrenza dell'uso dell'assegno; vizio di motivazione sul punto.
La Corte osserva.
Il primo motivo è manifestamente infondato.
Invero, nell'atto di appello la sentenza del Tribunale risulta essere stata impugnata senza specifiche limitazioni e le relative conclusioni contengono espressa richiesta di riconoscimento della "penale responsabilità dell'imputato": pertanto correttamente fu dichiarata la inammissibilità del gravame agli effetti penali. Le denuncie sub 2 e 3 sono invece fondate.
I giudici di merito hanno escluso la configurabilità del reato addebitato considerando che, se pure era vero che il PU aveva alterato il titolo con l'aggiunta, falsamente apposta, di una firma di girata, tale condotta si era peraltro verificata dopo l'uso dell'assegno stesso, il quale era stato posto all'incasso e protestato nel suo tenore originario e veritiero.
Orbene, tali argomentazioni non tengono conto di quanto effettivamente ebbe a verificarsi nella fattispecie. Dopo il protesto elevato il 31/3/00, il RT operò
sull'originale, tornato a sue mani, l'aggiunta de qua (circostanza pacifica): di tale documento - così come contraffatto, cioè con la menzione della girata falsa - si fece uso nel richiamarlo nella scrittura intervenuta il 29/5/00 tra le parti, ponendolo a base della stessa;
un ulteriore uso fu del pari effettuato nel restituire il titolo al RT onde questi, avendo provveduto al relativo pagamento, potesse presentarlo in prefettura per evitare la sanzione amministrativa.
All'uopo va ribadito che ai fini dell'uso di cui all'art. 485 c.p., è necessario che il documento falso sia uscito dalla sfera individuale dell'autore per volontà a lui ascrivibile ed in modo giuridicamente rilevante nei confronti dei terzi estranei alla falsità (Cass. 19/3/81 n. 4639 Rv. 148895; Cass. 16/6/82 3 n. 8488 Rv. 160725): ciò certamente si è verificato con il richiamo e la restituzione di cui sopra.
Tanto puntualizzato, deve affermarsi il seguente ulteriore principio. Dopo il protesto si esaurisce la funzione tipica di un assegno e viene meno la sua capacità di circolazione privilegiata, che giustifica la tutela penale rafforzata: pertanto un'eventuale contraffazione successivamente operata sullo stesso costituisce falsità in scrittura privata comune, non equiparata, sia pure quod poenam, agli atti pubblici.
In virtù di quanto esposto la sentenza impugnata risulta avere erroneamente escluso, in relazione alla vicenda fattuale accertata, la configurabilità di qualsiasi illecito penale, dovendosi al contrario ritenere, ormai solo ai fini civili, che il comportamento del RT rientrasse nella previsione dell'art. 485 c.p.. S'impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, il quale dovrà procedere a nuovo giudizio attenendosi agli enunciati principi;
la liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile è rimessa al definitivo, in sede civile.
P.Q.M.
LA CORTE annulla la sentenza impugnata agli effetti civili, con rinvio per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2009