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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/01/2026, n. 2078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2078 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CO TA nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/04/2025 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NA D'AU; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale UC Odello, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore delle parti civili LL PP, AV ET, LL CE, LL AE, LL IE e LL VI, avv. Marco Meduri, in sostituzione dell’avv. Angelo Sorace, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso e, in subordine, rigettarlo;
udito il difensore, avv. IE Antonio Orazio Brancia, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 23/04/2025 la Corte di appello di Catanzaro confermava la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia in data 21/03/2024, che aveva condannato TA CO per il reato di cui all’art. 589-bis, commi primo e settimo, cod. pen., perché, in data 05/07/2016, alla guida di una autovettura – per colpa consistita in negligenza, imperizia e imprudenza, nonché violando gli artt. 140 e 143 Codice della strada – impattava frontalmente contro il motoveicolo condotto da ER LL, che viaggiava in direzione opposta, a sua volta violando gli artt. 116 e 141 Codice della strada, concorrendo a Penale Sent. Sez. 4 Num. 2078 Anno 2026 Presidente: VIGNALE LUCIA Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 16/01/2026 2 cagionarne la morte. 2. L’imputata, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 589-bis, comma settimo e 157, comma sesto, cod. pen. Rileva che la Corte territoriale ha errato nel non ritenere l’ipotesi prevista dall’art. 589-bis, comma settimo, cod. pen. quale fattispecie autonoma di reato, non soggetta al raddoppio dei termini di prescrizione di cui all’art. 157, comma sesto, cod. pen.; che il reato previsto dall’art. 589-bis, comma settimo, cod. pen., richiedendo una condotta colpevole della vittima, si distingue dall’omicidio stradale “comune”, costituendone una sottocategoria, «proprio come il comma 5 dell’art. 73 D.P.R. 309/90 distingue la detenzione per uso personale dal traffico di stupefacenti» (pag. 6 del ricorso); che la differenziazione sanzionatoria tra l’omicidio stradale con concorso di colpa della vittima e quello ordinario comporta una minore gravità del reato, che non è più semplicemente un omicidio stradale, ma un omicidio stradale attenuato;
che, dunque, è il principio di differenziazione penale che unisce l’art. 589-bis, comma settimo, cod. pen. e l’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, posto che in entrambi i casi il legislatore ha riconosciuto una pena differenziata in ragione della minore gravità della condotta;
che questo processo di differenziazione crea di fatto una nuova fattispecie, con un regime penale meno severo rispetto alla norma base;
che allora il reato contestato all’odierna ricorrente, costituendo fattispecie autonoma, è ormai estinto per intervenuta prescrizione, atteso che non rientra, a differenza dell’omicidio stradale comune, nella previsione di cui all’art. 157, comma sesto, cod. pen. 2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., sotto il profilo della contraddittorietà e della carenza di motivazione, con riferimento alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 589-bis, comma settimo, cod. pen. La doglianza riprende quella avanzata con il primo motivo, sotto il diverso profilo della contraddittorietà interna della motivazione e della carenza argomentativa. 2.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione alla qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 589- bis, comma settimo, cod. pen. Osserva che la Corte territoriale ha applicato il comma settimo dell’art. 589-bis cit. come se fosse una semplice attenuante, così omettendo di riconoscere la sua autonomia come fattispecie di reato ed ignorandone la struttura normativa, che differenzia nettamente il comma settimo da tutti gli altri commi, sia con riferimento al trattamento sanzionatorio più lieve, che al riconoscimento del concorso di colpa della vittima. 3 2.4. Con il quarto motivo si duole della violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 192, 533, 603 cod. proc. pen. e 589-bis cod. pen. Rappresenta che non è stata disposta la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale richiesta dalla difesa, che aveva avanzato precise censure in relazione alla dinamica del sinistro come ricostruita nel giudizio di primo grado;
che i giudici di appello hanno, altresì, trascurato l’incidenza delle risultanze tecnico-scientifiche e testimoniali emergenti dagli atti, che fornivano una lettura alternativa dei fatti, che esclude la responsabilità dell’odierna ricorrente, contrastante con quella ritenuta in entrambi i giudizi di merito. 2.5. Con il quinto motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 585, comma 4 e 603 cod. proc. pen. Evidenzia che la Corte territoriale ha confermato la ricostruzione operata dal giudice di prime cure, secondo la quale l’imputata avrebbe invaso la corsia di marcia opposta, in tal modo concorrendo nella causazione del sinistro a seguito del quale decedeva la persona offesa, senza tener conto delle censure difensive, che tra l’altro contenevano la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria; che ha errato nell’affermare che gli argomenti offerti dalla difesa non avessero superato gli accertamenti tecnici disposti nel giudizio di primo grado, atteso che, non essendo stata disposta la rinnovazione, non è stato possibile determinare alcuni aspetti messi in risalto dalla consulenza di parte, peraltro, non valutata;
che, dunque, la sentenza impugnata è viziata per omessa valutazione di una prova decisiva, quale la nuova perizia non disposta, che avrebbe potuto chiarire quanto già emerso nel corso dell’istruttoria dalle dichiarazioni del teste oculare ME AN e dalle conclusioni del consulente tecnico di parte, vale a dire che deve escludersi che la ricorrente stesse procedendo a velocità elevata e che abbia invaso l’opposta corsia di marcia;
che, peraltro, tali decisive risultanze probatorie non sono state valutate, né menzionate, nella sentenza impugnata, con la conseguenza che la motivazione è apparente o comunque illogica, fondata su presupposti travisati. 2.6. Con il sesto motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per contraddittorietà, carenza ed illogicità della motivazione. Rileva che i giudici di appello non hanno dato conto del perché gli accertamenti compiuti e le prove assunte dovessero ritenersi univoci, nonostante le censure e le contrarie risultanze emerse in dibattimento;
che, del resto, l’asserzione secondo la quale la velocità del motociclo condotto dalla persona offesa non sarebbe stata contestata è erronea e fuorviante, tenuto conto che proprio detto aspetto era oggetto di doglianza e motivava la richiesta di una nuova perizia. CONSIDERATO IN DIRITTO 4 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. I primi tre motivi – che, per essere tutti relativi alla eccepita prescrizione del reato ed alla qualificazione dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 589-bis, comma settimo, cod. pen. quale fattispecie autonoma, possono essere trattati congiuntamente – non sono consentiti, perché reiterano le stesse doglianze già prospettate alla Corte territoriale e da questa risolte con motivazione congrua ed esente da manifesta illogicità, oltre che aderente al principio di diritto più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla natura di circostanza attenuante ad effetto speciale dell’ipotesi disciplinata dall’art. 589-bis, comma settimo, cod. pen., che, nel concorso di altri fattori causali, prevede la riduzione della pena fino alla metà (da ultimo, Sez. 4, n. 24910 del 27/05/2021, Gottimer, Rv. 281559 – 01; Sez. 4, n. 20091 del 19/01/2021, Brunetti, Rv. 281173 – 01; Sez. 4, n. 13103 del 21/12/2019, dep.2019, Stauber Vaclav, Rv. 276254 – 01), per cui, sotto quest’ultimo profilo, sono anche manifestamente infondati. Del resto, proprio avuto riguardo alla formulazione della norma, plurimi sono gli indici che depongono nel senso della natura circostanziale: innanzitutto, il rapporto di specialità, ai sensi dell’art. 15 cod. pen., rispetto alla fattispecie base disegnata dal comma primo dell’art. 589- bis cod. pen., rispetto alla quale contiene in più il riferimento al concorso nella determinazione dell’evento di cause ulteriori rispetto alla condotta dell’agente (“qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole”); in secondo luogo, anche l’utilizzo della formula “la pena è diminuita” fa propendere per la natura circostanziale;
in terzo luogo, la collocazione in uno dei commi di cui si compone l’art. 589-bis cod. pen., così come le altre circostanze aggravanti, dunque, l’assenza di un apposito articolo che disciplini il caso del concorso di cause nella determinazione dell’evento morte;
in quarto luogo, la mancata rubricazione con un apposito nomen iuris, che avrebbe deposto per la creazione di una autonoma figura di reato;
in quinto luogo, il bene giuridico tutelato, che è il medesimo della fattispecie base di cui al comma primo;
in sesto luogo, l’assenza della clausola di sussidiarietà (“salvo che il fatto costituisca più grave reato”); infine, la mancata ridescrizione del fatto tipico ed il rinvio per relationem all’ipotesi base ed a quelle aggravate (“Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti” esordisce il comma settimo in esame). Osserva, peraltro, il Collegio che quella che nel ricorso è indicata come una situazione analoga, quella cioè del fatto di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in realtà è ipotesi del tutto differente, sol che si consideri che, a seguito della modifica apportata dall’art. 2 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146, è stata introdotta nel testo della norma in esame la clausola di 5 sussidiarietà (“Salvo che il fatto costituisca più grave reato”, espressione che presuppone che il fatto disciplinato dal comma 5 costituisca esso stesso già un reato), dato questo che ha fatto propendere la giurisprudenza nel considerare il fatto disciplinato dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 come previsione di un reato autonomo (Sez. 6, n. 14288 del 08/01/2014, Cassanelli, Rv. 259057 – 01). In conclusione, l’ipotesi attenuata di cui all’art. 589-bis, comma settimo, cod. pen., costituisce una circostanza introdotta dal legislatore con l’intento di equilibrare il rigido trattamento sanzionatorio che consegue all’applicazione dell’art. 590-quater cod. pen., che prevede il divieto di bilanciamento delle circostanze aggravanti di cui ai commi secondo e ss. dell’art. 589-bis cod. pen. con eventuali attenuanti concorrenti. Sul punto è stato condivisibilmente affermato che «con le modifiche apportate dalla legge n. 41 del 2016, al reato di cui all'art. 589 cod. pen., il legislatore, nell’esercizio della sua ampia discrezionalità, ha inteso assicurare le esigenze di maggior protezione, come quelle connesse alle frequenti violazioni del codice della strada, foriere di eventi lesivi o mortali, e, quindi, all’allarme sociale suscitato dal fenomeno ricorrente delle "vittime della strada". E per farlo, da un lato, ha inserito una norma quale l’art. 590quater cod. pen., secondo cui "quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli articoli 589 bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 589 ter, 590bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, e 590 ter, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti". Dall’altro, con un’evidente funzione di equilibrio sanzionatorio, ha introdotto il comma 7 dell’art. 589bis e dell’art. 590bis cod. pen. secondo cui "qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà"» (Sez. 4, n. 9455 del 08/02/2023, Sciglitano, Rv. 284238 – 01, in motivazione;
Sez. 4, n. 16609 del 02/04/2019, Dalmazzo, Rv. 275653 – 01). In ogni caso, la tesi difensiva sarebbe comunque manifestamente infondata anche sotto il profilo dell’applicazione della disciplina della prescrizione, in quanto l’art. 157, comma sesto, cod. pen. prevede il raddoppio dei termini di prescrizione con riferimento all’intero art. 589-bis cod. pen., senza esclusione di nessuna ipotesi, per cui – anche se la fattispecie di cui al comma settimo fosse autonoma e non ipotesi circostanziata – i termini di prescrizione sarebbero comunque raddoppiati. 1.2. Il quarto, il quinto ed il sesto motivo – che, per essere relativi alla mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ed alle sottese valutazioni 6 effettuate dalla Corte di appello, in ordine al materiale probatorio versato in atti, possono essere trattati congiuntamente – sono manifestamente infondati. Invero, quanto alla mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha avuto più volte modo di evidenziare che nell’ipotesi di cui al comma 1 dell’art. 603 cod. proc. pen. la rinnovazione è subordinata alla condizione che il giudice ritenga, nell’ambito della propria discrezionalità, che i dati probatori già acquisiti siano incerti e che l’incombente processuale richiesto rivesta carattere di decisività, a differenza dell’ipotesi disciplinata dal comma 2, in cui il giudice è tenuto a disporre la rinnovazione delle nuove prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, con il solo limite di richieste concernenti prove vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti (Sez. 1, n. 43380 del 13/9/2022, Basile, Rv. 283742 – 01). Orbene, è di tutta evidenza che nel caso oggetto di scrutinio si versi nell’ipotesi di cui al comma 1 dell’art. 603 cod. proc. pen. e che la motivazione del rigetto dell’istanza difensiva sia congrua, atteso che la Corte territoriale ha ritenuto non necessaria l’acquisizione della testimonianza di ME AN, avendo considerato che il teste non vide l’urto, in quanto era di spalle e che il sobbalzo posteriore dell’autovettura dopo l’urto non potesse comunque giustificare il trascinamento di tutti i detriti nell’altra corsia di marcia. Analogamente, con riferimento alla mancata rinnovazione della perizia, ha evidenziato, per un verso, come gli esiti degli accertamenti tecnici svolti dal perito e dal consulente del Pubblico Ministero fossero condivisibili, essendo fondati sull’esame del punto di urto tra i veicoli, del punto di quiete dei due mezzi e della posizione dei detriti sul manto stradale e, per altro verso, come le deduzioni difensive fossero generiche, perché fondate su circostanze (quali il punto di quiete del motociclo e l’ipotizzato spostamento dei detriti ad opera della vettura dell’imputata dopo l’urto, che è stato ritenuto smentito dalla pluralità dei detriti e dalla loro frammentazione) che avevano trovato congrua spiegazione nella ricostruzione effettuata dal giudice di prime cure. In altri termini, la Corte territoriale ha ritenuto del tutto superflua la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale richiesta, in considerazione degli elementi già acquisiti agli atti (Sez. 6, n. 48093 del 10/10/2018, G., Rv. 274230 – 01; Sez. 6, n. 8936 del 13/1/2015, Leoni, Rv. 262620 – 01). Trattasi, dunque, di motivazione non censurabile, in quanto esaustiva ed esente da vizi di illogicità. Peraltro, i motivi che si stanno esaminando, nella parte in cui ripercorrono la testimonianza dello AN, sono costituiti da doglianze in fatto, che appaiono prevalentemente finalizzate a richiedere al giudice di legittimità una diversa ed alternativa lettura degli elementi di prova, a fronte di una motivazione del provvedimento impugnato che nel complesso, come si è visto, non presenta 7 evidenti criticità logiche e/o giuridiche. 2. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. 3. Dall’esito del giudizio discende anche la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili PP LL, ET AV, CE LL, AE LL, IE LL e VI LL, che si liquidano in complessivi euro settemilacinquecento, oltre accessori di legge.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, la ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio di legittimità dalle costituite parti civili, che liquida in complessivi euro settemilacinquecento, oltre accessori come per legge. Così deciso in Roma, il giorno 16 gennaio 2026. Il Consigliere estensore La Presidente NA D’AU UC NA
udita la relazione svolta dal Consigliere NA D'AU; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale UC Odello, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore delle parti civili LL PP, AV ET, LL CE, LL AE, LL IE e LL VI, avv. Marco Meduri, in sostituzione dell’avv. Angelo Sorace, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso e, in subordine, rigettarlo;
udito il difensore, avv. IE Antonio Orazio Brancia, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 23/04/2025 la Corte di appello di Catanzaro confermava la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia in data 21/03/2024, che aveva condannato TA CO per il reato di cui all’art. 589-bis, commi primo e settimo, cod. pen., perché, in data 05/07/2016, alla guida di una autovettura – per colpa consistita in negligenza, imperizia e imprudenza, nonché violando gli artt. 140 e 143 Codice della strada – impattava frontalmente contro il motoveicolo condotto da ER LL, che viaggiava in direzione opposta, a sua volta violando gli artt. 116 e 141 Codice della strada, concorrendo a Penale Sent. Sez. 4 Num. 2078 Anno 2026 Presidente: VIGNALE LUCIA Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 16/01/2026 2 cagionarne la morte. 2. L’imputata, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 589-bis, comma settimo e 157, comma sesto, cod. pen. Rileva che la Corte territoriale ha errato nel non ritenere l’ipotesi prevista dall’art. 589-bis, comma settimo, cod. pen. quale fattispecie autonoma di reato, non soggetta al raddoppio dei termini di prescrizione di cui all’art. 157, comma sesto, cod. pen.; che il reato previsto dall’art. 589-bis, comma settimo, cod. pen., richiedendo una condotta colpevole della vittima, si distingue dall’omicidio stradale “comune”, costituendone una sottocategoria, «proprio come il comma 5 dell’art. 73 D.P.R. 309/90 distingue la detenzione per uso personale dal traffico di stupefacenti» (pag. 6 del ricorso); che la differenziazione sanzionatoria tra l’omicidio stradale con concorso di colpa della vittima e quello ordinario comporta una minore gravità del reato, che non è più semplicemente un omicidio stradale, ma un omicidio stradale attenuato;
che, dunque, è il principio di differenziazione penale che unisce l’art. 589-bis, comma settimo, cod. pen. e l’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, posto che in entrambi i casi il legislatore ha riconosciuto una pena differenziata in ragione della minore gravità della condotta;
che questo processo di differenziazione crea di fatto una nuova fattispecie, con un regime penale meno severo rispetto alla norma base;
che allora il reato contestato all’odierna ricorrente, costituendo fattispecie autonoma, è ormai estinto per intervenuta prescrizione, atteso che non rientra, a differenza dell’omicidio stradale comune, nella previsione di cui all’art. 157, comma sesto, cod. pen. 2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., sotto il profilo della contraddittorietà e della carenza di motivazione, con riferimento alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 589-bis, comma settimo, cod. pen. La doglianza riprende quella avanzata con il primo motivo, sotto il diverso profilo della contraddittorietà interna della motivazione e della carenza argomentativa. 2.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione alla qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 589- bis, comma settimo, cod. pen. Osserva che la Corte territoriale ha applicato il comma settimo dell’art. 589-bis cit. come se fosse una semplice attenuante, così omettendo di riconoscere la sua autonomia come fattispecie di reato ed ignorandone la struttura normativa, che differenzia nettamente il comma settimo da tutti gli altri commi, sia con riferimento al trattamento sanzionatorio più lieve, che al riconoscimento del concorso di colpa della vittima. 3 2.4. Con il quarto motivo si duole della violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 192, 533, 603 cod. proc. pen. e 589-bis cod. pen. Rappresenta che non è stata disposta la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale richiesta dalla difesa, che aveva avanzato precise censure in relazione alla dinamica del sinistro come ricostruita nel giudizio di primo grado;
che i giudici di appello hanno, altresì, trascurato l’incidenza delle risultanze tecnico-scientifiche e testimoniali emergenti dagli atti, che fornivano una lettura alternativa dei fatti, che esclude la responsabilità dell’odierna ricorrente, contrastante con quella ritenuta in entrambi i giudizi di merito. 2.5. Con il quinto motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 585, comma 4 e 603 cod. proc. pen. Evidenzia che la Corte territoriale ha confermato la ricostruzione operata dal giudice di prime cure, secondo la quale l’imputata avrebbe invaso la corsia di marcia opposta, in tal modo concorrendo nella causazione del sinistro a seguito del quale decedeva la persona offesa, senza tener conto delle censure difensive, che tra l’altro contenevano la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria; che ha errato nell’affermare che gli argomenti offerti dalla difesa non avessero superato gli accertamenti tecnici disposti nel giudizio di primo grado, atteso che, non essendo stata disposta la rinnovazione, non è stato possibile determinare alcuni aspetti messi in risalto dalla consulenza di parte, peraltro, non valutata;
che, dunque, la sentenza impugnata è viziata per omessa valutazione di una prova decisiva, quale la nuova perizia non disposta, che avrebbe potuto chiarire quanto già emerso nel corso dell’istruttoria dalle dichiarazioni del teste oculare ME AN e dalle conclusioni del consulente tecnico di parte, vale a dire che deve escludersi che la ricorrente stesse procedendo a velocità elevata e che abbia invaso l’opposta corsia di marcia;
che, peraltro, tali decisive risultanze probatorie non sono state valutate, né menzionate, nella sentenza impugnata, con la conseguenza che la motivazione è apparente o comunque illogica, fondata su presupposti travisati. 2.6. Con il sesto motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per contraddittorietà, carenza ed illogicità della motivazione. Rileva che i giudici di appello non hanno dato conto del perché gli accertamenti compiuti e le prove assunte dovessero ritenersi univoci, nonostante le censure e le contrarie risultanze emerse in dibattimento;
che, del resto, l’asserzione secondo la quale la velocità del motociclo condotto dalla persona offesa non sarebbe stata contestata è erronea e fuorviante, tenuto conto che proprio detto aspetto era oggetto di doglianza e motivava la richiesta di una nuova perizia. CONSIDERATO IN DIRITTO 4 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. I primi tre motivi – che, per essere tutti relativi alla eccepita prescrizione del reato ed alla qualificazione dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 589-bis, comma settimo, cod. pen. quale fattispecie autonoma, possono essere trattati congiuntamente – non sono consentiti, perché reiterano le stesse doglianze già prospettate alla Corte territoriale e da questa risolte con motivazione congrua ed esente da manifesta illogicità, oltre che aderente al principio di diritto più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla natura di circostanza attenuante ad effetto speciale dell’ipotesi disciplinata dall’art. 589-bis, comma settimo, cod. pen., che, nel concorso di altri fattori causali, prevede la riduzione della pena fino alla metà (da ultimo, Sez. 4, n. 24910 del 27/05/2021, Gottimer, Rv. 281559 – 01; Sez. 4, n. 20091 del 19/01/2021, Brunetti, Rv. 281173 – 01; Sez. 4, n. 13103 del 21/12/2019, dep.2019, Stauber Vaclav, Rv. 276254 – 01), per cui, sotto quest’ultimo profilo, sono anche manifestamente infondati. Del resto, proprio avuto riguardo alla formulazione della norma, plurimi sono gli indici che depongono nel senso della natura circostanziale: innanzitutto, il rapporto di specialità, ai sensi dell’art. 15 cod. pen., rispetto alla fattispecie base disegnata dal comma primo dell’art. 589- bis cod. pen., rispetto alla quale contiene in più il riferimento al concorso nella determinazione dell’evento di cause ulteriori rispetto alla condotta dell’agente (“qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole”); in secondo luogo, anche l’utilizzo della formula “la pena è diminuita” fa propendere per la natura circostanziale;
in terzo luogo, la collocazione in uno dei commi di cui si compone l’art. 589-bis cod. pen., così come le altre circostanze aggravanti, dunque, l’assenza di un apposito articolo che disciplini il caso del concorso di cause nella determinazione dell’evento morte;
in quarto luogo, la mancata rubricazione con un apposito nomen iuris, che avrebbe deposto per la creazione di una autonoma figura di reato;
in quinto luogo, il bene giuridico tutelato, che è il medesimo della fattispecie base di cui al comma primo;
in sesto luogo, l’assenza della clausola di sussidiarietà (“salvo che il fatto costituisca più grave reato”); infine, la mancata ridescrizione del fatto tipico ed il rinvio per relationem all’ipotesi base ed a quelle aggravate (“Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti” esordisce il comma settimo in esame). Osserva, peraltro, il Collegio che quella che nel ricorso è indicata come una situazione analoga, quella cioè del fatto di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in realtà è ipotesi del tutto differente, sol che si consideri che, a seguito della modifica apportata dall’art. 2 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146, è stata introdotta nel testo della norma in esame la clausola di 5 sussidiarietà (“Salvo che il fatto costituisca più grave reato”, espressione che presuppone che il fatto disciplinato dal comma 5 costituisca esso stesso già un reato), dato questo che ha fatto propendere la giurisprudenza nel considerare il fatto disciplinato dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 come previsione di un reato autonomo (Sez. 6, n. 14288 del 08/01/2014, Cassanelli, Rv. 259057 – 01). In conclusione, l’ipotesi attenuata di cui all’art. 589-bis, comma settimo, cod. pen., costituisce una circostanza introdotta dal legislatore con l’intento di equilibrare il rigido trattamento sanzionatorio che consegue all’applicazione dell’art. 590-quater cod. pen., che prevede il divieto di bilanciamento delle circostanze aggravanti di cui ai commi secondo e ss. dell’art. 589-bis cod. pen. con eventuali attenuanti concorrenti. Sul punto è stato condivisibilmente affermato che «con le modifiche apportate dalla legge n. 41 del 2016, al reato di cui all'art. 589 cod. pen., il legislatore, nell’esercizio della sua ampia discrezionalità, ha inteso assicurare le esigenze di maggior protezione, come quelle connesse alle frequenti violazioni del codice della strada, foriere di eventi lesivi o mortali, e, quindi, all’allarme sociale suscitato dal fenomeno ricorrente delle "vittime della strada". E per farlo, da un lato, ha inserito una norma quale l’art. 590quater cod. pen., secondo cui "quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli articoli 589 bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 589 ter, 590bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, e 590 ter, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti". Dall’altro, con un’evidente funzione di equilibrio sanzionatorio, ha introdotto il comma 7 dell’art. 589bis e dell’art. 590bis cod. pen. secondo cui "qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà"» (Sez. 4, n. 9455 del 08/02/2023, Sciglitano, Rv. 284238 – 01, in motivazione;
Sez. 4, n. 16609 del 02/04/2019, Dalmazzo, Rv. 275653 – 01). In ogni caso, la tesi difensiva sarebbe comunque manifestamente infondata anche sotto il profilo dell’applicazione della disciplina della prescrizione, in quanto l’art. 157, comma sesto, cod. pen. prevede il raddoppio dei termini di prescrizione con riferimento all’intero art. 589-bis cod. pen., senza esclusione di nessuna ipotesi, per cui – anche se la fattispecie di cui al comma settimo fosse autonoma e non ipotesi circostanziata – i termini di prescrizione sarebbero comunque raddoppiati. 1.2. Il quarto, il quinto ed il sesto motivo – che, per essere relativi alla mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ed alle sottese valutazioni 6 effettuate dalla Corte di appello, in ordine al materiale probatorio versato in atti, possono essere trattati congiuntamente – sono manifestamente infondati. Invero, quanto alla mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha avuto più volte modo di evidenziare che nell’ipotesi di cui al comma 1 dell’art. 603 cod. proc. pen. la rinnovazione è subordinata alla condizione che il giudice ritenga, nell’ambito della propria discrezionalità, che i dati probatori già acquisiti siano incerti e che l’incombente processuale richiesto rivesta carattere di decisività, a differenza dell’ipotesi disciplinata dal comma 2, in cui il giudice è tenuto a disporre la rinnovazione delle nuove prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, con il solo limite di richieste concernenti prove vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti (Sez. 1, n. 43380 del 13/9/2022, Basile, Rv. 283742 – 01). Orbene, è di tutta evidenza che nel caso oggetto di scrutinio si versi nell’ipotesi di cui al comma 1 dell’art. 603 cod. proc. pen. e che la motivazione del rigetto dell’istanza difensiva sia congrua, atteso che la Corte territoriale ha ritenuto non necessaria l’acquisizione della testimonianza di ME AN, avendo considerato che il teste non vide l’urto, in quanto era di spalle e che il sobbalzo posteriore dell’autovettura dopo l’urto non potesse comunque giustificare il trascinamento di tutti i detriti nell’altra corsia di marcia. Analogamente, con riferimento alla mancata rinnovazione della perizia, ha evidenziato, per un verso, come gli esiti degli accertamenti tecnici svolti dal perito e dal consulente del Pubblico Ministero fossero condivisibili, essendo fondati sull’esame del punto di urto tra i veicoli, del punto di quiete dei due mezzi e della posizione dei detriti sul manto stradale e, per altro verso, come le deduzioni difensive fossero generiche, perché fondate su circostanze (quali il punto di quiete del motociclo e l’ipotizzato spostamento dei detriti ad opera della vettura dell’imputata dopo l’urto, che è stato ritenuto smentito dalla pluralità dei detriti e dalla loro frammentazione) che avevano trovato congrua spiegazione nella ricostruzione effettuata dal giudice di prime cure. In altri termini, la Corte territoriale ha ritenuto del tutto superflua la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale richiesta, in considerazione degli elementi già acquisiti agli atti (Sez. 6, n. 48093 del 10/10/2018, G., Rv. 274230 – 01; Sez. 6, n. 8936 del 13/1/2015, Leoni, Rv. 262620 – 01). Trattasi, dunque, di motivazione non censurabile, in quanto esaustiva ed esente da vizi di illogicità. Peraltro, i motivi che si stanno esaminando, nella parte in cui ripercorrono la testimonianza dello AN, sono costituiti da doglianze in fatto, che appaiono prevalentemente finalizzate a richiedere al giudice di legittimità una diversa ed alternativa lettura degli elementi di prova, a fronte di una motivazione del provvedimento impugnato che nel complesso, come si è visto, non presenta 7 evidenti criticità logiche e/o giuridiche. 2. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. 3. Dall’esito del giudizio discende anche la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili PP LL, ET AV, CE LL, AE LL, IE LL e VI LL, che si liquidano in complessivi euro settemilacinquecento, oltre accessori di legge.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, la ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio di legittimità dalle costituite parti civili, che liquida in complessivi euro settemilacinquecento, oltre accessori come per legge. Così deciso in Roma, il giorno 16 gennaio 2026. Il Consigliere estensore La Presidente NA D’AU UC NA