Art. 6.
Per la concessione agli istituti di credito delle anticipazioni previste dalla presente legge e' autorizzata la spesa di lire 800.000.000 da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1954-55. Al suddetto onere si fara' fronte con una corrispondente aliquota del fondo complessivo accantonato sul capitolo n. 516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1954-55.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Per la concessione agli istituti di credito delle anticipazioni previste dalla presente legge e' autorizzata la spesa di lire 800.000.000 da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1954-55. Al suddetto onere si fara' fronte con una corrispondente aliquota del fondo complessivo accantonato sul capitolo n. 516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1954-55.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.