Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/03/2025, n. 922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 922 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1235/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia MONDATORE Presidente dott.ssa Francesca CAPUTO Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 1235/2022, avente ad oggetto: “Divorzio contenzioso – cessazione effetti civili del matrimonio” e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Quarta Parte_1 C.F._1
Rizzato, procuratore domiciliatario;
- RICORRENTE-
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Controparte_1 C.F._2
Bellini, procuratore domiciliatario;
- RESISTENTE-
Conclusioni: Come da note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 3.10.2024.
Motivi in fatto e diritto della decisione:
Con ricorso depositato il 15.02.2022 esponeva: - che aveva contratto matrimonio in Parte_1
Lecce con in data 4.10.2000 e che dalla loro unione erano nati tre figli, Controparte_1
(22.10.2002), (23.09.2004) e (6.07.2010); - che a causa dei Persona_1 Per_2 Per_3 comportamenti posti in essere dal marito era cessata l'unione coniugale ed era stata pronunciata la sentenza di separazione in data 14.09.2015, che aveva ratificato gli accordi intervenuti tra le parti;
- che a seguito del decreto del Tribunale di Lecce del 6.05.2019 veniva ridotto il contributo di mantenimento in favore dei figli;
- che dopo la separazione il aveva continuato a porre in essere comportamenti CP_1 violenti nei suoi confronti e si era sottratto al pagamento del contributo a suo carico per i figli;
- che dai comportamenti predetti erano scaturiti sia dei procedimenti penali, che un procedimento innanzi al T.M. di Lecce, occasionato “dai comportamenti diseducativi e scorretti tenuti dal padre” determinati dall'abuso di sostanze alcoliche;
- che a seguito dell'aggressione subita in data 14.08.2021, veniva applicata nei confronti dell'ex marito la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati da lei e dai figli.
Tanto premesso concludeva chiedendo la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con affidamento esclusivo dei figli minori a sé, assegnazione della casa coniugale e previsione di un contributo di mantenimento per i figli pari ad € 300,00 ciascuno, oltre alla partecipazione al 50% delle spese straordinarie in loro favore;
con vittoria di spese e competenze di lite con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Con decreto del 28.02.2022 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Con comparsa depositata in data 28.04.2022 si costituiva a sua volta Controparte_1 rappresentando: - che, a seguito della separazione, con decreto del 2019 il Tribunale di Lecce riduceva la quantificazione del contributo di mantenimento a suo carico, fissandolo in € 200,00 a figlio;
- che la
1
€ 5.724,00; - che riusciva a provvedere parzialmente al contributo fissato a suo carico solo grazie all'aiuto dei propri familiari;
- che la ricorrente, di contro, era insegante di ruolo ed aveva un introito mensile di € 2.100,00 circa;
- che inoltre la poteva contare sull'aiuto economico della Pt_1 madre vedova e del suo nuovo compagno convivente;
- che stava ottenendo ottimi risultati a seguito dell'avvio del percorso presso il SerD e che, conseguentemente, doveva essere previsto l'affidamento condiviso dei minori, non sussistendo ragioni per optare per la modalità esclusiva in favore della ricorrente.
Tanto premesso concludeva chiedendo l'affidamento condiviso dei minori con previsione del diritto di visita in suo favore, con collocamento presso la madre ed assegnazione a lei della casa coniugale, previsione di un contributo a suo carico per i figli pari ad € 375,00, con una percentuale di partecipazione alle loro spese straordinarie non superiore al 20%; con vittoria di spese e competenze di lite.
All'udienza presidenziale del 12.07.2022 le parti concordavano i provvedimenti a carattere provvisoria statuendo: 1) l'affidamento esclusivo dei minori alla madre;
2) la previsione di un contributo di mantenimento a carico del padre di € 450,00 mensili in totale, oltre alla partecipazione al 50% delle spese straordinarie per i figli;
3) avvio di un percorso psicologico in favore della figlia teso a Per_3 permettere un riavvicinamento con la figura paterna;
4) percezione dell'assegno unico universale totalmente a favore della ricorrente.
La causa veniva istruita attraverso produzione documentale, relazione della Guardia di Finanza sulla situazione economico-reddituale delle parti e relazioni di aggiornamento da parte dei Servizi delegati.
Con sentenza parziale del 16.12.2022 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e, con contestuale ordinanza, la causa veniva rimessa sul ruolo per la definizione delle questioni a contenuto economico.
All'udienza del 3.10.2024, svolta con modalità cartolare, le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva assunta in decisione, riservando di riferire al Collegio, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Veniva, dunque, disposta la trasmissione degli atti al PM in sede, che esprimeva parere favorevole.
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In primo luogo, deve darsi atto che con sentenza n. 3532 del 16.12.2022 veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
Pertanto, le questioni che devono essere trattate riguardano la regolamentazione della responsabilità genitoriale nei riguardi della figlia atteso che nelle more del procedimento è divenuto Per_3 Per_2 maggiorenne, e il contributo di mantenimento a carico del padre ed in favore dei figli.
RESPONSABILITA' GENITORIALE Preliminarmente appare opportuno specificare che la novella della disciplina dell'affidamento dei figli durante il periodo di crisi del rapporto di coppia intende tutelare il diritto della prole minorenne di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale;
pertanto il Tribunale deve valutare in via prioritaria la possibilità che i figli restino affidati ad entrambi i coniugi. In tal caso, la potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori, i quali, quindi, adottano di comune accordo le decisioni di maggior interesse riguardo ai figli (istruzione, educazione, salute).
Può essere, invece, disposto l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori nell'ipotesi in cui si ritenga che l'affidamento anche all'altro sia contrario all'interesse del minore. Dalla disciplina si evince un evidente favor legis nei confronti dell'affidamento condiviso, che sicuramente tutela in maniera più ampia il diritto del figlio minore di mantenere, o addirittura costruire se lo stesso sia di tenera età, un
2 rapporto con entrambi i genitori e non soltanto con il genitore affidatario (ora collocatario), oltre che essere educato secondo le scelte che congiuntamente i suoi genitori abbiano deciso per lui (“nei procedimenti previsti dall'art. 337-bis c.c., il giudice è chiamato ad adottare provvedimenti riguardo ai figli seguendo il criterio costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, ai sensi dell'art. 337-ter c.c., è quello di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sicché le statuizioni sull'affidamento, il collocamento e la frequentazione dei figli devono rispondere ad una valutazione in concreto intesa al perseguimento di tale finalità, non potendo essere adottati provvedimenti che limitino grandemente la frequentazione tra uno dei genitori e il figlio, in applicazione di valutazioni astratte, non misurate con la specifica realtà familiare” cfr. Cass. Sez. 1,
21/01/2025, n. 1486, Rv. 673595 - 04).
Ciò non toglie – e il legislatore non poteva trascurare tali ipotesi – che vi siano casi in cui l'affidamento condiviso sia pregiudizievole per l'interesse del minore. Proprio in considerazione di siffatte situazioni patologiche il Tribunale può optare per l'affidamento monogenitoriale.
Nel caso di specie osta alla disciplina di affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori l'assenza di qualsiasi forma di comunicazione tra la diade genitoriale, certamente occasionata dai comportamenti posti in essere dal padre a seguito della separazione e che hanno condotto all'applicazione della misura cautelare a suo carico, unitamente al mancato versamento del contributo di mantenimento per i figli, che, come evidenziato anche nella transazione intervenuta tra le parti in corso di causa, ha comportato un cospicuo credito a favore della ricorrente.
Infatti, deve ritenersi che tale inadempimento, a differenza di quanto allegato dal padre in merito a comportamenti manipolativi della madre ai danni dei figli del tutto indimostrati, sia da ritenersi alquanto grave nella misura in cui evidenzia un totale disinteresse e sprezzo del per le esigenze di CP_1 educazione, cura ed istruzione della prole, che vengono fortemente pregiudicate dalla corresponsione parziale del mantenimento da parte del genitore, sin dall'epoca successiva alla separazione (è lo stesso resistente a riferire nella propria comparsa di provvedere solo parzialmente al mantenimento della prole)
(cfr. Cassa., n. 26587/2009).
Quanto al rapporto padre-figlia, nel caso di specie emerge che, nonostante il percorso di sostegno psicologico intrapreso dalla minore e dal padre, non si è riusciti a ricostituire quel legame Per_3 fortemente deteriorato a seguito della separazione e determinato comportamenti pregiudizievoli del padre che hanno comportato l'avvio del procedimento innanzi al Tribunale per i Minorenni di Lecce
(cfr. decreto del 19.02.2024).
Nell'ultima relazione di aggiornamento dei S.S. di Monteroni di Lecce si legge che a Per_3 differenza dei suoi fratelli maggiori, per sua decisione, non ha ripreso la relazione con il padre: non esclude tale possibilità ma al momento non la vuole affrontare rimandandola più in là nel tempo e vuole essere lasciata libera di decidere da sé tempi e modalità. La madre appena si verificano situazione che possano permettere l'incontro con il genitore interviene sollecitandola ma ancora senza esiti positivi. Mentre, riporta sempre la madre, il figlio maggiore che mostrava anch'egli resistenze Per_1 all'incontro con il genitore, avendone avuto occasione, ha accettato di vedere e abbracciare il padre ristabilendone la relazione” (cfr. relazione dei S.S. di Monteroni di Lecce del 26.01.2024).
Alla luce di quanto riferito, anche il diritto di visita paterno in favore di deve essere sospeso, Per_3 potendo tuttavia essere ricostituito a condizione che la minore sia favorevole, pronta e serena, anche con l'ausilio dei Servizi e del Consultorio familiare già incaricati, ognuno secondo le rispettive competenze (“in tema di rapporti con la prole, il diritto dovere di visita del figlio minore spettante al genitore non collocatario, non è suscettibile di coercizione neppure nelle forme indirette previste dall'art. 614 bis
c.p.c., trattandosi di un "potere-funzione" che, non essendo sussumibile negli obblighi la cui violazione integra una grave inadempienza ex art. 709 ter c.p.c., è destinato a rimanere libero nel suo esercizio, quale esito di autonome scelte che rispondono anche all'interesse superiore del minore ad una crescita sana ed equilibrata” cfr. Cass. Sez. 1, 06/03/2020, n. 6471, Rv. 657421 - 01).
3 ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
La casa coniugale, come da conclusioni congiunte delle parti, deve essere assegnata alla ricorrente, convivente con i figli.
CONTRIBUTO DI MANTENIMENTO IN FAVORE DEI FIGLI
Giova ricordare che l'assegno di mantenimento per i figli è un contributo d'importo forfettizzato la cui funzione si sostanzia nell'adempiere all'obbligo di mantenimento previsto per legge in capo ai genitori.
In particolare, il genitore obbligato ex art. 317 bis c. 1 c.c. deve adempiere il proprio obbligo nei confronti dei figli versando in favore del genitore percipiente un contributo proporzionale alle proprie sostanze e secondo la propria capacità lavorativa e reddituale.
Va precisato che il mantenimento dei minori, versato mensilmente, non costituisce mero rimborso delle spese sostenute dal genitore affidatario nel mese corrispondente, bensì “la rata” di un assegno annuale determinato tenendo conto delle esigenze della prole. Di conseguenza, e a titolo esemplificativo, non è possibile giustificare una sospensione dello stesso nei mesi estivi, solo in ragione del maggior tempo trascorso dai figli con il genitore non collocatario.
Ora, nel caso di specie è necessaria una doverosa premessa per quanto attiene ai due figli maggiorenni delle parti, e , atteso che il resistente chiede che venga revocato il contributo Persona_1 Per_2
a suo carico in ragione dell'intervenuta indipendenza economica raggiunta dai due. Deposita, a tal riguardo, comunicazione ARPAL del 2.08.2024 dal quale risulta che presta attività Persona_1 lavorativa subordinata con contratto di apprendistato full-time dal 16.01.2023, mentre ha Per_2 prestato attività lavorativa in estate presso una struttura ricettiva di una località balneare.
In merito alla cessazione del dovere di mantenimento a carico dei genitori, la Corte di legittimità chiarisce che “in materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito
e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro” (Cass. Sez. 1, 03/12/2021, n. 38366, Rv. 663466 - 02). Ugualmente, viene stabilito che “in tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione” (Cass.
Sez. 1, 15/12/2021, n. 40282, Rv. 663531 - 01).
Pertanto, dettate le coordinate giuridiche di riferimento, deve essere accolta la domanda di revoca del contributo di mantenimento a favore del figlio maggiore il quale, Persona_1 indipendentemente dalla tipologia di contratto di lavoro in corso, tuttavia è occupato già dal 16.01.2023.
Inoltre, a fronte della deduzione del resistente in merito all'importo della retribuzione goduta dal figlio (€ 1.800,00), la resistente non ha fornito prova di una circostanza fattuale differente. Diversamente deve concludersi con riferimento alla posizione del figlio , che, a soli vent'anni, Per_2 non può ritenersi che abbia raggiunto un'occupazione stabile solo per aver svolto un lavoro stagionale per pochi mesi in estate;
a suo favore, quindi, il contributo di mantenimento deve essere confermato, con l'importo concordato tra le parti in sede di provvedimenti a carattere provvisorio.
4 In ultimo, il contributo di mantenimento in favore della figlia convivente con la madre, deve Per_3 essere elevato ad € 300,00 mensili a decorrere dalla presente decisione, in considerazione del fatto che il , in ragione della revoca del contributo per il figlio maggiore, beneficerà di un risparmio di CP_1 spesa pari alla somma disposta a suo carico, oltre al risparmio determinato dalla conclusa partecipazione alle spese straordinarie sempre per il figlio Inoltre, a seguito della transazione Persona_1 intervenuta tra le parti in data 3.04.2024 il non dovrà più provvedere al pagamento della propria CP_1 quota parte della rata di mutuo contratto per la casa coniugale a seguito dell'accollo della totalità della somma da parte della , divenuta conseguentemente, proprietaria per intero dell'immobile. Pt_1
La somma prevista in totale (€ 450,00 di cui € 150,00 per il figlio ed € 300,00 per la figlia Per_2
appare equa atteso che veniva già accordata dalle parti in sede di udienza presidenziale e Per_3 ritenuta possibile in considerazione dei redditi dichiarati dal per come emersi dalla relazione CP_1 della Guardia di Finanza agli atti (€ 9.116.00 per l'anno di imposta 2022).
Le spese straordinarie in favore dei figli devono essere poste a carico delle parti nella misura del 50% e regolate secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Lecce in materia.
SPESE DI LITE
Le spese di lite devono essere poste a carico di parte resistente in ragione del principio della soccombenza e liquidate come in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia, della sua complessità, della durata a dell'attività istruttoria condotta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, II sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con ricorso del 15.02.2022 da ogni diversa istanza, eccezione e Parte_1 deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Da atto della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio resa tra le parti dal Tribunale di
Lecce ed avente n. 3532/2022 del 16.12.2022;
2) Dispone l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre e regola il diritto di visita Per_3 paterno come indicato in parte motiva;
3) Assegna la casa coniugale a Parte_1
4) Pone a carico del padre un contributo di mantenimento per i figli di € 450,00 mensili (di cui € 150,00 per ed € 300,00 per a decorrere dalla presente decisione, lasciando invariato per il Per_2 Per_3 periodo precedente quanto disposto in sede di ordinanza presidenziale) da versare in favore di entro il giorno ventuno di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo Parte_1 gli indici ISTAT;
5) Pone le spese straordinarie per i figli al 50% a carico delle parti, secondo il protocollo vigente presso il
Tribunale di Lecce;
6) Revoca il contributo di mantenimento a carico di in favore del figlio Controparte_1
a decorrere dalla presente decisione, lasciando invariato per il periodo precedente Persona_1 quanto disposto in sede di ordinanza presidenziale;
7) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1 con distrazione in favore del procuratore anticipatario, che liquida in € 3.809,00 per compensi, oltre IVA
e CAP come per legge e spese forfettarie al 15%;
8) Manda ai S.S. di Monteroni di Lecce ed al C.F. di Lecce n. 3 San Cesario.
Lecce, 17.03.2025
Il Giudice estensore La Presidente
Dott.ssa Agnese DI BATTISTA Dott.ssa Cinzia MONDATORE
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