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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VII, sentenza 13/02/2026, n. 2505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2505 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2505/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
IO ANDREA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12920/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione NI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 202 59020508807 000 BOLLO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120110242971741000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120140081705945000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione NI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120150047281570000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071201600828830640000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1533/2026 depositato il
30/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ilricorrente, sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. n. 07120259020508807000, notificata il 26/6/2025 relativamente a n. 4 cartelledi pagamento afferenti tutte a tassa automobilistica rispettivamente per gli anni 2007,2009, 2010 e 2011, per un importo complessivo di euro 1.791,40.
L'interessato deduce a sostegno del proposto gravame i seguenti motivi :
1) nullità/ inesistenza della notificazione delle cartelle di pagamento impugnate;
violazione art. 26 dpr n.
602/73e artt. 137 e 148 c.p.c. ;
2) avvenuta estinzione dei crediti per decadenza e/o prescrizione;
3)inefficacia e nullità dell'intimazione perchè non preceduta da regolare notifica delle cartelel esattoriali .
Si sono costituite in giudizio AD e Regione NI con controdeduzioni
All'odierna udienza il ricorso è stato introitato per la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo va dato atto della parziale cessazione della materia del contendere , relativamente a tre delle cartelle impugnate, quelle recanti numerazione finale 5945000, 8157000 e 3064000per tassa automobilistica anni 2009, 2010 e 2011.
Invero dette cartelle afferiscono alla autovettura targata Targa_1 che è stata fatta oggetto di denuncia di furto in data 8/5/2008 e la Regione NI in relazione a ciò ha fatto presente di aver provveduto all'annullamenbto degli avvisi di accertamento sottesi a dette tre cartelle e ha chiesto la cessazione della materia del cointendere, in parte qua .
Rimane da a ccertare la legittimità o meno della cartelle recante numerazione finale 1741000 afferente tassa automobilistica per l'anno 2007
Al riguardo si rivela fondata l'eccezione di prescrizione della pretesa creditoria fatta valere dalla parte ricorrente nei confronti dall'Amministrazione procedente, avente carattere assorbente di cui a l motivo sub 2) del " fatto"
Invero, anche a voler dare per buona la notifica di detta cartella nella indicata data del 13/12/2011 ( v'è documentazione attestante detto adempimeto ) in realtà sia alla predetta data sia a quella di notifica della qui gravata intimazione ( giugno 2025) la prescrizione triennale del tributo si è doppiamente inverata.
Conclusivamente va in parte dichiarata la cessazione della materia del contendere e per la restante parte il ricorso va accolto come sopra illustrato .
La peculiarità della vicenda in controversia consiglia la compensazione delle spese di causa tra le parti
P.Q.M.
dichiara in parte la cessata materia del contendere, accoglie per il resto. Spese compensate.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
IO ANDREA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12920/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione NI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 202 59020508807 000 BOLLO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120110242971741000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120140081705945000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione NI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120150047281570000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071201600828830640000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1533/2026 depositato il
30/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ilricorrente, sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. n. 07120259020508807000, notificata il 26/6/2025 relativamente a n. 4 cartelledi pagamento afferenti tutte a tassa automobilistica rispettivamente per gli anni 2007,2009, 2010 e 2011, per un importo complessivo di euro 1.791,40.
L'interessato deduce a sostegno del proposto gravame i seguenti motivi :
1) nullità/ inesistenza della notificazione delle cartelle di pagamento impugnate;
violazione art. 26 dpr n.
602/73e artt. 137 e 148 c.p.c. ;
2) avvenuta estinzione dei crediti per decadenza e/o prescrizione;
3)inefficacia e nullità dell'intimazione perchè non preceduta da regolare notifica delle cartelel esattoriali .
Si sono costituite in giudizio AD e Regione NI con controdeduzioni
All'odierna udienza il ricorso è stato introitato per la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo va dato atto della parziale cessazione della materia del contendere , relativamente a tre delle cartelle impugnate, quelle recanti numerazione finale 5945000, 8157000 e 3064000per tassa automobilistica anni 2009, 2010 e 2011.
Invero dette cartelle afferiscono alla autovettura targata Targa_1 che è stata fatta oggetto di denuncia di furto in data 8/5/2008 e la Regione NI in relazione a ciò ha fatto presente di aver provveduto all'annullamenbto degli avvisi di accertamento sottesi a dette tre cartelle e ha chiesto la cessazione della materia del cointendere, in parte qua .
Rimane da a ccertare la legittimità o meno della cartelle recante numerazione finale 1741000 afferente tassa automobilistica per l'anno 2007
Al riguardo si rivela fondata l'eccezione di prescrizione della pretesa creditoria fatta valere dalla parte ricorrente nei confronti dall'Amministrazione procedente, avente carattere assorbente di cui a l motivo sub 2) del " fatto"
Invero, anche a voler dare per buona la notifica di detta cartella nella indicata data del 13/12/2011 ( v'è documentazione attestante detto adempimeto ) in realtà sia alla predetta data sia a quella di notifica della qui gravata intimazione ( giugno 2025) la prescrizione triennale del tributo si è doppiamente inverata.
Conclusivamente va in parte dichiarata la cessazione della materia del contendere e per la restante parte il ricorso va accolto come sopra illustrato .
La peculiarità della vicenda in controversia consiglia la compensazione delle spese di causa tra le parti
P.Q.M.
dichiara in parte la cessata materia del contendere, accoglie per il resto. Spese compensate.