CASS
Sentenza 1 febbraio 2024
Sentenza 1 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/02/2024, n. 4361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4361 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: GU RI nato a [...] il [...] OR MI nato a [...] il [...] ES AN nato a [...] il [...] ND LO nato a [...] il [...] AL NI nato a [...] il [...] AP IN nato a [...] il [...] EL IN nato a [...] il [...] IG EN nato a [...] il [...] / visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere AN FLORIT;
i lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale LUCA TAMPIERI che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art.23.8 d.lgs. 137/20. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza pronunciata il 19 novembre 2018 dal tribunale di Firenze nei confronti di AR Guida, NC IT, RK SO, LO ON, ET AR, NI D'MI AN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE e la sentenza n.475 della stessa Corte, pronunciata il 3 febbraio 2022 Penale Sent. Sez. 2 Num. 4361 Anno 2024 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: FLORIT AN Data Udienza: 27/10/2023 AV, IN PU, IN LI, NN SC e CI D'CO, tutti condannati per concorso in detenzione al fine di vendita di prodotti con marchio contraffatto nonché di ricettazione dei beni stessi. LO ON, RK SO e ET AR sono stati altresì condannati per la violazione del divieto di far ritorno nel Comune di Firenze per un triennio. 2. Gli imputati hanno presentato ricorso per cassazione avverso la decisione. 2.1 Guida, SO, IT, ON, AV e PU, difesi dall'Avv.Tucci del foro di Firenze formulano tre motivi con cui lamentano (1) erronea applicazione della legge penale con riferimento alla sussistenza degli elementi costitutivi dei delitti contestati e del concorso di persone, (2) violazione di legge con riferimento all'articolo 192 c.p.p. per erronea valutazione delle risultanze processuali, travisamento della prova e motivazione illogica (art.606 lett.b) ed e) c.p.p.) nonché (3) carenza di motivazione in ordine alle doglianze difensive. Nella parte narrativa, che abbraccia tutti gli aspetti critici sopra indicati, il ricorso si incentra sulla contestazione della qualificazione giuridica dei fatti e sulla contestazione del concorso di persone, per di più aggravato dal numero di 5 o più partecipi. In relazione al primo profilo si ribadisce, come già argomentato in appello, che i prodotti sequestrati (fascette promozionali di un duo di cantanti) per modalità realizzative, materiali utilizzati e segni distintivi impressivi, sono radicalmente differenti dagli originali di tal che deve configurarsi, se mai, la violazione dell'articolo 517 ter anziché 474 c.p.. La qualificazione operata dai giudici di merito è frutto del travisamento del fatto ed in particolare della testimonianza dell'esperto IM il quale ha confermato l'eterogeneità merceologica dei prodotti sequestrati. In relazione al secondo profilo si lamenta l'insussistenza di elementi idonei a fondare l'ipotesi concorsuale (tantomeno aggravata) e l'inconferenza delle valutazioni espresse in proposito dai testimoni (rappresentanti delle forze dell'ordine intervenuti), riprese nella motivazione della sentenza. 2.2 SC e D'CO, difesi dall'Avv. Sandro d'Agata, hanno presentato ricorso deducendo violazione di legge, travisamento del dato probatorio e vizio motivazionale (art.606 lett. b, c ed e c.p.p.) tanto in relazione alla qualificazione giuridica del fatto che alla sussistenza della ipotesi concorsuale con relativa aggravante. 2.3 IN LI, infine, lamenta la nullità della sentenza impugnata che non ha accolto il motivo di appello relativo alla grossolanità della contrattazione del marchio apposte sulla merce sequestrata. 3. Con distinte ordinanze la corte d'appello ha dichiarato l'inammissibilità per tardività dei ricorsi presentati da tutti i ricorrenti ad esclusione di quello di IN LI. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione avverso le già menzionate ordinanze. 4. Con memoria inviata per PEC il sostituto Procuratore Generale ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Vanno in primo luogo annullate le ordinanze della Corte d'appello di Firenze che hanno dichiarato l'inammissibilità dei ricorsi presentati da tutti i ricorrenti ad esclusione di quello di IN LI. Sul punto sollevato dalle ordinanze è stato infatti di recente affermato (Sez. 6, n. 29173 del 11/05/2023 Imp. Amdouni Rv. 284966 - 01) che in tema di disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, non è causa di inammissibilità del ricorso per cassazione, ex art. 24, comma 6-sexies, lett. b), d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, la mancata sottoscrizione digitale del difensore, per conformità all'originale, delle copie informatiche degli allegati all'atto di gravame trasmesso a mezzo pec, ove si tratti di allegati non essenziali perché non inerenti al contenuto dell'impugnazione, a tanto ostando il principio di conservazione degli atti processuali. Il principio merita di essere confermato anche in questo caso, attesa la natura di atto non essenziale dell'atto allegato ed inizialmente non siglato digitalmente. 2. Nel merito i ricorsi sono inammissibili in quanto fondati su motivi meramente ripetitivi di doglianze già esaminate e adeguatamente disattese nei gradi precedenti di giudizio. Per esigenze di sintesi e di chiarezza espositiva, i temi comuni vanno trattati congiuntamente. 2.1 Si rileva così che il tema della qualità della falsificazione e della 'immutazio veri' delle fascette sequestrate rispetto all'originale sia stato correttamente ed esaurientemente affrontato dalla Corte fiorentina (e, prima, dal Tribunale) e che non vi sia stato affatto quel travisamento della deposizione del teste IM che viene denunciata nei ricorsi. Va premesso infatti che il vizio di "travisamento della prova" chiama in causa, in linea generale, le distorsioni del patrimonio conoscitivo valorizzato dalla motivazione rispetto a quello effettivamente acquisito nel giudizio. Tre sono le figure di patologia della motivazione riconducibili al vizio in esame: la mancata valutazione di una prova decisiva (travisamento per omissione); l'utilizzazione di una prova sulla base di un'erronea ricostruzione del relativo "significante" (cd. travisamento delle risultanze probatorie); l'utilizzazione di una prova non acquisita al processo (cd. travisamento per invenzione). I questi casi non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215). Invero il vizio di "contraddittorietà processuale" vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice del dato probatorio nei termini di una "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re- interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167; Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605). Ed allora, passando dall'astratto al caso specifico, non può sfuggire che seppure la testimone IA IM abbia dato atto di talune difformità grafiche tra le fascette in sequestro e 3 l'originale depositato, vi sia stato un giudizio finale da parte della stessa, come riportato nella sentenza impugnata, nel senso che i marchi riprodotti fossero chiaramente riferibili a quelli dei due artisti 'contraffatti' e come tali avrebbero potuto ingannare l'acquirente in ordine alla loro originalità. Il giudizio espresso dal Tribunale è stato confermato in sede d'appello. Anche su tale punto ci troviamo di fronte perciò ad una 'doppia conforme' con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). In tale prospettiva, la valutazione richiesta a questa Corte dall'argomento difensivo richiederebbe un accertamento di fatto che è precluso in sede di legittimità poiché contrario ai principi dell'ordinamento processuale italiano, che assegnano alla Cassazione la funzione nomofilattica diretta ad assicurare l'uniforme applicazione del diritto e non il conforme accertamento del fatto, riservato ai giudici di merito. Quanto detto assorbe ogni deduzione, comunque formulata sul punto dai veri ricorrenti, con la sola precisazione che nella confusa e cumulativa rubrica del ricorso Guida, SO, IT, ON, AV e PU, il riferimento all'art.606 lett. b ed e c.p.p., violazione di legge con riferimento all'art.192 c.p.p. non risulta corretto. Infatti, costituisce ius receptum, in materia di ricorso per cassazione, l'affermazione di inammissibilità del motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera b) (più corretto sarebbe stato indicare la lettera c), data la natura processuale dell'articolo 192 c.p.p.) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 Imp. Filardo Rv. 280027 - 04). 2.2 Corretta appare altresì la qualificazione del fatto, come contestata e riconosciuta in sentenza. La Corte d'appello ha infatti correttamente valorizzato la circostanza che "le fascette che erano poste in vendita dagli imputati recavano tutte il marchio registrato che era costituito dal nome dell'artista". Vengono così esplicitamente evidenziati i due elementi di distinguishing tra le diverse ipotesi di reato 'in contesa', quella dell'art.474 e quella del 517 ter c.p., vale a dire la presenza del falso e la esposizione alla vendita alla generalità dei consociati. Il bene giuridico protetto dall'art. 474 cod. pen. è infatti la fede pubblica, minacciata dalla contraffazione se idonea (come è stato ritenuto dalla Corte d'appello) ad ingenerare confusione nei consumatori. L'interesse pubblico, preminente rispetto a quello privato del produttore 'copiato' si esprime nella clausola di sussidiarietà scolpita nell'incipit dell'art.517 ter c.p. ('Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474'...). 4 La Presidente 2.3 Anche in relazione alla sussistenza del concorso, e della relativa aggravante, la sentenza è destinata a superare immune il vaglio di legittimità. Le valutazioni espresse dal Giudice di primo grado e riprese dalla Corte d'appello (comune conoscenza, mutua assistenza al momento dell'arrivo delle Forze dell'ordine, commercio degli stessi prodotti, comune provenienza degli imputati dal Napoletano, ove pure vivono, per esercitare l'illecito commercio in occasione di eventi pubblici) sono adeguate e sono pienamente logiche, sottraendosi così a censure basate sugli stretti standard posti dall'art.606 lett. e) c.p.p.. 3. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio le ordinanze della Corte d'appello di Firenze del 28 aprile 2022. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 27 ottobre 2023 Il Co sigliere r latore
udita la relazione svolta dal Consigliere AN FLORIT;
i lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale LUCA TAMPIERI che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art.23.8 d.lgs. 137/20. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza pronunciata il 19 novembre 2018 dal tribunale di Firenze nei confronti di AR Guida, NC IT, RK SO, LO ON, ET AR, NI D'MI AN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE e la sentenza n.475 della stessa Corte, pronunciata il 3 febbraio 2022 Penale Sent. Sez. 2 Num. 4361 Anno 2024 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: FLORIT AN Data Udienza: 27/10/2023 AV, IN PU, IN LI, NN SC e CI D'CO, tutti condannati per concorso in detenzione al fine di vendita di prodotti con marchio contraffatto nonché di ricettazione dei beni stessi. LO ON, RK SO e ET AR sono stati altresì condannati per la violazione del divieto di far ritorno nel Comune di Firenze per un triennio. 2. Gli imputati hanno presentato ricorso per cassazione avverso la decisione. 2.1 Guida, SO, IT, ON, AV e PU, difesi dall'Avv.Tucci del foro di Firenze formulano tre motivi con cui lamentano (1) erronea applicazione della legge penale con riferimento alla sussistenza degli elementi costitutivi dei delitti contestati e del concorso di persone, (2) violazione di legge con riferimento all'articolo 192 c.p.p. per erronea valutazione delle risultanze processuali, travisamento della prova e motivazione illogica (art.606 lett.b) ed e) c.p.p.) nonché (3) carenza di motivazione in ordine alle doglianze difensive. Nella parte narrativa, che abbraccia tutti gli aspetti critici sopra indicati, il ricorso si incentra sulla contestazione della qualificazione giuridica dei fatti e sulla contestazione del concorso di persone, per di più aggravato dal numero di 5 o più partecipi. In relazione al primo profilo si ribadisce, come già argomentato in appello, che i prodotti sequestrati (fascette promozionali di un duo di cantanti) per modalità realizzative, materiali utilizzati e segni distintivi impressivi, sono radicalmente differenti dagli originali di tal che deve configurarsi, se mai, la violazione dell'articolo 517 ter anziché 474 c.p.. La qualificazione operata dai giudici di merito è frutto del travisamento del fatto ed in particolare della testimonianza dell'esperto IM il quale ha confermato l'eterogeneità merceologica dei prodotti sequestrati. In relazione al secondo profilo si lamenta l'insussistenza di elementi idonei a fondare l'ipotesi concorsuale (tantomeno aggravata) e l'inconferenza delle valutazioni espresse in proposito dai testimoni (rappresentanti delle forze dell'ordine intervenuti), riprese nella motivazione della sentenza. 2.2 SC e D'CO, difesi dall'Avv. Sandro d'Agata, hanno presentato ricorso deducendo violazione di legge, travisamento del dato probatorio e vizio motivazionale (art.606 lett. b, c ed e c.p.p.) tanto in relazione alla qualificazione giuridica del fatto che alla sussistenza della ipotesi concorsuale con relativa aggravante. 2.3 IN LI, infine, lamenta la nullità della sentenza impugnata che non ha accolto il motivo di appello relativo alla grossolanità della contrattazione del marchio apposte sulla merce sequestrata. 3. Con distinte ordinanze la corte d'appello ha dichiarato l'inammissibilità per tardività dei ricorsi presentati da tutti i ricorrenti ad esclusione di quello di IN LI. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione avverso le già menzionate ordinanze. 4. Con memoria inviata per PEC il sostituto Procuratore Generale ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Vanno in primo luogo annullate le ordinanze della Corte d'appello di Firenze che hanno dichiarato l'inammissibilità dei ricorsi presentati da tutti i ricorrenti ad esclusione di quello di IN LI. Sul punto sollevato dalle ordinanze è stato infatti di recente affermato (Sez. 6, n. 29173 del 11/05/2023 Imp. Amdouni Rv. 284966 - 01) che in tema di disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, non è causa di inammissibilità del ricorso per cassazione, ex art. 24, comma 6-sexies, lett. b), d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, la mancata sottoscrizione digitale del difensore, per conformità all'originale, delle copie informatiche degli allegati all'atto di gravame trasmesso a mezzo pec, ove si tratti di allegati non essenziali perché non inerenti al contenuto dell'impugnazione, a tanto ostando il principio di conservazione degli atti processuali. Il principio merita di essere confermato anche in questo caso, attesa la natura di atto non essenziale dell'atto allegato ed inizialmente non siglato digitalmente. 2. Nel merito i ricorsi sono inammissibili in quanto fondati su motivi meramente ripetitivi di doglianze già esaminate e adeguatamente disattese nei gradi precedenti di giudizio. Per esigenze di sintesi e di chiarezza espositiva, i temi comuni vanno trattati congiuntamente. 2.1 Si rileva così che il tema della qualità della falsificazione e della 'immutazio veri' delle fascette sequestrate rispetto all'originale sia stato correttamente ed esaurientemente affrontato dalla Corte fiorentina (e, prima, dal Tribunale) e che non vi sia stato affatto quel travisamento della deposizione del teste IM che viene denunciata nei ricorsi. Va premesso infatti che il vizio di "travisamento della prova" chiama in causa, in linea generale, le distorsioni del patrimonio conoscitivo valorizzato dalla motivazione rispetto a quello effettivamente acquisito nel giudizio. Tre sono le figure di patologia della motivazione riconducibili al vizio in esame: la mancata valutazione di una prova decisiva (travisamento per omissione); l'utilizzazione di una prova sulla base di un'erronea ricostruzione del relativo "significante" (cd. travisamento delle risultanze probatorie); l'utilizzazione di una prova non acquisita al processo (cd. travisamento per invenzione). I questi casi non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215). Invero il vizio di "contraddittorietà processuale" vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice del dato probatorio nei termini di una "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re- interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167; Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605). Ed allora, passando dall'astratto al caso specifico, non può sfuggire che seppure la testimone IA IM abbia dato atto di talune difformità grafiche tra le fascette in sequestro e 3 l'originale depositato, vi sia stato un giudizio finale da parte della stessa, come riportato nella sentenza impugnata, nel senso che i marchi riprodotti fossero chiaramente riferibili a quelli dei due artisti 'contraffatti' e come tali avrebbero potuto ingannare l'acquirente in ordine alla loro originalità. Il giudizio espresso dal Tribunale è stato confermato in sede d'appello. Anche su tale punto ci troviamo di fronte perciò ad una 'doppia conforme' con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). In tale prospettiva, la valutazione richiesta a questa Corte dall'argomento difensivo richiederebbe un accertamento di fatto che è precluso in sede di legittimità poiché contrario ai principi dell'ordinamento processuale italiano, che assegnano alla Cassazione la funzione nomofilattica diretta ad assicurare l'uniforme applicazione del diritto e non il conforme accertamento del fatto, riservato ai giudici di merito. Quanto detto assorbe ogni deduzione, comunque formulata sul punto dai veri ricorrenti, con la sola precisazione che nella confusa e cumulativa rubrica del ricorso Guida, SO, IT, ON, AV e PU, il riferimento all'art.606 lett. b ed e c.p.p., violazione di legge con riferimento all'art.192 c.p.p. non risulta corretto. Infatti, costituisce ius receptum, in materia di ricorso per cassazione, l'affermazione di inammissibilità del motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera b) (più corretto sarebbe stato indicare la lettera c), data la natura processuale dell'articolo 192 c.p.p.) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 Imp. Filardo Rv. 280027 - 04). 2.2 Corretta appare altresì la qualificazione del fatto, come contestata e riconosciuta in sentenza. La Corte d'appello ha infatti correttamente valorizzato la circostanza che "le fascette che erano poste in vendita dagli imputati recavano tutte il marchio registrato che era costituito dal nome dell'artista". Vengono così esplicitamente evidenziati i due elementi di distinguishing tra le diverse ipotesi di reato 'in contesa', quella dell'art.474 e quella del 517 ter c.p., vale a dire la presenza del falso e la esposizione alla vendita alla generalità dei consociati. Il bene giuridico protetto dall'art. 474 cod. pen. è infatti la fede pubblica, minacciata dalla contraffazione se idonea (come è stato ritenuto dalla Corte d'appello) ad ingenerare confusione nei consumatori. L'interesse pubblico, preminente rispetto a quello privato del produttore 'copiato' si esprime nella clausola di sussidiarietà scolpita nell'incipit dell'art.517 ter c.p. ('Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474'...). 4 La Presidente 2.3 Anche in relazione alla sussistenza del concorso, e della relativa aggravante, la sentenza è destinata a superare immune il vaglio di legittimità. Le valutazioni espresse dal Giudice di primo grado e riprese dalla Corte d'appello (comune conoscenza, mutua assistenza al momento dell'arrivo delle Forze dell'ordine, commercio degli stessi prodotti, comune provenienza degli imputati dal Napoletano, ove pure vivono, per esercitare l'illecito commercio in occasione di eventi pubblici) sono adeguate e sono pienamente logiche, sottraendosi così a censure basate sugli stretti standard posti dall'art.606 lett. e) c.p.p.. 3. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio le ordinanze della Corte d'appello di Firenze del 28 aprile 2022. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 27 ottobre 2023 Il Co sigliere r latore