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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 09/12/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1483 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, in composizione collegiale, in camera di consiglio, in persona di:
Dott.ssa Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott.ssa Gloria Carlesso Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Ajello Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento di separazione personale e di scioglimento del matrimonio dei coniugi proposta con ricorso congiunto depositato in data 09/04/2025 da
, nata a [...] il [...], Cod. Fisc. , residente a [...]C.F._1
Trieste (TS) in Via Delle Campanelle n. 142;
e nato a [...] [...], Cod. Fisc. residente CP_1 C.F._2
a Trieste (TS) in Via Dei Leo n. 14; entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giampiero Tarulli del Foro di Fermo - FM ( ), ed elettivamente domiciliati presso il di lui studio a Massa Fermana C.F._3
(FM) in Via Roma n. 18 e con speciale domicilio digitale all'indirizzo PEC
Email_1
con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: separazione personale dei coniugi
IN FATTO
1.Con ricorso congiunto depositato in data 19 maggio 2025 i ricorrenti hanno chiesto al
Tribunale di pronunciare la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio. A tale fine hanno esposto di aver contratto matrimonio civile, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Trieste, Atto di Matrimonio n. 473 P. 1 Anno 2003; i coniugi hanno scelto il regime della comunione dei beni;
dalla loro unione, in data 6-02-2012 a Trieste, è nato residente a [...]; che la dimora Per_1 coniugale è stata fissata in residente a [...], nella casa di proprietà di entrambi i coniugi;
di essere entrambi sono occupati ed economicamente Part indipendenti: la SI.ra dipendente della Società Cooperativa Arteventi con uno Pt_2
stipendio di circa €. 1.100,00 mensili;
il SI. invece è attualmente dipendente dello CP_1
Stabilimento Triestino di Sorveglianza e Chiusura srl con sede a Trieste con un stipendio mensile di circa €. 1.650,00.
Comparsi personalmente davanti al giudice delegato per la trattazione, modificando in parte le condizioni riportate in ricorso hanno confermato di non volersi riconciliare e chiesto l'accoglimento delle seguenti condizioni
Pronunciare sentenza di separazione personale dei coniugi ed ordinare l'annotazione al competente Ufficio dello Stato Civile del Comune di Trieste;
autorizzare i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
le parti hanno già regolato reciprocamente ogni interesse patrimoniale allo scopo di addivenire, oggi, ad una pacifica separazione;
assegnare la casa coniugale sita in Trieste (TS) in Via Delle Campanelle n. 142 alla SI.ra
, già comproprietaria dell'immobile per la quota del 50%, che vi continuerà ad Pt_1 Per_ abitare insieme con il figlio;
per il figlio minore i coniugi chiedono l'affido congiunto con domiciliazione presso la madre nell'abitazione attualmente adibita a casa coniugale sita in Trieste in Via Campanelle n. 142;
il SI. a titolo di concorso al mantenimento del figlio e fino a quando lo stesso CP_1 Part non sarà economicamente autosufficienti, verserà alla SI.ra la somma di €. 300,00 (trecento) mensili entro il giorno venti di ogni mese;
tale cifra sarà soggetta agli aumenti annuali Istat;
Per_ l'assegno unico per il figlio , di comune accordo, viene già percepito al 100% dalla mamma SI.ra ; Pt_1 Per_ le spese straordinarie per il figlio saranno divise tra i coniugi previo accordo tra gli stessi sulla accettabilità delle medesime in misura pari al 50% a carico del padre e 50% a carico della madre;
I cani “Jake” e “Zoe”, di proprietà dei coniugi, rimarranno nella casa coniugale insieme Part Per_ alla SI.ra ed al minore . Le spese relative alle visite veterinarie e vaccinazioni e alle relative cure dei cani sono sostenute al 50% da ciascuna parte.
I coniugi acconsentono al reciproco rilascio dell'autorizzazione all'espatrio del figlio sul proprio passaporto.
I coniugi e a definitiva regolamentazione dei rapporti economico-patrimoniali CP_1 relativi al periodo del matrimonio, prevedono che il signor ceda alla signora CP_1
la quota parte corrispondente ad ½ p.i. dell'immobile, già casa familiare, sito in Pt_1
Via Delle Campanelle n. 142, Trieste, a fronte dell'accollo della quota di mutuo di pertinenza del signor acceso per l'acquisto di detto immobile;
l'accollo potrà avvenire anche ad CP_1 Part opera di persona indicata dalla signora con spese a carico di quest'ultima e con operazione da formalizzarsi entro 6 mesi dall'omologa della separazione.
Al fine del trasferimento del diritto di proprietà in favore della signora , le parti Pt_1 dichiarano che la casa coniugale è così censita: Ufficio Del Territorio di Trieste – Catasto Fabbricati - Trieste – Via delle Campanelle n. 142 Piano 3 - Rendita: Euro 867,65 Zona censuaria 2, Categoria A/3, Classe 5, Consistenza 6,0 vani, Sez. Urb. R Foglio 4 Particella 660/17 subalterno 34, - Via Delle Campanelle n. 142 Piano T - sez. Urb. R Foglio 4 Particella 660/17 subalterno 9 rendita €. 20,66 Cat. C/2 – classe 9 – consistenza 4 metri quadrati, e dell'immobile sito in Via Delle Campanelle snc Piano T categoria C/6 Classe 4 – consistenza 12 metri quadrati - sez. Urb. R Foglio 4 Particella 660/35 Rendita: Euro 78,09 Zona censuaria 2 (cfr. visure attuale per immobile doc. nn. 3, 4, e 5);
Ufficio Tavolare di Trieste: P.T. 3249 c.t. 1 di Santa Maria Maddalena Superiore, Foglio A Unità Condominiale con 4925/100000 p.i. del c.t. 1 in P.T. 2983 – Foglio B quota 1/1 GN 4933/2020; P.T. 3249 c.t. 2 di Santa Maria Maddalena Superiore, Foglio A Unità Condominiale con 75/100000 p.i. del c.t. 1 in P.T. 2983 – Foglio B quota 1/1 GN 4933/2020; P.T. 3203 c.t. 1 di Santa Maria Maddalena Superiore, Foglio A p.c.n. 660/35 con 1/270 p.i. del c.t. 1 in P.T. 3215 – Foglio B quota 1/1 GN 4933/2020.
Che la costruzione dell'edificio, di cui fanno parte le unità immobiliari oggetto del presente atto, è stata eseguita in forza della licenza di costruzione prot. gen. n. 2153, prot. corr. n. XIII/1-EP-76-53/1 emessa dal Comune di Trieste in data 16 febbraio 1976, dei progetti di variante approvati dallo stesso Comune in data 16 ottobre 1976 prot. gen. n. 41301, prot. corr. n. XIII/1-BP-76-53/22 ed in data 6 ottobre 1979 prot. gen. n. 35263, prot. corr. XIII/1- EP-76-53/29; che l'edificio ha ottenuto il certificato di abitabilità con atto di data 1° dicembre 1981 prot. gen. n. 35264, prot. corr. n. 76/53/30 e di data 19 luglio 1982 prot. gen. n. 26655, prot. corr. n. 76-53/49 (cfr. doc. nn. 24 e 25); che non sono intervenuti provvedimenti sanzionatori riguardanti opere abusive;
che comunque non sono state eseguite opere o modifiche per le quali risulti necessario il rilascio da parte delle competenti autorità di concessioni o autorizzazioni in genere.
Ai fini della cessione del diritto di proprietà della quota parte di ½ p.i. dell'immobile sopra descritto, le parti dichiarano espressamente: che per l'edificio di cui fa parte l'immobile in oggetto è stato rilasciato dal Comune di Trieste il certificato di abitabilità ed utilizzazione con atto Ufficio Tecnico, Prot. Gen. N° 35264, prot. corr. n. XIII/1^ - 76/53/30, in data 1 dicembre 1981 (cfr. doc. nn. 24 e 25); che sono state presentate le conseguenti variazioni catastali: in data 22-04-2025, presentata all'ufficio del territorio di Trieste denuncia di variazione prot. n. TS0019253/2025 per diversa distribuzione degli spazi interni (cfr. doc allegati nn. 26 e 27). che, con riferimento a quanto previsto dalla legge 28 febbraio 1985 n. 47, succ. mod. e int., in relazione all'immobile di cui sopra non sono intervenuti provvedimenti sanzionatori citati nell'art. 41 della predetta legge riguardanti opera abusive;
che comunque non sono state eseguite opere abusive, soggette al rilascio da parte delle competenti autorità di concessione e autorizzazione in conformità a quanto disposto dalle norme di legge al riguardo;
che, in virtù delle vigenti norme urbanistiche, non vi sono impedimenti alla commercializzazione dell'immobile in oggetto;
che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1 bis della Legge 52/1985, i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano l'unità immobiliare raffigurata nella planimetria sottoscritta dalle parti, depositata in Catasto e allegata al ricorso (all. doc. n. 26); che, ai sensi del d.l. 78/2010, convertito in l. 122/2010, le planimetrie che raffigurano l'immobile - depositate in Catasto e i dati catastali sono conformi allo stato di fatto della predetta unità immobiliare urbana;
che le parti sono le attuali intestatarie della scheda catastale, in conformità con le risultanze dei registri immobiliari/tavolari; che le parti convengono di escludere la garanzia di conformità degli impianti, posti al servizio dell'immobile oggetto del presente trasferimento, alla vigente normativa in materia di sicurezza e che conseguentemente la signora esonera il signor dall'obbligo della consegna della relativa Pt_1 CP_1 documentazione amministrativa e tecnica;
che la presente cessione avviene a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui se ne trovano gli oggetti, con relative pertinenze, accessioni, cose comuni ex art. 1117 C.C. ed eventuali servitù attive e passive;
che la parte cedente presta ogni garanzia di legge, di titolarità, disponibilità e libertà di quanto alienato da diritti reali o personali, azioni ragioni di terzi, vincoli e privilegi di ogni tipo;
che la parte cedente dichiara che la sua quota di comproprietà su quanto in oggetto gli è pervenuto in forza dell'atto di compravendita di data 27-3-2020 Pubblico Ufficiale Notaio Dott. – rep. n. 94662, Contratto di Compravendita – nota presentata Persona_2 con Modello Unico n. 1492.1/2020 – Pratica n. TS0017500 in atti dal 24- 04-2020 (cfr. copia all. n. 28); che il signor autorizza la signora a conseguire la voltura CP_1 Pt_1 catastale e le rispettive intavolazioni del diritto di proprietà a nome della stessa sulla parte di immobile oggetto della cessione di cui al presente atto;
che, ai sensi del d. lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e succ. mod. e int., l'immobile oggetto di cessione è dotato di Attestato di Prestazione Energetica che si allega e che avrà una validità massima di dieci anni a partire dal suo rilascio e dovrà essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare;
che trattasi di casa di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al Decreto Ministeriale 2 agosto 1969 (Gazzetta Ufficiale n. 218/1969); che essi sono entrambi di cittadinanza italiana;
che ai sensi del D.P.R. 445/2000 art. 46 e seguenti, consapevoli delle sanzioni anche penali in caso di dichiarazioni mendaci, in relazione a quanto disposto dall'art. 35 comma 22 del D.L. 223/2006, convertito in L. 247/2006, le parti dichiarano che non si sono avvalse di un mediatore immobiliare per la conclusione della cessione della quota;
che il signor rinuncia al diritto di ipoteca legale;
che l'immobile continuerà, da CP_1 parte della signora ad esser adibito a propria abitazione principale;
che il Pt_1 trasferimento immobiliare di cui al presente atto trova la sua causa esclusiva nella definizione dei rapporti economici e patrimoniali tra i coniugi derivanti dalla separazione e dallo scioglimento del matrimonio degli stessi e perciò chiedono l'esonero da ogni tassa e/o imposta e/o tributo (bollo, registro, ipotecarie, catastali, diritti ipotecari ecc.) ove dovuto ai sensi dell'art.19 L. 74/1987 e della Sentenza della Corte Costituzionale n° 154/1999.
I coniugi, concordemente, convengono che tutte le spese di gestione della casa coniugale sita Trieste in Via delle Campanelle n. 142 (utenze di luce, acqua e gas, metano, telefono, spese condominio, assicurazione, immondizia, tasse comunali, manutenzione ecc.) saranno a carico della SI.ra a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione della Pt_1 sentenza di Omologa della separazione;
i coniugi, concordemente, convengono che le utenze attualmente intestate al SI. e che si riferiscono alla casa coniugale saranno tutte CP_1 volturate, entro sei mesi dalla omologa della separazione dei coniugi, a nome della SI.ra la quale si assumerà anche l'onere di ogni relativa spesa;
Pt_1
sempre nell'ambito di una regolamentazione degli interessi economici i coniugi convengono che la vettura cointestata per ½ ciascuno agli odierni ricorrenti, marca Renault Clio targata DJ 124 MH, venga ceduta dal SI. per la quota di ½ alla SInora CP_1 Part
mediante stipula dell'atto di trasferimento da effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla Part data di omologa della sentenza di separazione con i relativi oneri a carico della SI.ra e le relative spese (bollo, assicurazione, revisione e manutenzione, ecc.) saranno a carico della Part SI.ra ; convengono altresì che l'autovettura marca WW Golf targata DF 966 SW di cui risulta il SI. intestatario unico, rimanga nella disponibilità del medesimo intestatario CP_1
e le relative spese (bollo, assicurazione, revisione e manutenzione, ecc.) rimarranno a carico dello stesso;
i coniugi dichiarano di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale e dichiarano di possedere proprie disponibilità e mezzi idonei per soddisfare le proprie esigenze di vita e pertanto rinunciano reciprocamente a richiedere l'uno a l'altro e/o percepire qualsiasi forma di mantenimento o di assegno alimentare;
i coniugi si obbligano a comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con se la minore;
PIANO GENITORIALE PER IL FIGLIO MINORENNE
1) Il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dalla mamma con cui il figlio sarà convivente con l'impegno a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
Per_ 2) Il figlio resta collocato prevalentemente presso la dimora materna – casa coniugale Trieste in Via Campanelle n. 142; il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze tenendo conto della volontà del minore e dei suoi impegni scolastici ed extra scolastici: a) dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando lo riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 21.30; previsione di ulteriori frequentazioni durante i giorni infrasettimanali compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra del minore concordati tra i genitori volta per volta;
3) durante le festività comandate di Natale, Capodanno e Pasqua, ciascun genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno.
4) Il SI. verserà a tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno CP_1 Pt_1 cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per il figlio pari nel complesso ad € 300,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
5) Le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
Per_ 6) l'assegno unico per il figlio è già percepito al 100% dalla mamma SI.ra Parte_3
***
4. Il Tribunale, sulla base della documentazione prodotta ai sensi dell'art 473 bis.51 cpc rileva che il ricorso risulta sottoscritto da entrambi i ricorrenti e che i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver regolato ogni altro rapporto tra loro nei termini esposti nelle conclusioni congiunte;
gli stessi hanno sottoscritto il ricorso dichiarando di non volersi riconciliare e lo hanno ribadito davanti al giudice delegato per la trattazione.
Sussistono dunque i presupposti per pronunciare la loro separazione. Con separata ordinanza verrà fissata l'udeinza per la pronuncia di scioglimento del divorzio, verificatesi le condizioni di legge
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, Sezione Civile, definitivamente pronunciando così decide:
pronuncia la separazione personale dei coniugi e Pt_1 CP_1
omologa le condizioni concordate dagli stessi riportate in epigrafe e da ritenersi qui integralmente trascritte,
ordina all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trieste di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Fissa, con separata ordinanza, l'udienza per pronunciare lo scioglimento del matrimonio una volta verificatesi le condizioni di procedibilità della domanda ex art. 473 bis.49 c.p.c.
Così deciso in Trieste, 27 novembre 2025
Il giudice estensore La Presidente
dott.ssa Gloria Giovanna Carlesso dott.ssa Anna Lucia Fanelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, in composizione collegiale, in camera di consiglio, in persona di:
Dott.ssa Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott.ssa Gloria Carlesso Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Ajello Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento di separazione personale e di scioglimento del matrimonio dei coniugi proposta con ricorso congiunto depositato in data 09/04/2025 da
, nata a [...] il [...], Cod. Fisc. , residente a [...]C.F._1
Trieste (TS) in Via Delle Campanelle n. 142;
e nato a [...] [...], Cod. Fisc. residente CP_1 C.F._2
a Trieste (TS) in Via Dei Leo n. 14; entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giampiero Tarulli del Foro di Fermo - FM ( ), ed elettivamente domiciliati presso il di lui studio a Massa Fermana C.F._3
(FM) in Via Roma n. 18 e con speciale domicilio digitale all'indirizzo PEC
Email_1
con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: separazione personale dei coniugi
IN FATTO
1.Con ricorso congiunto depositato in data 19 maggio 2025 i ricorrenti hanno chiesto al
Tribunale di pronunciare la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio. A tale fine hanno esposto di aver contratto matrimonio civile, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Trieste, Atto di Matrimonio n. 473 P. 1 Anno 2003; i coniugi hanno scelto il regime della comunione dei beni;
dalla loro unione, in data 6-02-2012 a Trieste, è nato residente a [...]; che la dimora Per_1 coniugale è stata fissata in residente a [...], nella casa di proprietà di entrambi i coniugi;
di essere entrambi sono occupati ed economicamente Part indipendenti: la SI.ra dipendente della Società Cooperativa Arteventi con uno Pt_2
stipendio di circa €. 1.100,00 mensili;
il SI. invece è attualmente dipendente dello CP_1
Stabilimento Triestino di Sorveglianza e Chiusura srl con sede a Trieste con un stipendio mensile di circa €. 1.650,00.
Comparsi personalmente davanti al giudice delegato per la trattazione, modificando in parte le condizioni riportate in ricorso hanno confermato di non volersi riconciliare e chiesto l'accoglimento delle seguenti condizioni
Pronunciare sentenza di separazione personale dei coniugi ed ordinare l'annotazione al competente Ufficio dello Stato Civile del Comune di Trieste;
autorizzare i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
le parti hanno già regolato reciprocamente ogni interesse patrimoniale allo scopo di addivenire, oggi, ad una pacifica separazione;
assegnare la casa coniugale sita in Trieste (TS) in Via Delle Campanelle n. 142 alla SI.ra
, già comproprietaria dell'immobile per la quota del 50%, che vi continuerà ad Pt_1 Per_ abitare insieme con il figlio;
per il figlio minore i coniugi chiedono l'affido congiunto con domiciliazione presso la madre nell'abitazione attualmente adibita a casa coniugale sita in Trieste in Via Campanelle n. 142;
il SI. a titolo di concorso al mantenimento del figlio e fino a quando lo stesso CP_1 Part non sarà economicamente autosufficienti, verserà alla SI.ra la somma di €. 300,00 (trecento) mensili entro il giorno venti di ogni mese;
tale cifra sarà soggetta agli aumenti annuali Istat;
Per_ l'assegno unico per il figlio , di comune accordo, viene già percepito al 100% dalla mamma SI.ra ; Pt_1 Per_ le spese straordinarie per il figlio saranno divise tra i coniugi previo accordo tra gli stessi sulla accettabilità delle medesime in misura pari al 50% a carico del padre e 50% a carico della madre;
I cani “Jake” e “Zoe”, di proprietà dei coniugi, rimarranno nella casa coniugale insieme Part Per_ alla SI.ra ed al minore . Le spese relative alle visite veterinarie e vaccinazioni e alle relative cure dei cani sono sostenute al 50% da ciascuna parte.
I coniugi acconsentono al reciproco rilascio dell'autorizzazione all'espatrio del figlio sul proprio passaporto.
I coniugi e a definitiva regolamentazione dei rapporti economico-patrimoniali CP_1 relativi al periodo del matrimonio, prevedono che il signor ceda alla signora CP_1
la quota parte corrispondente ad ½ p.i. dell'immobile, già casa familiare, sito in Pt_1
Via Delle Campanelle n. 142, Trieste, a fronte dell'accollo della quota di mutuo di pertinenza del signor acceso per l'acquisto di detto immobile;
l'accollo potrà avvenire anche ad CP_1 Part opera di persona indicata dalla signora con spese a carico di quest'ultima e con operazione da formalizzarsi entro 6 mesi dall'omologa della separazione.
Al fine del trasferimento del diritto di proprietà in favore della signora , le parti Pt_1 dichiarano che la casa coniugale è così censita: Ufficio Del Territorio di Trieste – Catasto Fabbricati - Trieste – Via delle Campanelle n. 142 Piano 3 - Rendita: Euro 867,65 Zona censuaria 2, Categoria A/3, Classe 5, Consistenza 6,0 vani, Sez. Urb. R Foglio 4 Particella 660/17 subalterno 34, - Via Delle Campanelle n. 142 Piano T - sez. Urb. R Foglio 4 Particella 660/17 subalterno 9 rendita €. 20,66 Cat. C/2 – classe 9 – consistenza 4 metri quadrati, e dell'immobile sito in Via Delle Campanelle snc Piano T categoria C/6 Classe 4 – consistenza 12 metri quadrati - sez. Urb. R Foglio 4 Particella 660/35 Rendita: Euro 78,09 Zona censuaria 2 (cfr. visure attuale per immobile doc. nn. 3, 4, e 5);
Ufficio Tavolare di Trieste: P.T. 3249 c.t. 1 di Santa Maria Maddalena Superiore, Foglio A Unità Condominiale con 4925/100000 p.i. del c.t. 1 in P.T. 2983 – Foglio B quota 1/1 GN 4933/2020; P.T. 3249 c.t. 2 di Santa Maria Maddalena Superiore, Foglio A Unità Condominiale con 75/100000 p.i. del c.t. 1 in P.T. 2983 – Foglio B quota 1/1 GN 4933/2020; P.T. 3203 c.t. 1 di Santa Maria Maddalena Superiore, Foglio A p.c.n. 660/35 con 1/270 p.i. del c.t. 1 in P.T. 3215 – Foglio B quota 1/1 GN 4933/2020.
Che la costruzione dell'edificio, di cui fanno parte le unità immobiliari oggetto del presente atto, è stata eseguita in forza della licenza di costruzione prot. gen. n. 2153, prot. corr. n. XIII/1-EP-76-53/1 emessa dal Comune di Trieste in data 16 febbraio 1976, dei progetti di variante approvati dallo stesso Comune in data 16 ottobre 1976 prot. gen. n. 41301, prot. corr. n. XIII/1-BP-76-53/22 ed in data 6 ottobre 1979 prot. gen. n. 35263, prot. corr. XIII/1- EP-76-53/29; che l'edificio ha ottenuto il certificato di abitabilità con atto di data 1° dicembre 1981 prot. gen. n. 35264, prot. corr. n. 76/53/30 e di data 19 luglio 1982 prot. gen. n. 26655, prot. corr. n. 76-53/49 (cfr. doc. nn. 24 e 25); che non sono intervenuti provvedimenti sanzionatori riguardanti opere abusive;
che comunque non sono state eseguite opere o modifiche per le quali risulti necessario il rilascio da parte delle competenti autorità di concessioni o autorizzazioni in genere.
Ai fini della cessione del diritto di proprietà della quota parte di ½ p.i. dell'immobile sopra descritto, le parti dichiarano espressamente: che per l'edificio di cui fa parte l'immobile in oggetto è stato rilasciato dal Comune di Trieste il certificato di abitabilità ed utilizzazione con atto Ufficio Tecnico, Prot. Gen. N° 35264, prot. corr. n. XIII/1^ - 76/53/30, in data 1 dicembre 1981 (cfr. doc. nn. 24 e 25); che sono state presentate le conseguenti variazioni catastali: in data 22-04-2025, presentata all'ufficio del territorio di Trieste denuncia di variazione prot. n. TS0019253/2025 per diversa distribuzione degli spazi interni (cfr. doc allegati nn. 26 e 27). che, con riferimento a quanto previsto dalla legge 28 febbraio 1985 n. 47, succ. mod. e int., in relazione all'immobile di cui sopra non sono intervenuti provvedimenti sanzionatori citati nell'art. 41 della predetta legge riguardanti opera abusive;
che comunque non sono state eseguite opere abusive, soggette al rilascio da parte delle competenti autorità di concessione e autorizzazione in conformità a quanto disposto dalle norme di legge al riguardo;
che, in virtù delle vigenti norme urbanistiche, non vi sono impedimenti alla commercializzazione dell'immobile in oggetto;
che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1 bis della Legge 52/1985, i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano l'unità immobiliare raffigurata nella planimetria sottoscritta dalle parti, depositata in Catasto e allegata al ricorso (all. doc. n. 26); che, ai sensi del d.l. 78/2010, convertito in l. 122/2010, le planimetrie che raffigurano l'immobile - depositate in Catasto e i dati catastali sono conformi allo stato di fatto della predetta unità immobiliare urbana;
che le parti sono le attuali intestatarie della scheda catastale, in conformità con le risultanze dei registri immobiliari/tavolari; che le parti convengono di escludere la garanzia di conformità degli impianti, posti al servizio dell'immobile oggetto del presente trasferimento, alla vigente normativa in materia di sicurezza e che conseguentemente la signora esonera il signor dall'obbligo della consegna della relativa Pt_1 CP_1 documentazione amministrativa e tecnica;
che la presente cessione avviene a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui se ne trovano gli oggetti, con relative pertinenze, accessioni, cose comuni ex art. 1117 C.C. ed eventuali servitù attive e passive;
che la parte cedente presta ogni garanzia di legge, di titolarità, disponibilità e libertà di quanto alienato da diritti reali o personali, azioni ragioni di terzi, vincoli e privilegi di ogni tipo;
che la parte cedente dichiara che la sua quota di comproprietà su quanto in oggetto gli è pervenuto in forza dell'atto di compravendita di data 27-3-2020 Pubblico Ufficiale Notaio Dott. – rep. n. 94662, Contratto di Compravendita – nota presentata Persona_2 con Modello Unico n. 1492.1/2020 – Pratica n. TS0017500 in atti dal 24- 04-2020 (cfr. copia all. n. 28); che il signor autorizza la signora a conseguire la voltura CP_1 Pt_1 catastale e le rispettive intavolazioni del diritto di proprietà a nome della stessa sulla parte di immobile oggetto della cessione di cui al presente atto;
che, ai sensi del d. lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e succ. mod. e int., l'immobile oggetto di cessione è dotato di Attestato di Prestazione Energetica che si allega e che avrà una validità massima di dieci anni a partire dal suo rilascio e dovrà essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare;
che trattasi di casa di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al Decreto Ministeriale 2 agosto 1969 (Gazzetta Ufficiale n. 218/1969); che essi sono entrambi di cittadinanza italiana;
che ai sensi del D.P.R. 445/2000 art. 46 e seguenti, consapevoli delle sanzioni anche penali in caso di dichiarazioni mendaci, in relazione a quanto disposto dall'art. 35 comma 22 del D.L. 223/2006, convertito in L. 247/2006, le parti dichiarano che non si sono avvalse di un mediatore immobiliare per la conclusione della cessione della quota;
che il signor rinuncia al diritto di ipoteca legale;
che l'immobile continuerà, da CP_1 parte della signora ad esser adibito a propria abitazione principale;
che il Pt_1 trasferimento immobiliare di cui al presente atto trova la sua causa esclusiva nella definizione dei rapporti economici e patrimoniali tra i coniugi derivanti dalla separazione e dallo scioglimento del matrimonio degli stessi e perciò chiedono l'esonero da ogni tassa e/o imposta e/o tributo (bollo, registro, ipotecarie, catastali, diritti ipotecari ecc.) ove dovuto ai sensi dell'art.19 L. 74/1987 e della Sentenza della Corte Costituzionale n° 154/1999.
I coniugi, concordemente, convengono che tutte le spese di gestione della casa coniugale sita Trieste in Via delle Campanelle n. 142 (utenze di luce, acqua e gas, metano, telefono, spese condominio, assicurazione, immondizia, tasse comunali, manutenzione ecc.) saranno a carico della SI.ra a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione della Pt_1 sentenza di Omologa della separazione;
i coniugi, concordemente, convengono che le utenze attualmente intestate al SI. e che si riferiscono alla casa coniugale saranno tutte CP_1 volturate, entro sei mesi dalla omologa della separazione dei coniugi, a nome della SI.ra la quale si assumerà anche l'onere di ogni relativa spesa;
Pt_1
sempre nell'ambito di una regolamentazione degli interessi economici i coniugi convengono che la vettura cointestata per ½ ciascuno agli odierni ricorrenti, marca Renault Clio targata DJ 124 MH, venga ceduta dal SI. per la quota di ½ alla SInora CP_1 Part
mediante stipula dell'atto di trasferimento da effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla Part data di omologa della sentenza di separazione con i relativi oneri a carico della SI.ra e le relative spese (bollo, assicurazione, revisione e manutenzione, ecc.) saranno a carico della Part SI.ra ; convengono altresì che l'autovettura marca WW Golf targata DF 966 SW di cui risulta il SI. intestatario unico, rimanga nella disponibilità del medesimo intestatario CP_1
e le relative spese (bollo, assicurazione, revisione e manutenzione, ecc.) rimarranno a carico dello stesso;
i coniugi dichiarano di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale e dichiarano di possedere proprie disponibilità e mezzi idonei per soddisfare le proprie esigenze di vita e pertanto rinunciano reciprocamente a richiedere l'uno a l'altro e/o percepire qualsiasi forma di mantenimento o di assegno alimentare;
i coniugi si obbligano a comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con se la minore;
PIANO GENITORIALE PER IL FIGLIO MINORENNE
1) Il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dalla mamma con cui il figlio sarà convivente con l'impegno a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
Per_ 2) Il figlio resta collocato prevalentemente presso la dimora materna – casa coniugale Trieste in Via Campanelle n. 142; il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze tenendo conto della volontà del minore e dei suoi impegni scolastici ed extra scolastici: a) dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando lo riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 21.30; previsione di ulteriori frequentazioni durante i giorni infrasettimanali compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra del minore concordati tra i genitori volta per volta;
3) durante le festività comandate di Natale, Capodanno e Pasqua, ciascun genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno.
4) Il SI. verserà a tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno CP_1 Pt_1 cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per il figlio pari nel complesso ad € 300,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
5) Le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
Per_ 6) l'assegno unico per il figlio è già percepito al 100% dalla mamma SI.ra Parte_3
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4. Il Tribunale, sulla base della documentazione prodotta ai sensi dell'art 473 bis.51 cpc rileva che il ricorso risulta sottoscritto da entrambi i ricorrenti e che i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver regolato ogni altro rapporto tra loro nei termini esposti nelle conclusioni congiunte;
gli stessi hanno sottoscritto il ricorso dichiarando di non volersi riconciliare e lo hanno ribadito davanti al giudice delegato per la trattazione.
Sussistono dunque i presupposti per pronunciare la loro separazione. Con separata ordinanza verrà fissata l'udeinza per la pronuncia di scioglimento del divorzio, verificatesi le condizioni di legge
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, Sezione Civile, definitivamente pronunciando così decide:
pronuncia la separazione personale dei coniugi e Pt_1 CP_1
omologa le condizioni concordate dagli stessi riportate in epigrafe e da ritenersi qui integralmente trascritte,
ordina all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trieste di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Fissa, con separata ordinanza, l'udienza per pronunciare lo scioglimento del matrimonio una volta verificatesi le condizioni di procedibilità della domanda ex art. 473 bis.49 c.p.c.
Così deciso in Trieste, 27 novembre 2025
Il giudice estensore La Presidente
dott.ssa Gloria Giovanna Carlesso dott.ssa Anna Lucia Fanelli