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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 11/02/2026, n. 842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 842 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 842/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ALBO FRANCESCO, Presidente
BO VA, Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1527/2023 depositato il 19/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Ricorrente - CF_Difensore_1
Rappresentato da Di Rappresentante_1 Ricorrente_1 Snc Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - EL SE 90143 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229011233286 BOLLO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso/reclamo in epigrafe, del 22.11.2022, contro l'Agenzia delle Entrate – Riscossione - Agente per la riscossione per la provincia di Palermo - Rappresentante_1 nella qualità di legale rappr.te pro tempore della Ricorrente_1 snc, con sede legale in 90024- NG , impugnava la intimazione di pagamento n. 29620229011233286/000.
Parte ricorrente, purtroppo, non deposita i'intero ricorso omettendo di depositare tutte le pagine dal ricorso.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione - Agente per la riscossione per la provincia di Palermo non si costituiva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Infatti la Corte esaminando la documentazione ed il ricorso in particolare ha avuto modo di constatare che quest'ultimo è incompleto mancando le pagine pari non consentendo una attenta e completa disamina dello stesso per il petitum e per le motivazioni a supporto della stesso.
Questa Corte aderisce alla giurisprudenza (da ultimo Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19697
Anno 2024) seconda la quale la forma degli atti processuali non è fine a se stessa, ma è funzionale a garantire il corretto svolgimento del processo e il diritto di difesa.
A tacere del fatto che manca la costituzione del resistente e il ricorrente non ha depositato alcuna prova
(come avrebbe dovuto pena l'inammissibilità sotto altro profilo) dell'avvenuta notifica del ricorso.
In considerazione della mancata costituzione dell'Ente intimato, nulla sulle spese.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ALBO FRANCESCO, Presidente
BO VA, Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1527/2023 depositato il 19/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Ricorrente - CF_Difensore_1
Rappresentato da Di Rappresentante_1 Ricorrente_1 Snc Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - EL SE 90143 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229011233286 BOLLO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso/reclamo in epigrafe, del 22.11.2022, contro l'Agenzia delle Entrate – Riscossione - Agente per la riscossione per la provincia di Palermo - Rappresentante_1 nella qualità di legale rappr.te pro tempore della Ricorrente_1 snc, con sede legale in 90024- NG , impugnava la intimazione di pagamento n. 29620229011233286/000.
Parte ricorrente, purtroppo, non deposita i'intero ricorso omettendo di depositare tutte le pagine dal ricorso.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione - Agente per la riscossione per la provincia di Palermo non si costituiva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Infatti la Corte esaminando la documentazione ed il ricorso in particolare ha avuto modo di constatare che quest'ultimo è incompleto mancando le pagine pari non consentendo una attenta e completa disamina dello stesso per il petitum e per le motivazioni a supporto della stesso.
Questa Corte aderisce alla giurisprudenza (da ultimo Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19697
Anno 2024) seconda la quale la forma degli atti processuali non è fine a se stessa, ma è funzionale a garantire il corretto svolgimento del processo e il diritto di difesa.
A tacere del fatto che manca la costituzione del resistente e il ricorrente non ha depositato alcuna prova
(come avrebbe dovuto pena l'inammissibilità sotto altro profilo) dell'avvenuta notifica del ricorso.
In considerazione della mancata costituzione dell'Ente intimato, nulla sulle spese.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese.