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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/12/2025, n. 1183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1183 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 2759/2025 r.g.v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel./est;
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice;
Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2759 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale
TRA
(c.f. ), nato ad [...] il [...], e Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f. ), nata ad [...] l'[...], entrambi rappresentati Pt_2 C.F._2
e difesi dall'avv. Pasquale Bianco (c.f. ), presso il cui studio in Arzano (NA), C.F._3
Via Umberto De Vita n. 35, elettivamente domiciliano, in virtù di procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 04.12.2025 le parti confermavano la volontà di non volersi conciliare e chiedevano l'omologa della separazione alle condizioni indicate.
Il PM ha apposto il visto in data 27.08.2025
pagina 1 di 4 MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., depositato in data 08.07.2025, i ricorrenti e Parte_1 [...]
premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Arzano (NA) in data 10.08.1987 Pt_2
((Atto n. 84 - Parte II, serie A - Anno 1987), dalla cui unione nascevano (il 27/06/1988) e Per_1
(il 02/05/1997), oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e dedotta una crisi Pt_3 coniugale tale da rendere impossibile la prosecuzione del matrimonio, chiedevano all'intestato
Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, con omologa delle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo.
All'udienza del 04.12.2025, sostituita con note scritte, depositate il 25.11.2025, i ricorrenti ribadivano la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal tempo già trascorso dalla separazione di fatto. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc., affinché sia pronunziata la loro separazione personale ai sensi del primo comma del predetto articolo.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto l'omologa delle condizioni di cui al ricorso, che di seguito si riportano:
“a) I coniugi vivranno separatamente, senza interferenze nelle reciproche situazioni di vita privata e con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) I coniugi sono comproprietari in parti uguali sia dell'immobile sito in Arzano (NA) alla via Vittorio
Emanuele III n.63 piano 2, identificato in Catasto Fabbricati del Comune di Arzano (Na) al foglio 6, p. lla 748, sub. 12, cat. A/4, cl. 5, vani 3, r.c. € 154,94 ove è stata stabilita la casa coniugale sia di un negozio sito in Arzano (Na) alla via Luigi Zecchetella n.3, identificato in Catasto Fabbricati del
Comune di Arzano (Na) al foglio 1 p. lla 211, sub. 3, cat. C1, cl. 6, vani 3, r.c. € 1554,23. I mobili, arredi e pertinenze presenti in esse saranno di comune accordo divisi tra i coniugi secondo le loro pagina 2 di 4 esigenze e valutazioni;
c) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti;
d) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
e) Ciascuno dei coniugi ha l'obbligo di comunicare all'altro coniuge ogni eventuale cambio di residenza e/o domicilio;
f) Le parti, sin d'ora, si rilasciano reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto;
g) Le spese del presente procedimento sono compensate integralmente tra le parti”.
Non essendo tali condizioni in contrasto con norme imperative e ordine pubblico, il Tribunale ritiene di poterle integralmente recepire.
Va disposto lo scioglimento della comunione legale ai sensi dell'art 191 c.c.
Attesa la natura della pronuncia e recepito l'accordo tra le parti, vanno dichiarate compensate le spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi (c.f. Parte_1
), nato ad [...] il [...], e (c.f. C.F._1 Parte_2
), nata ad [...] il [...], ai sensi dell'art. 151 co. 1 C.F._2
c.c. ed omologa le condizioni di cui al ricorso come riportate in parte motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Arzano, nonché per gli eventuali adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile, ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione (Atto n. 84 - Parte II, serie A - Anno
1987);
c) dichiara compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 04.12.2025
pagina 3 di 4 Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel./est;
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice;
Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2759 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale
TRA
(c.f. ), nato ad [...] il [...], e Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f. ), nata ad [...] l'[...], entrambi rappresentati Pt_2 C.F._2
e difesi dall'avv. Pasquale Bianco (c.f. ), presso il cui studio in Arzano (NA), C.F._3
Via Umberto De Vita n. 35, elettivamente domiciliano, in virtù di procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 04.12.2025 le parti confermavano la volontà di non volersi conciliare e chiedevano l'omologa della separazione alle condizioni indicate.
Il PM ha apposto il visto in data 27.08.2025
pagina 1 di 4 MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., depositato in data 08.07.2025, i ricorrenti e Parte_1 [...]
premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Arzano (NA) in data 10.08.1987 Pt_2
((Atto n. 84 - Parte II, serie A - Anno 1987), dalla cui unione nascevano (il 27/06/1988) e Per_1
(il 02/05/1997), oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e dedotta una crisi Pt_3 coniugale tale da rendere impossibile la prosecuzione del matrimonio, chiedevano all'intestato
Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, con omologa delle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo.
All'udienza del 04.12.2025, sostituita con note scritte, depositate il 25.11.2025, i ricorrenti ribadivano la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal tempo già trascorso dalla separazione di fatto. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc., affinché sia pronunziata la loro separazione personale ai sensi del primo comma del predetto articolo.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto l'omologa delle condizioni di cui al ricorso, che di seguito si riportano:
“a) I coniugi vivranno separatamente, senza interferenze nelle reciproche situazioni di vita privata e con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) I coniugi sono comproprietari in parti uguali sia dell'immobile sito in Arzano (NA) alla via Vittorio
Emanuele III n.63 piano 2, identificato in Catasto Fabbricati del Comune di Arzano (Na) al foglio 6, p. lla 748, sub. 12, cat. A/4, cl. 5, vani 3, r.c. € 154,94 ove è stata stabilita la casa coniugale sia di un negozio sito in Arzano (Na) alla via Luigi Zecchetella n.3, identificato in Catasto Fabbricati del
Comune di Arzano (Na) al foglio 1 p. lla 211, sub. 3, cat. C1, cl. 6, vani 3, r.c. € 1554,23. I mobili, arredi e pertinenze presenti in esse saranno di comune accordo divisi tra i coniugi secondo le loro pagina 2 di 4 esigenze e valutazioni;
c) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti;
d) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
e) Ciascuno dei coniugi ha l'obbligo di comunicare all'altro coniuge ogni eventuale cambio di residenza e/o domicilio;
f) Le parti, sin d'ora, si rilasciano reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto;
g) Le spese del presente procedimento sono compensate integralmente tra le parti”.
Non essendo tali condizioni in contrasto con norme imperative e ordine pubblico, il Tribunale ritiene di poterle integralmente recepire.
Va disposto lo scioglimento della comunione legale ai sensi dell'art 191 c.c.
Attesa la natura della pronuncia e recepito l'accordo tra le parti, vanno dichiarate compensate le spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi (c.f. Parte_1
), nato ad [...] il [...], e (c.f. C.F._1 Parte_2
), nata ad [...] il [...], ai sensi dell'art. 151 co. 1 C.F._2
c.c. ed omologa le condizioni di cui al ricorso come riportate in parte motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Arzano, nonché per gli eventuali adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile, ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione (Atto n. 84 - Parte II, serie A - Anno
1987);
c) dichiara compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 04.12.2025
pagina 3 di 4 Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
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