Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 09/02/2026, n. 2484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2484 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02484/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03289/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3289 del 2025, proposto da LI VO s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Valeri e Sergio Gostoli, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, viale G. Mazzini, 11;
contro
Ministero della cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
a) del decreto del Ministero della cultura n. 267 del 6.12.2024, notificato alla ricorrente in data 7.1.2025, con il quale il complesso immobiliare di proprietà della LI VO S.p.a. denominato “ Fabbricato viaggiatori e aree di pertinenza dell’ex Stazione Trastevere ”, sito in Roma, piazza LI VO, 46 è stato dichiarato di interesse storico-artistico particolarmente importante ai sensi dell’articolo 10, comma 3, lettera a) e dell’articolo 45 del d.lgs 42/2004 (doc. 1);
b) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ed in particolare della relazione storico- artistica allegata al suddetto decreto di vincolo, della nota prot. 165184 del 31.5.2024 con cui il Ministero della cultura, con riferimento al cennato complesso immobiliare, ha comunicato l’avvio del procedimento di dichiarazione dell’interesse culturale ai sensi degli articoli 13 e 14 del d.lgs. n. 42/2004, e per la tutela indiretta ai sensi degli artt. 45 e 46 del d.lgs. 42/2004 (doc. 2); e della successiva nota del 3.7.2024 prot. n. 35865 dello stesso Ministero di controdeduzioni alle osservazioni presentate dalla ricorrente (doc. 3).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della cultura;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 la dott.ssa GI GI;
PREMESSO che con ricorso notificato il 7 marzo 2025 e depositato l’11 marzo 2025, la LI VO s.p.a. ha impugnato il decreto n. 267 del 6 dicembre 2024, con cui il Ministero della cultura, Commissione regionale per il patrimonio culturale del Lazio, ha dichiarato il complesso immobiliare denominato “ Fabbricato viaggiatori e aree di pertinenza dell’ex Stazione Trastevere ”, sito in Roma, piazza LI VO n. 46, di interesse storico-artistico particolarmente importante ai sensi dell’art. 10, comma 3, lettera a) e dell’art. 45 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
RILEVATO che il Ministero della cultura, già costituitosi in resistenza con atto di stile il 13 marzo 2025, ha successivamente depositato, in vista della discussione della causa, alcuni documenti, tra cui una reazione difensiva elaborata dalla competente Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma;
CONSIDERATO che:
- in data 28 novembre 2025 la società ricorrente ha depositato in giudizio la nota n. 41328-P del 17 luglio 2025, con cui la predetta Soprintendenza speciale ha autorizzato, ex art. 21 del d.lgs. n. 42 del 2004, l’esecuzione di alcuni degli interventi edilizi previsti nell’istanza di permesso di costruire presentata dalla stessa società ai fini della ristrutturazione dell’intero complesso immobiliare, nonché prescritto, per i restanti interventi, lo svolgimento di alcuni sondaggi archeologici;
- con memoria del 12 dicembre 2025 la società ricorrente, stante il conseguimento di detto parere favorevole, ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso;
- alla pubblica udienza del 13 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione;
RITENUTO, alla stregua di quanto sopra precisato e in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo (cfr., ex plurimis , Cons. St., Sez. II, 31 gennaio 2025, n. 790), di dover prendere atto della chiara ed inequivoca dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, con conseguente pronuncia di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.;
RITENUTO, infine, di poter compensare le spese di lite tra le parti in ragione dell’esito in rito della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
TO MA, Presidente
Francesca Santoro Cayro, Primo Referendario
GI GI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI GI | TO MA |
IL SEGRETARIO