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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 11/02/2026, n. 985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 985 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 985/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PETROLO PAOLO, Presidente
BUCARELLI ENZO, LA
CREAZZO GIUSEPPE, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3943/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - 02275720809
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259004841134000 VARIE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione.
All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava la intimazione di pagamento n. 09420259004841134/000 con la quale veniva richiesto alla Ricorrente_1. S. Al. s.r.l. di pagare la somma di € 342.511,76 per il mancato pagamento di n. 4 cartelle di pagamento, e precisamente:
1) cartella 09420230012436446000, importo dovuto € 133.945,40;
2) cartella 09420230018810279000, importo dovuto € 14.120,67;
3) cartella 09420230020355190000, importo dovuto € 126.812,39;
4) cartella 09420240000565581000, importo dovuto € 67.280,61;
oltre € 352,69 a titolo di spese esecutive.
Eccepiva rispetto alla cartella n. 09420230012436446000, importo dovuto € 133.945,40 che era intervenuta sentenza di primo grado resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Roma, n. 4080/2025, depositata il
26.03.2025, che, in accoglimento del ricorso proposto dalla contribuente, ha annullato integralmente l'atto impugnato. Evidenziava che tale circostanza successiva di un giorno rispetto alla notifica della intimazione di pagamento, è stata portata a conoscenza dell'agente della riscossione (che non aveva partecipato al giudizio innanzi alla Corte di giustizia Tributaria di Roma) in seno a una richiesta di sospensione della cartella impugnata proposta ai sensi della legge 228/2012.
Si costituiva l'Agente per la Riscossione che ribadiva che come già sostenuto da controparte l'avviso di intimazione opposto è stato notificato prima del deposito della citata sentenza, ma a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, l'Agenzia di Riscossione ha provveduto a sospendere il ruolo in attesa di eventuale sgravio da parte dell'Ente impositore (Cfr estratto ruolo allegato All. 7). Per quanto riguarda le spese di esecuzione le stesse sono state calcolate sulla base degli atti notificati ovvero Pignoramenti presso terzi n.
09484202400000908001 il 17/01/2024 Preavviso di Fermo n. 09480202400011970000 notificato il
12/02/2024 e Comunicazione preventiva di ipoteca n. 09476202400000579000 notificata il 21/02/2024 (all. ti 8-10).
In relazione alla difesa di parte resistente e alle produzioni effettuate il ricorrente depositava memoria illustrativa con la quale prendeva posizione, contestando le controdeduzioni rassegnate e la documentazione prodotta. In particolare, rilevava ed eccepiva che: in relazione al primo motivo di ricorso è incontestato che la cartella di pagamento 09420230012436446000, ricompresa tra quelle azionate con l'intimazione impugnata, sia stata annullata dalla sentenza di primo grado resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Roma, n. 4080/2025, depositata il 26.03.2025.
Solo dopo aver ricevuto il ricorso della contribuente, consapevole della soccombenza in giudizio, ADER ha sospeso il ruolo, senza tuttavia nemmeno comunicarlo alla ricorrente.
Sempre in relazione alle somme portate nella intimazione, del tutto arbitraria, in quanto sganciata da ogni previsione normativa, è la richiesta di € 352,69 a titolo di spese esecutive, atteso che allo stato nessuna esecuzione è iniziata.
Si apprende dalla costituzione avversaria che si tratterebbe di spese per altre esecuzioni, ma tali somme non possono ovviamente essere richieste se non nei casi previsti dalla legge e previa adeguata documentazione e motivazione, del tutto carente nella intimazione impugnata.
Il ricorso è solo parzialmente fondato e deve, pertanto, essere accolto solo con riferimento al carico portato dalla cartella n. 09420230012436446000 (di € 133.945,40) annullato con sentenza di primo grado resa dalla
Corte di Giustizia Tributaria di Roma, n. 4080/2025, depositata il 26.03.2025.
In relazione agli altri carichi l'intimazione è assolutamente valida e deve essere confermata, salvo ricalcolo, ad opera di AdER, delle sanzioni ed interesse da riparametrare all'esito dell'intervenuto annullamento.
Le spese, attesa la soccombenza reciproca, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come da parte motiva.
Dichiara compensate interamente le spese di giudizio.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PETROLO PAOLO, Presidente
BUCARELLI ENZO, LA
CREAZZO GIUSEPPE, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3943/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - 02275720809
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259004841134000 VARIE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione.
All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava la intimazione di pagamento n. 09420259004841134/000 con la quale veniva richiesto alla Ricorrente_1. S. Al. s.r.l. di pagare la somma di € 342.511,76 per il mancato pagamento di n. 4 cartelle di pagamento, e precisamente:
1) cartella 09420230012436446000, importo dovuto € 133.945,40;
2) cartella 09420230018810279000, importo dovuto € 14.120,67;
3) cartella 09420230020355190000, importo dovuto € 126.812,39;
4) cartella 09420240000565581000, importo dovuto € 67.280,61;
oltre € 352,69 a titolo di spese esecutive.
Eccepiva rispetto alla cartella n. 09420230012436446000, importo dovuto € 133.945,40 che era intervenuta sentenza di primo grado resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Roma, n. 4080/2025, depositata il
26.03.2025, che, in accoglimento del ricorso proposto dalla contribuente, ha annullato integralmente l'atto impugnato. Evidenziava che tale circostanza successiva di un giorno rispetto alla notifica della intimazione di pagamento, è stata portata a conoscenza dell'agente della riscossione (che non aveva partecipato al giudizio innanzi alla Corte di giustizia Tributaria di Roma) in seno a una richiesta di sospensione della cartella impugnata proposta ai sensi della legge 228/2012.
Si costituiva l'Agente per la Riscossione che ribadiva che come già sostenuto da controparte l'avviso di intimazione opposto è stato notificato prima del deposito della citata sentenza, ma a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, l'Agenzia di Riscossione ha provveduto a sospendere il ruolo in attesa di eventuale sgravio da parte dell'Ente impositore (Cfr estratto ruolo allegato All. 7). Per quanto riguarda le spese di esecuzione le stesse sono state calcolate sulla base degli atti notificati ovvero Pignoramenti presso terzi n.
09484202400000908001 il 17/01/2024 Preavviso di Fermo n. 09480202400011970000 notificato il
12/02/2024 e Comunicazione preventiva di ipoteca n. 09476202400000579000 notificata il 21/02/2024 (all. ti 8-10).
In relazione alla difesa di parte resistente e alle produzioni effettuate il ricorrente depositava memoria illustrativa con la quale prendeva posizione, contestando le controdeduzioni rassegnate e la documentazione prodotta. In particolare, rilevava ed eccepiva che: in relazione al primo motivo di ricorso è incontestato che la cartella di pagamento 09420230012436446000, ricompresa tra quelle azionate con l'intimazione impugnata, sia stata annullata dalla sentenza di primo grado resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Roma, n. 4080/2025, depositata il 26.03.2025.
Solo dopo aver ricevuto il ricorso della contribuente, consapevole della soccombenza in giudizio, ADER ha sospeso il ruolo, senza tuttavia nemmeno comunicarlo alla ricorrente.
Sempre in relazione alle somme portate nella intimazione, del tutto arbitraria, in quanto sganciata da ogni previsione normativa, è la richiesta di € 352,69 a titolo di spese esecutive, atteso che allo stato nessuna esecuzione è iniziata.
Si apprende dalla costituzione avversaria che si tratterebbe di spese per altre esecuzioni, ma tali somme non possono ovviamente essere richieste se non nei casi previsti dalla legge e previa adeguata documentazione e motivazione, del tutto carente nella intimazione impugnata.
Il ricorso è solo parzialmente fondato e deve, pertanto, essere accolto solo con riferimento al carico portato dalla cartella n. 09420230012436446000 (di € 133.945,40) annullato con sentenza di primo grado resa dalla
Corte di Giustizia Tributaria di Roma, n. 4080/2025, depositata il 26.03.2025.
In relazione agli altri carichi l'intimazione è assolutamente valida e deve essere confermata, salvo ricalcolo, ad opera di AdER, delle sanzioni ed interesse da riparametrare all'esito dell'intervenuto annullamento.
Le spese, attesa la soccombenza reciproca, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come da parte motiva.
Dichiara compensate interamente le spese di giudizio.