Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/01/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 11879/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE II CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Erika Ivalù Pampalone, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11879 dell'anno 2022 del Ruolo generale degli affari civili, rimessa per la decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. ai fini del deposito in Cancelleria di comparse conclusionali e di memorie di replica, promossa da
(C.F. ), nata ad [...] Parte_1 C.F._1
il 31/10/1978, rappresentata e difesa dall' Avv. Giancarlo Geraci, presso il cui studio sito in Palermo, via G. La Farina 13/C è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce all'atto introduttivo del giudizio attrice contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona dell'amministratore pro tempore, rag. con sede in Controparte_2
Palermo, via M. Geraci 35, rappresentato e difeso dall'avv. Cesare Leone ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Palermo, via Giovanni Di
Giovanni 14, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione convenuto e contro
1
Palermo il 19/4/1944 e (C.F. Controparte_4
, nata a [...] il [...], entrambi residenti in C.F._3
Palermo, Controparte_1 convenuti contumaci
Oggetto: domanda di risarcimento per danni da cosa in custodia (art. 2051 c.c.).
❖❖❖
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente procedimento, ha convenuto Parte_1
in giudizio il , in persona dell'amministratore Controparte_5 pro tempore, rag. , nonché i coniugi e Controparte_2 Controparte_3 CP_4
onde ottenere conferma delle statuizioni rese dal Tribunale di Palermo con
[...]
l'ordinanza, depositata in data 21.12.21, conclusiva del procedimento di danno temuto RG
n. 6310/21 e, conseguentemente, la condanna delle parti convenute al risarcimento del danno da ella sofferto, consistente: nell'inutilizzabilità dell'immobile determinata dalle infiltrazioni umidifere lamentate nel procedimento RG n. 6310/21; nel pregiudizio
“morale” determinato dallo stravolgimento delle abitudini di vita e, segnatamente, dalla sopravvenuta impossibilità di continuare a utilizzare l'immobile come propria abitazione;
nel pregiudizio alla salute determinato dallo stress sofferto e dalla alterazione della qualità del sonno.
A sostegno delle superiori domande, l'attrice ha allegato:
- che l'appartamento di sua proprietà ha manifestato segni di gravi ed estese infiltrazioni sin dal dicembre del 2020;
- che, come accertato in seno alla Consulenza tecnica d'Ufficio disposta nel procedimento incardinato con l'azione di danno temuto (n. R.G. 6310/2021), detti fenomeni erano (e sono a tutt'oggi) imputabili al cattivo stato di manutenzione del lastrico solare costituente copertura dell'edificio, di alcune porzioni del prospetto dei pilastri condominiali ubicati nel CP_6
2 balcone di proprietà nonché della pavimentazione dei Parte_2
balconi di proprietà di questi ultimi (v. p. 9 dell'atto di citazione che rimanda alla CTU a firma dell'arch. , depositata nel procedimento n. Persona_1
6310/2021, prodotta in all. n. 8 all'atto di citazione);
- che, nonostante le richieste ed attività intraprese (e, segnatamente, oltre all'azione di danno temuto, la proposizione di un ricorso ex art. 669 duodecies
c.p.c. volto alla determinazione delle modalità di attuazione del provvedimento cautelare), i convenuti sono rimasti inerti, non Parte_2 provvedendo all'esecuzione delle opere occorrenti alla eliminazione del fenomeno infiltrativo e che il ha eseguito solo parzialmente le CP_1
lavorazioni indicate nell'ordinanza cautelare, limitandosi a posare la guaina liquida solo su parte del lastrico solare e sostituire un solo chiusino di scarico delle acque meteoriche;
- che le condizioni dell'immobile l'hanno costretta a trasferirsi presso l'abitazione della madre;
- che tale condizione ha altresì inciso negativamente sulla sua salute.
Il si è costituito nel presente giudizio con Controparte_1
comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20/12/2022, opponendosi all'accoglimento della domanda attorea.
Il infatti, ha allegato: i) di avere eseguito la maggior parte dei CP_1
lavori posti a suo carico dal Tribunale con l'ordinanza conclusiva del procedimento
RG n. 6310/21, come da incarico di Direzione lavori conferito all'arch. Persona_2
in data 22.2.22 (v. doc. 1 di parte convenuta); ii) che la mancata
[...] esecuzione delle ulteriori opere di pertinenza condominiale è dipesa dal mancato consenso dei coniugi a permettere l'accesso alla loro unità Parte_2
immobiliare; iii) che comunque gli interventi eseguiti dal sono risultati CP_1 idonei -per quanto di propria spettanza- ad arrestare le infiltrazioni sofferte dall'attrice; iv) che i fenomeni infiltrativi ancora in atto sono, quindi, esclusivamente ascrivibili a porzioni di proprietà esclusiva dei convenuti
3 per le quali il non può essere ritenuto Parte_2 CP_1
responsabile.
e regolarmente citati, sono Controparte_3 Controparte_4 rimasti contumaci.
La causa, istruita a mezzo espletamento di prova per testi ( e Testimone_1
rispettivamente madre e marito dell'attrice), esame dei Testimone_2
documenti prodotti dalle parti (specie la Relazione tecnica d'Ufficio già disposta in seno al procedimento RG n. 6310/21) e Consulenza tecnica d'Ufficio affidata all'arch. , è stata assunta in decisione all'udienza del 24/7/2024, Persona_1
svoltasi in modalità cartolare, alla quale le parti hanno precisato le rispettive conclusioni a mezzo deposito di note scritte.
***
Venendo, quindi, alla disamina della lite, il Tribunale reputa di dovere confermare anche in questa sede di merito l'ordinanza emessa a definizione del procedimento di danno temuto R.G. n. 6310/21.
A sostegno di quanto sopra, deve darsi atto che l'ausiliario nominato nel citato procedimento, arch. , ha potuto constatare l'effettiva presenza Persona_1
del fenomeno lamentato dalla allora ricorrente (odierna attrice), rilevando, in specie, una diffusa condizione di degrado dovuto a infiltrazioni di acque meteoriche in corrispondenza del solaio di copertura dell'appartamento di
, localizzato nei vani prospicienti via della Giraffa (oggi Parte_1 CP_1
, adibiti a camera da letto e soggiorno (v. rilievo della localizzazione dei
[...] fenomeni di degrado, contenuto a p. 27 della Relazione tecnica d'Ufficio depositata nel procedimento cautelare).
Ciò posto, circa l'individuazione delle cause di detti degradi, l'ausiliario, arch. ha effettuato una prova di allagamento del balcone in proprietà Persona_1
esclusiva dei convenuti e rilevando, in concomitanza di tale CP_3 CP_4 esperimento, la copiosa fuoruscita di acqua nell'intradosso del solaio di copertura dell'appartamento attoreo (in seno alla citata Relazione tecnica si legge “Nel corso della prova di allagamento del balcone dell'appartamento di proprietà si è CP_3
4 proceduto contemporaneamente all'immissione di acqua attraverso un tubo in corrispondenza dei pilastri del balcone ed in corrispondenza dei risvolti lungo il muro perimetrale dell'edificio e dopo circa trenta minuti, sebbene la vasca precedentemente realizzata non garantiva una tenuta ottimale e la stessa non era completamente colma di acqua, si accertava la fuoriuscita di acqua nell'intradosso del solaio di copertura dell'appartamento di proprietà , p. 49 della Relazione tecnica d'ufficio Pt_1 depositata nel procedimento R.G. n. 6310/21.
Il CTU ha, quindi, constatato che la pavimentazione del balcone in proprietà esclusiva dei convenuti prospiciente Parte_2 Controparte_1 presenta, in parte “una pavimentazione originaria ormai obsoleta” con “numerosi mattoni rotti e vistose lesioni”, in parte una pavimentazione nuova frutto di un intervento eseguito senza il rispetto delle dovute regole tecniche.
La porzione di più recente fattura, infatti, è stata realizzata con una pendenza del tutto errata, generando ristagni di acqua nella parte centrale del balcone che, peraltro, si infiltrano nelle porzioni sottostanti attraverso le lesioni presenti nei risvolti di guaina, parimenti riscontrati dal CTU (v. corredo fotografico a p. 23 della
Relazione tecnica d'Ufficio).
L'ausiliario, inoltre -sempre in corrispondenza delle porzioni interessate dalle infiltrazioni- ha potuto constatare un cattivo stato di manutenzione del prospetto condominiale , in quanto “sprovvisto di adeguato intonaco” e interessato da
“numerose lesioni” (v. p. 12 della Relazione tecnica), nonché, dei pilastri, parimenti condominiali (v. art. 1117 c.c.), ubicati in corrispondenza del balcone di proprietà esclusiva dei convenuti i quali risultano anch'essi Controparte_7
“completamente sprovvisti di intonaco e strato di finitura” con presenza di ingenti lesioni.
Con conclusione logica, adeguatamente motivata oltre che frutto di indagini empiriche correttamente eseguite, il CTU ha, quindi, concluso che le infiltrazioni a carico dell'unità immobiliare attorea sono ascrivibili “alla vetustà della pavimentazione originaria presente nel balcone, alla non regolare esecuzione delle opere relative alla posa in opera della nuova pavimentazione, alla totale assenza di intonaco e strato di finitura nei pilastri del balcone, alla totale assenza di intonaco in alcune porzioni del prospetto”,
5 stimando conseguentemente necessario intervenire su tali problematiche (v. p. 33 della Relazione tecnica d'Ufficio a firma dell'arch. depositata nel Persona_1
procedimento cautelare) attraverso (si segue la numerazione contenuta a p. 33 della
Relazione di CTU): 1) la demolizione della pavimentazione del balcone dell'appartamento di proprietà 2) la demolizione del massetto delle CP_3
pendenze del balcone dell'appartamento di proprietà 3) rifacimento CP_3
del massetto delle pendenze del balcone dell'appartamento di proprietà
4) l'impermeabilizzazione del balcone dell'appartamento di proprietà CP_3 avendo cura di eseguire i risvolti lungo i muri perimetrali per CP_3
un'altezza pari a cm. 20,00; 5) la posa in opera di nuova pavimentazione nel balcone dell'appartamento di proprietà 6) il ripristino dei pilastri ubicati nel CP_3 balcone dell'appartamento di proprietà 7) il ripristino dell'intradosso CP_3
dei balconi dell'appartamento di proprietà ; 10) la posa in opera di nuovo Pt_1
intonaco e strato di finitura nelle porzioni di prospetto a contatto con l'appartamento di proprietà . Pt_1
Il CTU, inoltre, ha individuato nello stato di degrado del lastrico solare e dei relativi chiusini di scarico un'ulteriore (con)causa delle infiltrazioni sofferte dall'attrice, di talché, con l'ordinanza conclusiva del procedimento RG n. 6310/21, il Tribunale ha altresì ordinato al di provvedere: 8) alla sostituzione dei CP_1 chiusini di scarico delle acque meteoriche ubicati nel lastrico solare, adeguatamente raccordati alle colonne di scarico mediante idonee planciole di raccordo;
9) alla posa in opera di guaina liquida nel lastrico solare.
Anche tale conclusione merita di essere condivisa. Infatti, nonostante l'unità immobiliare di non sia posta in posizione immediatamente Parte_1 sottostante il lastrico condominiale -posizione ove è invece situato l'appartamento dei convenuti il CTU ha in corrispondenza Controparte_7 CP_8
dell'appartamento di questi ultimi segni di copiose infiltrazioni di acqua piovana, essendo, quindi, altamente plausibile che l'acqua, una volta raggiunto il pavimento dell'appartamento ubicato all'ultimo piano, si infiltri nell'unità immobiliare di proprietà dell'attrice (v. p. 45 della Relazione tecnica d'Ufficio depositata nel
6 procedimento RG n. 6310/21).
Peraltro, occorre osservare come, nel costituirsi nel presente giudizio, il non ha contestato le conclusioni cui il CTU è pervenuto nell'ambito CP_1 della Relazione tecnica d'Ufficio depositata nel procedimento cautelare.
Piuttosto, il si è limitato a sostenere (come documentato dalla CP_1
relazione a firma dell'arch. prodotta in allegato n. 1 alla comparsa di Per_2
costituzione) di avere eseguito, sebbene solo in parte -provvedendo, in specie, alla posa di guaina liquida anche se soltanto su una porzione del lastrico- le opere poste a proprio carico con l'ordinanza n. 1009/21, conclusiva del procedimento RG n .
6310/21.
È quindi pacifico che il resistente non ha integralmente CP_1 provveduto all'esecuzione di tutte le opere stimate necessarie alla neutralizzazione delle infiltrazioni in atto nella proprietà attorea.
Mentre i convenuti sono rimasti del tutto inerti, non Parte_2 avendo ottemperato in alcun modo a quanto loro imposto con l'ordinanza cautelare.
***
Tanto chiarito circa la conferma dell'ordinanza cautelare, va ora dato atto che, in base agli accertamenti condotti in sede di denunzia di danno temuto, le infiltrazioni occorse nell'appartamento di hanno provocato danni di rilevante entità. Parte_1
Come, infatti, osservato dall'ausiliario-, all'epoca dei sopralluoghi eseguiti nell'anno
2021- l'appartamento dell'attrice si presentava in una condizione di diffuso degrado, specie per quanto attiene ai solai di copertura del soggiorno e della camera da letto, i cui travetti e ferri d'armatura risultavano “interessati da un avanzato stato di ossidazione e numerosi mattoni forati crollati o in procinto di crollare”.
Ebbene, a giudizio del Tribunale – considerata la loro estensione (v. anche mappatura dei fenomeni di danno contenuta a p. 28 della Relazione tecnica d'Ufficio depositata nel procedimento RG n. 6310/21), localizzazione e natura- non vi è dubbio che i fenomeni infiltrativi di cui si discorre abbiano notevolmente inciso sulla concreta fruibilità dell'appartamento di , in guisa da pregiudicare la possibilità di Parte_1
7 godimento del bene, quale facoltà sino ad allora pienamente esistente nel patrimonio dell'attrice.
Non vi è poi dubbio (art. 2051 c.c.) che di tale inutilizzabilità debbano rispondere tanto il quanto i convenuti quali soggetti nella cui CP_1 Parte_2
custodia ricadono le porzioni immobiliari individuate quali origine delle infiltrazioni
(specificamente, sono soggetti alla custodia del , i prospetti, il lastrico e i CP_1
chiusini;nella custodia degli altri convenuti il balcone sovrastante l'appartamento dell'attrice).
Le parti convenute, infatti, devono reputarsi responsabili in solido dei danni sofferti da , atteso che, a norma dell'art. 2055 c.c., “se il fatto dannoso è imputabile a Parte_1
più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno”; ciò impregiudicato il riparto interno di responsabilità tra tutti i danneggianti.
Né può valere ad esimere da responsabilità il , l'avere eventualmente CP_1
incontrato difficoltà nell'accedere all'appartamento dei convenuti Parte_3 avendo la responsabilità di cui all'art. 2051 natura “oggettiva” e l'ordinamento prevendendo adeguate azioni a superamento di siffatto ostacolo (segnatamente il diritto di accesso di cui all'art. 843 c.c.).
****
Tanto chiarito, venendo alla concreta liquidazione del danno, il Tribunale osserva che il CTU, con motivazione non specificamente contestata, ha quantificato il valore del diminuita fruibilità dell'immobile per il periodo oggetto di domanda (che l'attrice ha limitato sino al luglio del 2023, data in cui ha eseguito opere di ripristino interno al fine di tornare ad abitare presso l'immobile, come precisato in sede di comparsa conclusionale) in complessive € 18.217,10, cui vanno aggiunti la rivalutazione monetaria a decorrere dalla data di deposito della Relazione tecnica d'Ufficio (29.4.24) sino alla data odierna, e gli interessi legali maturati giorno per giorno sino all'effettivo pagamento.
Più nel dettaglio, in esito all'operazione che precede (come sancita da Cass. sez. UU.
Sent. n. 1712 del 1995), la somma dovuta all'attrice ascende, in definitiva, ad € 19.302,01
(di cui € 18.453,02 a titolo di capitale rivalutato ed € 848,09 a titolo di interessi compensativi)
8 **
Anche la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale risulta meritevole di accoglimento nei limiti che di seguito si espongono.
Va premesso che, in sede di comparsa conclusionale, l'attrice ha ridimensionato la pretesa a tal titolo spiegata, contenendola nell'importo di € 5.000,00 per il pregiudizio consistito nello stravolgimento delle proprie abitudini di vita e nella perdita dell'ambiente domestico.
Ebbene, occorre rammentare che il danno il risarcimento del danno non patrimoniale può venire accordato nei soli casi previsti dalla legge (art. 2059 c.c.), tra i quali si annoverano – secondo una lettura costituzionalmente orientata della citata disposizione – quelle conseguenze pregiudizievoli di natura non patrimoniale ricollegabili alla lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti (v. sul punto,
Corte costituzionale sent. n. 233 del 203 e Cass., SS UU, sentt. 26975/2008, 26974/2008,
26973/2008, 26972/2008), tra i quali -grazie al “rinvio mobile” contenuto all'art. 117 Cost.- si annovera il diritto al rispetto della vita privata e familiare, come consacrato nell'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e nell'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il quale non può che ricomprendere il diritto della persona a preservare l'integrità e la fruibilità del proprio ambiente domestico, quale luogo elettivamente deputato allo svolgimento di quel diritto.
Venendo al caso concreto, il Tribunale rileva che i testi escussi nel presente giudizio
-della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare- hanno dichiarato che a far data dal gennaio 2021, si è trasferita a casa della madre in conseguenza della Parte_1 condizione di degrado che ha interessato la di lei abitazione.
Il Tribunale ritiene quindi provato che l'attrice ha sofferto un concreto e apprezzabile pregiudizio della sfera non patrimoniale, meritevole, per quanto detto, di risarcimento, il quale, in via equitativa, risulta congruo stimare nella somma richiesta, ossia, in € 5.000,00, oltre interessi legali sino al soddisfo.
Nessun danno alla sfera della salute risulta, invece, provato, dovendosi comunque evidenziare che la pretesa in tal senso formulata dall'attrice non è stata reiterata nella comparsa conclusionale.
9 **
Infine, il Tribunale rileva che l'attrice ha altresì avanzato domanda di rimborso per le opere di ripristino da ella eseguite nel luglio del 2023, formulandola, però, soltanto nella comparsa conclusionale, con conseguente inammissibilità della stessa.
Invero – rammentato che la comparsa conclusionale ha la sola funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già ritualmente proposte e non possono contenerne di nuove che costituiscano un ampliamento del thema decidendum (Cass. n. 98/2016)- il Tribunale reputa che la domanda di rimborso dei costi di ripristino ha oggetto del tutto diverso dalle richieste risarcitorie avanzate dall'attrice nell'atto introduttivo, le quali (per quanto attiene al danno patrimoniale) attenevano al pregiudizio -non sovrapponibile alla pretesa sottesa alla domanda nuova- derivante dalla inutilizzabilità dell'immobile.
***
Venendo, quindi, alla domanda di irrogazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., essa risulta meritevole di accoglimento.
Premesso, infatti, che “con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento, determinandone la decorrenza. Il giudice può fissare un termine di durata della misura, tenendo conto della finalità della stessa e di ogni circostanza utile”, occorre evidenziare che la presente decisione non attiene soltanto al risarcimento del danno, bensì anche alla conferma -in esito del procedimento a cognizione piena- della precedente ordinanza cautelare, la quale -come detto- risulta sostanzialmente inattuata.
In disparte i convenuti -rimasti del tutto inerti- il condominio, Parte_2
con allegazione che trova riscontro in quelle formulata dalla stessa attrice- risulta avere eseguito un intervento di posa di guaina liquida solo su parte del lastrico solare.
Detto, intervento, però, non risponde al comando contenuto nel provvedimento cautelare già emesso nel procedimento RG n. 6310/21, -in questa sede confermato- avendo il Tribunale ordinato la posa di guaina liquida su tutta la superficie del lastrico, oltre che la sostituzione dei chiusini e il ripristino del prospetto in corrispondenza dell'appartamento 10 dell'attrice.
Data, quindi, la sostanziale mancata esecuzione delle opere già ordinate dal
Tribunale di Palermo in esito al procedimento di danno temuto esperito dall'attrice, si reputa congruo imporre al convenuto la corresponsione di una somma di CP_1
denaro pari ad € 50,00 sino all'inizio delle opere di pertinenza a decorrere CP_6
dal giorno 24.3.25 (compreso); quanto ai convenuti e in considerazione del contegno del CP_4 CP_3
tutto inerte da essi tenuto, si reputa congruo imporre ad essi il pagamento di € 25,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle opere inerenti il balcone di loro proprietà esclusiva, a decorrere dal giorno 24.2.25, sino al loro completo compimento.
***
Le spese di lite, liquidate in complessive € 4.237,00 [liquidazione effettuata applicando i compensi previsti dalle tabelle allegate al DM n. 55/14 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore ricompreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, compensi medi per le fasi studio, introduttiva e decisionale, minimi per quella istruttoria], vengono posti in capo ai convenuti in solido tra loro.
Le spese di CTU, nei rapporti, interni, vengono poste definitivamente a carico dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra domanda, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
CONFERMA il contenuto dell'ordinanza cautelare del 4/5/2021 resa nell'ambito del procedimento cautelare portante n. R.G. 6310/2021.
Per l'effetto ORDINA, come meglio specificato a p. 73 della Relazione tecnica d'Ufficio depositata dall'arch. nel procedimento RG n. Persona_1
6310/21 e al computo metrico ad essa allegato:
- al di provvedere: al ripristino dei pilastri ubicati nel balcone CP_1 dell'appartamento di proprietà alla posa in opera di nuovo CP_3
intonaco e strato di finitura nelle porzioni di prospetto a contatto con l'appartamento di proprietà ; alla sostituzione dei chiusini di scarico Pt_1 delle acque meteoriche ubicati nel lastrico solare, adeguatamente raccordati alle
11 colonne di scarico mediante idonee planciole di raccordo;
alla posa in opera di guaina liquida sull'intera superficie del lastrico solare;
- ai convenuti, e di provvedere: Controparte_3 Controparte_4 alla demolizione della pavimentazione del balcone dell'appartamento di loro proprietà; alla demolizione del massetto delle pendenze del medesimo balcone;
al rifacimento di detto massetto e delle pendenze;
alla impermeabilizzazione del balcone , avendo cura di eseguire i risvolti lungo i muri perimetrali per un'altezza pari a cm. 20,00; alla posa in opera di nuova pavimentazione in corrispondenza del medesimo balcone dell'appartamento di proprietà
CP_3
CONDANNA il in persona Controparte_1 dell'amministratore pro tempore, e i signori e Controparte_3 CP_4
, tutti in solido tra loro a corrispondere a , a titolo di
[...] Parte_1
risarcimento del danno patrimoniale da inutilizzabilità dell'immobile, l'importo di
€ € 19.302,01 (di cui € 18.453,02 a titolo di capitale rivalutato ed € 848,09 a titolo di interessi compensativi), oltre interessi in misura legale – da computarsi sul solo capitale rivalutato, pari ad € 18.453,02 – a decorrere dalla pubblicazione della presente decisione sino al soddisfo;
CONDANNA il in persona Controparte_1 dell'amministratore pro tempore, e Controparte_3 Controparte_4
tutti in solido tra loro, a corrispondere a , a titolo di risarcimento Parte_1
del danno non patrimoniale, l'importo di € 5.000,00 oltre interessi in misura legale dalla domanda sino al soddisfo;
CONDANNA il in persona Controparte_1 dell'amministratore pro tempore, a corrispondere all'attrice, ex art. 614 bis c.p.c.,
l'importo di € 50,00 al giorno sino all'inizio dei lavori ordinati con la presente decisione, a decorrere dal 24.3.25;
CONDANNA e in solido tra Controparte_3 Controparte_4
loro, a corrispondere a , a titolo di penalità di mora, l'importo di € Parte_1
25,00 sino alla completa esecuzione delle opere di loro pertinenza, a decorrere dal
12 24.2.25;
CONDANNA il in persona Controparte_1
dell'amministratore pro tempore, e in Controparte_3 Controparte_4 solido, a corrispondere a , a titolo di rifusione delle spese di lite, Parte_1
l'importo di l'importo di € 4.501,00, di cui € 264,00 per spese vive ed € 4.237,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali;
PONE le spese per la consulenza tecnica d'Ufficio svoltasi nel presente giudizio definitivamente a carico dei convenuti.
Palermo, 22.1.25
IL GIUDICE Erika Ivalù Pampalone
Minuta redatta dal Magistrato ordinario in tirocinio, dott.ssa Claudia Castelli.
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