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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 28/11/2025, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3296/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3296/2025 promosso da:
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. ND IN Speciale;
e
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
ND IN Speciale.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2)il figlio minore viene affidato alla madre, con la quale continuerà a convivere Per_1 nell'abitazione familiare sita ad Ancona in Via Urbino n. 1, immobile che quindi viene assegnato alla IG.ra . Le parti concordano che il IG. lascerà Parte_2 Parte_1
l'immobile non appena avrà trovato una nuova abitazione in locazione e comunque alla data di scadenza del deposito delle note in sostituzione dell'udienza o, nel caso la detta data sia precedente, comunque non prima del 15/10/2025;
3) il padre potrà vedere il figlio e tenerlo con sé il mercoledì pomeriggio dalle ore Per_1
16.00 alle ore 21.00 ed alternativamente un fine settimana il sabato ed un fine settimana la domenica dalle ore 10.00 alle ore 21.00. Quanto all'esercizio del diritto/dovere di visita di
da parte del padre si precisa che il minore è in condizione di “disabilità gravissima” Per_1
- 1 - e che il IG. , attualmente disoccupato, con ogni probabilità riprenderà il suo Parte_1 lavoro di camionista per cui non vi è alcuna possibilità di concordare alcunché in termini di pernottamento né per eventuali periodi continuativi durante le vacanze scolastiche di
. Le parti concordano che quando le condizioni di ed i tempi di lavoro del Per_1 Per_1 padre lo consentono il IG. potrà tenere con sé il figlio anche per più giorni Parte_1 consecutivi, previo accordo con la madre;
4) il IG. verserà alla IG.ra la somma mensile di € 250,00 a Parte_1 Parte_2 titolo di concorso nel mantenimento del figlio minore , somma da rivalutarsi Per_1 annualmente secondo gli indici ISTAT a far data dal 1/01/2027;
5) le spese straordinarie che si renderanno necessarie per entrambi i figli saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno sulla base del vigente Protocollo in uso avanti al Tribunale di Ancona;
6) l'Assegno Unico percepito per il figlio sarà incassato dalla madre;
Per_1
7) l'indennità di frequenza e l'indennità di accompagnamento versate a favore del figlio
saranno percepite dalla madre;
Per_1
8) le parti rinunciano reciprocamente alla richiesta di assegno per il concorso nel proprio mantenimento, godendo ciascuna di redditi autonomi;
9) le parti dichiarano di aver sistemato ogni reciproco rapporto dare/avere e di non aver più nulla pretendere reciprocamente per alcun titolo o ragione;
10) le parti esprimono il consenso al rilascio e/o rinnovo dei passaporti anche quanto all'iscrizione del figlio minore.”
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e , che si sono sposati Parte_1 Parte_2
a Verejeni (Moldova) il 22/05/2002, hanno chiesto la separazione consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51
c.p.c. che in data 06.11.2025 ha espresso parere favorevole.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Va preliminarmente rilevato che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito in quanto, sebbene il matrimonio sia stato celebrato in Moldova (e trascritto in Italia) la vita
- 2 - matrimoniale si è svolta sul territorio italiano e in Italia è la residenza della famiglia;
è pertanto applicabile anche la legislazione italiana.
Del pari, con riferimento alla responsabilità genitoriale e alle azioni ad essa accessorie
(inclusa la domanda di mantenimento dei figli) è competente il Giudice dello Stato di residenza abituale del minore al momento della proposizione della domanda.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi del figlio minore , affetto da grave disabilità. Per_1
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto del minore, considerata la sua condizione di salute e posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore.
6. Nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni della separazione. Ciò posto, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato, e dovendosi prima attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché lo stesso - trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito telematico di note scritte) - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70
7. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
- 3 - dichiara la separazione dei coniugi e , i quali hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio a Verejeni (Moldova) il 22/05/2002, trascritto nel Registro dello Stato
Civile del Comune di Ancona al n. 425, parte 2, serie C dell'anno 2018; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
dispone come da separata ordinanza la prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 4 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3296/2025 promosso da:
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. ND IN Speciale;
e
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
ND IN Speciale.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2)il figlio minore viene affidato alla madre, con la quale continuerà a convivere Per_1 nell'abitazione familiare sita ad Ancona in Via Urbino n. 1, immobile che quindi viene assegnato alla IG.ra . Le parti concordano che il IG. lascerà Parte_2 Parte_1
l'immobile non appena avrà trovato una nuova abitazione in locazione e comunque alla data di scadenza del deposito delle note in sostituzione dell'udienza o, nel caso la detta data sia precedente, comunque non prima del 15/10/2025;
3) il padre potrà vedere il figlio e tenerlo con sé il mercoledì pomeriggio dalle ore Per_1
16.00 alle ore 21.00 ed alternativamente un fine settimana il sabato ed un fine settimana la domenica dalle ore 10.00 alle ore 21.00. Quanto all'esercizio del diritto/dovere di visita di
da parte del padre si precisa che il minore è in condizione di “disabilità gravissima” Per_1
- 1 - e che il IG. , attualmente disoccupato, con ogni probabilità riprenderà il suo Parte_1 lavoro di camionista per cui non vi è alcuna possibilità di concordare alcunché in termini di pernottamento né per eventuali periodi continuativi durante le vacanze scolastiche di
. Le parti concordano che quando le condizioni di ed i tempi di lavoro del Per_1 Per_1 padre lo consentono il IG. potrà tenere con sé il figlio anche per più giorni Parte_1 consecutivi, previo accordo con la madre;
4) il IG. verserà alla IG.ra la somma mensile di € 250,00 a Parte_1 Parte_2 titolo di concorso nel mantenimento del figlio minore , somma da rivalutarsi Per_1 annualmente secondo gli indici ISTAT a far data dal 1/01/2027;
5) le spese straordinarie che si renderanno necessarie per entrambi i figli saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno sulla base del vigente Protocollo in uso avanti al Tribunale di Ancona;
6) l'Assegno Unico percepito per il figlio sarà incassato dalla madre;
Per_1
7) l'indennità di frequenza e l'indennità di accompagnamento versate a favore del figlio
saranno percepite dalla madre;
Per_1
8) le parti rinunciano reciprocamente alla richiesta di assegno per il concorso nel proprio mantenimento, godendo ciascuna di redditi autonomi;
9) le parti dichiarano di aver sistemato ogni reciproco rapporto dare/avere e di non aver più nulla pretendere reciprocamente per alcun titolo o ragione;
10) le parti esprimono il consenso al rilascio e/o rinnovo dei passaporti anche quanto all'iscrizione del figlio minore.”
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e , che si sono sposati Parte_1 Parte_2
a Verejeni (Moldova) il 22/05/2002, hanno chiesto la separazione consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51
c.p.c. che in data 06.11.2025 ha espresso parere favorevole.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Va preliminarmente rilevato che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito in quanto, sebbene il matrimonio sia stato celebrato in Moldova (e trascritto in Italia) la vita
- 2 - matrimoniale si è svolta sul territorio italiano e in Italia è la residenza della famiglia;
è pertanto applicabile anche la legislazione italiana.
Del pari, con riferimento alla responsabilità genitoriale e alle azioni ad essa accessorie
(inclusa la domanda di mantenimento dei figli) è competente il Giudice dello Stato di residenza abituale del minore al momento della proposizione della domanda.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi del figlio minore , affetto da grave disabilità. Per_1
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto del minore, considerata la sua condizione di salute e posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore.
6. Nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni della separazione. Ciò posto, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato, e dovendosi prima attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché lo stesso - trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito telematico di note scritte) - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70
7. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
- 3 - dichiara la separazione dei coniugi e , i quali hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio a Verejeni (Moldova) il 22/05/2002, trascritto nel Registro dello Stato
Civile del Comune di Ancona al n. 425, parte 2, serie C dell'anno 2018; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
dispone come da separata ordinanza la prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
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