Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 28/04/2025, n. 1504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1504 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3069/2017 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3069/2017+7187/2018 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza del 05/04/2023 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1,
c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), in qualità di erede della parte Parte_1 C.F._1
originaria (deceduta nel corso del giudizio) elettivamente domiciliato in Persona_1
VIA ORSI 15 A NAPOLI, presso lo studio dell'Avv. IAQUINTA FRANCESCO (c.f.:
) e dell'Avv. ANTIGNANI VITTORIO ( ) C.F._2 C.F._3
VIA ORSI 15/A NAPOLI, dal quale è rappresentato e difeso;
OPPONENTE
(c.f.: ), in qualità di erede della parte Parte_2 C.F._4
originaria (deceduta nel corso del giudizio), elettivamente domiciliato in Persona_1
VIA ORSI 15 A NAPOLI, presso lo studio dell'Avv. IAQUINTA FRANCESCO (c.f.:
) e dell'Avv. ANTIGNANI VITTORIO ( ) C.F._2 C.F._3
VIA ORSI 15/A NAPOLI, dal quale è rappresentato e difeso;
OPPONENTE
IAQUINTA FRANCESCO (c.f.: ), in qualità di erede della C.F._2
parte originaria (deceduta nel corso del giudizio), elettivamente domiciliato Persona_1
in VIA ORSI 15 A NAPOLI, presso lo studio dell'Avv. IAQUINTA FRANCESCO (c.f.:
), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
OPPONENTE
(c.f.: ), in qualità di erede della Controparte_1 C.F._5
parte originaria (deceduta nel corso del giudizio), elettivamente domiciliatA Persona_1
Pagina 1 di 6
) e dell'Avv. ANTIGNANI VITTORIO ( ) C.F._2 C.F._3
VIA ORSI 15/A NAPOLI, dal quale è rappresentata e difesa;
OPPONENTE
E
ALLA VIA GIUDICI Controparte_2
N. 38/1 (c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA G. PEPE N.3 84010 P.IVA_1
SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO, presso lo studio dell'Avv. D'ANGELO ALDO
(c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._6
OPPOSTO
Oggetto: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom..
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le impugnazioni avverso le delibere assembleari del 21.7.2016, del 13.4.2017 e del 18.6.2018 sono infondate e vanno rigettate per quanto di ragione.
In punto di diritto, va premesso che il codice civile non offre una definizione precisa del concetto di “innovazione”. La giurisprudenza di legittimità ha tuttavia chiarito che per
“innovazioni” ai sensi dell'art. 1120 c.c. si intendono le modificazioni materiali che alterino l'entità sostanziale o mutino la destinazione originaria del bene (Cass. 18052/2012; Cass.
17099/2006; Cass. 15460/2002).
In sostanza, tale nozione rimanda ad un concetto di novità in senso profondo e radicale escludendo che qualsiasi modifica materiale costituisca un'innovazione.
In particolare, non integrano un'ipotesi di “innovazione” le modificazioni della cosa comune dirette a potenziare o a rendere più comodo il godimento del bene già esistente, lasciandone immutata la consistenza e la destinazione.
Non rientrano nella categoria delle innovazioni gli interventi di manutenzione straordinaria, essendo necessari per ripristinare l'efficienza delle cose comuni;
ciò anche qualora siano introdotte modifiche migliorative.
Pagina 2 di 6 Ad esempio la Cassazione ha ritenuto che la sostituzione di ascensori usurati con ascensori nuovi, anche se di tipo o marca diversi, non costituisce innovazione perché le cose comuni, oggetto di modifica (il vano-ascensore con le strutture ed i locali annessi) non subiscono una sostanziale modifica (Cass. 4646/1981). Così si è ritenuto che la sostituzione della caldaia termica, se quella esistente è obsoleta o giusta, deve considerarsi atto di straordinaria amministrazione;
inoltre deve essere “ricondotta alle modifiche migliorative dell'impianto e non alle innovazioni dello stesso, la sostituzione della caldaia termica, ancora funzionante, se ha lo scopo di consentire l'utilizzazione di una fonte di energia più redditizia e meno inquinante” (Cass. 238/2010).
Il semplice utilizzo di un materiale diverso o di una diversa tipologia di impianto non è quindi di per sé sufficiente a qualificare l'intervento in termini di innovazione. Rientra, infatti, nei poteri dell'assemblea quello di decidere, in base al principio maggioritario, di apportare modifiche al servizio comune anche avvalendosi dei progressi tecnologici o comunque delle diverse soluzioni tecniche che il mercato offre.
L'art. 1136, comma 5 prevede che “le delibere che hanno per oggetto le innovazioni previste dal primo comma dell'art. 1120 devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio ed i due terzi del valore dell'edificio”.
Tale quorum non trova invece applicazione per gli interventi di manutenzione straordinaria
(l'art. 1136, comma 4 c.c. prevede che “Le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità” devono essere “approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli interventi e almeno la metà del valore dell'edificio”).
Osservate tali procedure, la delibera con la quale è stata deliberata l'innovazione, ai sensi dell'art. 1137 c.c. sarà obbligatoria per tutti i condomini.
Da tale categoria “generale” vanno tuttavia distinte le “innovazioni vietate” (art. 1120 comma
4) (ovvero quelle “che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino” nonché le “le innovazioni gravose o voluttuarie” (art. 1121 c.c.).
Pagina 3 di 6 L'art. 1121 c.c. dispone che se le innovazioni gravose o voluttuarie sono suscettibili di uso separato per l'approvazione è necessaria maggioranza di 2/3 dei millesimi e i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa. Se
l'utilizzazione separata non è possibile, l'innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l'ha deliberata o accettata intenda sopportane integralmente la spesa.
Quanto al concetto di gravosità esso fa riferimento all'entità della spesa necessaria mentre per spese voluttuarie si intendono quelle opere che siano del tutto prive di necessità e non le semplici migliorie. Secondo la giurisprudenza di legittimità tali valutazioni vanno effettuate in rapporto alle condizioni ed all'importanza dell'edificio.
Una spesa può considerarsi gravosa solo quando sia inerente un'innovazione, per cui tale parametro di giudizio non assume rilevanza quando si tratti di un semplice intervento di manutenzione di una parte comune esistente anche se si tratta di spese migliorative.
In tali casi, la valutazione della scelta delle modalità di esecuzione di lavori e della convenienza della soluzione tecnica adottata rispetto ad altri possibili rimedi è precisa. Infatti,
“in tema di condominio negli edifici, il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere assembleari non può estendersi alla valutazione del merito e al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea, quale organo sovrano della volontà dei condomini, ma deve limitarsi ad un riscontro di legittimità che, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, può abbracciare anche l'eccesso di potere, purché la causa delle deliberazioni risulti – sulla base di un apprezzamento di fatto del relativo contenuto, falsamente deviata dal suo modo di essere, in quanto anche in tal caso lo strumento di cui all'art 1137 c.c. non è finalizzato a controllare l'opportunità o convenienza della soluzione adottata dall'impugnata delibera, ma solo a stabilire se la decisione collegiale sia, o meno, il risultato del legittimo esercizio del potere dell'assemblea. Ne consegue che esulano dall'ambito del sindacato giudiziale sulle deliberazioni condominiali le censure inerenti la vantaggiosità della scelta operata dall'assemblea sui costi da sostenere nella gestione delle spese relative alle cose e ai servizi convenuti” (Cass. 20135/2017).
Infine, in ordine all'onere della prova, non è il a dover dimostrare la necessità CP_2
dell'intervento ed il carattere conservativo ricadendo l'onere probatorio sulla parte che contesta la legittimità della delibera e che intende sottrarsi alla spesa. In proposito, la Suprema
Corte ha statuito che l'onere di dimostrare la gravosità o la natura voluttuaria delle spese
Pagina 4 di 6 “grava sul interessato, vertendosi in tema di deroga alla disciplina generale sulla CP_2 ripartizione delle spese condominiali” (Cass. 2408/1981).
Orbene, venendo al caso di specie, gli interventi vanno qualificati quali opere di manutenzione straordinaria.
Orbene, ai punti 1 e 2 dell'ordine del giorno dell'assemblea del 21.07.2016, l'assemblea, rispettivamente con millesimi 535,12 e 533,22, ha approvato l'esecuzione dei seguenti lavori indicati nella relazione dell'Ing. del 12.05.2016 ed il conferimento dell'incarico a CP_3
detto professionista per la progettazione esecutiva degli stessi: <interventi volti alla riduzione dell'umidità relativa del piano interrato;
interventi di ripristino del calcestruzzo ammalorato, con ripristino dei copriferri ed inibizione del fenomeno di corrosione delle barre di acciaio;
interventi di confinamento dei pilastri al piano interrato e al piano terra.>>
Pertanto, né sotto il profilo strutturale né sotto quello funzionale le opere appaiono qualificabili in termini di innovazioni.
Parte attrice, su cui gravava l'onere probatorio, trattandosi di fatto costitutivo posto a fondamento dell'impugnazione, avrebbe dovuto dimostrare che il fabbricato non necessitava alcun intervento o che l'opera non abbia ridotto l'umidità del pian interrato.
Quanto alla relazione tecnica prodotta dall'opponente, essa è ininfluente ai fini della decisione, atteso che essa si è limitata a valutare criticamente la relazione del tecnico del senza effettuare sopralluoghi ed indagini sul fabbricato in oggetto e, pertanto, CP_2
non è idonea a provare che gli interventi suggeriti dal tecnico del non potessero CP_2
migliorare la funzionalità dell'edificio.
Lo stesso discorso vale anche per le deliberazioni successive del 13.4.2017 e del 18.6.2018, rispetto alla quale ultima il Condominio ha documentato di aver tempestivamente inviato all'opponente l'avviso di convocazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta le opposizioni;
Pagina 5 di 6 2) Condanna gli opponenti al pagamento delle spese di lite in favore del
[...]
che si liquidano in euro 5.000,00 per compenso, oltre iva, cpa e Controparte_2
rimb. forf. del 15%.
Così deciso in Nocera Inferiore, 16/04/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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