CASS
Sentenza 9 maggio 2024
Sentenza 9 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/05/2024, n. 18202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18202 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GI AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di LECCE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE RICCARDI che, riportandosi alle conclusioni già depositate, chiede che sia dichiarata l'inammissibilità. L'avvocato ANNICCHIARICO PASQUALE, al termine del proprio intervento, insiste nell'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 18202 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 29/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1.TO RO ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Lecce, in riforma della sentenza emessa dal giudice di primo grado, riconosciuta la continuazione con il reato di cui alla sentenza del GIP presso il Tribunale di Brindisi del 14/01/2016, ha rideterminato la pena in anni sette di reclusione e in euro 22.000,00 di multa, in relazione al reato di cui all'art.73, comma 4, d.P.R. 309/1990, relativo al rinvenimento, a seguito di perquisizione domiciliare, in un deposito nei pressi della sua abitazione, di 11 panetti di sostanza stupefacente del tipo hashish del peso complessivo di chilogrammi 8,525. 2.1.11 ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, vizio della motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità, avendo il giudice affermato la inattendibilità delle dichiarazioni auto accusatorie rese da AL SP, marito della sorella del ricorrente, il quale ha riconosciuto di essere il reale detentore della sostanza stupefacente rinvenuta all'esito della perquisizione di un deposito sito a circa 50 metri dalla casa di abitazione di PI NA, madre del RO nonché suocera dello stesso SP, escludendo qualunque responsabilità del ricorrente. In particolare, il giudice ha trascurato la valutazione dei seguenti elementi: il luogo di custodia dello stupefacente, costituito da un locale accessibile a chiunque in quanto fornito di doppio accesso e non assicurato da alcun sistema di chiusura, la presenza all'interno del locale di oggetti e di attrezzature non riconducibili al RO, la presenza di una motocicletta non riconducibile a RO. Tali elementi mettono in evidenza l'incertezza della fruibilità del deposito in modo esclusivo da parte del ricorrente, e la riconducibilità del deposito anche ad altri membri della famiglia. Non conferisce alcuna incidenza logica sulla inattendibilità del coimputato neppure il rinvenimento della somma di danaro nella disponibilità della madre e della compagna del ricorrente, non essendo acquisita alcuna prova circa la genesi illecita di tali banconote né la riconducibilità della somma al RO. In tal senso, depone il fatto che la chiave della cassetta ove è stata rinvenuta la somma di maggior importo, era nella disponibilità di RO IA, sorella del ricorrente e moglie dello SP. RO IA, durante la perquisizione, è stata appositamente chiamata dalla TA, convivente del RO, in quanto quest'ultima era sprovvista della chiave della cassetta. La circostanza che la convivente del RO non potesse disporre della chiave della casetta ove era occultata una così cospicua somma, pari a euro 87.000,00, costituisce ulteriore elemento che attesta l'estraneità ai fatti del RO, peraltro in custodia cautelare carceraria al momento della perquisizione. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla confisca della cospicua somma di danaro rinvenuto nell'abitazione, frutto di risparmi e delle liquidazioni delle indennità pensionistiche e previdenziali di cui ha beneficiato la madre del ricorrente, PI NA, come dimostra anche il taglio dei biglietti. Invece, la somma pari a euro 3190, contenuta in una pochette grigia posta all'interno della borsa 1 personale della TA, anch'essa di provenienza lecita, è costituita dalle buste paga percepite dalla medesima TA, come emerge dalla documentazione prodotta in giudizio e non vagliata dal giudice di merito. Nessun elemento indiziante la provenienza illecita può neppure trarsi dal rinvenimento, assieme al danaro, di foglietti ove sono indicati acquisti di materiale elettrico. 2.3. Con il terzo motivo, deduce vizio della motivazione in ordine al quantum di pena aumentato per il reato in continuazione, pari a due anni. 3. In udienza il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1. Il primo motivo di ricorso esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428). Nel caso di specie, il giudice a quo ha affermato che le dichiarazioni auto accusatorie rese dallo SP sono prive di riscontro e poco credibili in quanto lo SP si è autoaccusato del possesso a fini di spaccio dello stupefacente adducendo le difficoltà economiche causate dalla perdita della propria attività lavorativa. Lo SP, tuttavia, non ha rivelato da chi, quando e, soprattutto, con quali mezzi ha potuto acquistare tale cospicuo carico di droga (pari a 11 panetti di sostanza stupefacente del tipo hashish, del peso complessivo di oltre 8 kg); al contrario, egli ha dichiarato di non avere risorse economiche a disposizione e di aver intrapreso l'attività illecita in un momento di difficoltà economica;
ragione per la quale il giudice ha ritenuto incongrua e non credibile la dichiarazione autoaccusatoria dello SP, che ha dichiarato di aver acquistato la sostanza stupefacente al fine di spacciarla. Il giudice di merito ha anche affermato l'inattendibilità della deduzione secondo la quale lo stupefacente non sarebbe stato acquistato dallo SP ma detenuto in conto vendita, in quanto ha ritenuto che la detenzione di un così cospicuo quantitativo di droga presuppone uno stabile rapporto fiduciario tra il cedente e il cessionario nonché una frequentazione degli ambienti di spaccio di stupefacenti di cui lo SP 2 \4) non godeva. Pertanto, la Corte territoriale ha negato la credibilità di quanto dichiarato dallo SP, affermando che le dichiarazioni auto accusatorie sono state dettate dal solo scopo di discolpare il cognato dall'accusa di detenzione a fini di spaccio anche di tale cospicua quantità di sostanza stupefacente, oltre di quanto a lui già contestato appena pochi giorni prima, mentre confezionava cocaina, nella flagranza della detenzione a fini di spaccio di un cospicuo quantitativo sia di cocaina che di hashish. Il giudice ha altresì evidenziato che la circostanza che nel deposito ove lo stupefacente è stato rinvenuto vi erano anche degli oggetti appartenenti ad altri e non riconducibili all'imputato non elide la valenza degli elementi a carico del ricorrente e che il RO appare essere l'unico soggetto in grado di possedere e trafficare un tale quantitativo di hashish, rinvenuto nei pressi della sua abitazione, ove risiedeva insieme alla madre e alla compagna. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dunque enucleabile una attenta analisi della regiudicanda, poiché la Corte territoriale ha preso in esame tutte le deduzioni difensive ed è pervenuta alle proprie conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Il ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una nuova lettura delle emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità. Né la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sull'attendibilità delle acquisizioni probatorie, giacchè questa prerogativa è attribuita al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da quest'ultimo compiute, se coerenti, sul piano della razionalità, con una esauriente analisi delle risultanze agli atti, si sottraggono al sindacato di legittimità (Sez. U, 25/11/1995, Facchini, Rv. 203767). 1.2. In ordine alla seconda doglianza con la quale il ricorrente deduce la provenienza lecita della somma rinvenuta all'interno di una borsetta e di quella rinvenuta all'interno di una cassetta, asseritamente riconducibile alla madre del ricorrente, NA PI e alla sua compagna, della cui provenienza produce documentazione (buste paga, comunicazioni Inps e libretto di risparmio) si osserva che tale doglianza non è deducibile per carenza di interesse, posto che nella medesima prospettazione del ricorrente, il denaro appartiene a terzi soggetti estranei al reato e non all'imputato. In ogni caso, il giudice ha ritenuto che tale somma fosse sproporzionata e non compatibile con i leciti redditi di cui godevano il RO, la sua compagna e la di lui madre. 1.3. Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale ritenuto congruo l'aumento di pena pari a anni due di reclusione, per i fatti di reato giudicati con sentenza del Tribunale di Brindisi del 2016, relativi alla detenzione a fini di spaccio di sostanza di stupefacente pari a chilogrammi 1,3 di cocaina e 3 Così deciso all'udienza del 29 Febbraio 2024 il Consigliere estensore grammi 500 di hashish, per i quali l'imputato è stato arrestato in flagranza poco prima della perquisizione dell'abitazione che veniva effettuata nella prosecuzione delle indagini, e dove sono stati rinvenuti, nel deposito nei presi dell'abitazione, kg.8 di hashish. 2.11 ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE RICCARDI che, riportandosi alle conclusioni già depositate, chiede che sia dichiarata l'inammissibilità. L'avvocato ANNICCHIARICO PASQUALE, al termine del proprio intervento, insiste nell'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 18202 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 29/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1.TO RO ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Lecce, in riforma della sentenza emessa dal giudice di primo grado, riconosciuta la continuazione con il reato di cui alla sentenza del GIP presso il Tribunale di Brindisi del 14/01/2016, ha rideterminato la pena in anni sette di reclusione e in euro 22.000,00 di multa, in relazione al reato di cui all'art.73, comma 4, d.P.R. 309/1990, relativo al rinvenimento, a seguito di perquisizione domiciliare, in un deposito nei pressi della sua abitazione, di 11 panetti di sostanza stupefacente del tipo hashish del peso complessivo di chilogrammi 8,525. 2.1.11 ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, vizio della motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità, avendo il giudice affermato la inattendibilità delle dichiarazioni auto accusatorie rese da AL SP, marito della sorella del ricorrente, il quale ha riconosciuto di essere il reale detentore della sostanza stupefacente rinvenuta all'esito della perquisizione di un deposito sito a circa 50 metri dalla casa di abitazione di PI NA, madre del RO nonché suocera dello stesso SP, escludendo qualunque responsabilità del ricorrente. In particolare, il giudice ha trascurato la valutazione dei seguenti elementi: il luogo di custodia dello stupefacente, costituito da un locale accessibile a chiunque in quanto fornito di doppio accesso e non assicurato da alcun sistema di chiusura, la presenza all'interno del locale di oggetti e di attrezzature non riconducibili al RO, la presenza di una motocicletta non riconducibile a RO. Tali elementi mettono in evidenza l'incertezza della fruibilità del deposito in modo esclusivo da parte del ricorrente, e la riconducibilità del deposito anche ad altri membri della famiglia. Non conferisce alcuna incidenza logica sulla inattendibilità del coimputato neppure il rinvenimento della somma di danaro nella disponibilità della madre e della compagna del ricorrente, non essendo acquisita alcuna prova circa la genesi illecita di tali banconote né la riconducibilità della somma al RO. In tal senso, depone il fatto che la chiave della cassetta ove è stata rinvenuta la somma di maggior importo, era nella disponibilità di RO IA, sorella del ricorrente e moglie dello SP. RO IA, durante la perquisizione, è stata appositamente chiamata dalla TA, convivente del RO, in quanto quest'ultima era sprovvista della chiave della cassetta. La circostanza che la convivente del RO non potesse disporre della chiave della casetta ove era occultata una così cospicua somma, pari a euro 87.000,00, costituisce ulteriore elemento che attesta l'estraneità ai fatti del RO, peraltro in custodia cautelare carceraria al momento della perquisizione. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla confisca della cospicua somma di danaro rinvenuto nell'abitazione, frutto di risparmi e delle liquidazioni delle indennità pensionistiche e previdenziali di cui ha beneficiato la madre del ricorrente, PI NA, come dimostra anche il taglio dei biglietti. Invece, la somma pari a euro 3190, contenuta in una pochette grigia posta all'interno della borsa 1 personale della TA, anch'essa di provenienza lecita, è costituita dalle buste paga percepite dalla medesima TA, come emerge dalla documentazione prodotta in giudizio e non vagliata dal giudice di merito. Nessun elemento indiziante la provenienza illecita può neppure trarsi dal rinvenimento, assieme al danaro, di foglietti ove sono indicati acquisti di materiale elettrico. 2.3. Con il terzo motivo, deduce vizio della motivazione in ordine al quantum di pena aumentato per il reato in continuazione, pari a due anni. 3. In udienza il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1. Il primo motivo di ricorso esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428). Nel caso di specie, il giudice a quo ha affermato che le dichiarazioni auto accusatorie rese dallo SP sono prive di riscontro e poco credibili in quanto lo SP si è autoaccusato del possesso a fini di spaccio dello stupefacente adducendo le difficoltà economiche causate dalla perdita della propria attività lavorativa. Lo SP, tuttavia, non ha rivelato da chi, quando e, soprattutto, con quali mezzi ha potuto acquistare tale cospicuo carico di droga (pari a 11 panetti di sostanza stupefacente del tipo hashish, del peso complessivo di oltre 8 kg); al contrario, egli ha dichiarato di non avere risorse economiche a disposizione e di aver intrapreso l'attività illecita in un momento di difficoltà economica;
ragione per la quale il giudice ha ritenuto incongrua e non credibile la dichiarazione autoaccusatoria dello SP, che ha dichiarato di aver acquistato la sostanza stupefacente al fine di spacciarla. Il giudice di merito ha anche affermato l'inattendibilità della deduzione secondo la quale lo stupefacente non sarebbe stato acquistato dallo SP ma detenuto in conto vendita, in quanto ha ritenuto che la detenzione di un così cospicuo quantitativo di droga presuppone uno stabile rapporto fiduciario tra il cedente e il cessionario nonché una frequentazione degli ambienti di spaccio di stupefacenti di cui lo SP 2 \4) non godeva. Pertanto, la Corte territoriale ha negato la credibilità di quanto dichiarato dallo SP, affermando che le dichiarazioni auto accusatorie sono state dettate dal solo scopo di discolpare il cognato dall'accusa di detenzione a fini di spaccio anche di tale cospicua quantità di sostanza stupefacente, oltre di quanto a lui già contestato appena pochi giorni prima, mentre confezionava cocaina, nella flagranza della detenzione a fini di spaccio di un cospicuo quantitativo sia di cocaina che di hashish. Il giudice ha altresì evidenziato che la circostanza che nel deposito ove lo stupefacente è stato rinvenuto vi erano anche degli oggetti appartenenti ad altri e non riconducibili all'imputato non elide la valenza degli elementi a carico del ricorrente e che il RO appare essere l'unico soggetto in grado di possedere e trafficare un tale quantitativo di hashish, rinvenuto nei pressi della sua abitazione, ove risiedeva insieme alla madre e alla compagna. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dunque enucleabile una attenta analisi della regiudicanda, poiché la Corte territoriale ha preso in esame tutte le deduzioni difensive ed è pervenuta alle proprie conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Il ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una nuova lettura delle emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità. Né la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sull'attendibilità delle acquisizioni probatorie, giacchè questa prerogativa è attribuita al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da quest'ultimo compiute, se coerenti, sul piano della razionalità, con una esauriente analisi delle risultanze agli atti, si sottraggono al sindacato di legittimità (Sez. U, 25/11/1995, Facchini, Rv. 203767). 1.2. In ordine alla seconda doglianza con la quale il ricorrente deduce la provenienza lecita della somma rinvenuta all'interno di una borsetta e di quella rinvenuta all'interno di una cassetta, asseritamente riconducibile alla madre del ricorrente, NA PI e alla sua compagna, della cui provenienza produce documentazione (buste paga, comunicazioni Inps e libretto di risparmio) si osserva che tale doglianza non è deducibile per carenza di interesse, posto che nella medesima prospettazione del ricorrente, il denaro appartiene a terzi soggetti estranei al reato e non all'imputato. In ogni caso, il giudice ha ritenuto che tale somma fosse sproporzionata e non compatibile con i leciti redditi di cui godevano il RO, la sua compagna e la di lui madre. 1.3. Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale ritenuto congruo l'aumento di pena pari a anni due di reclusione, per i fatti di reato giudicati con sentenza del Tribunale di Brindisi del 2016, relativi alla detenzione a fini di spaccio di sostanza di stupefacente pari a chilogrammi 1,3 di cocaina e 3 Così deciso all'udienza del 29 Febbraio 2024 il Consigliere estensore grammi 500 di hashish, per i quali l'imputato è stato arrestato in flagranza poco prima della perquisizione dell'abitazione che veniva effettuata nella prosecuzione delle indagini, e dove sono stati rinvenuti, nel deposito nei presi dell'abitazione, kg.8 di hashish. 2.11 ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.