Articolo 6 della Legge 14 ottobre 1974, n. 497
Articolo 5Articolo 7
Versione
6 novembre 1974
Art. 6.
All' articolo 630 del codice penale e' aggiunto il seguente comma:
"Nel caso di sequestro di persona a scopo di estorsione per conseguire un profitto di natura patrimoniale, se l'agente o il concorrente si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la liberta', senza che tale risultato sia conseguenza del versamento del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605".
Entrata in vigore il 6 novembre 1974
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