Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIX, sentenza 26/01/2026, n. 1045
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

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    Prescrizione annualità 2013-2018

    Il giudice non si pronuncia specificamente sulla prescrizione, ma accoglie il ricorso per difetto di motivazione.

  • Accolto
    Difetto di motivazione e violazione di legge

    Il giudice rileva un difetto di motivazione nell'atto impugnato, ritenendo incongruente e poco comprensibile il calcolo dei tributi riportato nella parte iniziale rispetto al prospetto delle annualità recenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIX, sentenza 26/01/2026, n. 1045
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1045
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

    Testo completo