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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIX, sentenza 26/01/2026, n. 1045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1045 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1045/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GARUFI CATERINA, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17264/2024 depositato il 22/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 112400820450 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 599/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
come da atto introduttivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna il sollecito di pagamento n. 112400820450 notificato il 25/06/2024 notificato in data 25/06/2024 da Roma Capitale, che richiede in pagamento sia l'importo di €. 1.775,12 per omesso versamento TARI anni 2013-2023 sia quello di € 1.814,00 per omesso versamento TARI anno 2024.
La parte ricorrente eccepisce l'illegittimità di quanto impugnato per i seguenti motivi:
1. prescrizione in ordine alle annualità 2013 e 2018;
2. difetto di motivazione e violazione di legge. L'atto non è integralmente comprensibile. Conclude chiedendo dichiararsi la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e comunque l'illegittimità di quanto impugnato, previa sospensione, con vittoria di spese.
Roma Capitale, tempestivamente citata, si costituisce in giudizio solo in data 19.1.2026, due giorni prima dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è accolto.
Assume portata assorbente quanto rappresentato dal contribuente sul difetto di motivazione. L'atto impugnato, nella parte iniziale, riporta dei dati ovvero il calcolo dei tributi, nel dettaglio, su numerose annualità, con riferimento anche ad annualità di oltre un decennio fa;
tale elenco iniziale appare incongruente e poco comprensibile rispetto al prospetto dei tributi riportato nelle pagine seguente limitato, invece, solo alle annualità recenti.
Anche considerato che Roma Capitale, pur ritualmente citata, si è costituita tardivamente (non potendosi tenere conto di quanto depositato dalla stessa), il provvedimento va annullato.
Le spese seguono il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese a carico di Roma Capitale e liquidate in euro 350,00, oltre spese generali al 15% oltre accessori di legge oltre contributo unificato, a favore della parte ricorrente e con distrazione all'Avv.
Difensore_1.
Roma 21.1.2026 Il Giudice
IN FI
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GARUFI CATERINA, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17264/2024 depositato il 22/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 112400820450 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 599/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
come da atto introduttivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna il sollecito di pagamento n. 112400820450 notificato il 25/06/2024 notificato in data 25/06/2024 da Roma Capitale, che richiede in pagamento sia l'importo di €. 1.775,12 per omesso versamento TARI anni 2013-2023 sia quello di € 1.814,00 per omesso versamento TARI anno 2024.
La parte ricorrente eccepisce l'illegittimità di quanto impugnato per i seguenti motivi:
1. prescrizione in ordine alle annualità 2013 e 2018;
2. difetto di motivazione e violazione di legge. L'atto non è integralmente comprensibile. Conclude chiedendo dichiararsi la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e comunque l'illegittimità di quanto impugnato, previa sospensione, con vittoria di spese.
Roma Capitale, tempestivamente citata, si costituisce in giudizio solo in data 19.1.2026, due giorni prima dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è accolto.
Assume portata assorbente quanto rappresentato dal contribuente sul difetto di motivazione. L'atto impugnato, nella parte iniziale, riporta dei dati ovvero il calcolo dei tributi, nel dettaglio, su numerose annualità, con riferimento anche ad annualità di oltre un decennio fa;
tale elenco iniziale appare incongruente e poco comprensibile rispetto al prospetto dei tributi riportato nelle pagine seguente limitato, invece, solo alle annualità recenti.
Anche considerato che Roma Capitale, pur ritualmente citata, si è costituita tardivamente (non potendosi tenere conto di quanto depositato dalla stessa), il provvedimento va annullato.
Le spese seguono il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese a carico di Roma Capitale e liquidate in euro 350,00, oltre spese generali al 15% oltre accessori di legge oltre contributo unificato, a favore della parte ricorrente e con distrazione all'Avv.
Difensore_1.
Roma 21.1.2026 Il Giudice
IN FI