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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 17/12/2025, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4424/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 11/12/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 9/10/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato EVA Parte_1 C.F._1
BENEDETTI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Massarosa (LU), via Sarzanese n. 298/B, giusta procura in atti e
C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
OR NI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Pisani n. 50, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la propria residenza ove meglio creda, prestando mutuo consenso al rilascio dei rispettivi passaporti.
2) La figlia , ancora minorenne, verrà affidata ad entrambi i genitori, con suo collocamento Per_1 prevalente e residenza anagrafica presso la madre nell'abitazione da quest'ultima condotta in locazione in Viareggio, fraz. Torre del Lago (Lu), Via Don Lazzeri n. 108/6.
3) I due genitori dovranno concordare ogni decisione relativa all'istruzione, all'educazione, alla salute ed in generale tutte quelle che non rientrano nell'ordinaria amministrazione, limitatamente alla quale la potestà sarà esercitata disgiuntamente ed in via esclusiva durante il periodo di permanenza della figlia presso di sé.
1 4) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia con la massima flessibilità di giorni ed orari, previo accordo con la medesima e con la madre, con garanzia di almeno due volte alla settimana e possibilità di pernottamento presso l'abitazione paterna nel rispetto delle diverse e primarie esigenze della figlia, legate all'età evolutiva ed ai suoi impegni scolastici ed extrascolastici. Durante le festività verrà seguito il criterio dell'alternanza, da ritenersi applicato ai giorni di festa e non all'intero periodo. Durante le vacanze estive il padre potrà trascorrere con la figlia quindici giorni, anche non consecutivi, concordando tra i coniugi il periodo prescelto e l'eventuale luogo di villeggiatura sul quale i genitori dovranno essere d'accordo sia per la destinazione che per la modalità del soggiorno.
5) A titolo di concorso alle spese di mantenimento della figlia il padre si impegna a Per_1 corrispondere alla madre la somma di € 300,00 (Euro trecento/00) per dodici mensilità, da versare entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.ra somma da rivalutare ogni anno secondo gli indici ISTAT. Parte_2
6) Le spese straordinarie saranno sostenute nella misura del 60% dal Sig. e nella Parte_1 misura del 40% dalla Sig.ra e dovranno essere sempre documentate e Parte_2 previamente concordate qualora sia richiesto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Lucca in data
07.10.2020 che in particolare distingue: a) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
- Spese mediche urgenti e necessarie;
- Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche);
- Tickets e spese farmaceutiche;
- Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
- Libri di testo;
- Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
- Gite scolastiche didattiche;
- Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
- Spese per progetti curriculari scolastici;
- Spese per tempo prolungato o dopo scuola;
- Spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
- Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
- Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
- Spese per regali dei compagni di scuola. b) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
- Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN);
- Ripetizioni;
- Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master);
- Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze
2 domestiche);
- gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero;
- Scuole e università private;
- Baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio);
- viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
- attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages);
- attività ludico-ricreative (centri estivi);
- cellulare;
- spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
- conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
- spese per ES (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.). CP_1
Ogni genitore dovrà comunicare entro il 1° del mese successivo all'effettuazione della/e spesa/e straordinaria/e l'importo della stessa/e e allegare la relativa documentazione, l'altro genitore entro e non oltre 5 giorni dalla comunicazione dovrà effettuare il rimborso in favore dell'altro genitore, salvo conguagli concordati per spese dallo stesso sostenute e documentate.
7) La Sig.ra ercepirà nella misura del 100% l'assegno unico per la figlia venendo Pt_2 Per_1 dunque espressamente autorizzata alla presentazione della domanda per l'intera aliquota.
8) La figlia oggi ventitreenne e residente presso l'abitazione della madre, risulta Per_2 economicamente autosufficiente vantando un'occupazione lavorativa quale commessa che le consente il proprio sostentamento. Il padre si impegna comunque, in via esclusiva, a fornire aiuto economico alla figlia nell'ipotesi in cui quest'ultima non fosse in grado di sostenere Per_2 integralmente i costi per le tasse universitarie o per eventuali spese straordinarie previamente concordate tra padre e figlia.
9) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti rinunciando reciprocamente a qualunque pretesa economica l'uno nei confronti dell'altra a titolo di mantenimento personale.
10) I coniugi si impegnano sin dalla sottoscrizione del presente ricorso a dare esecuzione alle sopra estese pattuizioni.
11) Le spese della presente procedura verranno integralmente compensate tra le parti ricorrenti».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Viareggio (LU) il 21/10/2000, dal quale sono nate le due figlie Per_3
(nata il [...]), maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e (nata
[...] Persona_4 il 21/11/2008), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
3 Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse delle figlie, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 uniti in matrimonio in Viareggio (LU) in data 21/10/2000, debitamente trascritto
[...] nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Viareggio (LU) all'Atto Numero 166, Parte II, Serie A, Ufficio primo, dell'Anno 2000, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Viareggio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, l'11/12/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 11/12/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 9/10/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato EVA Parte_1 C.F._1
BENEDETTI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Massarosa (LU), via Sarzanese n. 298/B, giusta procura in atti e
C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
OR NI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Pisani n. 50, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la propria residenza ove meglio creda, prestando mutuo consenso al rilascio dei rispettivi passaporti.
2) La figlia , ancora minorenne, verrà affidata ad entrambi i genitori, con suo collocamento Per_1 prevalente e residenza anagrafica presso la madre nell'abitazione da quest'ultima condotta in locazione in Viareggio, fraz. Torre del Lago (Lu), Via Don Lazzeri n. 108/6.
3) I due genitori dovranno concordare ogni decisione relativa all'istruzione, all'educazione, alla salute ed in generale tutte quelle che non rientrano nell'ordinaria amministrazione, limitatamente alla quale la potestà sarà esercitata disgiuntamente ed in via esclusiva durante il periodo di permanenza della figlia presso di sé.
1 4) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia con la massima flessibilità di giorni ed orari, previo accordo con la medesima e con la madre, con garanzia di almeno due volte alla settimana e possibilità di pernottamento presso l'abitazione paterna nel rispetto delle diverse e primarie esigenze della figlia, legate all'età evolutiva ed ai suoi impegni scolastici ed extrascolastici. Durante le festività verrà seguito il criterio dell'alternanza, da ritenersi applicato ai giorni di festa e non all'intero periodo. Durante le vacanze estive il padre potrà trascorrere con la figlia quindici giorni, anche non consecutivi, concordando tra i coniugi il periodo prescelto e l'eventuale luogo di villeggiatura sul quale i genitori dovranno essere d'accordo sia per la destinazione che per la modalità del soggiorno.
5) A titolo di concorso alle spese di mantenimento della figlia il padre si impegna a Per_1 corrispondere alla madre la somma di € 300,00 (Euro trecento/00) per dodici mensilità, da versare entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.ra somma da rivalutare ogni anno secondo gli indici ISTAT. Parte_2
6) Le spese straordinarie saranno sostenute nella misura del 60% dal Sig. e nella Parte_1 misura del 40% dalla Sig.ra e dovranno essere sempre documentate e Parte_2 previamente concordate qualora sia richiesto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Lucca in data
07.10.2020 che in particolare distingue: a) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
- Spese mediche urgenti e necessarie;
- Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche);
- Tickets e spese farmaceutiche;
- Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
- Libri di testo;
- Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
- Gite scolastiche didattiche;
- Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
- Spese per progetti curriculari scolastici;
- Spese per tempo prolungato o dopo scuola;
- Spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
- Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
- Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
- Spese per regali dei compagni di scuola. b) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
- Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN);
- Ripetizioni;
- Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master);
- Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze
2 domestiche);
- gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero;
- Scuole e università private;
- Baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio);
- viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
- attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages);
- attività ludico-ricreative (centri estivi);
- cellulare;
- spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
- conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
- spese per ES (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.). CP_1
Ogni genitore dovrà comunicare entro il 1° del mese successivo all'effettuazione della/e spesa/e straordinaria/e l'importo della stessa/e e allegare la relativa documentazione, l'altro genitore entro e non oltre 5 giorni dalla comunicazione dovrà effettuare il rimborso in favore dell'altro genitore, salvo conguagli concordati per spese dallo stesso sostenute e documentate.
7) La Sig.ra ercepirà nella misura del 100% l'assegno unico per la figlia venendo Pt_2 Per_1 dunque espressamente autorizzata alla presentazione della domanda per l'intera aliquota.
8) La figlia oggi ventitreenne e residente presso l'abitazione della madre, risulta Per_2 economicamente autosufficiente vantando un'occupazione lavorativa quale commessa che le consente il proprio sostentamento. Il padre si impegna comunque, in via esclusiva, a fornire aiuto economico alla figlia nell'ipotesi in cui quest'ultima non fosse in grado di sostenere Per_2 integralmente i costi per le tasse universitarie o per eventuali spese straordinarie previamente concordate tra padre e figlia.
9) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti rinunciando reciprocamente a qualunque pretesa economica l'uno nei confronti dell'altra a titolo di mantenimento personale.
10) I coniugi si impegnano sin dalla sottoscrizione del presente ricorso a dare esecuzione alle sopra estese pattuizioni.
11) Le spese della presente procedura verranno integralmente compensate tra le parti ricorrenti».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Viareggio (LU) il 21/10/2000, dal quale sono nate le due figlie Per_3
(nata il [...]), maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e (nata
[...] Persona_4 il 21/11/2008), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
3 Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse delle figlie, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 uniti in matrimonio in Viareggio (LU) in data 21/10/2000, debitamente trascritto
[...] nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Viareggio (LU) all'Atto Numero 166, Parte II, Serie A, Ufficio primo, dell'Anno 2000, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Viareggio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, l'11/12/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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