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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/12/2025, n. 9033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9033 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano,
letti gli atti nella controversia iscritta al n. 8684/2025 R.G.
posto che con decreto del 7.10.2025 l'udienza in prosieguo stata sostituita dal deposito di
“note scritte” ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con fissazione del termine perentorio per il deposito di tali note fino al 2.12.2025;
lette le “note scritte” depositate dalle parti entro tale termine;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella suindicata controversia
TRA
, nata in [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Gambardella
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Pepe CP_1
- resistente -
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 4.4.2025 la ricorrente ha dedotto:
- di essere cittadina ucraina, titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo;
- di vantare oltre 25 anni di anzianità contributiva tra contribuzione effettiva e figurativa con un totale di 962 settimane di contribuzione e con oltre dieci anni di occupazione per periodi inferiori a 52 settimane annue;
- che in data 06/05/2024, all'età di 71 anni, presentava domanda di pensione di vecchiaia in deroga ex art 2 comma 3 lett b) D. Lgs 503/1992; CP_
- che con nota del 02/07/2024 l' comunicava il rigetto di tale domanda con la seguente motivazione: “non rientra nella deroga richiesta come da chiarimenti indicati nel messaggio RM n. 006797 del 25/03/2009 punto 3.3.1”;
- di aver inutilmente proposto ricorso amministrativo, evidenziando che la motivazione di rigetto è inconferente ed illegittima;
CP_
- che, infatti, il messaggio RM richiamato dall' rappresenta una fonte regolamentare interna che non può in alcun caso modificare o disapplicare una norma di legge primaria quale il D.Lgs n. 503/1992;
- che, in ogni caso, il punto 3.3.1 del citato messaggio RM non escluderebbe dalla deroga di legge la fattispecie in esame, rivolgendosi esclusivamente ai lavoratori domestici occupati per l'intero anno solare che si vedano accreditare un numero di contributi inferiori alle 52 settimane per effetto della natura del contratto sottoscritto, in
1 analogia con quanto stabilito al precedente punto 3.3 “Occupazione per un intero anno solare con accredito di contributi inferiore a 52 settimane”;
- che, “invero, il disposto del messaggio RM, ai punti 3.3 e 3.3.1, è conforme alla legge poiché si riferisce a lavoratori occupati per l'intero anno solare con contribuzione inferiore alle 52 settimane per aver lavorato un numero di ore giornaliere inferiore alle 24 ore settimanali (cfr ex multis Cass Civ, sez lavoro, Ordinanza n 442/2018)”;
- che, invece, “il caso di specie riguarda una lavoratrice che per oltre 15 anni (2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021 e 2023) è stata occupata per periodi inferiori ai dodici mesi ricevendo per questo l'accredito della contribuzione inferiore alle 52 settimane, lavorando effettivamente solo alcuni mesi, percependo, infatti, spesso anche la relativa Naspi”. Sulla base di tali premesse ha così concluso:
- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al pensionamento di vecchaia in applicazione della deroga di cui all'art 2 comma 3 lett b) del D. Lgs 503/1992 con decorrenza dalla maturazione del diritto, pertanto dalla cessazione dell'attività lavorativa e della Naspi percepita (01/03/2024), ovvero dalla diversa data che dovesse risultare di diritto;
CP_
- per l'effetto, condannare l' alla liquidazione ed al pagamento della pensione di vecchiaia in favore della ricorrente nella misura di legge, da quantificarsi in separata sede, con decorrenza dal 01/03/2024, oltre interessi legali, ovvero dalla diversa data che dovesse risultare di giustizia;
vinte le spese di lite, con attribuzione.
Si è costituito tempestivamente in giudizio l' che, contestando il fondamento della CP_1 domanda, ha concluso per il rigetto del ricorso. In particolare, ha dedotto:
- che “la ricorrente non raggiunge i 20 anni di contribuzione e non è possibile applicare la deroga art 2 del Dl 503/92, conformemente a quanto chiarito con messaggio 6797 del 25/3/2009 punto 3.3.1.”;
- che, “difatti come da estratto che si allega la ricorrente rientra esattamente nella tipologia di lavoratori a domicilio occupati per l'intero anno solare con contribuzione inferiore a 52 settimane di cui al succitato punto del messaggio di riferimento”;
- che “nell'adozione del provvedimento di reiezione l'ufficio preposto si è attenuto alle indicazioni fornite che valgono a negare l'applicabilità della deroga in questione ai lavoratori a domicilio occupati per l'intero anno solare con accredito di contribuzione inferiore alle 52 settimane”.
*** La domanda è fondata.
Pacifico che la ricorrente ha presentato domanda di pensione di vecchiaia in deroga in data 6.5.2024, è opportuno prendere le mosse dalla normativa di riferimento richiamata in ricorso, e segnatamente quella di cui all'art. 2, comma 3, lett. b), del D.Lgs 503/1992.
Il D.Lgs 503/1992, all'art. 2, rubricato “Requisiti assicurativi e contributivi per il pensionamento di vecchiaia”, per quanto rileva in questa sede recita:
1. Nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti ed i lavoratori autonomi il diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto quando siano trascorsi almeno venti anni dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati o accreditati
2 in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione, fermi restando i requisiti previsti dalla previgente normativa per le pensioni ai superstiti.
2. …
3. In deroga ai commi 1 e 2: a) … b) per i lavoratori subordinati che possono far valere un'anzianità assicurativa di almeno venticinque anni, occupati per almeno dieci anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare, è fatto salvo il requisito contributivo per il pensionamento di vecchiaia previsto dalla previgente normativa;
c) …
Il suindicato comma 3, lett. b) in sostanza prevede il riconoscimento della pensione di vecchiaia sulla base del requisito contributivo di 15 anni richiesto dalla “previgente normativa” qualora il richiedente:
- abbia una anzianità assicurativa di almeno 25 anni;
- sia stato occupato per almeno 10 anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare.
In merito a tale ultimo requisito, secondo la ormai costante giurisprudenza di legittimità condivisa dal Tribunale, tale deroga “non è suscettibile di applicazione analogica, né di interpretazione estensiva” e, pertanto, non trova applicazione in favore dei lavoratori che
“possano far valere una minore contribuzione per aver lavorato, per circa un decennio, per l'intero anno solare, ma con orario inferiore alle ventiquattro ore settimanali (cfr. tra le tante, Cass. n. 26320/2022).
Venendo al caso in esame, posto che, alla data della domanda amministrativa la ricorrente aveva compiuto 71 anni, in primo luogo si osserva che costituiscono circostanze pacifiche (in quanto allegate in ricorso e non contestate in memoria difensiva), oltre che risultanti dall'estratto contributivo prodotto da entrambe le parti), quelle per le quali la ricorrente può fare valere:
- una anzianità contributiva di oltre 25 anni (i primi contributi risalgono al giugno 1973);
- un numero di contributi pari a 962 settimane, corrispondenti a 18 anni e 26 settimane (dunque più di 15 anni).
CP_ Ciò posto, l' contesta che la ricorrente possa beneficiare della suindicata norma in deroga in quanto la stessa sarebbe stata occupata per gli interi anni solari con contribuzione inferiore a 52 settimane;
dunque, non per almeno dieci anni per periodi inferiori a 52 settimane nell'anno solare.
CP_ Orbene, la tesi dell' risulta sconfessata dall'estratto contributivo in atti.
Da quest'ultimo, infatti, si evince chiaramente che per oltre dieci anni, e segnatamente negli anni 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2023, la ricorrente non è stata occupata per l'intero anno solare.
Di qui il diritto della stessa a percepire la pensione di vecchiaia.
Quanto alla decorrenza, in ossequio al principio di cui all'art. 112 c.p.c. la stessa viene riconosciuta “dalla cessazione dell'attività lavorativa e della Naspi percepita”; dunque CP_ dall'1.8.2024 (dall'estratto contributivo prodotto dall' emerge che la ricorrente ha
3 percepito la Naspi fino al 25.7.2024 e non fino al febbraio 2024 come risulta dall'estratto presente nella produzione attorea).
Il riconoscimento della prestazione con tale decorrenza assorbe ogni altra questione.
I compensi di lite, liquidati come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La dott.ssa Francesca Alfano, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara il diritto della ricorrente a percepire la pensione di vecchiaia in applicazione della deroga di cui all'art 2, comma 3 lett b), del D. Lgs 503/1992 a decorrere dall'1.8.2024 e, per l'effetto, condanna l' ad erogare alla ricorrente i relativi ratei nella misura di CP_1 legge, oltre interessi legali;
b) condanna l' a pagare in favore della ricorrente le spese di lite, che liquida in € CP_1
2.700,00 oltre Iva e Cpa come per legge, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Si comunichi.
In Napoli, il 3.12.2025 Il Giudice
dott.ssa Francesca Alfano
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letti gli atti nella controversia iscritta al n. 8684/2025 R.G.
posto che con decreto del 7.10.2025 l'udienza in prosieguo stata sostituita dal deposito di
“note scritte” ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con fissazione del termine perentorio per il deposito di tali note fino al 2.12.2025;
lette le “note scritte” depositate dalle parti entro tale termine;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella suindicata controversia
TRA
, nata in [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Gambardella
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Pepe CP_1
- resistente -
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 4.4.2025 la ricorrente ha dedotto:
- di essere cittadina ucraina, titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo;
- di vantare oltre 25 anni di anzianità contributiva tra contribuzione effettiva e figurativa con un totale di 962 settimane di contribuzione e con oltre dieci anni di occupazione per periodi inferiori a 52 settimane annue;
- che in data 06/05/2024, all'età di 71 anni, presentava domanda di pensione di vecchiaia in deroga ex art 2 comma 3 lett b) D. Lgs 503/1992; CP_
- che con nota del 02/07/2024 l' comunicava il rigetto di tale domanda con la seguente motivazione: “non rientra nella deroga richiesta come da chiarimenti indicati nel messaggio RM n. 006797 del 25/03/2009 punto 3.3.1”;
- di aver inutilmente proposto ricorso amministrativo, evidenziando che la motivazione di rigetto è inconferente ed illegittima;
CP_
- che, infatti, il messaggio RM richiamato dall' rappresenta una fonte regolamentare interna che non può in alcun caso modificare o disapplicare una norma di legge primaria quale il D.Lgs n. 503/1992;
- che, in ogni caso, il punto 3.3.1 del citato messaggio RM non escluderebbe dalla deroga di legge la fattispecie in esame, rivolgendosi esclusivamente ai lavoratori domestici occupati per l'intero anno solare che si vedano accreditare un numero di contributi inferiori alle 52 settimane per effetto della natura del contratto sottoscritto, in
1 analogia con quanto stabilito al precedente punto 3.3 “Occupazione per un intero anno solare con accredito di contributi inferiore a 52 settimane”;
- che, “invero, il disposto del messaggio RM, ai punti 3.3 e 3.3.1, è conforme alla legge poiché si riferisce a lavoratori occupati per l'intero anno solare con contribuzione inferiore alle 52 settimane per aver lavorato un numero di ore giornaliere inferiore alle 24 ore settimanali (cfr ex multis Cass Civ, sez lavoro, Ordinanza n 442/2018)”;
- che, invece, “il caso di specie riguarda una lavoratrice che per oltre 15 anni (2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021 e 2023) è stata occupata per periodi inferiori ai dodici mesi ricevendo per questo l'accredito della contribuzione inferiore alle 52 settimane, lavorando effettivamente solo alcuni mesi, percependo, infatti, spesso anche la relativa Naspi”. Sulla base di tali premesse ha così concluso:
- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al pensionamento di vecchaia in applicazione della deroga di cui all'art 2 comma 3 lett b) del D. Lgs 503/1992 con decorrenza dalla maturazione del diritto, pertanto dalla cessazione dell'attività lavorativa e della Naspi percepita (01/03/2024), ovvero dalla diversa data che dovesse risultare di diritto;
CP_
- per l'effetto, condannare l' alla liquidazione ed al pagamento della pensione di vecchiaia in favore della ricorrente nella misura di legge, da quantificarsi in separata sede, con decorrenza dal 01/03/2024, oltre interessi legali, ovvero dalla diversa data che dovesse risultare di giustizia;
vinte le spese di lite, con attribuzione.
Si è costituito tempestivamente in giudizio l' che, contestando il fondamento della CP_1 domanda, ha concluso per il rigetto del ricorso. In particolare, ha dedotto:
- che “la ricorrente non raggiunge i 20 anni di contribuzione e non è possibile applicare la deroga art 2 del Dl 503/92, conformemente a quanto chiarito con messaggio 6797 del 25/3/2009 punto 3.3.1.”;
- che, “difatti come da estratto che si allega la ricorrente rientra esattamente nella tipologia di lavoratori a domicilio occupati per l'intero anno solare con contribuzione inferiore a 52 settimane di cui al succitato punto del messaggio di riferimento”;
- che “nell'adozione del provvedimento di reiezione l'ufficio preposto si è attenuto alle indicazioni fornite che valgono a negare l'applicabilità della deroga in questione ai lavoratori a domicilio occupati per l'intero anno solare con accredito di contribuzione inferiore alle 52 settimane”.
*** La domanda è fondata.
Pacifico che la ricorrente ha presentato domanda di pensione di vecchiaia in deroga in data 6.5.2024, è opportuno prendere le mosse dalla normativa di riferimento richiamata in ricorso, e segnatamente quella di cui all'art. 2, comma 3, lett. b), del D.Lgs 503/1992.
Il D.Lgs 503/1992, all'art. 2, rubricato “Requisiti assicurativi e contributivi per il pensionamento di vecchiaia”, per quanto rileva in questa sede recita:
1. Nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti ed i lavoratori autonomi il diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto quando siano trascorsi almeno venti anni dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati o accreditati
2 in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione, fermi restando i requisiti previsti dalla previgente normativa per le pensioni ai superstiti.
2. …
3. In deroga ai commi 1 e 2: a) … b) per i lavoratori subordinati che possono far valere un'anzianità assicurativa di almeno venticinque anni, occupati per almeno dieci anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare, è fatto salvo il requisito contributivo per il pensionamento di vecchiaia previsto dalla previgente normativa;
c) …
Il suindicato comma 3, lett. b) in sostanza prevede il riconoscimento della pensione di vecchiaia sulla base del requisito contributivo di 15 anni richiesto dalla “previgente normativa” qualora il richiedente:
- abbia una anzianità assicurativa di almeno 25 anni;
- sia stato occupato per almeno 10 anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare.
In merito a tale ultimo requisito, secondo la ormai costante giurisprudenza di legittimità condivisa dal Tribunale, tale deroga “non è suscettibile di applicazione analogica, né di interpretazione estensiva” e, pertanto, non trova applicazione in favore dei lavoratori che
“possano far valere una minore contribuzione per aver lavorato, per circa un decennio, per l'intero anno solare, ma con orario inferiore alle ventiquattro ore settimanali (cfr. tra le tante, Cass. n. 26320/2022).
Venendo al caso in esame, posto che, alla data della domanda amministrativa la ricorrente aveva compiuto 71 anni, in primo luogo si osserva che costituiscono circostanze pacifiche (in quanto allegate in ricorso e non contestate in memoria difensiva), oltre che risultanti dall'estratto contributivo prodotto da entrambe le parti), quelle per le quali la ricorrente può fare valere:
- una anzianità contributiva di oltre 25 anni (i primi contributi risalgono al giugno 1973);
- un numero di contributi pari a 962 settimane, corrispondenti a 18 anni e 26 settimane (dunque più di 15 anni).
CP_ Ciò posto, l' contesta che la ricorrente possa beneficiare della suindicata norma in deroga in quanto la stessa sarebbe stata occupata per gli interi anni solari con contribuzione inferiore a 52 settimane;
dunque, non per almeno dieci anni per periodi inferiori a 52 settimane nell'anno solare.
CP_ Orbene, la tesi dell' risulta sconfessata dall'estratto contributivo in atti.
Da quest'ultimo, infatti, si evince chiaramente che per oltre dieci anni, e segnatamente negli anni 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2023, la ricorrente non è stata occupata per l'intero anno solare.
Di qui il diritto della stessa a percepire la pensione di vecchiaia.
Quanto alla decorrenza, in ossequio al principio di cui all'art. 112 c.p.c. la stessa viene riconosciuta “dalla cessazione dell'attività lavorativa e della Naspi percepita”; dunque CP_ dall'1.8.2024 (dall'estratto contributivo prodotto dall' emerge che la ricorrente ha
3 percepito la Naspi fino al 25.7.2024 e non fino al febbraio 2024 come risulta dall'estratto presente nella produzione attorea).
Il riconoscimento della prestazione con tale decorrenza assorbe ogni altra questione.
I compensi di lite, liquidati come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La dott.ssa Francesca Alfano, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara il diritto della ricorrente a percepire la pensione di vecchiaia in applicazione della deroga di cui all'art 2, comma 3 lett b), del D. Lgs 503/1992 a decorrere dall'1.8.2024 e, per l'effetto, condanna l' ad erogare alla ricorrente i relativi ratei nella misura di CP_1 legge, oltre interessi legali;
b) condanna l' a pagare in favore della ricorrente le spese di lite, che liquida in € CP_1
2.700,00 oltre Iva e Cpa come per legge, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Si comunichi.
In Napoli, il 3.12.2025 Il Giudice
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