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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/07/2025, n. 3267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3267 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. CE Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 8825/2023 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1
per mandato in atti dall'Avv. Famoso Dario;
E
nato a [...] l'[...], Controparte_1 rappresentato e difeso per mandato in atti dall'Avv. Secchi Laura;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio - Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 7.7.2025, celebrata con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio a Palermo il 10.08.2000 con , unione Controparte_1 coniugale dalla quale sono nati due figli, ha chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio a seguito della separazione consensuale dei coniugi.
2. , costituitosi in giudizio con memoria depositata il Controparte_1
18.03.2025, ha dichiarato di aderire alle richieste della ricorrente, analoghe a quelle concordate in sede di separazione consensuale.
3. All'udienza del 7.7.2025, celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato “Accordi per la cessazione degli effetti civili del matrimonio” e la causa è stata posta in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta il 10.12.2019;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto del 31.12.2019;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito degli “Accordi per la cessazione degli effetti civili del matrimonio” sottoscritti il 18.06.2025 e depositati il
7/7/2025, che di seguito integralmente si riportano:
“1. I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto.
2. Il figlio minore CE, sarà affidato, in regime condiviso, a entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre.
3. Il padre potrà vedere e tenere con sè il figlio quando lo vorrà, previo accordo con la madre e tenuto conto delle esigenze e della volontà del figlio;
4. Il sig. verserà alla moglie, a titolo di mantenimento Controparte_1 per i figli (uno, CE, ancora minorenne, e l'altro, , maggiorenne Per_1 ma ancora non indipendente dal punto di vista economico), la somma di euro
150,00 per ciascuno, per un totale di € 300,00. Il contributo per il mantenimento dei figli, pari a euro 300,00, sarà versato entro, e non oltre, il giorno cinque di ogni mese (con un ritardo massimo consentito di giorni dieci).
Il contributo per il mantenimento sarà aggiornato, ogni anno, secondo l'indice
ISTAT.
L'Assegno Unico e Universale per i figli sarà percepito integralmente dalla
- 2 - sig.ra . Parte_1
5. In merito alle rispettive consistenze economiche, i coniugi rinunciano a qualsiasi pretesa economica o di mantenimento e simili, l'uno nei confronti dell'altro, essendo entrambi totalmente indipendenti e autosufficienti dal punto di vista reddituale e patrimoniale.
6. Le spese straordinarie, affrontate nell'interesse dei figli, saranno sostenute da ciascuno dei genitori nella misura del 50%; tra esse devono intendersi ricomprese, in perfetto accordo con quanto stabilito nel Protocollo d'Intesa del 2 luglio 2019, cui hanno aderito il Tribunale di Palermo, l'Ordine degli Avvocati di
Palermo e le Associazioni maggiormente rappresentative in materia di famiglia, operanti sul territorio di Palermo:
A) Spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione, tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi ricomprese le seguenti:
1) Spese mediche relative a visite specialistiche, prescritte dal medico curante;
cure ortodontiche e interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari eseguiti presso strutture ospedaliere private poichè non erogate dal tickets sanitari;
farmaci prescritti dal medico di CP_2 famiglia per curare patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
spese protesiche.
2) Spese scolastiche relative a tasse scolastiche o universitarie imposte da istituti pubblici;
libri scolastici e materiale di corredo di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico;
mensa; spese per progetti curriculari indetti dalla scuola.
3) Spese extrascolastiche relative a tempo prolungato;
pre-scuola; dopo scuola;
babysitter (se già esistente prima della separazione); spese relative ad assicurazione e imposta di bollo del veicolo della prole (se acquistato con il consenso di entrambi i genitori); spese per regali in occasione di compleanni di compagni di scuola.
B) Spese extra assegno, subordinate al consenso di entrambi i genitori, tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi ricomprese le seguenti:
- 3 - 1) Spese mediche relative a cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari effettuati da specialisti privati ma erogati anche dal S.S.N.; esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
analisi cliniche;
cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati.
2) Spese scolastiche relative a tasse scolastiche o universitarie imposte da istituti privati (in caso dissenso, il genitore contrario dovrà comunque contribuire in misura pari all'importo che avrebbe dovuto sostenere nel caso di frequentazione del corrispondente istituto pubblico); corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo della residenza familiare (in caso dissenso, il genitore contrario dovrà comunque contribuire in misura pari all'importo che avrebbe dovuto sostenere nel caso di frequentazione del corrispondente istituto pubblico).
3) Spese extrascolastiche relative a corsi di istruzione e formazione;
attività sportive, ricreative, ludiche e relative attrezzature;
tempo prolungato, pre- scuola, dopo scuola e babysitting (se non presenti prima della separazione); viaggi e vacanze;
spese relative ad 7/8 assicurazione e imposta di bollo del veicolo della prole (se acquistato senza il consenso di entrambi i genitori); conseguimento patente di guida presso autoscuole private;
organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
La metà delle spese straordinarie, siano esse obbligatorie o subordinate al consenso dell'altro genitore, secondo l'indicazione che precede, dovrà essere rimborsata al coniuge che l'abbia interamente sostenuta, previa esibizione degli scontrini, fatture o ricevute fiscali, entro sette giorni dalla relativa richiesta.
Nel caso di spese sanitarie straordinarie aventi carattere “indifferibile e urgente”, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo consenso di entrambi i coniugi, va previsto, a carico del coniuge che intenda sostenerle,
l'onere di comunicare il relativo importo all'altro, con un preavviso di almeno sette giorni.
L'altro genitore, entro i sette giorni successivi, potrà fornire un preventivo di spesa, a parità qualitativa del trattamento o dell'intervento, meno oneroso;
in
- 4 - tal caso, il primo genitore potrà, comunque, avvalersi della soluzione originariamente prescelta, ma il secondo contribuirà per la metà della spesa, calcolata sul minor importato da lui proposto.
Qualora, invece, il termine di sette giorni, concesso al secondo genitore, dovesse trascorre senza alcun riscontro, il consenso s'intenderà implicitamente conferito e il secondo genitore dovrà contribuire per la metà della spesa, così come individuata dall'altro.
7. I coniugi prestano reciproco consenso al rilascio dei rispettivi passaporti, e s'impegnano a sottoscrivere, se necessario, le dichiarazioni, le istanze e gli assensi che dovessero essere richiesti dall'autorità competente.
Entrambi dichiarano, inoltre, di prendere atto dell'obbligo di comunicare qualsiasi spostamento del domicilio e/o della residenza dei figli minori.
8. I coniugi dichiarano di avere regolato, con il presente atto, tutti gli aspetti riguardanti i propri rapporti economici e patrimoniali.”
4. Le condizioni sopra riportate, espressione della concorde volontà delle parti, poiché non sono contrarie all'ordine pubblico né a disposizioni imperative di legge ed appaiono conformi all'interesse della prole, possono essere recepite dal Tribunale.
5. Va, infine, disposta, tenuto conto dell'esito del giudizio, la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, udito il Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti così provvede:
1. prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Palermo il 10.08.2000, da
, nata a [...] il [...] e da , Parte_1 Controparte_1 nato a [...], l'[...], trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 54, parte II, Serie A, anno 2000, alle condizioni riportate in parte motiva;
2. dispone l'integrale compensazione delle spese processuali.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 17/07/2025.
- 5 - Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dal Giudice relatore.
- 6 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. CE Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 8825/2023 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1
per mandato in atti dall'Avv. Famoso Dario;
E
nato a [...] l'[...], Controparte_1 rappresentato e difeso per mandato in atti dall'Avv. Secchi Laura;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio - Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 7.7.2025, celebrata con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio a Palermo il 10.08.2000 con , unione Controparte_1 coniugale dalla quale sono nati due figli, ha chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio a seguito della separazione consensuale dei coniugi.
2. , costituitosi in giudizio con memoria depositata il Controparte_1
18.03.2025, ha dichiarato di aderire alle richieste della ricorrente, analoghe a quelle concordate in sede di separazione consensuale.
3. All'udienza del 7.7.2025, celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato “Accordi per la cessazione degli effetti civili del matrimonio” e la causa è stata posta in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta il 10.12.2019;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto del 31.12.2019;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito degli “Accordi per la cessazione degli effetti civili del matrimonio” sottoscritti il 18.06.2025 e depositati il
7/7/2025, che di seguito integralmente si riportano:
“1. I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto.
2. Il figlio minore CE, sarà affidato, in regime condiviso, a entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre.
3. Il padre potrà vedere e tenere con sè il figlio quando lo vorrà, previo accordo con la madre e tenuto conto delle esigenze e della volontà del figlio;
4. Il sig. verserà alla moglie, a titolo di mantenimento Controparte_1 per i figli (uno, CE, ancora minorenne, e l'altro, , maggiorenne Per_1 ma ancora non indipendente dal punto di vista economico), la somma di euro
150,00 per ciascuno, per un totale di € 300,00. Il contributo per il mantenimento dei figli, pari a euro 300,00, sarà versato entro, e non oltre, il giorno cinque di ogni mese (con un ritardo massimo consentito di giorni dieci).
Il contributo per il mantenimento sarà aggiornato, ogni anno, secondo l'indice
ISTAT.
L'Assegno Unico e Universale per i figli sarà percepito integralmente dalla
- 2 - sig.ra . Parte_1
5. In merito alle rispettive consistenze economiche, i coniugi rinunciano a qualsiasi pretesa economica o di mantenimento e simili, l'uno nei confronti dell'altro, essendo entrambi totalmente indipendenti e autosufficienti dal punto di vista reddituale e patrimoniale.
6. Le spese straordinarie, affrontate nell'interesse dei figli, saranno sostenute da ciascuno dei genitori nella misura del 50%; tra esse devono intendersi ricomprese, in perfetto accordo con quanto stabilito nel Protocollo d'Intesa del 2 luglio 2019, cui hanno aderito il Tribunale di Palermo, l'Ordine degli Avvocati di
Palermo e le Associazioni maggiormente rappresentative in materia di famiglia, operanti sul territorio di Palermo:
A) Spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione, tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi ricomprese le seguenti:
1) Spese mediche relative a visite specialistiche, prescritte dal medico curante;
cure ortodontiche e interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari eseguiti presso strutture ospedaliere private poichè non erogate dal tickets sanitari;
farmaci prescritti dal medico di CP_2 famiglia per curare patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
spese protesiche.
2) Spese scolastiche relative a tasse scolastiche o universitarie imposte da istituti pubblici;
libri scolastici e materiale di corredo di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico;
mensa; spese per progetti curriculari indetti dalla scuola.
3) Spese extrascolastiche relative a tempo prolungato;
pre-scuola; dopo scuola;
babysitter (se già esistente prima della separazione); spese relative ad assicurazione e imposta di bollo del veicolo della prole (se acquistato con il consenso di entrambi i genitori); spese per regali in occasione di compleanni di compagni di scuola.
B) Spese extra assegno, subordinate al consenso di entrambi i genitori, tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi ricomprese le seguenti:
- 3 - 1) Spese mediche relative a cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari effettuati da specialisti privati ma erogati anche dal S.S.N.; esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
analisi cliniche;
cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati.
2) Spese scolastiche relative a tasse scolastiche o universitarie imposte da istituti privati (in caso dissenso, il genitore contrario dovrà comunque contribuire in misura pari all'importo che avrebbe dovuto sostenere nel caso di frequentazione del corrispondente istituto pubblico); corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo della residenza familiare (in caso dissenso, il genitore contrario dovrà comunque contribuire in misura pari all'importo che avrebbe dovuto sostenere nel caso di frequentazione del corrispondente istituto pubblico).
3) Spese extrascolastiche relative a corsi di istruzione e formazione;
attività sportive, ricreative, ludiche e relative attrezzature;
tempo prolungato, pre- scuola, dopo scuola e babysitting (se non presenti prima della separazione); viaggi e vacanze;
spese relative ad 7/8 assicurazione e imposta di bollo del veicolo della prole (se acquistato senza il consenso di entrambi i genitori); conseguimento patente di guida presso autoscuole private;
organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
La metà delle spese straordinarie, siano esse obbligatorie o subordinate al consenso dell'altro genitore, secondo l'indicazione che precede, dovrà essere rimborsata al coniuge che l'abbia interamente sostenuta, previa esibizione degli scontrini, fatture o ricevute fiscali, entro sette giorni dalla relativa richiesta.
Nel caso di spese sanitarie straordinarie aventi carattere “indifferibile e urgente”, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo consenso di entrambi i coniugi, va previsto, a carico del coniuge che intenda sostenerle,
l'onere di comunicare il relativo importo all'altro, con un preavviso di almeno sette giorni.
L'altro genitore, entro i sette giorni successivi, potrà fornire un preventivo di spesa, a parità qualitativa del trattamento o dell'intervento, meno oneroso;
in
- 4 - tal caso, il primo genitore potrà, comunque, avvalersi della soluzione originariamente prescelta, ma il secondo contribuirà per la metà della spesa, calcolata sul minor importato da lui proposto.
Qualora, invece, il termine di sette giorni, concesso al secondo genitore, dovesse trascorre senza alcun riscontro, il consenso s'intenderà implicitamente conferito e il secondo genitore dovrà contribuire per la metà della spesa, così come individuata dall'altro.
7. I coniugi prestano reciproco consenso al rilascio dei rispettivi passaporti, e s'impegnano a sottoscrivere, se necessario, le dichiarazioni, le istanze e gli assensi che dovessero essere richiesti dall'autorità competente.
Entrambi dichiarano, inoltre, di prendere atto dell'obbligo di comunicare qualsiasi spostamento del domicilio e/o della residenza dei figli minori.
8. I coniugi dichiarano di avere regolato, con il presente atto, tutti gli aspetti riguardanti i propri rapporti economici e patrimoniali.”
4. Le condizioni sopra riportate, espressione della concorde volontà delle parti, poiché non sono contrarie all'ordine pubblico né a disposizioni imperative di legge ed appaiono conformi all'interesse della prole, possono essere recepite dal Tribunale.
5. Va, infine, disposta, tenuto conto dell'esito del giudizio, la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, udito il Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti così provvede:
1. prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Palermo il 10.08.2000, da
, nata a [...] il [...] e da , Parte_1 Controparte_1 nato a [...], l'[...], trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 54, parte II, Serie A, anno 2000, alle condizioni riportate in parte motiva;
2. dispone l'integrale compensazione delle spese processuali.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 17/07/2025.
- 5 - Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dal Giudice relatore.
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