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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 25/02/2026, n. 1226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1226 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1226/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente NOVELLI PAOLO, Relatore BRUNETTI ROMEO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5205/2024 depositato il 11/11/2024
proposto da
Ag. Dogane E Ricorrente_1 Legale E Contenzioso-Uff.contenz.
Email_1 elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_1Ag. Dogane E Legale E Contenzioso-Uff.contenz.
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Società_1 P.IVA_1 S.r.l. - In - -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10505/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 3 e pubblicata il 09/08/2024 1 Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 571080 GIOCHI-LOTTERIE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3889/2025 depositato il 15/12/2025
Svolgimento del processo Società_1 chiedeva l'annullamento della nota prot. 571080/R.U. del 15.12.2022 con cui l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva negato il rimborso dell'importo di euro 19.457,88 dalla società versato per l'acquisto di cartelle per il gioco del Bingo a titolo di anticipazione sul prelievo erariale ex art. 5 del Decreto 31 gennaio 2000, n. 29, contro l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Parte attrice rappresentava che:
- la Società ricorrente aveva esercitato l'attività di gestione di sala bingo all'interno del Centro Commerciale “Società_2” Società_2 ed aveva dovuto sospendere la propria attività nel mese di marzo 2020 in osservanza della normativa emergenziale per la prevenzione (DPCM 08.03.20201) del virus COVID-19, e da allora non ha più ripreso l'attività;
- in relazione alla cessazione della sua attività, la società ricorrente ha voluto definire ogni rapporto pendente con l'Agenzia resistente, con la quale erano sorte contestazioni con riferimento al pagamento dei canoni in considerazione che per la ricorrente la data di cessazione dell'attività della Difensore_1sala bingo era da individuare nel 08.03.2020, (comunicazione 30.03.2021 avv. , doc. 6), o mentre per l'Ufficio essa era il 31.03.2021;
- l'Agenzia col provvedimento impugnato ha negato il rimborso dell'importo di euro 19.457,88 con la motivazione che trattandosi di cartelle “già contabilizzate in uscita dai magazzini di ADM sono diventate di proprietà del concessionario, conseguentemente resta in capo allo stesso l'onere connesso alla loro inutilizzabilità”. Nel merito ha dedotto il diritto al rimborso richiesto, richiamando l'art. 5 del Decreto 31 gennaio 2000, n. 29, del Ministero delle Finanze, contenente il “Regolamento recante norme per l'istituzione del gioco Bingo ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 13”, rubricato “Prelievo erariale”, secondo cui “Il prelievo erariale è fissato in misura del 20 per cento del prezzo di vendita delle cartelle e viene versato dal concessionario all'affidatario del controllo centralizzato del gioco, insieme al compenso ad esso spettante secondo le disposizioni dell'articolo 7, anticipatamente all'atto del ritiro delle cartelle. Ogni dieci giorni l'affidatario del controllo centralizzato del gioco provvede al riversamento delle somme relative al prelievo erariale alla tesoreria provinciale dello Stato e a presentare il relativo rendiconto al Ministero delle finanze”. L'art. 8 del medesimo D.M. 29/2000 cit., rubricato “Compenso al concessionario”, dispone che “Il compenso del concessionario è pari alla parte dell'incasso lordo, una volta dedotti il prelievo erariale sulle cartelle, i premi corrisposti e il compenso versato all'affidatario del controllo centralizzato del gioco”. Presupposto per il legittimo prelievo erariale deve ritenersi l'esercizio del gioco e dunque la vendita delle cartelle ai giocatori. Il prelievo è un tributo proporzionato alla raccolta delle giocate. In mancanza delle giocate manca il
2 presupposto dell'imposizione. Nel Bingo l'acquisto della cartella da parte del giocatore vale come giocata: al giocatore non viene richiesto il pagamento di altri importi diversi dal prezzo della cartella. Se le cartelle non vengono vendute, il tributo non è dovuto. E il tributo versato in anticipo deve essere rimborsato. Il mancato rimborso costituisce un indebito […] Ancora, è viziato da motivazione insufficiente e/o errata, poiché il riferimento al supposto passaggio di proprietà delle cartelle del conseguente rischio di inutilizzo è del tutto fuori luogo, posto che qui si discute di imposte e dei suoi presupposti.
2. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si è costituita in giudizio con memoria con la quale ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice tributario. esulando dalla giurisdizione del giudice tributario la cognizione di controversie aventi ad oggetto importi di natura civilistica, come ad esempio i compensi corrisposti ad una Amministrazione come remunerazione per attività non strettamente istituzionali poste in essere dalla stessa. Sostiene che il prelievo erariale menzionato nel D.M. n. 29/2000 non avrebbe natura tributaria, bensì civilistica, in quanto rappresenterebbe il corrispettivo parziale del costo di produzione delle cartelle, posto a carico dell'Amministrazione, che include il compenso per l'affidatario del controllo centralizzato del gioco, pari complessivamente al 12% del prezzo delle cartelle stesse e viene versato anticipatamente all'atto del ritiro delle stesse, a mezzo versamento tramite modello F24-accise. Invero, ai fini di una corretta qualificazione del prelievo de quo, così come per altri prelievi di natura pubblicistica, non ci si deve limitare al suo nomen iuris, dovendone piuttosto indagare il relativo regime giuridico. Vi possono, infatti, essere entrate di diritto pubblico non aventi natura fiscale, quali le tariffe, i prezzi, i diritti posti a carico di chi fruisce di un servizio pubblico. Non si tratta, infatti, di un prelievo coattivo, in quanto è il concessionario che, su base volontaria, in virtù della concessione, decide di acquistare e ritirare le cartelle del gioco;
il prelievo erariale in questione, dunque, non è volto a contribuire alle spese pubbliche, bensì, come anticipato, costituisce il corrispettivo parziale del costo di produzione delle cartelle posto a carico dell'Amministrazione. La CGT di primo grado ha accolto il ricorso con sentenza n. 10505/2024. Così motiva la decisione impugnata: «1. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli resistente. In tal senso, si rileva che oggetto della controversia è il diniego di rimborso del prelievo erariale di cui all'art. 5 del D.M. 29 del 31.01.2000 ed a fondare la giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria è l'art. 19 (Atti impugnabili e oggetto del ricorso) del d.lgs. n.546/1992 che prevede tra gli atti impugnabili, al punto g) “il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
”. Va disattesa, invece, l'argomentazione della resistente secondo cui la vicenda per cui è causa avrebbe ad oggetto importi di natura civilistica, e segnatamente remunerazione per attività non strettamente istituzionali poste in essere dalla stessa, oltre che per la macchinosità dell'interpretazione offerta che finisce per segmentare un procedimento finalizzato all'acquisizione di un tributo erariale, attribuendo diversa natura ai diversi momenti dello stesso, in considerazione del dato normativo che inequivocabilmente qualifica l'entrata in esame quale prelievo erariale. In particolare: -l'art.16 della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione federalismo fiscale) che stabiliva “1. Il Ministro delle finanze può disporre, anche in via temporanea, l'accettazione di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa, relative ad eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e dalle competizioni organizzate dal Associazione_1 Associazione_1 ( ) da parte dei soggetti cui è affidata in concessione l'accettazione delle scommesse a
3 totalizzatore e a quota fissa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e del decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, i quali a tale fine impiegheranno sedi, strutture e impianti già utilizzati nell'esercizio della loro attività. Con riferimento a tali nuove scommesse nonché ad ogni altro tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro delle finanze emana regolamenti a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalità e i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da destinare agli organizzatori delle competizioni. Con decreto del Ministro delle finanze è altresì stabilito l'ammontare del prelievo complessivo, comprensivo dei predetti oneri, su ciascuna scommessa;
il prelievo non può superare il 62 per cento delle somme giocate. Per le medesime scommesse a totalizzatore il Ministro delle finanze può prevederne l'accettazione anche da parte dei gestori e dei concessionari di giochi, concorsi pronostici e lotto, purché utilizzino una rete di ricevitorie collegate con sistemi informatici in tempo reale;
-l'art. 5 del D.M. 29 del 31.01.2000, del Ministero delle Finanze (Regolamento recante norme per l'istituzione del gioco Bingo ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133), secondo cui “Il prelievo erariale è fissato in misura del 20 per cento del prezzo di vendita delle cartelle e viene versato dal concessionario all'affidatario del controllo centralizzato del gioco, insieme al compenso ad esso spettante secondo le disposizioni dell'articolo 7, anticipatamente all'atto del ritiro delle cartelle. Ogni dieci giorni l'affidatario del controllo centralizzato del gioco provvede al riversamento delle somme relative al prelievo erariale alla tesoreria provinciale dello Stato e a presentare il relativo rendiconto al Ministero delle finanze”; -l'art. 10 decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento) che prevede al comma 9-septies. A decorrere dal 1° gennaio 2013, il prelievo erariale sul gioco del bingo, il montepremi e il compenso per il controllore centralizzato del gioco, di cui agli articoli 5, 6 e 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, e successive modificazioni, sono fissati nella misura, rispettivamente, dell'11 per cento, di almeno il 70 per cento e dell'1 per cento del prezzo di vendita delle cartelle. Tali aliquote si applicano sia al gioco raccolto su rete fisica sia a quello effettuato con partecipazione a distanza di cui al decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 24 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2011”. Ne consegue l'affermazione della giurisdizione del giudice adito.
2. Dall'affermata natura tributaria delle somme anticipate dalla società ricorrente, deriva anche la fondatezza della censura di illegittimità della nota prot. 571080/R.U. d.d. 15.12.2022 con cui l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha opposto diniego alla richiesta di rimborso dell'importo di euro 19.457,88 formulato dalla società in relazione all'importo versato per l'acquisto di cartelle per il gioco del Bingo a titolo di anticipazione sul prelievo erariale ex art. 5 del Decreto 31 gennaio 2000, n. 29. Il ricorso va pertanto accolto e, per l'effetto, annullata la nota dell' l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli gravata. Si compensano le spese di lite per presenza di orientamenti giurisprudenziali disomogenei». Contro tale decisione ha proposto appello l'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Deduce come motivi di appello: 1) error in iudicando in relazione alla natura della somma oggetto dell'atto impugnato in primo grado dalla società; sul mancato accoglimento del difetto di giurisdizione;
violazione dell'art. 19 D. Lgs n. 546/1992. 2) Nullità della sentenza gravata per motivazione apparente;
violazione dell'articolo 36, comma 2, del
4 D.lgs. n. 546/1992.
Eccepisce che le disposizioni citate dalla decisione impugnata non contengono, né implicitamente né esplicitamente, alcuna locuzione o termine dal quale possa evincersi l'asserita natura tributaria della somma oggetto dell'atto impugnato. Sostiene che il prelievo erariale disciplinato, tra l'altro, dal D.M. n. 29/2000, non ha natura tributaria, bensì civilistica, in quanto rappresenta il corrispettivo parziale del costo di produzione delle cartelle, posto a carico dell'Amministrazione. Richiama l'art. 10 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), che ha differenziato la disciplina del bongo in sala da quella del bingo a distanza. Ritiene che la decisione di acquistare le cartelle sia rimessa ad una libera scelta del concessionario, nell'ambito delle sue libere scelte imprenditoriali. Dopo il ritiro le cartelle non sarebbero più rimborsabili, salvo vizi originari che le rendono inutilizzabili, in quanto non è attribuita al concessionario alcuna facoltà di recedere dall'acquisto delle cartelle. Richiama la circolare prot. n. 04/122393 del 6 novembre 2001 con la quale si è affermato, tra l'altro, che la restituzione delle cartelle da parte dei concessionari rientri tra le “entrate diverse” ed abbia carattere eccezionale “(…). Pertanto, ritiene che il petitum del presente giudizio sia costituito da un importo avente natura civilistica, pertanto chiede di riformare la sentenza impugnata e dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice tributario.
Ritiene inoltre nulla la decisione in quanto si sarebbe in presenza di una motivazione apparente. Sostiene che il giudice non si sia pronunciato sull'eccezione svolta in primo grado secondo la quale il prelievo in oggetto non è posto a carico del concessionario in base al proprio indice di capacità contributiva, ma è determinato in maniera fissa e proporzionale al costo di vendita delle cartelle stesse, indipendentemente dal fatturato del concessionario. Svolge in via cautelare istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione impugnata.
Conclude chiedendo:
-in via cautelare, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza;
-nel merito, in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice tributario, ritenendo sussistente la giurisdizione in capo al giudice ordinario;
-in via gradata, accertata la sussistenza del vizio di motivazione assente e/o apparente e la violazione dell'art. 36, comma 2 del D.lgs n. 546/1992, dichiarare la nullità della sentenza impugnata;
-in via subordinata, in accoglimento del presente appello, rigettata ogni contraria istanza, riformare la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Roma n. 10505/2024 emessa nell'ambito del procedimento rgr n. 6957/2023, perché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, dichiarare la piena legittimità e correttezza dell'atto impugnato. Con vittoria di spese, competenza ed onorari del doppio grado di giudizio da liquidarsi in favore dell'Ufficio appellante nella misura prevista dall'art. 15 del D.lgs. n. 546/92. Società_1Si è costituita la società . Parte resistente, nel ritenere infondato l'appello, osserva quanto segue. Richiama la circolare n. 16 dell'11 febbraio 2002 con la quale l'Agenzia delle Entrate aveva già chiarito che l'assoggettamento del prezzo di vendita delle cartelle del Bingo a tale prelievo erariale
“esclude l'assoggettabilità dei medesimi proventi del gioco all'imposta sugli intrattenimenti di cui al DPR 26 ottobre 1972, n. 640”.
5 Evidenzia che presupposto per il legittimo prelievo erariale è ovviamente l'esercizio del gioco e dunque la vendita delle cartelle ai giocatori. Il prelievo è un tributo proporzionato alla raccolta delle giocate. In mancanza delle giocate manca il presupposto dell'imposizione. Nel Bingo l'acquisto della cartella da parte del giocatore vale come giocata: al giocatore non viene richiesto il pagamento di altri importi diversi dal prezzo della cartella. Osserva che il meccanismo di un prelievo erariale, a titolo di imposta, commisurato alle giocate è applicato a tutte le diverse tipologie di giochi. Evidenzia la irragionevolezza della tesi dell'Agenzia: il gioco in sala non genererebbe obblighi tributari;
il gioco a distanza sì. Ritiene la giustificazione a tale tesi, fondata sulle diverse modalità di espletamento del gioco, priva di fondamento. In relazione a quanto affermato dall'Agenzia, e cioè che il fatto che il prelievo sia posto a carico del concessionario “non… in base al proprio indice di capacità contributiva… ma in maniera fissa e proporzionale al costo di vendita delle cartelle” (p. 9 dell'appello), osserva che tanto non ne escluderebbe affatto la natura tributaria. Rammenta che si danno molti casi di tributi con unica aliquota (IRES, imposta di registro, regime agevolato forfettario per i lavoratori autonomi) o, addirittura, previsti in misura fissa (registro). E per restare nel settore dei giochi osserva che è proprio l'Agenzia ad affermare la natura tributaria dell'imposta unica applicata al bingo online, ricordando che essa è determinata in misura fissa (25%). Così anche il prelievo erariale è applicato con aliquota fissa. Dunque, la misura fissa dell'aliquota non escluderebbe la tributaria del prelievo. Richiama la disciplina fiscale degli altri giochi. Evidenzia l'infondatezza delle tesi sostenute, sia che il prelievo sia spiegato come un contributo per la spesa della stampa delle cartelle, oppure, come affermato in appello, in quanto ci si troverebbe dinanzi ad una vendita. Richiama l'art. 5 del D.M. 29/2000 il quale prevede che il prelievo viene versato “anticipatamente all'atto del ritiro delle cartelle”. Osserva inoltre che l'anticipazione si spiega solo con riferimento ad un momento successivo al ritiro delle cartelle, e questo momento successivo non potrebbe che essere l'acquisto della cartella da parte del giocatore, acquisto che corrisponde alla giocata. Obbietta che Il riferimento al rischio di impresa non sarebbe pertinente, perché certamente non comprende il pagamento di imposte i cui presupposti non siano maturati. Il rischio di impresa riguarda moltissimi altri aspetti riguardante l'organizzazione degli elementi produttivi della sua attività (costi dei locali, del personale, dei servizi, delle utenze, del marketing etc…). Ritiene che il prelievo previsto per il bingo in sala abbia la necessaria copertura legislativa e non solo regolamentare. Ritiene altresì infondata l'obiezione secondo cui il carattere extra-tributario del prelievo sarebbe provato dall'assenza della disciplina procedimentale (p. 17 dell'appello). Osserva che il procedimento di riscossione è perfettamente disciplinato ed è già stato ben esplicitato: la riscossione avviene in via anticipata;
l'imposto viene liquidato in base al numero delle cartelle;
se non viene pagato le cartelle non possono essere ritirate, sicché nemmeno si porrebbe il tema del recupero e delle sanzioni. L'obbligo dichiarativo si esaurisce nella richiesta del rilascio di un determinato numero di cartelle. Segnala la contraddittoria posizione processuale assunta dall'Agenzia in varie sedi processuali, laddove in sede civile sosteneva la natura tributaria del prelievo, oppure la giurisdizione del giudice amministrativo.
6 Evidenzia, in chiusura, che la Corte di Cassazione (n. 21435 del 2021), ha affermato la natura tributaria del prelievo erariale in esame. Osserva comunque che, anche laddove il prelievo erariale avesse natura extra tributaria, l'importo versato a tale titolo, per cartelle non utilizzate, dovrebbe essere restituito al concessionario. Basterebbe al riguardo considerare che quelle cartelle sono utilizzabili da altro concessionario, proprio perché non sono state utilizzate. Il concessionario invece non potrebbe però cederle a terzi. Solo l'Amministrazione può cederle ad altro concessionario. Ritiene insussistente il secondo motivo di appello. Evidenzia che il giudice di primo grado, affermata in modo sintetico ma chiaro e intellegibile la natura erariale del prelievo erariale anticipato, apprezzato che le cartelle di che trattasi non sono state vendute, ha tratto l'unica conclusione possibile, per legge, oltre che per logica, ovverosia, che il presupposto di imposta non si è realizzato sicché l'importo versato in anticipo dalla scrivente deve esserle restituito. Ritiene infondata la richiesta di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza appellata. Conclude chiedendo di dichiarare inammissibile l'appello proposto o comunque rigettarlo, con vittoria di spese e competenze. Fissata l'udienza in cdc alla presenza delle parti per l'esame della istanza cautelare, questa è stata respinta con ordinanza n. 301 del 2025. Chiamata la causa all'udienza odierna per la trattazione del merito, sono comparsi i rappresentanti delle parti che al termine della discussione hanno confermato le rispettive conclusioni. Motivi della decisione L'appello è infondato e deve essere respinto. Ritiene il Collegio che il prelievo erariale previsto per il gioco del Bingo, istituito con con D.M. 31 gennaio 2000, n. 29 “Regolamento recante norme per l'istituzione del gioco «Bingo» ai sensi dell'articolo 16 della L. 13 maggio 1999, n. 133”, art. 5, abbia natura tributaria. Come ha osservato parte appellata nelle sue condivisibili deduzioni, Il meccanismo di un prelievo erariale, a titolo di imposta, commisurato alle giocate, è applicato a tutte le diverse tipologie di giochi. Esso, infatti, è previsto per il gioco del Bingo a distanza (D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111). In particolare, l'art. 24, comma 33, prevedeva che «È istituito il gioco del Bingo a distanza, con un'aliquota di imposta stabilita in misura pari al 10% delle somme giocate. Ai sensi del comma 12, dell'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono definiti gli importi del diritto di partecipazione, del compenso del concessionario, le modalità di versamento dell'imposta, nonché' l'individuazione della data da cui decorre l'applicazione delle nuove disposizioni». Ed altresì per gli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro (New Slot e Videolottery), il prelievo erariale unico (PREU) è stato previsto con l'art. 39, comma 13, del Decreto-legge del 30/09/2003 n. 269 (13. Agli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo erariale unico (1) fissato in misura del 13,5 per cento delle somme giocate….), laddove il soggetto passivo d'imposta è espressamente identificato dalla norma nel concessionario. Non è pertanto sostenibile, appalesandosi irrazionale e contraddittoria, la tesi di parte appellante che vorrebbe, per il solo gioco del Bingo 'in sala', la mancanza di una imposizione fiscale, laddove ricorre invece un analogo meccanismo di prelievo posto a carico dei concessionari, fondato sulle 'somme
7 giocate' per il Bingo a distanza e per i videogiochi. Nel Bingo in sala l'acquisto della cartella da parte del giocatore vale come giocata, ed in tutti i casi di prelievo sono previste aliquote fisse la cui base imponibile è individuata nelle somme giocate ed a cui corrisponde, nel caso del Bingo giocato in sala, il prezzo di vendita delle cartelle. Tale, peraltro, non pare mai essere stata la tesi della stessa Amministrazione finanziaria, dacchè L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 16 dell'11 febbraio 2002, nel riepilogare nel dettaglio il quadro delle disposizioni fiscali applicabili al gioco del bingo, precisava altresì il rapporto tra il prelievo erariale istituito dal Decreto n. 29/2000 con le altre imposte potenzialmente applicabili al gioco in questione (imposta sugli intrattenimenti, IVA, ritenuta di imposta ex art. 30 del DPR 29 settembre 1973, n.600, imposte sui redditi), affermando in particolare che tale prelievo erariale “esclude l'assoggettabilità dei medesimi proventi del gioco all'imposta sugli intrattenimenti di cui al DPR 26 ottobre 1972, n. 640”. In proposito, mette conto anche rammentare che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 334 del 2006, in riferimento al PREU previsto per gli apparecchi e congegni per il gioco, ha precisato che «Il prelievo erariale unico ha, dunque, natura tributaria, perché è sostitutivo dell'imposta sugli intrattenimenti, della quale, pur nella sua autonomia, ha mantenuto le caratteristiche essenziali (v., in generale, per le caratteristiche dei tributi, le sentenze n. 73 del 2005, n. 37 del 1997, n. 11 del 1995, n. 2 del 1995, n. 63 del 1990, n. 26 del 1982)». La tesi principale di parte appellante è che il prelievo in esame costituirebbe un'entrata extratributaria consistente nel “corrispettivo parziale del costo di produzione delle cartelle, posto a carico dell'Amministrazione”. E tanto varrebbe solo per il bingo in sala, in quanto solo in questo caso, a differenza dal bingo a distanza, vi sarebbero i costi sopportati dall'Amministrazione per la produzione, il trasporto e la successiva custodia delle cartelle cartacee, preliminari al relativo ritiro da parte dei concessionari. Si tratta di una affermazione priva di ogni minimo appiglio testuale ed è anzi smentita, come già osservato, che sino al 2015 entrambe le tipologie di gioco del bingo erano assoggettate allo stesso prelievo: infatti, con l'art. 9 del D.M. 28.02.2007 del Ministero dell'Economia e delle Finanze è stato regolato il gioco del Bingo a distanza (“Disposizioni concernenti le modalità di gioco del Bingo, di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, effettuato con partecipazione a distanza”): il Bingo a distanza era assoggettato al medesimo prelievo erariale previsto dal D.M. 29/2000 per il Bingo in sala. Anche il successivo D.L. 2 marzo 2012, n. 16, che ha modificato la misura del prelievo erariale sulle cartelle, ha previsto che le nuove aliquote si applichino sia al gioco raccolto su rete fisica sia a quello effettuato con partecipazione a distanza di cui al decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 24 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2011, il quale, a sua volta, contiene le “Disposizioni concernenti le modalità di gioco del Bingo effettuato con partecipazione a distanza”, ed all'articolo 1, co. 1, lett. c), definisce la cartella per il gioco a distanza “la cartella di cui all'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, in formato elettronico utilizzabile per il bingo a distanza”. Esattamente, parte appellata al riguardo osserva che proprio il fatto che sia prevista normativamente anche una voce specifica di “compenso” (artt. 7 e 8 del D.M. 29/2000) a favore dell'affidatario del controllo centralizzato del gioco (che è la stessa Agenzia dei Monopoli, per previsione del Dir. Min. 12.09.2000), che si occupa anche della stampa delle cartelle (art. 1, co. 3, del D.M. cit.), rende
8 evidente che il “compenso” già ripaga l'attività dell'affidatario, ed in tale voce devono ritenersi compresi anche i costi di stampa delle cartelle. Parimenti del tutto coerente con tale assunto è l'ulteriore osservazione che la legge n. 208/2015, assoggettando il solo Bingo a distanza all'imposta unica del D.Lgs. 504/1998 (“a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'imposta unica è stabilita nella misura del 20 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore”) dimostra che in precedenza erano assoggettate entrambe le tipologie ad una imposta comune (il prelievo) e che, dal 2017, solo per il bingo a distanza vi è stata la sostituzione l'imposta unica del D.Lgs. 504/1998 al posto del “prelievo erariale”, in continuità con quanto già osservato dalla citata circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 16/E dell'11.02.2002 e nella direttiva di razionalità rinvenibile nella sentenza della Corte costituzionale che ha chiarito le ragioni della alternatività delle imposte gravanti sui giochi. Quanto poi allo specifico prelievo del gioco del Bingo in sala, che parte appellante riterrebbe collegato al costo di produzione delle cartelle, a ulteriore confutazione di tale assunto, controparte ha esattamente osservato che alla [pre]determinazione del quantum [ex lege] è estraneo ogni elemento di costo, tanto è vero che, come prevede il regolamento di gioco, “I prezzi di vendita delle cartelle sono fissati in euro 0,50, in euro 1,00, in euro 1,50 ed in euro 3,00 per ciascuna cartella” e il prelievo è in misura fissa. E certamente la stampa delle cartelle da euro 3 euro non costa più di quelle da 1 euro. E poi, fintanto che il Bingo a distanza era assoggettato al prelievo erariale, il prelievo sulle cartelle immateriali – che vengono stampate dal concessionario e non dall'Agenzia – era uguale a quello sulle cartelle cartacee. E tanto confuta l'assunto di parte appellante che vorrebbe giustificare la differenza del trattamento (prelievo per il bingo in presenza, al posto di una imposizione fiscale), in ragione delle differenze strutturali tra i due giochi. Quindi, il prelievo erariale affluisce nelle casse erariali per partecipare indistintamente alle spese pubbliche. Il gioco del bingo è stato istituito, d'altronde, per “incrementare le entrate erariali”, dunque a sicuro beneficio pubblico, sicché è indiscutibile anche la natura pubblicistica del rapporto istituito con la concessione. La misura del prelievo è rapportata all'arricchimento dei vincitori. Il prezzo versato dai partecipanti al gioco per l'acquisto delle cartelle concorre alla formazione del montepremi che sarà successivamente ripartito tra i vincitori a titolo di premio, al netto delle somme prelevate a diverso titolo (compensi e prelievo, rectius imposte). La giustificazione economica del prelievo sta nell'arricchimento dei vincitori, in coerenza con l'art. 53 della Costituzione. Le caratteristiche del prelievo in questione e che, peraltro, sono comuni anche agli altri 'prelievi', danno ragione della loro natura tributaria. Essi sono coattivi, previsti con aliquote predeterminate dalla legge e che non possono essere oggetto di negoziazione tra il concessionario e l'Amministrazione. Tali considerazioni confutano all'origine l'ulteriore affermazione di parte appellante che, insistendo sulla natura extra tributaria del prelievo in questione, ha affermato nel gravame che questo costituirebbe (non più una compartecipazione al costo di produzione, ma) il prezzo di vendita delle cartelle al concessionario. Come infatti sin qui osservato il prelievo, che nel caso del bingo in sala deve essere corrisposto in anticipo al momento del ritiro delle cartelle, non è configurabile come il corrispettivo di una componente negoziale del rapporto concessorio, ma come momento di anticipata liquidazione e riscossione del tributo. Parimenti infondato è l'argomento che il prelievo in questione non avrebbe copertura legislativa, e quindi che un regolamento non potrebbe introdurre un tributo. Innanzi tutto, il D.M. 29/2000 è stato adottato in attuazione di quanto previsto dalla legge 13 marzo
9 1999, n. 133. In ogni caso, poi, è intervenuto il D.L. 02/03/2012 n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), che all'art. 10, comma 9-septies, ha previsto che « [a] decorrere dal 1° gennaio 2013, il prelievo erariale sul gioco del bingo, il montepremi e il compenso per il controllore centralizzato del gioco, di cui agli articoli 5, 6 e 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, e successive modificazioni, sono fissati nella misura, rispettivamente, dell'11 per cento, di almeno il 70 per cento e dell'1 per cento del prezzo di vendita delle cartelle. Tali aliquote si applicano sia al gioco raccolto su rete fisica sia a quello effettuato con partecipazione a distanza di cui al decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 24 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2011». Sicchè, anche laddove si fosse ritenuta insufficiente o assente in origine la 'copertura' legislativa, per effetto del D.L. n. 16 del 2012, a decorrere dal primo gennaio 2013 la disciplina regolamentare del prelievo tributario sul gioco del bingo in sala sarebbe stata 'legificata'. Posto quanto sopra, questo Collegio ritiene che la decisione di primo grado abbia correttamente riconosciuto il diritto al rimborso per le cartelle non utilizzate per le giocate. In proposito, difatti, il presupposto impositivo deve individuarsi con la effettuazione della giocata, senza la quale viene meno la ragione del prelievo tributario a carico del concessionario. Tanto è direttamente desumibile dalla stessa previsione dell'art. 5 del D.M. 29/2000 dove si afferma che il prelievo erariale viene versato dal concessionario all'affidatario del controllo centralizzato del gioco «anticipatamente» all'atto del ritiro delle cartelle. Quindi, la liquidazione e riscossione del tributo avviene anticipatamente, e dunque quando ancora il presupposto impositivo non si è del tutto perfezionato. Ne deriva che se le cartelle non vengono utilizzate per lo svolgimento del gioco, viene meno la ragione dell'imposizione ed il prelievo versato deve essere restituito. Il risultato non cambierebbe nemmeno in caso si volesse aderire all'orientamento dottrinale che individua, riferendosi ad alcune tipologie di gioco a distanza – laddove il prelievo è commisurato al margine lordo del concessionario, ovverosia dell'organizzatore del gioco, corrispondente all'importo della raccolta decurtato dell'ammontare delle vincite - quale presupposto per l'applicazione del tributo non tanto la giocata o la vincita in sé considerata, quanto la prestazione del servizio di gioco da parte dello stesso concessionario, individuato come soggetto passivo del tributo in ragione della manifestazione, come imprenditore, di una sua capacità contributiva. Infatti, nel caso di specie, stante la liquidazione della società concessionaria il servizio non è stato più prestato, ed in realtà i due aspetti si sovrappongono, in quanto le giocate costituiscono il momento centrale ed essenziale del servizio svolto dalla società concessionaria del gioco e senza più la prestazione di tale attività viene meno anche la relativa manifestazione di capacità contributiva, che si realizza per tali tributi solo con l'esercizio effettivo della specifica attività ottenuta in concessione. Escluso quindi che il pagamento anticipato del prelievo presupponga una vendita delle cartelle da parte dell'Amministrazione, deve inoltre escludersi che queste comunque possano essere ritenute un bene commerciabile, tanto meno liberamente dal concessionario, o che possiedano un valore intrinseco fuori dal rigido perimetro dell'esercizio del gioco cui sono destinate. Per tali motivi l'appello deve essere respinto e la decisione di primo grado confermata. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante e liquidate
10 come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 13, rigetta l'appello dell'A.G. NE E MONOPOLI DIREZIONE LEGALE E CONTENZIOSO-UFF.CONTENZIOSO e conferma la sentenza di primo grado. Condanna l'appellante alle spese del grado in favore della società contribuente liquidate in euro 5.000,00 oltre 15% spese generali, IVA e cassa se dovute, esposti. Così deciso in Roma, 10 dicembre 2025. Il Giudice dott. Paolo Novelli La presidente dott.ssa Giuliana Passero
11
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente NOVELLI PAOLO, Relatore BRUNETTI ROMEO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5205/2024 depositato il 11/11/2024
proposto da
Ag. Dogane E Ricorrente_1 Legale E Contenzioso-Uff.contenz.
Email_1 elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_1Ag. Dogane E Legale E Contenzioso-Uff.contenz.
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Società_1 P.IVA_1 S.r.l. - In - -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10505/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 3 e pubblicata il 09/08/2024 1 Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 571080 GIOCHI-LOTTERIE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3889/2025 depositato il 15/12/2025
Svolgimento del processo Società_1 chiedeva l'annullamento della nota prot. 571080/R.U. del 15.12.2022 con cui l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva negato il rimborso dell'importo di euro 19.457,88 dalla società versato per l'acquisto di cartelle per il gioco del Bingo a titolo di anticipazione sul prelievo erariale ex art. 5 del Decreto 31 gennaio 2000, n. 29, contro l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Parte attrice rappresentava che:
- la Società ricorrente aveva esercitato l'attività di gestione di sala bingo all'interno del Centro Commerciale “Società_2” Società_2 ed aveva dovuto sospendere la propria attività nel mese di marzo 2020 in osservanza della normativa emergenziale per la prevenzione (DPCM 08.03.20201) del virus COVID-19, e da allora non ha più ripreso l'attività;
- in relazione alla cessazione della sua attività, la società ricorrente ha voluto definire ogni rapporto pendente con l'Agenzia resistente, con la quale erano sorte contestazioni con riferimento al pagamento dei canoni in considerazione che per la ricorrente la data di cessazione dell'attività della Difensore_1sala bingo era da individuare nel 08.03.2020, (comunicazione 30.03.2021 avv. , doc. 6), o mentre per l'Ufficio essa era il 31.03.2021;
- l'Agenzia col provvedimento impugnato ha negato il rimborso dell'importo di euro 19.457,88 con la motivazione che trattandosi di cartelle “già contabilizzate in uscita dai magazzini di ADM sono diventate di proprietà del concessionario, conseguentemente resta in capo allo stesso l'onere connesso alla loro inutilizzabilità”. Nel merito ha dedotto il diritto al rimborso richiesto, richiamando l'art. 5 del Decreto 31 gennaio 2000, n. 29, del Ministero delle Finanze, contenente il “Regolamento recante norme per l'istituzione del gioco Bingo ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 13”, rubricato “Prelievo erariale”, secondo cui “Il prelievo erariale è fissato in misura del 20 per cento del prezzo di vendita delle cartelle e viene versato dal concessionario all'affidatario del controllo centralizzato del gioco, insieme al compenso ad esso spettante secondo le disposizioni dell'articolo 7, anticipatamente all'atto del ritiro delle cartelle. Ogni dieci giorni l'affidatario del controllo centralizzato del gioco provvede al riversamento delle somme relative al prelievo erariale alla tesoreria provinciale dello Stato e a presentare il relativo rendiconto al Ministero delle finanze”. L'art. 8 del medesimo D.M. 29/2000 cit., rubricato “Compenso al concessionario”, dispone che “Il compenso del concessionario è pari alla parte dell'incasso lordo, una volta dedotti il prelievo erariale sulle cartelle, i premi corrisposti e il compenso versato all'affidatario del controllo centralizzato del gioco”. Presupposto per il legittimo prelievo erariale deve ritenersi l'esercizio del gioco e dunque la vendita delle cartelle ai giocatori. Il prelievo è un tributo proporzionato alla raccolta delle giocate. In mancanza delle giocate manca il
2 presupposto dell'imposizione. Nel Bingo l'acquisto della cartella da parte del giocatore vale come giocata: al giocatore non viene richiesto il pagamento di altri importi diversi dal prezzo della cartella. Se le cartelle non vengono vendute, il tributo non è dovuto. E il tributo versato in anticipo deve essere rimborsato. Il mancato rimborso costituisce un indebito […] Ancora, è viziato da motivazione insufficiente e/o errata, poiché il riferimento al supposto passaggio di proprietà delle cartelle del conseguente rischio di inutilizzo è del tutto fuori luogo, posto che qui si discute di imposte e dei suoi presupposti.
2. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si è costituita in giudizio con memoria con la quale ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice tributario. esulando dalla giurisdizione del giudice tributario la cognizione di controversie aventi ad oggetto importi di natura civilistica, come ad esempio i compensi corrisposti ad una Amministrazione come remunerazione per attività non strettamente istituzionali poste in essere dalla stessa. Sostiene che il prelievo erariale menzionato nel D.M. n. 29/2000 non avrebbe natura tributaria, bensì civilistica, in quanto rappresenterebbe il corrispettivo parziale del costo di produzione delle cartelle, posto a carico dell'Amministrazione, che include il compenso per l'affidatario del controllo centralizzato del gioco, pari complessivamente al 12% del prezzo delle cartelle stesse e viene versato anticipatamente all'atto del ritiro delle stesse, a mezzo versamento tramite modello F24-accise. Invero, ai fini di una corretta qualificazione del prelievo de quo, così come per altri prelievi di natura pubblicistica, non ci si deve limitare al suo nomen iuris, dovendone piuttosto indagare il relativo regime giuridico. Vi possono, infatti, essere entrate di diritto pubblico non aventi natura fiscale, quali le tariffe, i prezzi, i diritti posti a carico di chi fruisce di un servizio pubblico. Non si tratta, infatti, di un prelievo coattivo, in quanto è il concessionario che, su base volontaria, in virtù della concessione, decide di acquistare e ritirare le cartelle del gioco;
il prelievo erariale in questione, dunque, non è volto a contribuire alle spese pubbliche, bensì, come anticipato, costituisce il corrispettivo parziale del costo di produzione delle cartelle posto a carico dell'Amministrazione. La CGT di primo grado ha accolto il ricorso con sentenza n. 10505/2024. Così motiva la decisione impugnata: «1. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli resistente. In tal senso, si rileva che oggetto della controversia è il diniego di rimborso del prelievo erariale di cui all'art. 5 del D.M. 29 del 31.01.2000 ed a fondare la giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria è l'art. 19 (Atti impugnabili e oggetto del ricorso) del d.lgs. n.546/1992 che prevede tra gli atti impugnabili, al punto g) “il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
”. Va disattesa, invece, l'argomentazione della resistente secondo cui la vicenda per cui è causa avrebbe ad oggetto importi di natura civilistica, e segnatamente remunerazione per attività non strettamente istituzionali poste in essere dalla stessa, oltre che per la macchinosità dell'interpretazione offerta che finisce per segmentare un procedimento finalizzato all'acquisizione di un tributo erariale, attribuendo diversa natura ai diversi momenti dello stesso, in considerazione del dato normativo che inequivocabilmente qualifica l'entrata in esame quale prelievo erariale. In particolare: -l'art.16 della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione federalismo fiscale) che stabiliva “1. Il Ministro delle finanze può disporre, anche in via temporanea, l'accettazione di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa, relative ad eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e dalle competizioni organizzate dal Associazione_1 Associazione_1 ( ) da parte dei soggetti cui è affidata in concessione l'accettazione delle scommesse a
3 totalizzatore e a quota fissa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e del decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, i quali a tale fine impiegheranno sedi, strutture e impianti già utilizzati nell'esercizio della loro attività. Con riferimento a tali nuove scommesse nonché ad ogni altro tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro delle finanze emana regolamenti a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalità e i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da destinare agli organizzatori delle competizioni. Con decreto del Ministro delle finanze è altresì stabilito l'ammontare del prelievo complessivo, comprensivo dei predetti oneri, su ciascuna scommessa;
il prelievo non può superare il 62 per cento delle somme giocate. Per le medesime scommesse a totalizzatore il Ministro delle finanze può prevederne l'accettazione anche da parte dei gestori e dei concessionari di giochi, concorsi pronostici e lotto, purché utilizzino una rete di ricevitorie collegate con sistemi informatici in tempo reale;
-l'art. 5 del D.M. 29 del 31.01.2000, del Ministero delle Finanze (Regolamento recante norme per l'istituzione del gioco Bingo ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133), secondo cui “Il prelievo erariale è fissato in misura del 20 per cento del prezzo di vendita delle cartelle e viene versato dal concessionario all'affidatario del controllo centralizzato del gioco, insieme al compenso ad esso spettante secondo le disposizioni dell'articolo 7, anticipatamente all'atto del ritiro delle cartelle. Ogni dieci giorni l'affidatario del controllo centralizzato del gioco provvede al riversamento delle somme relative al prelievo erariale alla tesoreria provinciale dello Stato e a presentare il relativo rendiconto al Ministero delle finanze”; -l'art. 10 decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento) che prevede al comma 9-septies. A decorrere dal 1° gennaio 2013, il prelievo erariale sul gioco del bingo, il montepremi e il compenso per il controllore centralizzato del gioco, di cui agli articoli 5, 6 e 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, e successive modificazioni, sono fissati nella misura, rispettivamente, dell'11 per cento, di almeno il 70 per cento e dell'1 per cento del prezzo di vendita delle cartelle. Tali aliquote si applicano sia al gioco raccolto su rete fisica sia a quello effettuato con partecipazione a distanza di cui al decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 24 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2011”. Ne consegue l'affermazione della giurisdizione del giudice adito.
2. Dall'affermata natura tributaria delle somme anticipate dalla società ricorrente, deriva anche la fondatezza della censura di illegittimità della nota prot. 571080/R.U. d.d. 15.12.2022 con cui l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha opposto diniego alla richiesta di rimborso dell'importo di euro 19.457,88 formulato dalla società in relazione all'importo versato per l'acquisto di cartelle per il gioco del Bingo a titolo di anticipazione sul prelievo erariale ex art. 5 del Decreto 31 gennaio 2000, n. 29. Il ricorso va pertanto accolto e, per l'effetto, annullata la nota dell' l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli gravata. Si compensano le spese di lite per presenza di orientamenti giurisprudenziali disomogenei». Contro tale decisione ha proposto appello l'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Deduce come motivi di appello: 1) error in iudicando in relazione alla natura della somma oggetto dell'atto impugnato in primo grado dalla società; sul mancato accoglimento del difetto di giurisdizione;
violazione dell'art. 19 D. Lgs n. 546/1992. 2) Nullità della sentenza gravata per motivazione apparente;
violazione dell'articolo 36, comma 2, del
4 D.lgs. n. 546/1992.
Eccepisce che le disposizioni citate dalla decisione impugnata non contengono, né implicitamente né esplicitamente, alcuna locuzione o termine dal quale possa evincersi l'asserita natura tributaria della somma oggetto dell'atto impugnato. Sostiene che il prelievo erariale disciplinato, tra l'altro, dal D.M. n. 29/2000, non ha natura tributaria, bensì civilistica, in quanto rappresenta il corrispettivo parziale del costo di produzione delle cartelle, posto a carico dell'Amministrazione. Richiama l'art. 10 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), che ha differenziato la disciplina del bongo in sala da quella del bingo a distanza. Ritiene che la decisione di acquistare le cartelle sia rimessa ad una libera scelta del concessionario, nell'ambito delle sue libere scelte imprenditoriali. Dopo il ritiro le cartelle non sarebbero più rimborsabili, salvo vizi originari che le rendono inutilizzabili, in quanto non è attribuita al concessionario alcuna facoltà di recedere dall'acquisto delle cartelle. Richiama la circolare prot. n. 04/122393 del 6 novembre 2001 con la quale si è affermato, tra l'altro, che la restituzione delle cartelle da parte dei concessionari rientri tra le “entrate diverse” ed abbia carattere eccezionale “(…). Pertanto, ritiene che il petitum del presente giudizio sia costituito da un importo avente natura civilistica, pertanto chiede di riformare la sentenza impugnata e dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice tributario.
Ritiene inoltre nulla la decisione in quanto si sarebbe in presenza di una motivazione apparente. Sostiene che il giudice non si sia pronunciato sull'eccezione svolta in primo grado secondo la quale il prelievo in oggetto non è posto a carico del concessionario in base al proprio indice di capacità contributiva, ma è determinato in maniera fissa e proporzionale al costo di vendita delle cartelle stesse, indipendentemente dal fatturato del concessionario. Svolge in via cautelare istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione impugnata.
Conclude chiedendo:
-in via cautelare, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza;
-nel merito, in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice tributario, ritenendo sussistente la giurisdizione in capo al giudice ordinario;
-in via gradata, accertata la sussistenza del vizio di motivazione assente e/o apparente e la violazione dell'art. 36, comma 2 del D.lgs n. 546/1992, dichiarare la nullità della sentenza impugnata;
-in via subordinata, in accoglimento del presente appello, rigettata ogni contraria istanza, riformare la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Roma n. 10505/2024 emessa nell'ambito del procedimento rgr n. 6957/2023, perché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, dichiarare la piena legittimità e correttezza dell'atto impugnato. Con vittoria di spese, competenza ed onorari del doppio grado di giudizio da liquidarsi in favore dell'Ufficio appellante nella misura prevista dall'art. 15 del D.lgs. n. 546/92. Società_1Si è costituita la società . Parte resistente, nel ritenere infondato l'appello, osserva quanto segue. Richiama la circolare n. 16 dell'11 febbraio 2002 con la quale l'Agenzia delle Entrate aveva già chiarito che l'assoggettamento del prezzo di vendita delle cartelle del Bingo a tale prelievo erariale
“esclude l'assoggettabilità dei medesimi proventi del gioco all'imposta sugli intrattenimenti di cui al DPR 26 ottobre 1972, n. 640”.
5 Evidenzia che presupposto per il legittimo prelievo erariale è ovviamente l'esercizio del gioco e dunque la vendita delle cartelle ai giocatori. Il prelievo è un tributo proporzionato alla raccolta delle giocate. In mancanza delle giocate manca il presupposto dell'imposizione. Nel Bingo l'acquisto della cartella da parte del giocatore vale come giocata: al giocatore non viene richiesto il pagamento di altri importi diversi dal prezzo della cartella. Osserva che il meccanismo di un prelievo erariale, a titolo di imposta, commisurato alle giocate è applicato a tutte le diverse tipologie di giochi. Evidenzia la irragionevolezza della tesi dell'Agenzia: il gioco in sala non genererebbe obblighi tributari;
il gioco a distanza sì. Ritiene la giustificazione a tale tesi, fondata sulle diverse modalità di espletamento del gioco, priva di fondamento. In relazione a quanto affermato dall'Agenzia, e cioè che il fatto che il prelievo sia posto a carico del concessionario “non… in base al proprio indice di capacità contributiva… ma in maniera fissa e proporzionale al costo di vendita delle cartelle” (p. 9 dell'appello), osserva che tanto non ne escluderebbe affatto la natura tributaria. Rammenta che si danno molti casi di tributi con unica aliquota (IRES, imposta di registro, regime agevolato forfettario per i lavoratori autonomi) o, addirittura, previsti in misura fissa (registro). E per restare nel settore dei giochi osserva che è proprio l'Agenzia ad affermare la natura tributaria dell'imposta unica applicata al bingo online, ricordando che essa è determinata in misura fissa (25%). Così anche il prelievo erariale è applicato con aliquota fissa. Dunque, la misura fissa dell'aliquota non escluderebbe la tributaria del prelievo. Richiama la disciplina fiscale degli altri giochi. Evidenzia l'infondatezza delle tesi sostenute, sia che il prelievo sia spiegato come un contributo per la spesa della stampa delle cartelle, oppure, come affermato in appello, in quanto ci si troverebbe dinanzi ad una vendita. Richiama l'art. 5 del D.M. 29/2000 il quale prevede che il prelievo viene versato “anticipatamente all'atto del ritiro delle cartelle”. Osserva inoltre che l'anticipazione si spiega solo con riferimento ad un momento successivo al ritiro delle cartelle, e questo momento successivo non potrebbe che essere l'acquisto della cartella da parte del giocatore, acquisto che corrisponde alla giocata. Obbietta che Il riferimento al rischio di impresa non sarebbe pertinente, perché certamente non comprende il pagamento di imposte i cui presupposti non siano maturati. Il rischio di impresa riguarda moltissimi altri aspetti riguardante l'organizzazione degli elementi produttivi della sua attività (costi dei locali, del personale, dei servizi, delle utenze, del marketing etc…). Ritiene che il prelievo previsto per il bingo in sala abbia la necessaria copertura legislativa e non solo regolamentare. Ritiene altresì infondata l'obiezione secondo cui il carattere extra-tributario del prelievo sarebbe provato dall'assenza della disciplina procedimentale (p. 17 dell'appello). Osserva che il procedimento di riscossione è perfettamente disciplinato ed è già stato ben esplicitato: la riscossione avviene in via anticipata;
l'imposto viene liquidato in base al numero delle cartelle;
se non viene pagato le cartelle non possono essere ritirate, sicché nemmeno si porrebbe il tema del recupero e delle sanzioni. L'obbligo dichiarativo si esaurisce nella richiesta del rilascio di un determinato numero di cartelle. Segnala la contraddittoria posizione processuale assunta dall'Agenzia in varie sedi processuali, laddove in sede civile sosteneva la natura tributaria del prelievo, oppure la giurisdizione del giudice amministrativo.
6 Evidenzia, in chiusura, che la Corte di Cassazione (n. 21435 del 2021), ha affermato la natura tributaria del prelievo erariale in esame. Osserva comunque che, anche laddove il prelievo erariale avesse natura extra tributaria, l'importo versato a tale titolo, per cartelle non utilizzate, dovrebbe essere restituito al concessionario. Basterebbe al riguardo considerare che quelle cartelle sono utilizzabili da altro concessionario, proprio perché non sono state utilizzate. Il concessionario invece non potrebbe però cederle a terzi. Solo l'Amministrazione può cederle ad altro concessionario. Ritiene insussistente il secondo motivo di appello. Evidenzia che il giudice di primo grado, affermata in modo sintetico ma chiaro e intellegibile la natura erariale del prelievo erariale anticipato, apprezzato che le cartelle di che trattasi non sono state vendute, ha tratto l'unica conclusione possibile, per legge, oltre che per logica, ovverosia, che il presupposto di imposta non si è realizzato sicché l'importo versato in anticipo dalla scrivente deve esserle restituito. Ritiene infondata la richiesta di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza appellata. Conclude chiedendo di dichiarare inammissibile l'appello proposto o comunque rigettarlo, con vittoria di spese e competenze. Fissata l'udienza in cdc alla presenza delle parti per l'esame della istanza cautelare, questa è stata respinta con ordinanza n. 301 del 2025. Chiamata la causa all'udienza odierna per la trattazione del merito, sono comparsi i rappresentanti delle parti che al termine della discussione hanno confermato le rispettive conclusioni. Motivi della decisione L'appello è infondato e deve essere respinto. Ritiene il Collegio che il prelievo erariale previsto per il gioco del Bingo, istituito con con D.M. 31 gennaio 2000, n. 29 “Regolamento recante norme per l'istituzione del gioco «Bingo» ai sensi dell'articolo 16 della L. 13 maggio 1999, n. 133”, art. 5, abbia natura tributaria. Come ha osservato parte appellata nelle sue condivisibili deduzioni, Il meccanismo di un prelievo erariale, a titolo di imposta, commisurato alle giocate, è applicato a tutte le diverse tipologie di giochi. Esso, infatti, è previsto per il gioco del Bingo a distanza (D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111). In particolare, l'art. 24, comma 33, prevedeva che «È istituito il gioco del Bingo a distanza, con un'aliquota di imposta stabilita in misura pari al 10% delle somme giocate. Ai sensi del comma 12, dell'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono definiti gli importi del diritto di partecipazione, del compenso del concessionario, le modalità di versamento dell'imposta, nonché' l'individuazione della data da cui decorre l'applicazione delle nuove disposizioni». Ed altresì per gli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro (New Slot e Videolottery), il prelievo erariale unico (PREU) è stato previsto con l'art. 39, comma 13, del Decreto-legge del 30/09/2003 n. 269 (13. Agli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo erariale unico (1) fissato in misura del 13,5 per cento delle somme giocate….), laddove il soggetto passivo d'imposta è espressamente identificato dalla norma nel concessionario. Non è pertanto sostenibile, appalesandosi irrazionale e contraddittoria, la tesi di parte appellante che vorrebbe, per il solo gioco del Bingo 'in sala', la mancanza di una imposizione fiscale, laddove ricorre invece un analogo meccanismo di prelievo posto a carico dei concessionari, fondato sulle 'somme
7 giocate' per il Bingo a distanza e per i videogiochi. Nel Bingo in sala l'acquisto della cartella da parte del giocatore vale come giocata, ed in tutti i casi di prelievo sono previste aliquote fisse la cui base imponibile è individuata nelle somme giocate ed a cui corrisponde, nel caso del Bingo giocato in sala, il prezzo di vendita delle cartelle. Tale, peraltro, non pare mai essere stata la tesi della stessa Amministrazione finanziaria, dacchè L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 16 dell'11 febbraio 2002, nel riepilogare nel dettaglio il quadro delle disposizioni fiscali applicabili al gioco del bingo, precisava altresì il rapporto tra il prelievo erariale istituito dal Decreto n. 29/2000 con le altre imposte potenzialmente applicabili al gioco in questione (imposta sugli intrattenimenti, IVA, ritenuta di imposta ex art. 30 del DPR 29 settembre 1973, n.600, imposte sui redditi), affermando in particolare che tale prelievo erariale “esclude l'assoggettabilità dei medesimi proventi del gioco all'imposta sugli intrattenimenti di cui al DPR 26 ottobre 1972, n. 640”. In proposito, mette conto anche rammentare che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 334 del 2006, in riferimento al PREU previsto per gli apparecchi e congegni per il gioco, ha precisato che «Il prelievo erariale unico ha, dunque, natura tributaria, perché è sostitutivo dell'imposta sugli intrattenimenti, della quale, pur nella sua autonomia, ha mantenuto le caratteristiche essenziali (v., in generale, per le caratteristiche dei tributi, le sentenze n. 73 del 2005, n. 37 del 1997, n. 11 del 1995, n. 2 del 1995, n. 63 del 1990, n. 26 del 1982)». La tesi principale di parte appellante è che il prelievo in esame costituirebbe un'entrata extratributaria consistente nel “corrispettivo parziale del costo di produzione delle cartelle, posto a carico dell'Amministrazione”. E tanto varrebbe solo per il bingo in sala, in quanto solo in questo caso, a differenza dal bingo a distanza, vi sarebbero i costi sopportati dall'Amministrazione per la produzione, il trasporto e la successiva custodia delle cartelle cartacee, preliminari al relativo ritiro da parte dei concessionari. Si tratta di una affermazione priva di ogni minimo appiglio testuale ed è anzi smentita, come già osservato, che sino al 2015 entrambe le tipologie di gioco del bingo erano assoggettate allo stesso prelievo: infatti, con l'art. 9 del D.M. 28.02.2007 del Ministero dell'Economia e delle Finanze è stato regolato il gioco del Bingo a distanza (“Disposizioni concernenti le modalità di gioco del Bingo, di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, effettuato con partecipazione a distanza”): il Bingo a distanza era assoggettato al medesimo prelievo erariale previsto dal D.M. 29/2000 per il Bingo in sala. Anche il successivo D.L. 2 marzo 2012, n. 16, che ha modificato la misura del prelievo erariale sulle cartelle, ha previsto che le nuove aliquote si applichino sia al gioco raccolto su rete fisica sia a quello effettuato con partecipazione a distanza di cui al decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 24 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2011, il quale, a sua volta, contiene le “Disposizioni concernenti le modalità di gioco del Bingo effettuato con partecipazione a distanza”, ed all'articolo 1, co. 1, lett. c), definisce la cartella per il gioco a distanza “la cartella di cui all'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, in formato elettronico utilizzabile per il bingo a distanza”. Esattamente, parte appellata al riguardo osserva che proprio il fatto che sia prevista normativamente anche una voce specifica di “compenso” (artt. 7 e 8 del D.M. 29/2000) a favore dell'affidatario del controllo centralizzato del gioco (che è la stessa Agenzia dei Monopoli, per previsione del Dir. Min. 12.09.2000), che si occupa anche della stampa delle cartelle (art. 1, co. 3, del D.M. cit.), rende
8 evidente che il “compenso” già ripaga l'attività dell'affidatario, ed in tale voce devono ritenersi compresi anche i costi di stampa delle cartelle. Parimenti del tutto coerente con tale assunto è l'ulteriore osservazione che la legge n. 208/2015, assoggettando il solo Bingo a distanza all'imposta unica del D.Lgs. 504/1998 (“a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'imposta unica è stabilita nella misura del 20 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore”) dimostra che in precedenza erano assoggettate entrambe le tipologie ad una imposta comune (il prelievo) e che, dal 2017, solo per il bingo a distanza vi è stata la sostituzione l'imposta unica del D.Lgs. 504/1998 al posto del “prelievo erariale”, in continuità con quanto già osservato dalla citata circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 16/E dell'11.02.2002 e nella direttiva di razionalità rinvenibile nella sentenza della Corte costituzionale che ha chiarito le ragioni della alternatività delle imposte gravanti sui giochi. Quanto poi allo specifico prelievo del gioco del Bingo in sala, che parte appellante riterrebbe collegato al costo di produzione delle cartelle, a ulteriore confutazione di tale assunto, controparte ha esattamente osservato che alla [pre]determinazione del quantum [ex lege] è estraneo ogni elemento di costo, tanto è vero che, come prevede il regolamento di gioco, “I prezzi di vendita delle cartelle sono fissati in euro 0,50, in euro 1,00, in euro 1,50 ed in euro 3,00 per ciascuna cartella” e il prelievo è in misura fissa. E certamente la stampa delle cartelle da euro 3 euro non costa più di quelle da 1 euro. E poi, fintanto che il Bingo a distanza era assoggettato al prelievo erariale, il prelievo sulle cartelle immateriali – che vengono stampate dal concessionario e non dall'Agenzia – era uguale a quello sulle cartelle cartacee. E tanto confuta l'assunto di parte appellante che vorrebbe giustificare la differenza del trattamento (prelievo per il bingo in presenza, al posto di una imposizione fiscale), in ragione delle differenze strutturali tra i due giochi. Quindi, il prelievo erariale affluisce nelle casse erariali per partecipare indistintamente alle spese pubbliche. Il gioco del bingo è stato istituito, d'altronde, per “incrementare le entrate erariali”, dunque a sicuro beneficio pubblico, sicché è indiscutibile anche la natura pubblicistica del rapporto istituito con la concessione. La misura del prelievo è rapportata all'arricchimento dei vincitori. Il prezzo versato dai partecipanti al gioco per l'acquisto delle cartelle concorre alla formazione del montepremi che sarà successivamente ripartito tra i vincitori a titolo di premio, al netto delle somme prelevate a diverso titolo (compensi e prelievo, rectius imposte). La giustificazione economica del prelievo sta nell'arricchimento dei vincitori, in coerenza con l'art. 53 della Costituzione. Le caratteristiche del prelievo in questione e che, peraltro, sono comuni anche agli altri 'prelievi', danno ragione della loro natura tributaria. Essi sono coattivi, previsti con aliquote predeterminate dalla legge e che non possono essere oggetto di negoziazione tra il concessionario e l'Amministrazione. Tali considerazioni confutano all'origine l'ulteriore affermazione di parte appellante che, insistendo sulla natura extra tributaria del prelievo in questione, ha affermato nel gravame che questo costituirebbe (non più una compartecipazione al costo di produzione, ma) il prezzo di vendita delle cartelle al concessionario. Come infatti sin qui osservato il prelievo, che nel caso del bingo in sala deve essere corrisposto in anticipo al momento del ritiro delle cartelle, non è configurabile come il corrispettivo di una componente negoziale del rapporto concessorio, ma come momento di anticipata liquidazione e riscossione del tributo. Parimenti infondato è l'argomento che il prelievo in questione non avrebbe copertura legislativa, e quindi che un regolamento non potrebbe introdurre un tributo. Innanzi tutto, il D.M. 29/2000 è stato adottato in attuazione di quanto previsto dalla legge 13 marzo
9 1999, n. 133. In ogni caso, poi, è intervenuto il D.L. 02/03/2012 n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), che all'art. 10, comma 9-septies, ha previsto che « [a] decorrere dal 1° gennaio 2013, il prelievo erariale sul gioco del bingo, il montepremi e il compenso per il controllore centralizzato del gioco, di cui agli articoli 5, 6 e 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, e successive modificazioni, sono fissati nella misura, rispettivamente, dell'11 per cento, di almeno il 70 per cento e dell'1 per cento del prezzo di vendita delle cartelle. Tali aliquote si applicano sia al gioco raccolto su rete fisica sia a quello effettuato con partecipazione a distanza di cui al decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 24 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2011». Sicchè, anche laddove si fosse ritenuta insufficiente o assente in origine la 'copertura' legislativa, per effetto del D.L. n. 16 del 2012, a decorrere dal primo gennaio 2013 la disciplina regolamentare del prelievo tributario sul gioco del bingo in sala sarebbe stata 'legificata'. Posto quanto sopra, questo Collegio ritiene che la decisione di primo grado abbia correttamente riconosciuto il diritto al rimborso per le cartelle non utilizzate per le giocate. In proposito, difatti, il presupposto impositivo deve individuarsi con la effettuazione della giocata, senza la quale viene meno la ragione del prelievo tributario a carico del concessionario. Tanto è direttamente desumibile dalla stessa previsione dell'art. 5 del D.M. 29/2000 dove si afferma che il prelievo erariale viene versato dal concessionario all'affidatario del controllo centralizzato del gioco «anticipatamente» all'atto del ritiro delle cartelle. Quindi, la liquidazione e riscossione del tributo avviene anticipatamente, e dunque quando ancora il presupposto impositivo non si è del tutto perfezionato. Ne deriva che se le cartelle non vengono utilizzate per lo svolgimento del gioco, viene meno la ragione dell'imposizione ed il prelievo versato deve essere restituito. Il risultato non cambierebbe nemmeno in caso si volesse aderire all'orientamento dottrinale che individua, riferendosi ad alcune tipologie di gioco a distanza – laddove il prelievo è commisurato al margine lordo del concessionario, ovverosia dell'organizzatore del gioco, corrispondente all'importo della raccolta decurtato dell'ammontare delle vincite - quale presupposto per l'applicazione del tributo non tanto la giocata o la vincita in sé considerata, quanto la prestazione del servizio di gioco da parte dello stesso concessionario, individuato come soggetto passivo del tributo in ragione della manifestazione, come imprenditore, di una sua capacità contributiva. Infatti, nel caso di specie, stante la liquidazione della società concessionaria il servizio non è stato più prestato, ed in realtà i due aspetti si sovrappongono, in quanto le giocate costituiscono il momento centrale ed essenziale del servizio svolto dalla società concessionaria del gioco e senza più la prestazione di tale attività viene meno anche la relativa manifestazione di capacità contributiva, che si realizza per tali tributi solo con l'esercizio effettivo della specifica attività ottenuta in concessione. Escluso quindi che il pagamento anticipato del prelievo presupponga una vendita delle cartelle da parte dell'Amministrazione, deve inoltre escludersi che queste comunque possano essere ritenute un bene commerciabile, tanto meno liberamente dal concessionario, o che possiedano un valore intrinseco fuori dal rigido perimetro dell'esercizio del gioco cui sono destinate. Per tali motivi l'appello deve essere respinto e la decisione di primo grado confermata. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante e liquidate
10 come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 13, rigetta l'appello dell'A.G. NE E MONOPOLI DIREZIONE LEGALE E CONTENZIOSO-UFF.CONTENZIOSO e conferma la sentenza di primo grado. Condanna l'appellante alle spese del grado in favore della società contribuente liquidate in euro 5.000,00 oltre 15% spese generali, IVA e cassa se dovute, esposti. Così deciso in Roma, 10 dicembre 2025. Il Giudice dott. Paolo Novelli La presidente dott.ssa Giuliana Passero
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