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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XI, sentenza 16/02/2026, n. 956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 956 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 956/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
NAPOLI ANTONIO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2112/2024 depositato il 24/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230053595179000 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il rappresentante del Comune si riporta ai motivi delle controdeduzioni e chiede il rigetto del ricorso.
Il giudice pone la causa in decisione, riservandosi il deposito del dispositivo nel termine di sette giorni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento di cui alla epigrafe per Tari 2014 notificata il 29/1/23 .
Lamentava il mancato invio dell'avviso di accertamento ed in subordine eccepiva la prescrizione
Si è costituito il comune di Palermo .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Ha infatti argomentato il comune che la cartella di pagamento n. 29620230053595179000 notificata in data 29.01.2023 recante la TARI (Tassa sui rifiuti) anno di imposta 2014 è stata preceduta dalla notifica dell'avviso di accertamento n. 32606 avvenuta per compiuta giacenza il 23.12.2019 (ALL. A–
A1-A2-A3-A4) relativo al omesso/parziale/tardivo versamento del tributo per l'immobile sito in Indirizzo_1 per mq. 85,00 destinati ad “utenze domestiche”.L'avviso di accertamento risulta notificato nei termini e non risulta impugnato .
Il dato comporta l'assorbimento della questione della eccepita prescrizione
Sussistono eccezionali ragioni per compensare le spese
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria sezione XI di Palermo, rigetta il ricorso . Spese compensate
Così deciso in Palermo il 13 febbraio 2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
NAPOLI ANTONIO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2112/2024 depositato il 24/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230053595179000 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il rappresentante del Comune si riporta ai motivi delle controdeduzioni e chiede il rigetto del ricorso.
Il giudice pone la causa in decisione, riservandosi il deposito del dispositivo nel termine di sette giorni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento di cui alla epigrafe per Tari 2014 notificata il 29/1/23 .
Lamentava il mancato invio dell'avviso di accertamento ed in subordine eccepiva la prescrizione
Si è costituito il comune di Palermo .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Ha infatti argomentato il comune che la cartella di pagamento n. 29620230053595179000 notificata in data 29.01.2023 recante la TARI (Tassa sui rifiuti) anno di imposta 2014 è stata preceduta dalla notifica dell'avviso di accertamento n. 32606 avvenuta per compiuta giacenza il 23.12.2019 (ALL. A–
A1-A2-A3-A4) relativo al omesso/parziale/tardivo versamento del tributo per l'immobile sito in Indirizzo_1 per mq. 85,00 destinati ad “utenze domestiche”.L'avviso di accertamento risulta notificato nei termini e non risulta impugnato .
Il dato comporta l'assorbimento della questione della eccepita prescrizione
Sussistono eccezionali ragioni per compensare le spese
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria sezione XI di Palermo, rigetta il ricorso . Spese compensate
Così deciso in Palermo il 13 febbraio 2026