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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 13/02/2026, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 862/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
STASSANO MAURA, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6729/2024 depositato il 18/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza - Via Xxiv Maggio Pal K2000 87100 Cosenza CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012079325000 CONTR. BONIFICA 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012079325000 CONTR. BONIFICA 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 100/2026 depositato il
21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Considerato che atto inviato in data 18 ottobre 2024 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'avviso di intimazione nr. 034 2024 90112079325 000 notificatogli in data 15 ottobre 2024 ad iniziativa di AER e nell'interesse del Commissario straordinario regione Calabria CBSC ed avente ad oggetto il mancato pagamento di contributi consortili per gli anni 2007 e 2008; e deduceva :
l'annullamento giudiziale del titolo – cartella di pagamento – posto a fondamento dell'intimazione quivi opposta estinzione del credito per prescrizione;
e concludeva
per l'annullamento dell'atto con ogni conseguenza anche con accertamento di responsabilità aggravata.
Ritualmente notificato l'atto introduttivo, si costituiva l'Agente per la riscossione per resistere all' avverso dedotto concludendo
per il rigetto del ricorso con ogni conseguenza.
Alla fissata udienza il Collegio, all'esito della camera di consiglio, formulava riserva di deposito di motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va respinto.
Con il primo motivo di doglianza il contribuente invoca l'annullamento giudiziale senza fornire prova dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di questa Corte di giustizia.
L'eccezione di prescrizione va respinta ex art. 2943 cod. civ., laddove il termine resta comunque prorogato per effetto della legislazione dell'emergenza
Il ricorso va quindi respinto;
le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Ricorrente_1 nei confronti di AdER in persona del l.r. p.t. , così provvede : Respinge il ricorso, Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della costitutita parte resistente delle spese di lite del grado, liquidate in complessivi €441,60 oltre spese vive come per legge.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
STASSANO MAURA, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6729/2024 depositato il 18/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza - Via Xxiv Maggio Pal K2000 87100 Cosenza CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012079325000 CONTR. BONIFICA 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012079325000 CONTR. BONIFICA 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 100/2026 depositato il
21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Considerato che atto inviato in data 18 ottobre 2024 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'avviso di intimazione nr. 034 2024 90112079325 000 notificatogli in data 15 ottobre 2024 ad iniziativa di AER e nell'interesse del Commissario straordinario regione Calabria CBSC ed avente ad oggetto il mancato pagamento di contributi consortili per gli anni 2007 e 2008; e deduceva :
l'annullamento giudiziale del titolo – cartella di pagamento – posto a fondamento dell'intimazione quivi opposta estinzione del credito per prescrizione;
e concludeva
per l'annullamento dell'atto con ogni conseguenza anche con accertamento di responsabilità aggravata.
Ritualmente notificato l'atto introduttivo, si costituiva l'Agente per la riscossione per resistere all' avverso dedotto concludendo
per il rigetto del ricorso con ogni conseguenza.
Alla fissata udienza il Collegio, all'esito della camera di consiglio, formulava riserva di deposito di motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va respinto.
Con il primo motivo di doglianza il contribuente invoca l'annullamento giudiziale senza fornire prova dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di questa Corte di giustizia.
L'eccezione di prescrizione va respinta ex art. 2943 cod. civ., laddove il termine resta comunque prorogato per effetto della legislazione dell'emergenza
Il ricorso va quindi respinto;
le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Ricorrente_1 nei confronti di AdER in persona del l.r. p.t. , così provvede : Respinge il ricorso, Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della costitutita parte resistente delle spese di lite del grado, liquidate in complessivi €441,60 oltre spese vive come per legge.