CA
Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 09/10/2025, n. 1692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1692 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 416/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea MA Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 416 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
(c.f. ) quale legale rappresentante dell'impresa Parte_1 P.IVA_1
individuale (P.I. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Parte_1 P.IVA_1
LI (c.f. ) con domicilio digitale eletto all'indirizzo PEC C.F._1
giusta procura in atti Email_1
APPELLANTE contro
(c.f. Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore in carica, rappresentata e P.IVA_2
difesa dagli Avv.ti Gaudenzio Volponi (c.f. ) e Pierluigi Cevenini C.F._2
(c.f. ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in CodiceFiscale_3
Via Saletto n. 54 a Bentivoglio (BO), giusta procura in atti
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 144/2023 del 1.2.2023, pubblicata il
3.2.2023.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 25.11.2024:
pagina 1 di 11 Appellante : Parte_1
“previe le declaratorie tutte, anche incidentali, del caso e di legge, in totale riforma della appellata sentenza n. 144/2023 resa dal Tribunale di Parma in data 3.2.2023 in ordine alla causa n. 241/2021 R.G., ritenere e dichiarare la piena ammissibilità dei mezzi di prova dedotti dalla difesa della – attrice – così come articolati di Controparte_2 prova orale indicati nella propria seconda memoria ex 183 c.p.c. VI c. depositata agli atti in data 12.11.2021 (e da intendersi integralmente riportata) e conseguentemente disporre come di giustizia affinché le prove orali stesse siano regolarmente ed integralmente disposte, ammesse ed assunte nella loro formulata consistenza, nessuna esclusa e con i testi indicati.
Voglia nel contempo, e quindi, per i motivi esposti in narrativa dell'atto d'appello e dei pregressi scritti difensivi, ritenere e dichiarare errata la sentenza n. 144/2023 impugnata, anche nella parte nella quale il Tribunale di Parma senza scrutinio di sorta e adeguata motivazione, ha erroneamente dichiarato la prescrizione del diritto ai pagamenti reclamati dalla appellante per il periodo dal 2002 al 2008 non essendosi Controparte_2 tale prescrizione mai compiuta, e conseguentemente condannare la appellata
[...] al pagamento delle somme tutte dovute alla Controparte_3
ut supra difesa e rappresentata, sia per il periodo 2009/2013 -per Controparte_2
l'importo di € 124.201,33- sia per il periodo dal 2002 al 2008 compresi per l'importo di €
111.514,91 e così per un totale di € 235.716,24 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.
Con vittoria di spese e compensi, rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per Legge”.
Appellata : CP_4 Controparte_1
“1) in via preliminare dichiarare inammissibile l'appello proposto da Controparte_2 ai sensi e per gli effetti dell'art.348 bis c.p.c. per i motivi dedotti in atti;
2) nel merito, rigettare l'appello proposto da siccome inammissibile, Controparte_2 infondato, non provato o come meglio e confermare integralmente la sentenza n. 144/2023 del Tribunale di Parma, in persona del Giudice Unico Dr. Antonella Ioffredi;
3) Con vittoria di spese del grado oltre rimborso spese forfettario 15%, CPA ed IVA come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il sig. (da qui , titolare dell'omonima ditta Controparte_2 CP_2
individuale, con atto di citazione del 30.12.2020 conveniva in giudizio la
[...]
(da qui Controparte_3 [...]
o committente) innanzi al Tribunale di Parma, esponendo: CP_1
- l'attore aveva svolto la propria attività professionale di elettricista in favore della convenuta ininterrottamente dal 1984 al 2013;
- essendo la di notevoli dimensioni, contemplava un Controparte_3
ampio ed assiduo numero di interventi da parte dell'attore e dei suoi dipendenti pagina 2 di 11 (manutenzione, ripristino, controllo del Caseificio, dei locali salamoia, del magazzino formaggi, del negozio di vendita, delle stalle, delle abitazioni, nonché il loro rifacimento e messa a norma, messa in opera dell'impianto del gruppo elettrogeno, realizzazione degli impianti elettrici per il caseificio nuovo, per i magazzini di stagionatura e stoccaggio delle forme di parmigiano reggiano);
- i pagamenti avvenivano senza scadenze fisse e con una periodicità irregolare e variabile, secondo le necessità di incasso dell'elettricista e le disponibilità della committente;
- a seguito della cessazione del rapporto, nel 2014 l'attore aveva richiesto il pagamento di € 235.716,24 quale somma dovuta per l'attività prestata (€ 135.493,00) ed il materiale fornito (€ 100.223,24) per lavori svolti dal 2002 al 2013;
- nessuna contestazione era stata sollevata né in ordine all'importo richiesto né riguardo alla buona esecuzione dei lavori effettuati;
- nonostante la successiva formale richiesta del 28.12.2018, nessun pagamento veniva effettuato.
L'attore concludeva chiedendo la condanna della convenuta al pagamento della somma di
€ 235.716,24 per i lavori effettuati dal 2002 al 2013, o in via subordinata della somma di €
124.201,33 per il periodo dal 2002 al 31.12.2008, oltre interessi moratori.
2. Si costituiva in giudizio la Controparte_3
esponendo:
- l'attore non aveva fornito prova delle opere realizzate;
- il 16.7.2013 la convenuta aveva inviato all'attore una lettera con la quale aveva richiesto i conteggi dettagliati dei lavori per procedere al loro controllo ed al saldo;
- nessuna richiesta di pagamento era stata successivamente avanzata dall'attore fino alla raccomandata del 28.12.2018 (pervenuta l'8.1.2019), alla quale la convenuta aveva risposto chiedendo chiarimenti sul titolo e sui documenti su cui si basava la richiesta;
- le ultime opere svolte dall'attore erano quelle oggetto della fattura n. 11/2012 del
4.10.2012 regolarmente saldata e nonostante l'invito del 16.07.2013 ad inviare i conteggi, il non aveva più richiesto alcunché; CP_2
- la convenuta aveva sempre provveduto a saldare le prestazioni che di volta in volta erano state svolte;
- il credito vantato era comunque prescritto in quanto il non aveva svolto CP_2
pagina 3 di 11 attività continuativa ed ininterrotta ma gli erano stati affidati dei singoli interventi e quindi il termine di prescrizione decennale sarebbe decorso dal compimento di ogni singola prestazione.
La convenuta concludeva chiedendo il rigetto della domanda attrice.
3. All'esito della trattazione il Tribunale, con sentenza n. 144/2023, rigettava la domanda attrice.
4. Avverso la predetta decisione ha proposto appello il sig. titolare Controparte_2
dell'omonima ditta individuale.
5. Si è costituita in giudizio la Controparte_3 Controparte_1
chiedendo il rigetto del gravame.
6. All'udienza del 25.11.2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Preliminarmente la Corte ritiene di dover esaminare l'eccezione di inammissibilità
dell'appello per difetto dei requisiti di forma e contenuto avanzata dall'appellata, secondo la quale, l'atto di appello non individua i singoli capi della sentenza né specifici vizi della sentenza né le modifiche che si intendono apportare ad essa, essendosi l'appellante limitato ad una riproposizione delle argomentazioni già svolte in primo grado.
8. L'eccezione deve essere disattesa avendo riguardo all'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Cassazione secondo il quale "ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'articolo 342 del Cpc, l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate
a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice" (Cass. n. 3679/2021). " È sufficiente, in altri termini, che l'atto di appello consenta di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum. Nella fattispecie la formulazione dell'atto di impugnazione consente di individuare con sufficiente chiarezza sia le parti della sentenza oggetto di gravame, sia gli errori nella ricostruzione del fatto e nell'applicazione delle norme di diritto che l'appellante assume essere stati compiuti dal primo giudice.
pagina 4 di 11 9. Passando al merito, con il primo motivo di gravame, l'appellante si duole della sentenza impugnata laddove il Tribunale ha rigettato la domanda per genericità delle allegazioni e per difetto di prova riferite alle prestazioni che sarebbero state svolte dall'attore; secondo l'appellante, in ragione delle modalità con le quali si è svolto il rapporto, non era possibile elencare dettagliatamente le singole prestazioni svolte nell'arco di un così lungo periodo, spesso caratterizzate da urgenza (che non consentivano l'emissione di preventivi) e considerate le dimensioni dell'azienda. La genericità delle allegazioni sarebbe stata comunque superata attraverso la formulazione dei capitoli di prova orale richiesti con la seconda memoria istruttoria ex art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c., nella quale le circostanze sarebbero state esposte in maniera sufficientemente dettagliata. Pertanto in questa sede l'appellante reitera l'istanza di ammissione della prova orale già articolata con la predetta memoria istruttoria.
10. Il motivo è infondato.
11. Occorre ricordare che nel sistema processuale sussiste il principio cardine dell'onere di allegazione, consistente nel dovere gravante sull'attore e sul convenuto di allegare ritualmente (in modo chiaro, completo e nelle forme previste) e tempestivamente (prima della maturazione delle preclusioni assertive), rispettivamente, i fatti costitutivi del diritto azionato e i fatti impeditivi, modificativi od estintivi di tale diritto, in funzione dell'interesse ad ottenere una pronuncia sul merito della domanda proposta e delle eccezioni in senso proprio eventualmente sollevate. L'asserzione (vale a dire la deduzione in giudizio) dei fatti sui quali si basano le pretese e le eccezioni delle parti, deve trovare esplicitazione nel primo atto difensivo (atto di citazione o comparsa di risposta) o al più tardi nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., deputata alla precisazione ed integrazione delle domande con la quale si ha la cristallizzazione del complesso dei fatti costitutivi delle domande e delle eccezioni che identificano l'oggetto del giudizio.
12. L'istruzione probatoria si colloca, quindi, subito dopo la fissazione del thema decidendum e pertanto essa presuppone logicamente l'esaurimento dell'attività assertiva delle parti: da ciò deriva che la successiva attività di deduzione dei mezzi di prova è profondamente condizionata dal thema decidendum posto dalle parti, assolvendo alla funzione di fornire il supporto probatorio delle domande ed eccezioni svolte e cioè la prova dei fatti allegati dalle parti a fondamento delle rispettive pretese. Il nesso logico e processuale tra attività assertiva, determinazione e cristallizzazione del thema decidendum
e, dall'altro lato, attività probatoria delle parti, porta all'affermazione del fondamentale pagina 5 di 11 principio per il quale non è possibile allegare fatti in sede di memoria istruttoria. La giurisprudenza di legittimità ha posto pienamente in luce la “necessaria circolarità” fra gli oneri di allegazione, di contestazione e gli oneri della prova, facendone appunto derivare il summenzionato principio (v. Cass. SS.UU. n. 11353/2004) che è correlato alla necessità per la controparte di controdedurre e al giudice di valutare le risultanze probatorie ai fini della decisione, essendo precluso al giudice, in forza del principio di cui all'art. 112 c.p.c., porre a base della decisione fatti che, ancorché rinvenibili nei documenti prodotti, non siano stati oggetto di puntuale allegazione o contestazione negli scritti difensivi.
13. Pertanto, una allegazione generica o tardiva da parte dell'attore si traduce nella violazione del diritto alla difesa della controparte che può contraddire solo qualora le circostanze allegate sia chiaramente specificate nella loro collocazione temporale e spaziale. È questa la ragione per la quale, pur avendosi una tempestiva deduzione di prova di un fatto, la stessa risulta inammissibile nella misura in cui quel fatto non sia stato allegato tempestivamente entro il maturarsi delle preclusioni assertive che maturano prima di quelle istruttorie.
14. Pertanto una parte, pur avendo richiesto di provare una circostanza prima dello scadere delle preclusioni probatorie (i.e. la memoria istruttoria ex art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c.), non può essere ammessa a provare tale circostanza, in quanto per la prima volta dedotta dopo lo spirare delle preclusioni assertive (ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.). E ciò soprattutto quando la controparte ha contestato la genericità delle allegazioni poste a fondamento della pretesa. La memoria istruttoria non può essere destinata all'attività assertiva, neppure - come nella fattispecie - attraverso la produzione documentale o la richiesta di prova orale con capitoli su circostanze di fatto non allegate in precedenza.
15. Il Tribunale ha fatto corretta applicazione di tali principi, rigettando la richiesta di ammissione delle prove orali da parte del Nell'atto di citazione in giudizio l'attore CP_2
si è limitato ad allegazioni generiche, riferite ad un arco temporale lungo, indicando lo svolgimento di attività di manutenzione (senza indicare in che consisteva), il “rifacimento integrale di molteplici dei predetti impianti” (senza indicare quali), la realizzazione “ex novo” “di complessi impianti elettrici per il caseificio nuovo, per i magazzini di stagionatura e stoccaggio delle forme di e per il negozio vendita” Parte_2
(senza specificare il momento in cui sarebbero stati realizzati). Per tale ragione, correttamente il Tribunale non ha ammesso né le prove orali richieste dall'attore, né la
CTU.
pagina 6 di 11 16. Fermo restando la preclusione delle asserzioni in sede di memoria istruttoria, come sopra ricordato, in ogni caso neppure con questa l'attore ha ottemperato al proprio onere, avendo formulato capitoli di prova generici o comunque irrilevanti ai fini del decidere.
L'esigenza di specificità dei capitoli di prova testimoniale ha lo scopo sia di consentire al giudice di valutare se i fatti che si intendono provare sono rilevanti per la decisione della causa, sia soprattutto di consentire alla controparte di comprendere esattamente su quali fatti verterà la testimonianza, per poter preparare un'adeguata difesa, articolare eventuali prove contrarie specifiche, o formulare capitoli di prova a discarico sui medesimi fatti (v.
Cass. n. 4385/2023). La specificazione deve riguardare gli elementi essenziali del fatto che si intende provare e quindi devono vertere su fatti obiettivi ben individuati.
17. Nella memoria istruttoria del 12.11.2021 i primi 17 capitoli riproducono testualmente la parte narrativa dell'atto di citazione (preceduta dalla locuzione “vero che”), senza alcuna descrizione dei lavori od ulteriori precisazioni ed hanno ad oggetto circostanze solo genericamente indicate. In particolare i capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 sono attinenti a circostanza non contestate o irrilevanti, il capitolo 16 è oggetto di prova documentale, mentre i capitoli 6, 7, 8, 9, 19, 20 – 28 sono generici non potendo addursi a giustificazione della loro genericità il lungo arco temporale in cui si sono svolte le prestazioni da parte del o la varietà degli interventi effettuati. CP_2
18. In conclusione, il thema decidendum è stato quindi correttamente circoscritto dal
Tribunale su quanto dedotto nell'atto introduttivo del giudizio. D'altra parte, l'appellante non ha neppure prodotto le fatture di acquisto del materiale, limitandosi solo a depositare un elenco, redatto dallo stesso privo di qualsiasi riscontro probatorio CP_2
documentale, né ha emesso alcuna fattura per le prestazioni svolte. E ciò nonostante la convenuta avesse espressamente richiesto al già nel 2013, di avere un riscontro CP_2 dettagliato dei lavori svolti per procedere al loro “controllo e saldo”, non avendo riscontrato fatture da saldare. Neppure successivamente, nel 2018, il nel CP_2
richiedere il pagamento, ha specificato i lavori svolti, limitandosi a chiedere una somma (€
236.000,00) senza alcuna altra indicazione, né ha riscontrato la successiva richiesta di chiarimenti avanzata dal difensore dell con la nota del 16.1.2019, Controparte_1
delineando un comportamento incompatibile con la pretesa creditoria. Per tali ragioni, la richiesta istruttoria va disattesa anche in questo grado di giudizio.
19. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'erronea interpretazione delle norme sulla prescrizione del diritto al pagamento delle prestazioni di mano d'opera e di pagina 7 di 11 materiale. Secondo l'appellante, la sentenza sarebbe censurabile laddove ha ritenuto prescritto il diritto al pagamento per le prestazioni comprese fra il 2002 ed il 2008 e ciò in quanto il rapporto ultradecennale inter partes sarebbe riconducibile ad un contratto di somministrazione per il quale il termine prescrizionale decorre dall'ultima prestazione fornita (unitariamente considerata).
20. Il motivo è infondato.
21. La Corte ritiene che il Tribunale abbia correttamente qualificato il rapporto, escludendo che questo possa essere inquadrato nello schema tipico della somministrazione, ma avente ad oggetto singole prestazioni. L'art. 1559 c.c. definisce somministrazione il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose. Si tratta dunque di un contratto di scambio, al pari della vendita in cui prevale l'elemento del ”dare” dei beni, ma da questa se ne differenzia per l'elemento caratterizzante della periodicità e/o continuità delle prestazioni di consegna a carico del somministrante in funzione di un fabbisogno durevole del somministrato. La somministrazione ha la sua essenza nella durata, poiché le singole forniture corrispondono ad un bisogno reiterato e durevole del somministrando.
22. Nella fattispecie, la pluralità di prestazioni effettuata nel tempo da parte del CP_2
non può essere condizione sufficiente per configurare il contratto di somministrazione, posto che non è stato provato un preventivo accordo di fornitura di un certo tipo di prodotti o comunque servizi, per un dato periodo e per un prezzo predeterminato. La periodicità delle prestazioni non era in funzione di un fabbisogno periodico dell'appellata, bensì legata ad una pura casualità data dal fatto che di volta in volta venivano richiesti interventi di riparazione o la realizzazione di singole opere (previo preventivo -v. doc.
1-3 fasc. app.ta).
In definitiva, si è in presenza di plurimi contratti aventi ad oggetto distinte prestazioni da parte del con conseguente maturazione della prescrizione dalle singole attività CP_2
svolte. E poiché le prestazioni afferiscono ad un periodo che va dal 2002 al 2013, si deve ritenere maturata la prescrizione del credito relativo a quelle antecedenti il 2008 (v. richiesta di pagamento del 28.12.2018).
23. Va solo aggiunto che, anche qualora dovesse qualificarsi il rapporto come somministrazione di beni e servizi con conseguente applicazione della prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c., nella fattispecie l'ultima prestazione risulta effettuata – secondo l'elenco predisposto dallo stesso appellante (v. doc. 3 fasc. app.nte) – il pagina 8 di 11 30.10.2013, mentre la prima richiesta di pagamento è avvenuta con la lettera di intervento del legale del del 28.12.2018 (doc. 6 fasc. app.ta). CP_2
24. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante lamenta la mancata applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c.; secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe dovuto ricorrere alle presunzioni semplici e ritenere provato il credito sulla base di alcuni indici fra i quali il fatto che l'appellata ha documentato solo alcune forniture analoghe di altre ditte, a dimostrazione che in realtà l'attività di manutenzione degli impianti era affidata al
CP_2
25. Il motivo è infondato.
26. La Corte ritiene che il Tribunale abbia correttamente esercitato il potere discrezionale attribuitogli in punto di valutazione del compendio probatorio. Nella decisione della causa di merito, il giudice è quindi libero di fondare il proprio convincimento su prove presuntive a differenza di altri mezzi di prova, ove le ritenga più attendibili, tanto che non è tenuto ad ammettere gli ulteriori mezzi istruttori richiesti dalle parti se è già in grado di formarsi un convincimento sulla base delle risultanze acquisite al processo, salvo il limite della motivazione del proprio convincimento da parte del giudicante e quello della ammissione dell'eventuale prova contraria al fatto ignoto che si pretende di provare tramite presunzioni, ove ciò sia richiesto da una delle parti - e la relativa prova non risulti inammissibile o ininfluente (v. Cass. n. 18719/2003; n. 4743/2005).
27. Va ricordato che in tema di prova per presunzioni, il giudice, dovendo esercitare la sua discrezionalità nell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare quelli che presi singolarmente presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria;
successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi (v.
Cass. n. 9059/2018). Pertanto "…allorquando sia in contestazione il rigore del ragionamento presuntivo che il giudice deve operare ai sensi dell'art. 2729 cod. civ.,
pagina 9 di 11 occorre verificare che l'apprezzamento dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, richiesti dalla legge, sia stato ricavato dal complesso degli indizi, sia pure previamente individuati per la loro idoneità a produrre le inferenze che ne discendano secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit (Cass. n.12002/2017) e che non sia stato omesso
l'esame di un fatto secondario, dedotto come giustificativo dell'inferenza di un fatto ignoto principale, purché decisivo (Cass., n. 17720/2018)" (Cass. n. 2327/2020).
28. Orbene, nella fattispecie non sussistono elementi presuntivi sufficienti per ritenere che sia raggiunta la prova del credito de quo. Difatti, ad avviso della Corte, non vi sono indizi gravi, precisi e concordanti da cui poter dedurre che il abbia effettivamente CP_2
prestato le opere ed i materiali indicati nell'elenco dallo stesso redatto, con i relativi costi, considerando la mancata produzione di fatture (sia di acquisto sia per le prestazioni) ed il mancato riscontro alle richieste da parte dell'appellata di chiarimenti (v. lettere del
16.7.2013 e del 16.1.2019). La circostanza che quest'ultima abbia prodotto solo alcune fatture di altre ditte utilizzate nel medesimo periodo non può portare a presumere che (a contrario) il svolgesse in modo continuativo e costante le attività che afferma aver CP_2 svolto per conto dell' Controparte_1
29. In conclusione l'appello deve essere rigettato con conseguente conferma della decisione impugnata.
30. Le spese di lite, in ragione del principio di causalità che le governa, seguono la soccombenza e sono liquidate per il presente grado di appello come in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, trattandosi di liquidazione successiva al 23.10.2022.
31. Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n.
228/2012, art. 1, co. 17), applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al 31.1.2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell'appellante a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Parma n. 144/2023 del 1.2.2023 pubblicata il 3.2.2023;
- condanna a rifondere alla Parte_1 Controparte_1
pagina 10 di 11 le spese di lite del presente giudizio di Controparte_1
appello, che liquida in € 9.900,00 per compensi oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater,
D.P.R. n. 115/2002.
Bologna, 23 settembre 2025.
Il Presidente
Dott. Andrea MA
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea MA Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 416 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
(c.f. ) quale legale rappresentante dell'impresa Parte_1 P.IVA_1
individuale (P.I. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Parte_1 P.IVA_1
LI (c.f. ) con domicilio digitale eletto all'indirizzo PEC C.F._1
giusta procura in atti Email_1
APPELLANTE contro
(c.f. Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore in carica, rappresentata e P.IVA_2
difesa dagli Avv.ti Gaudenzio Volponi (c.f. ) e Pierluigi Cevenini C.F._2
(c.f. ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in CodiceFiscale_3
Via Saletto n. 54 a Bentivoglio (BO), giusta procura in atti
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 144/2023 del 1.2.2023, pubblicata il
3.2.2023.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 25.11.2024:
pagina 1 di 11 Appellante : Parte_1
“previe le declaratorie tutte, anche incidentali, del caso e di legge, in totale riforma della appellata sentenza n. 144/2023 resa dal Tribunale di Parma in data 3.2.2023 in ordine alla causa n. 241/2021 R.G., ritenere e dichiarare la piena ammissibilità dei mezzi di prova dedotti dalla difesa della – attrice – così come articolati di Controparte_2 prova orale indicati nella propria seconda memoria ex 183 c.p.c. VI c. depositata agli atti in data 12.11.2021 (e da intendersi integralmente riportata) e conseguentemente disporre come di giustizia affinché le prove orali stesse siano regolarmente ed integralmente disposte, ammesse ed assunte nella loro formulata consistenza, nessuna esclusa e con i testi indicati.
Voglia nel contempo, e quindi, per i motivi esposti in narrativa dell'atto d'appello e dei pregressi scritti difensivi, ritenere e dichiarare errata la sentenza n. 144/2023 impugnata, anche nella parte nella quale il Tribunale di Parma senza scrutinio di sorta e adeguata motivazione, ha erroneamente dichiarato la prescrizione del diritto ai pagamenti reclamati dalla appellante per il periodo dal 2002 al 2008 non essendosi Controparte_2 tale prescrizione mai compiuta, e conseguentemente condannare la appellata
[...] al pagamento delle somme tutte dovute alla Controparte_3
ut supra difesa e rappresentata, sia per il periodo 2009/2013 -per Controparte_2
l'importo di € 124.201,33- sia per il periodo dal 2002 al 2008 compresi per l'importo di €
111.514,91 e così per un totale di € 235.716,24 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.
Con vittoria di spese e compensi, rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per Legge”.
Appellata : CP_4 Controparte_1
“1) in via preliminare dichiarare inammissibile l'appello proposto da Controparte_2 ai sensi e per gli effetti dell'art.348 bis c.p.c. per i motivi dedotti in atti;
2) nel merito, rigettare l'appello proposto da siccome inammissibile, Controparte_2 infondato, non provato o come meglio e confermare integralmente la sentenza n. 144/2023 del Tribunale di Parma, in persona del Giudice Unico Dr. Antonella Ioffredi;
3) Con vittoria di spese del grado oltre rimborso spese forfettario 15%, CPA ed IVA come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il sig. (da qui , titolare dell'omonima ditta Controparte_2 CP_2
individuale, con atto di citazione del 30.12.2020 conveniva in giudizio la
[...]
(da qui Controparte_3 [...]
o committente) innanzi al Tribunale di Parma, esponendo: CP_1
- l'attore aveva svolto la propria attività professionale di elettricista in favore della convenuta ininterrottamente dal 1984 al 2013;
- essendo la di notevoli dimensioni, contemplava un Controparte_3
ampio ed assiduo numero di interventi da parte dell'attore e dei suoi dipendenti pagina 2 di 11 (manutenzione, ripristino, controllo del Caseificio, dei locali salamoia, del magazzino formaggi, del negozio di vendita, delle stalle, delle abitazioni, nonché il loro rifacimento e messa a norma, messa in opera dell'impianto del gruppo elettrogeno, realizzazione degli impianti elettrici per il caseificio nuovo, per i magazzini di stagionatura e stoccaggio delle forme di parmigiano reggiano);
- i pagamenti avvenivano senza scadenze fisse e con una periodicità irregolare e variabile, secondo le necessità di incasso dell'elettricista e le disponibilità della committente;
- a seguito della cessazione del rapporto, nel 2014 l'attore aveva richiesto il pagamento di € 235.716,24 quale somma dovuta per l'attività prestata (€ 135.493,00) ed il materiale fornito (€ 100.223,24) per lavori svolti dal 2002 al 2013;
- nessuna contestazione era stata sollevata né in ordine all'importo richiesto né riguardo alla buona esecuzione dei lavori effettuati;
- nonostante la successiva formale richiesta del 28.12.2018, nessun pagamento veniva effettuato.
L'attore concludeva chiedendo la condanna della convenuta al pagamento della somma di
€ 235.716,24 per i lavori effettuati dal 2002 al 2013, o in via subordinata della somma di €
124.201,33 per il periodo dal 2002 al 31.12.2008, oltre interessi moratori.
2. Si costituiva in giudizio la Controparte_3
esponendo:
- l'attore non aveva fornito prova delle opere realizzate;
- il 16.7.2013 la convenuta aveva inviato all'attore una lettera con la quale aveva richiesto i conteggi dettagliati dei lavori per procedere al loro controllo ed al saldo;
- nessuna richiesta di pagamento era stata successivamente avanzata dall'attore fino alla raccomandata del 28.12.2018 (pervenuta l'8.1.2019), alla quale la convenuta aveva risposto chiedendo chiarimenti sul titolo e sui documenti su cui si basava la richiesta;
- le ultime opere svolte dall'attore erano quelle oggetto della fattura n. 11/2012 del
4.10.2012 regolarmente saldata e nonostante l'invito del 16.07.2013 ad inviare i conteggi, il non aveva più richiesto alcunché; CP_2
- la convenuta aveva sempre provveduto a saldare le prestazioni che di volta in volta erano state svolte;
- il credito vantato era comunque prescritto in quanto il non aveva svolto CP_2
pagina 3 di 11 attività continuativa ed ininterrotta ma gli erano stati affidati dei singoli interventi e quindi il termine di prescrizione decennale sarebbe decorso dal compimento di ogni singola prestazione.
La convenuta concludeva chiedendo il rigetto della domanda attrice.
3. All'esito della trattazione il Tribunale, con sentenza n. 144/2023, rigettava la domanda attrice.
4. Avverso la predetta decisione ha proposto appello il sig. titolare Controparte_2
dell'omonima ditta individuale.
5. Si è costituita in giudizio la Controparte_3 Controparte_1
chiedendo il rigetto del gravame.
6. All'udienza del 25.11.2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Preliminarmente la Corte ritiene di dover esaminare l'eccezione di inammissibilità
dell'appello per difetto dei requisiti di forma e contenuto avanzata dall'appellata, secondo la quale, l'atto di appello non individua i singoli capi della sentenza né specifici vizi della sentenza né le modifiche che si intendono apportare ad essa, essendosi l'appellante limitato ad una riproposizione delle argomentazioni già svolte in primo grado.
8. L'eccezione deve essere disattesa avendo riguardo all'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Cassazione secondo il quale "ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'articolo 342 del Cpc, l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate
a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice" (Cass. n. 3679/2021). " È sufficiente, in altri termini, che l'atto di appello consenta di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum. Nella fattispecie la formulazione dell'atto di impugnazione consente di individuare con sufficiente chiarezza sia le parti della sentenza oggetto di gravame, sia gli errori nella ricostruzione del fatto e nell'applicazione delle norme di diritto che l'appellante assume essere stati compiuti dal primo giudice.
pagina 4 di 11 9. Passando al merito, con il primo motivo di gravame, l'appellante si duole della sentenza impugnata laddove il Tribunale ha rigettato la domanda per genericità delle allegazioni e per difetto di prova riferite alle prestazioni che sarebbero state svolte dall'attore; secondo l'appellante, in ragione delle modalità con le quali si è svolto il rapporto, non era possibile elencare dettagliatamente le singole prestazioni svolte nell'arco di un così lungo periodo, spesso caratterizzate da urgenza (che non consentivano l'emissione di preventivi) e considerate le dimensioni dell'azienda. La genericità delle allegazioni sarebbe stata comunque superata attraverso la formulazione dei capitoli di prova orale richiesti con la seconda memoria istruttoria ex art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c., nella quale le circostanze sarebbero state esposte in maniera sufficientemente dettagliata. Pertanto in questa sede l'appellante reitera l'istanza di ammissione della prova orale già articolata con la predetta memoria istruttoria.
10. Il motivo è infondato.
11. Occorre ricordare che nel sistema processuale sussiste il principio cardine dell'onere di allegazione, consistente nel dovere gravante sull'attore e sul convenuto di allegare ritualmente (in modo chiaro, completo e nelle forme previste) e tempestivamente (prima della maturazione delle preclusioni assertive), rispettivamente, i fatti costitutivi del diritto azionato e i fatti impeditivi, modificativi od estintivi di tale diritto, in funzione dell'interesse ad ottenere una pronuncia sul merito della domanda proposta e delle eccezioni in senso proprio eventualmente sollevate. L'asserzione (vale a dire la deduzione in giudizio) dei fatti sui quali si basano le pretese e le eccezioni delle parti, deve trovare esplicitazione nel primo atto difensivo (atto di citazione o comparsa di risposta) o al più tardi nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., deputata alla precisazione ed integrazione delle domande con la quale si ha la cristallizzazione del complesso dei fatti costitutivi delle domande e delle eccezioni che identificano l'oggetto del giudizio.
12. L'istruzione probatoria si colloca, quindi, subito dopo la fissazione del thema decidendum e pertanto essa presuppone logicamente l'esaurimento dell'attività assertiva delle parti: da ciò deriva che la successiva attività di deduzione dei mezzi di prova è profondamente condizionata dal thema decidendum posto dalle parti, assolvendo alla funzione di fornire il supporto probatorio delle domande ed eccezioni svolte e cioè la prova dei fatti allegati dalle parti a fondamento delle rispettive pretese. Il nesso logico e processuale tra attività assertiva, determinazione e cristallizzazione del thema decidendum
e, dall'altro lato, attività probatoria delle parti, porta all'affermazione del fondamentale pagina 5 di 11 principio per il quale non è possibile allegare fatti in sede di memoria istruttoria. La giurisprudenza di legittimità ha posto pienamente in luce la “necessaria circolarità” fra gli oneri di allegazione, di contestazione e gli oneri della prova, facendone appunto derivare il summenzionato principio (v. Cass. SS.UU. n. 11353/2004) che è correlato alla necessità per la controparte di controdedurre e al giudice di valutare le risultanze probatorie ai fini della decisione, essendo precluso al giudice, in forza del principio di cui all'art. 112 c.p.c., porre a base della decisione fatti che, ancorché rinvenibili nei documenti prodotti, non siano stati oggetto di puntuale allegazione o contestazione negli scritti difensivi.
13. Pertanto, una allegazione generica o tardiva da parte dell'attore si traduce nella violazione del diritto alla difesa della controparte che può contraddire solo qualora le circostanze allegate sia chiaramente specificate nella loro collocazione temporale e spaziale. È questa la ragione per la quale, pur avendosi una tempestiva deduzione di prova di un fatto, la stessa risulta inammissibile nella misura in cui quel fatto non sia stato allegato tempestivamente entro il maturarsi delle preclusioni assertive che maturano prima di quelle istruttorie.
14. Pertanto una parte, pur avendo richiesto di provare una circostanza prima dello scadere delle preclusioni probatorie (i.e. la memoria istruttoria ex art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c.), non può essere ammessa a provare tale circostanza, in quanto per la prima volta dedotta dopo lo spirare delle preclusioni assertive (ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.). E ciò soprattutto quando la controparte ha contestato la genericità delle allegazioni poste a fondamento della pretesa. La memoria istruttoria non può essere destinata all'attività assertiva, neppure - come nella fattispecie - attraverso la produzione documentale o la richiesta di prova orale con capitoli su circostanze di fatto non allegate in precedenza.
15. Il Tribunale ha fatto corretta applicazione di tali principi, rigettando la richiesta di ammissione delle prove orali da parte del Nell'atto di citazione in giudizio l'attore CP_2
si è limitato ad allegazioni generiche, riferite ad un arco temporale lungo, indicando lo svolgimento di attività di manutenzione (senza indicare in che consisteva), il “rifacimento integrale di molteplici dei predetti impianti” (senza indicare quali), la realizzazione “ex novo” “di complessi impianti elettrici per il caseificio nuovo, per i magazzini di stagionatura e stoccaggio delle forme di e per il negozio vendita” Parte_2
(senza specificare il momento in cui sarebbero stati realizzati). Per tale ragione, correttamente il Tribunale non ha ammesso né le prove orali richieste dall'attore, né la
CTU.
pagina 6 di 11 16. Fermo restando la preclusione delle asserzioni in sede di memoria istruttoria, come sopra ricordato, in ogni caso neppure con questa l'attore ha ottemperato al proprio onere, avendo formulato capitoli di prova generici o comunque irrilevanti ai fini del decidere.
L'esigenza di specificità dei capitoli di prova testimoniale ha lo scopo sia di consentire al giudice di valutare se i fatti che si intendono provare sono rilevanti per la decisione della causa, sia soprattutto di consentire alla controparte di comprendere esattamente su quali fatti verterà la testimonianza, per poter preparare un'adeguata difesa, articolare eventuali prove contrarie specifiche, o formulare capitoli di prova a discarico sui medesimi fatti (v.
Cass. n. 4385/2023). La specificazione deve riguardare gli elementi essenziali del fatto che si intende provare e quindi devono vertere su fatti obiettivi ben individuati.
17. Nella memoria istruttoria del 12.11.2021 i primi 17 capitoli riproducono testualmente la parte narrativa dell'atto di citazione (preceduta dalla locuzione “vero che”), senza alcuna descrizione dei lavori od ulteriori precisazioni ed hanno ad oggetto circostanze solo genericamente indicate. In particolare i capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 sono attinenti a circostanza non contestate o irrilevanti, il capitolo 16 è oggetto di prova documentale, mentre i capitoli 6, 7, 8, 9, 19, 20 – 28 sono generici non potendo addursi a giustificazione della loro genericità il lungo arco temporale in cui si sono svolte le prestazioni da parte del o la varietà degli interventi effettuati. CP_2
18. In conclusione, il thema decidendum è stato quindi correttamente circoscritto dal
Tribunale su quanto dedotto nell'atto introduttivo del giudizio. D'altra parte, l'appellante non ha neppure prodotto le fatture di acquisto del materiale, limitandosi solo a depositare un elenco, redatto dallo stesso privo di qualsiasi riscontro probatorio CP_2
documentale, né ha emesso alcuna fattura per le prestazioni svolte. E ciò nonostante la convenuta avesse espressamente richiesto al già nel 2013, di avere un riscontro CP_2 dettagliato dei lavori svolti per procedere al loro “controllo e saldo”, non avendo riscontrato fatture da saldare. Neppure successivamente, nel 2018, il nel CP_2
richiedere il pagamento, ha specificato i lavori svolti, limitandosi a chiedere una somma (€
236.000,00) senza alcuna altra indicazione, né ha riscontrato la successiva richiesta di chiarimenti avanzata dal difensore dell con la nota del 16.1.2019, Controparte_1
delineando un comportamento incompatibile con la pretesa creditoria. Per tali ragioni, la richiesta istruttoria va disattesa anche in questo grado di giudizio.
19. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'erronea interpretazione delle norme sulla prescrizione del diritto al pagamento delle prestazioni di mano d'opera e di pagina 7 di 11 materiale. Secondo l'appellante, la sentenza sarebbe censurabile laddove ha ritenuto prescritto il diritto al pagamento per le prestazioni comprese fra il 2002 ed il 2008 e ciò in quanto il rapporto ultradecennale inter partes sarebbe riconducibile ad un contratto di somministrazione per il quale il termine prescrizionale decorre dall'ultima prestazione fornita (unitariamente considerata).
20. Il motivo è infondato.
21. La Corte ritiene che il Tribunale abbia correttamente qualificato il rapporto, escludendo che questo possa essere inquadrato nello schema tipico della somministrazione, ma avente ad oggetto singole prestazioni. L'art. 1559 c.c. definisce somministrazione il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose. Si tratta dunque di un contratto di scambio, al pari della vendita in cui prevale l'elemento del ”dare” dei beni, ma da questa se ne differenzia per l'elemento caratterizzante della periodicità e/o continuità delle prestazioni di consegna a carico del somministrante in funzione di un fabbisogno durevole del somministrato. La somministrazione ha la sua essenza nella durata, poiché le singole forniture corrispondono ad un bisogno reiterato e durevole del somministrando.
22. Nella fattispecie, la pluralità di prestazioni effettuata nel tempo da parte del CP_2
non può essere condizione sufficiente per configurare il contratto di somministrazione, posto che non è stato provato un preventivo accordo di fornitura di un certo tipo di prodotti o comunque servizi, per un dato periodo e per un prezzo predeterminato. La periodicità delle prestazioni non era in funzione di un fabbisogno periodico dell'appellata, bensì legata ad una pura casualità data dal fatto che di volta in volta venivano richiesti interventi di riparazione o la realizzazione di singole opere (previo preventivo -v. doc.
1-3 fasc. app.ta).
In definitiva, si è in presenza di plurimi contratti aventi ad oggetto distinte prestazioni da parte del con conseguente maturazione della prescrizione dalle singole attività CP_2
svolte. E poiché le prestazioni afferiscono ad un periodo che va dal 2002 al 2013, si deve ritenere maturata la prescrizione del credito relativo a quelle antecedenti il 2008 (v. richiesta di pagamento del 28.12.2018).
23. Va solo aggiunto che, anche qualora dovesse qualificarsi il rapporto come somministrazione di beni e servizi con conseguente applicazione della prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c., nella fattispecie l'ultima prestazione risulta effettuata – secondo l'elenco predisposto dallo stesso appellante (v. doc. 3 fasc. app.nte) – il pagina 8 di 11 30.10.2013, mentre la prima richiesta di pagamento è avvenuta con la lettera di intervento del legale del del 28.12.2018 (doc. 6 fasc. app.ta). CP_2
24. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante lamenta la mancata applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c.; secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe dovuto ricorrere alle presunzioni semplici e ritenere provato il credito sulla base di alcuni indici fra i quali il fatto che l'appellata ha documentato solo alcune forniture analoghe di altre ditte, a dimostrazione che in realtà l'attività di manutenzione degli impianti era affidata al
CP_2
25. Il motivo è infondato.
26. La Corte ritiene che il Tribunale abbia correttamente esercitato il potere discrezionale attribuitogli in punto di valutazione del compendio probatorio. Nella decisione della causa di merito, il giudice è quindi libero di fondare il proprio convincimento su prove presuntive a differenza di altri mezzi di prova, ove le ritenga più attendibili, tanto che non è tenuto ad ammettere gli ulteriori mezzi istruttori richiesti dalle parti se è già in grado di formarsi un convincimento sulla base delle risultanze acquisite al processo, salvo il limite della motivazione del proprio convincimento da parte del giudicante e quello della ammissione dell'eventuale prova contraria al fatto ignoto che si pretende di provare tramite presunzioni, ove ciò sia richiesto da una delle parti - e la relativa prova non risulti inammissibile o ininfluente (v. Cass. n. 18719/2003; n. 4743/2005).
27. Va ricordato che in tema di prova per presunzioni, il giudice, dovendo esercitare la sua discrezionalità nell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare quelli che presi singolarmente presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria;
successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi (v.
Cass. n. 9059/2018). Pertanto "…allorquando sia in contestazione il rigore del ragionamento presuntivo che il giudice deve operare ai sensi dell'art. 2729 cod. civ.,
pagina 9 di 11 occorre verificare che l'apprezzamento dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, richiesti dalla legge, sia stato ricavato dal complesso degli indizi, sia pure previamente individuati per la loro idoneità a produrre le inferenze che ne discendano secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit (Cass. n.12002/2017) e che non sia stato omesso
l'esame di un fatto secondario, dedotto come giustificativo dell'inferenza di un fatto ignoto principale, purché decisivo (Cass., n. 17720/2018)" (Cass. n. 2327/2020).
28. Orbene, nella fattispecie non sussistono elementi presuntivi sufficienti per ritenere che sia raggiunta la prova del credito de quo. Difatti, ad avviso della Corte, non vi sono indizi gravi, precisi e concordanti da cui poter dedurre che il abbia effettivamente CP_2
prestato le opere ed i materiali indicati nell'elenco dallo stesso redatto, con i relativi costi, considerando la mancata produzione di fatture (sia di acquisto sia per le prestazioni) ed il mancato riscontro alle richieste da parte dell'appellata di chiarimenti (v. lettere del
16.7.2013 e del 16.1.2019). La circostanza che quest'ultima abbia prodotto solo alcune fatture di altre ditte utilizzate nel medesimo periodo non può portare a presumere che (a contrario) il svolgesse in modo continuativo e costante le attività che afferma aver CP_2 svolto per conto dell' Controparte_1
29. In conclusione l'appello deve essere rigettato con conseguente conferma della decisione impugnata.
30. Le spese di lite, in ragione del principio di causalità che le governa, seguono la soccombenza e sono liquidate per il presente grado di appello come in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, trattandosi di liquidazione successiva al 23.10.2022.
31. Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n.
228/2012, art. 1, co. 17), applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al 31.1.2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell'appellante a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Parma n. 144/2023 del 1.2.2023 pubblicata il 3.2.2023;
- condanna a rifondere alla Parte_1 Controparte_1
pagina 10 di 11 le spese di lite del presente giudizio di Controparte_1
appello, che liquida in € 9.900,00 per compensi oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater,
D.P.R. n. 115/2002.
Bologna, 23 settembre 2025.
Il Presidente
Dott. Andrea MA
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
pagina 11 di 11