Ordinanza cautelare 9 settembre 2021
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 2168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2168 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02168/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01239/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1239 del 2021, proposto da Parco Naturale Regionale delle Serre, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Valentino Putignano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Calabria, non costituito in giudizio;
nei confronti
Comune di Laino Borgo, Comune di Mongrassano, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della graduatoria unica regionale delle istanze presentate a valere sulla Misura 7 intervento 7.4.1 "investimenti per l'introduzione il miglioramento o l'espansione di servizi di base a livello locale" annualità 2018 assunta dal Dipartimento Agricoltura E Risorse Agroalimentari (Ara) Settore 09 - Psr 14/20 Sviluppo Aree Rurali, Prevenzione Calamità, Sistema Irriguo, Foreste con Decreto Dirigenziale N°. 7468 del 17/07/2020 “Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”; della graduatoria definitiva assunta dal Dipartimento Agricoltura E Risorse Agroalimentari (Ara) Settore 09 - Psr 14/20 Sviluppo Aree Rurali, Prevenzione Calamità, Sistema Irriguo, Foreste con Decreto Dirigenziale N°. 4680 del 05/05/2021 “Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” avente ad oggetto: “PSR Calabria 2014_2020 Reg. (Ue) N. 1305/2013 Misura 7 Intervento 7.4.1 "Investimenti Per L'introduzione Il Miglioramento o l'espansione di servizi di Base a Livello Locale Annualità 2018. Approvazione Elenco Dei Riesami”, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi i verbali della Commissione di valutazione pubblicata in data 06/05/2021;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025 il dott. NI AP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del presente giudizio vengono impugnati gli atti indicati in epigrafe e se ne domanda l’annullamento.
In particolare, parte ricorrente censura il provvedimento con cui è stato escluso il progetto dalla stessa presentato dal procedimento di finanziamento pubblico afferente a “ PSR Calabria 2014_2020 Reg. (Ue) N. 1305/2013 Misura 7 Intervento 7.4.1 "Investimenti Per L'introduzione Il Miglioramento o l'espansione di servizi di Base a Livello Locale Annualità 2018. Approvazione Elenco Dei Riesami ”.
La motivazione della menzionata decisione afferisce alla circostanza che “ il progetto, avente come scopo quello di far scoprire le bellezze storico artistiche e naturali del territorio del Parco Naturale Regionale delle Serre Vibonesi, non trova coerenza con gli obiettivi descritti dalle disposizioni attuative del bando di misura ”.
I motivi di doglianza attengono essenzialmente ad eccesso di potere per manifesta illogicità, irragionevolezza e arbitrarietà. In sostanza, dalla motivazione del provvedimento impugnato non sarebbe comprensibile la ragione dell’esclusione.
Non si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata.
In sede cautelare la domanda di tutela interinale della parte ricorrente è stata respinta per carenza di periculum in mora .
All’udienza indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è fondato e pertanto va accolto.
Appare consistente la censura relativa alla carente motivazione.
Secondo l’Amministrazione: “ Poiché il progetto, avente come scopo quello di far scoprire le bellezze storico artistiche e naturali del territorio del Parco Naturale Regionale delle Serre Vibonesi, non trova coerenza con gli obiettivi descritti dalle disposizioni attuative del bando di misura. Istanza di riesame 06/08/2020 260429 07/08/2020 Esaminata la documentazione progettuale, visto il parere della prima commissione, viste le motivazioni del ricorso, questa commissione conferma quanto già espresso dalla prima commissione ritenendo le stesse motivazioni valide e ritiene il progetto Non Ammissibil e”.
Tuttavia, come correttamente nota la ricorrente, dal progetto non risulta che lo scopo principale o essenziale del progetto sia quello turistico, al contrario appare molto chiaro che lo scopo essenziale del progetto sia quello di migliorare il sistema di trasporto dell’area in questione a favore anzitutto della popolazione residente.
In particolare a pag. 6 del progetto definitivo si legge: “ Il territorio del Parco è caratterizzato da piccoli Comuni periferici collegati tra loro da un sistema infrastrutturale carente composto di strade provinciali di montagna e da stradine interpoderali. I servizi di trasporto pubblico si basano solo su pochissime corse destinate al raggiungimento dei capoluoghi di provincia. Raggiungere le zone interne sfruttando i servizi pubblici è del tutto impossibile. Il progetto proposto dal Parco delle Serre ha come obiettivo quello di fornire l’uso di mezzi alternativi di sistemi di trasporto pubblico in modo da creare un collegamento tra le diverse zone del Parco e far scoprire le bellezze dell’area protetta per gli appassionati delle escursioni in mtb, tutto questo attraverso l’acquisto di: - - n° 2 mezzi per trasporto persone nove posti n° 10 e-bike”.
Ed inoltre che : “L’offerta sarà rivolta all’intera popolazione dei Comuni sopra elencati con particolare interesse verso il Comune di Nardodipace unico Comune di classe ultraperiferico. Faranno parte attiva del progetto anche le numerose scuole di ogni grado e le diverse associazioni presenti sul territorio.”.
E’ vero che a pag. 7 si evidenzia che: “Alla luce dei continui cambiamenti climatici, di un consumo di risorse terrestri, un inquinamento fuori controllo e visto le finalità dell’Ente Parco, il progetto avrà come tema principale quello di far scoprire le bellezze artistiche, storiche e soprattutto l’importanza delle risorse naturali dell’intera area protetta.”.
Ma è altrettanto vero che viene successivamente specificato che: “Le scuole di ogni grado e le associazioni di volontariato saranno coinvolte in questo percorso in modo da far scoprire le peculiarità artistiche, culturali e naturali del territorio. Le scuole avranno priorità poiché è di fondamentale importanza educare le nuove generazioni verso temi ambientali. Il progetto prevede due differenti tipi di mobilità alternativa, il servizio di navetta-bus e quello delle e-bike. Lo scopo è quello di fornire un differente servizio di trasporto: il servizio navetta-bus per accompagnare comitive, scuole o anziani nei diversi siti di interesse del Parco. Il servizio delle e-bike si rivolge ad una utenza amante delle escursioni in bicicletta con l’obiettivo di far scoprire i sentieri naturalistici all’interno del parco.”.
Insomma, pur contemplando anche profili turistico-naturalistici, il progetto non è estraneo alle finalità del bando, ossia: “ L’intervento sostiene investimenti finalizzati all’offerta di servizi di trasporto alternativo, socio assistenziali, culturali, ricreativi necessari ad assicurare un’adeguata qualità della vita nelle aree rurali più periferiche contribuendo a ridimensionare il fenomeno dello spopolamento ”.
Difatti, la presenza turistica è funzionale anche a prevenire lo spopolamento, ed il progetto, per le sue caratteristiche, essendo focalizzato precipuamente all’acquisto di autobus per la mobilità delle persone tra i comuni dell’area, appare funzionale al miglioramento della qualità della vita delle fasce deboli e più in generale della popolazione residente. L’interesse naturalistico di quest’ultima, da un lato, non può essere escluso, dall’altro può contribuire alla qualità della vita della stessa.
In definitiva, dunque, i provvedimenti impugnati appaiono carenti di motivazione e pertanto vanno annullati, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione e la sua discrezionalità in ordine al punteggio da assegnare al progetto e/o alla individuazione di misure di compensazione in forma specifica per superare il contenzioso.
Le spese di lite possono essere compensate attesa la mancata costituzione della Regione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei limiti e termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IV EA, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
NI AP, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI AP | IV EA |
IL SEGRETARIO