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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 11/07/2025, n. 858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 858 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2493/2024 R.G.
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Giuseppe Marcheggiani Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Silvia Codispoti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di prima istanza iscritta al n. 2493/2024 R.G., promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. D'Innocenzo Parte_1
Mariateresa, giusta procura allegata al ricorso introduttivo.
Ricorrente
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. Travaglini Daniela, Controparte_1
giusta procura allegata alla comparsa di costituzione.
Resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: divorzio – cessazione effetti civili. CONCLUSIONI: all'udienza del 14/05/2025 le parti hanno concordemente chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui ai provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis .22 emessi in pari data dal Giudice.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12/11/2024 - premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario a Bellante in data 15/07/2000 con CP_1
da cui era nata la figlia (il 02/01/2007) e che con decreto di
[...] Per_1
omologa n. 5387/2014 dell'11/03/2014 il Tribunale di Teramo aveva dichiarato la separazione dei coniugi - ha chiesto: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
disporre l'affidamento esclusivo della figlia alla madre con collocazione presso la stessa;
regolamentare i tempi di permanenza della figlia presso il padre come da volontà della minore;
rideterminare l'assegno in favore della figlia nella misura di € 150,00, somma soggetta a rivalutazione annuale
ISTAT; porre le spese straordinarie necessarie per il corretto mantenimento della prole a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, come da
Protocollo del Tribunale con il Coa di Teramo del 05/12/2018.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto che:
-il rapporto padre-figlia si era irrimediabilmente compromesso nel corso del tempo, per cui il regime dell'affidamento esclusivo di questa alla madre risultava la scelta più opportuna;
-gli era stata riconosciuta una invalidità civile pari all'85% con incapacità permanente allo svolgimento di attività lavorative, e le sue condizioni di salute erano ulteriormente peggiorate negli ultimi anni, per cui era necessario modificare l'importo dell'assegno dovuto a titolo di contributo al mantenimento della figlia da € 250,00 ad € 150,00. Con comparsa in data 03/02/2025 si è costituita in giudizio la resistente la quale, pur aderendo alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha contestato la ricostruzione della vicenda matrimoniale operata dal marito ed ha chiesto: porre a carico del marito l'assegno mensile di € 300,00 a titolo di contributo ala mantenimento della figlia, somma soggetta a rivalutazione ISTAT;
porre le spese straordinarie necessarie per il corretto mantenimento della prole a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo del Tribunale con il Coa di Teramo del 05/12/2018stabilire la percezione esclusiva in proprio favore dell'assegno unico INPS.
A sostegno delle proprie richieste ha dedotto che:
-le condizioni di salute del marito non erano mutate dal tempo della separazione, per cui sarebbe stato ingiustificato un ridimensionamento dell'assegno di mantenimento in favore della figlia;
-in realtà restava in capo al ricorrente una capacità lavorativa residua, che ne avrebbe permesso il collocamento mirato, come emergeva dalla documentazione dallo stesso prodotta.
Alla prima udienza di comparizione in data 14/05/2025 i coniugi hanno ribadito la volontà di non volersi riconciliare e di essere rimasti ininterrottamente separati senza soluzione di continuità dal tempo della separazione.
Il Coordinatore della Sezione Civile ha quindi emesso i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. art. 473 bis .22:
1. rileva, preliminarmente, la raggiunta maggiore età della figlia , che Per_1
potrà quindi determinarsi liberamente nel rapporto con i genitori;
2. pone a carico di l'assegno di mantenimento pari a € Parte_1
250,00, a titolo di mantenimento della figlia oltre rivalutazione Istat, da Per_1
versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese e a decorrere dalla proposizione della domanda;
3. pone le spese straordinarie necessarie per la prole a carico di entrambi i genitori al 50% da individuarsi come da Protocollo di questo Tribunale con il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in data 05/12/2018;
4. dispone la percezione in via esclusiva dell'assegno unico INPS in capo alla resistente;
5. rigetta, allo stato, le ulteriori richieste di provvedimenti urgenti, salva diversa valutazione all'esito dell'istruttoria.
A questo punto i coniugi hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di divorzio, nei termini dei provvedimenti ex art. 473 bis
.22 sopra indicati.
Il Presidente, dato atto dell'accordo raggiunto dalle parti, ha rimesso la causa alla decisione del Collegio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e pertanto deve essere accolta.
Ricorrono, infatti, tutte le condizioni previste dalla legge per l'invocata pronuncia dato che, innanzitutto, è abbondantemente maturato il termine di ininterrotta separazione dei coniugi dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nel procedimento di separazione, di cui all'art. 3 l. n. 898/1970. Inoltre,
è certa la mancanza di volontà delle parti di ricostruire la convivenza matrimoniale, intesa quale comunione materiale e spirituale, come dalle stesse dichiarato.
Sussistendo, dunque, il requisito temporale ed essendo venuta meno l'affectio coniugalis, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ricorrendo tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2, e 3 lett. b della legge n. 898/1970
e succ. mod..
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge. Infine, avuto riguardo della natura della controversia e dell'accordo raggiunto tra le parti, sussistono i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e a Bellante in data 15/07/2000, alle Parte_1 Controparte_1
condizioni di cui ai provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis .22 emessi all'udienza del 14/05/2025 e riportati in narrativa;
2) dichiara integralmente compensate le spese processuali;
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Teramo, data del deposito telematico.
Il Coordinatore della Sezione Civile
Dott. Giuseppe Marcheggiani
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Giuseppe Marcheggiani Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Silvia Codispoti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di prima istanza iscritta al n. 2493/2024 R.G., promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. D'Innocenzo Parte_1
Mariateresa, giusta procura allegata al ricorso introduttivo.
Ricorrente
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. Travaglini Daniela, Controparte_1
giusta procura allegata alla comparsa di costituzione.
Resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: divorzio – cessazione effetti civili. CONCLUSIONI: all'udienza del 14/05/2025 le parti hanno concordemente chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui ai provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis .22 emessi in pari data dal Giudice.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12/11/2024 - premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario a Bellante in data 15/07/2000 con CP_1
da cui era nata la figlia (il 02/01/2007) e che con decreto di
[...] Per_1
omologa n. 5387/2014 dell'11/03/2014 il Tribunale di Teramo aveva dichiarato la separazione dei coniugi - ha chiesto: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
disporre l'affidamento esclusivo della figlia alla madre con collocazione presso la stessa;
regolamentare i tempi di permanenza della figlia presso il padre come da volontà della minore;
rideterminare l'assegno in favore della figlia nella misura di € 150,00, somma soggetta a rivalutazione annuale
ISTAT; porre le spese straordinarie necessarie per il corretto mantenimento della prole a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, come da
Protocollo del Tribunale con il Coa di Teramo del 05/12/2018.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto che:
-il rapporto padre-figlia si era irrimediabilmente compromesso nel corso del tempo, per cui il regime dell'affidamento esclusivo di questa alla madre risultava la scelta più opportuna;
-gli era stata riconosciuta una invalidità civile pari all'85% con incapacità permanente allo svolgimento di attività lavorative, e le sue condizioni di salute erano ulteriormente peggiorate negli ultimi anni, per cui era necessario modificare l'importo dell'assegno dovuto a titolo di contributo al mantenimento della figlia da € 250,00 ad € 150,00. Con comparsa in data 03/02/2025 si è costituita in giudizio la resistente la quale, pur aderendo alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha contestato la ricostruzione della vicenda matrimoniale operata dal marito ed ha chiesto: porre a carico del marito l'assegno mensile di € 300,00 a titolo di contributo ala mantenimento della figlia, somma soggetta a rivalutazione ISTAT;
porre le spese straordinarie necessarie per il corretto mantenimento della prole a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo del Tribunale con il Coa di Teramo del 05/12/2018stabilire la percezione esclusiva in proprio favore dell'assegno unico INPS.
A sostegno delle proprie richieste ha dedotto che:
-le condizioni di salute del marito non erano mutate dal tempo della separazione, per cui sarebbe stato ingiustificato un ridimensionamento dell'assegno di mantenimento in favore della figlia;
-in realtà restava in capo al ricorrente una capacità lavorativa residua, che ne avrebbe permesso il collocamento mirato, come emergeva dalla documentazione dallo stesso prodotta.
Alla prima udienza di comparizione in data 14/05/2025 i coniugi hanno ribadito la volontà di non volersi riconciliare e di essere rimasti ininterrottamente separati senza soluzione di continuità dal tempo della separazione.
Il Coordinatore della Sezione Civile ha quindi emesso i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. art. 473 bis .22:
1. rileva, preliminarmente, la raggiunta maggiore età della figlia , che Per_1
potrà quindi determinarsi liberamente nel rapporto con i genitori;
2. pone a carico di l'assegno di mantenimento pari a € Parte_1
250,00, a titolo di mantenimento della figlia oltre rivalutazione Istat, da Per_1
versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese e a decorrere dalla proposizione della domanda;
3. pone le spese straordinarie necessarie per la prole a carico di entrambi i genitori al 50% da individuarsi come da Protocollo di questo Tribunale con il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in data 05/12/2018;
4. dispone la percezione in via esclusiva dell'assegno unico INPS in capo alla resistente;
5. rigetta, allo stato, le ulteriori richieste di provvedimenti urgenti, salva diversa valutazione all'esito dell'istruttoria.
A questo punto i coniugi hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di divorzio, nei termini dei provvedimenti ex art. 473 bis
.22 sopra indicati.
Il Presidente, dato atto dell'accordo raggiunto dalle parti, ha rimesso la causa alla decisione del Collegio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e pertanto deve essere accolta.
Ricorrono, infatti, tutte le condizioni previste dalla legge per l'invocata pronuncia dato che, innanzitutto, è abbondantemente maturato il termine di ininterrotta separazione dei coniugi dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nel procedimento di separazione, di cui all'art. 3 l. n. 898/1970. Inoltre,
è certa la mancanza di volontà delle parti di ricostruire la convivenza matrimoniale, intesa quale comunione materiale e spirituale, come dalle stesse dichiarato.
Sussistendo, dunque, il requisito temporale ed essendo venuta meno l'affectio coniugalis, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ricorrendo tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2, e 3 lett. b della legge n. 898/1970
e succ. mod..
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge. Infine, avuto riguardo della natura della controversia e dell'accordo raggiunto tra le parti, sussistono i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e a Bellante in data 15/07/2000, alle Parte_1 Controparte_1
condizioni di cui ai provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis .22 emessi all'udienza del 14/05/2025 e riportati in narrativa;
2) dichiara integralmente compensate le spese processuali;
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Teramo, data del deposito telematico.
Il Coordinatore della Sezione Civile
Dott. Giuseppe Marcheggiani