Articolo 2 della Legge 2 ottobre 1991, n. 316
Articolo 1
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24 ottobre 1991
Art. 2. 1. Dopo il primo comma dell'articolo 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324 , come modificato dall' articolo 2 della legge 15 febbraio 1985, n. 25 , e' aggiunto il seguente:
"Il diritto per l'imbarco dei passeggeri in voli interni e' stabilito con decreto del Ministro dei trasporti; in sede di prima applicazione, tale diritto e' fissato in L. 5.000 per ogni passeggero".
2. Al diritto di cui al presente articolo si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1982, n. 1085 , e successive modificazioni.
Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 5 della citata legge n. 324/1976 , come modificato dall'art. 2 della citata legge n. 25/1985 , e come ulteriormente modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 5. - Il diritto per l'imbarco passeggeri in voli internazionali e' fissato in L. 2.000 per ogni passeggero diretto verso aeroporti di Stati esteri.
Il diritto per l'imbarco dei passeggeri in voli interni e' stabilito con decreto del Ministro dei trasporti; in sede di prima applicazione, tale diritto e' fissato in L. 5.000 per ogni passeggero.
Il diritto non e' dovuto quando trattasi della continuazione di un viaggio interrotto e l'interruzione dipenda dalla necessita' di cambiare aeromobile o comunque da una causa estranea alla volonta' del passeggero.
Tale diritto non e' dovuto, inoltre, per i bambini fino a due anni, mentre e' ridotto alla meta' per i bambini fino a dodici anni.
Il diritto e' dovuto direttamente dal vettore che se ne rivale nei confronti del passeggero".
- Il D.P.R. n. 1085/1982 reca: "Modalita' per l'accertamento, la riscossione ed il versamento dei diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile".
Entrata in vigore il 24 ottobre 1991
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