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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 11/11/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2064/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Alessandra NOCCO Giudice Relatore
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 2064/2025 V.G. promossa da:
, nato a [...] il [...], Controparte_1
e
, nata a [...] l'[...], Controparte_2
entrambi elettivamente domiciliati in C.so Statuto n. 24, Mondovì (CN) presso il difensore Avv.
CR EC
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 4, comma 16, L. 898/70, come sostituito dall'art. 8 l. 74/87, i sigg.ri CP_1
e esponevano:
[...] Controparte_2
di aver contratto matrimonio civile in Bolzano il 29.8.2019, matrimonio trascritto nei Registri dello
Stato Civile di quel Comune al n. 167, Parte I dell'anno 2019; che dal matrimonio non sono nati figli;
che i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente dal Giudice delegato alle funzioni presidenziali del Tribunale di Cuneo all'esito della udienza presidenziale figurata del 27.6.2024 e la separazione era stata omologata con sentenza emessa il 27.6.2024 e pubblicata il 17.7.2024;
che sin dalla data di comparizione virtuale davanti al Giudice delegato alle funzioni presidenziali la convivenza si era interrotta e non è mai più ripresa;
che tale situazione è tuttora perdurante;
che ricorrevano pertanto le condizioni di legge per farsi luogo allo scioglimento del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso.
Introdotto il procedimento in epigrafe, il Presidente del Tribunale di Cuneo nominava quale giudice relatore la dott.ssa Nocco, delegandole gli adempimenti di cui all'art.473 bis.51 c. 2 c.p.c.
Il Giudice relatore disponeva quindi che l'udienza di comparizione delle parti fosse sostituita dallo scambio di note scritte ed assegnava temine per il deposito delle stesse sino al 24.10.2025.
Le parti, con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza, confermavano di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso che di seguito si riportano, dando atto di non avere altre reciproche istanze di carattere patrimoniale, economico ed alimentare:
Il P.M. interveniva nel giudizio e concludeva in data 6.8.2025 chiedendo che si accogliesse il ricorso.
*** Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
Nulla, dunque, osta alla emissione della richiesta pronuncia.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 29.8.2019 in Bolzano da: CP_1
, nato a [...] il [...], e da , nata a [...]
[...] Controparte_2
(UCRAINA) l'1.8.1998, matrimonio trascritto nei Registri di Matrimonio dello Stato Civile del
Comune di Bolzano al n. 167, Parte I dell'anno 2019, alle
CONDIZIONI
di cui al ricorso congiunto, confermate dai coniugi con lo scambio delle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione ex art. 473 bis.51 comma 2 ultima parte c.p.c., come da relativa ordinanza di rimessione al Collegio del 24.10.2025, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bolzano di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 30/10/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Dott.ssa Roberta Bonaudi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Alessandra NOCCO Giudice Relatore
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 2064/2025 V.G. promossa da:
, nato a [...] il [...], Controparte_1
e
, nata a [...] l'[...], Controparte_2
entrambi elettivamente domiciliati in C.so Statuto n. 24, Mondovì (CN) presso il difensore Avv.
CR EC
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 4, comma 16, L. 898/70, come sostituito dall'art. 8 l. 74/87, i sigg.ri CP_1
e esponevano:
[...] Controparte_2
di aver contratto matrimonio civile in Bolzano il 29.8.2019, matrimonio trascritto nei Registri dello
Stato Civile di quel Comune al n. 167, Parte I dell'anno 2019; che dal matrimonio non sono nati figli;
che i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente dal Giudice delegato alle funzioni presidenziali del Tribunale di Cuneo all'esito della udienza presidenziale figurata del 27.6.2024 e la separazione era stata omologata con sentenza emessa il 27.6.2024 e pubblicata il 17.7.2024;
che sin dalla data di comparizione virtuale davanti al Giudice delegato alle funzioni presidenziali la convivenza si era interrotta e non è mai più ripresa;
che tale situazione è tuttora perdurante;
che ricorrevano pertanto le condizioni di legge per farsi luogo allo scioglimento del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso.
Introdotto il procedimento in epigrafe, il Presidente del Tribunale di Cuneo nominava quale giudice relatore la dott.ssa Nocco, delegandole gli adempimenti di cui all'art.473 bis.51 c. 2 c.p.c.
Il Giudice relatore disponeva quindi che l'udienza di comparizione delle parti fosse sostituita dallo scambio di note scritte ed assegnava temine per il deposito delle stesse sino al 24.10.2025.
Le parti, con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza, confermavano di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso che di seguito si riportano, dando atto di non avere altre reciproche istanze di carattere patrimoniale, economico ed alimentare:
Il P.M. interveniva nel giudizio e concludeva in data 6.8.2025 chiedendo che si accogliesse il ricorso.
*** Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
Nulla, dunque, osta alla emissione della richiesta pronuncia.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 29.8.2019 in Bolzano da: CP_1
, nato a [...] il [...], e da , nata a [...]
[...] Controparte_2
(UCRAINA) l'1.8.1998, matrimonio trascritto nei Registri di Matrimonio dello Stato Civile del
Comune di Bolzano al n. 167, Parte I dell'anno 2019, alle
CONDIZIONI
di cui al ricorso congiunto, confermate dai coniugi con lo scambio delle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione ex art. 473 bis.51 comma 2 ultima parte c.p.c., come da relativa ordinanza di rimessione al Collegio del 24.10.2025, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bolzano di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 30/10/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Dott.ssa Roberta Bonaudi