Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 15/05/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAVIA SEZIONE TERZA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Dott. Luciano Arcudi, sulle conclusioni prese a seguito all'invito al deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3433/2024 di R.G., promossa da:
(C.F.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Cuminetti,
- attrice in opposizione - contro
(C.F.: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata P.IVA_2
e difesa dagli Avv.ti Paolo Amisano e Cristian Bergonzelli,
- convenuta in opposizione -
Conclusioni
Per l'opponente:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pavia, contrariis reiectis, previa ogni e opportuna declaratoria del caso e di Legge ed in accoglimento dei motivi suesposti: 1) in via principale, nel merito: accertare e dichiarare che la soc. agr. nulla deve Parte_2 alla Controparte_2 er le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, dichiararsi nullo e/o
[...] inefficace e comunque revocare, per i motivi di cui in narrativa, il decreto ingiuntivo opposto (RG n.1152/2024) emesso in data 09.07.2024 dal Tribunale di Pavia (G.I. dott.ssa Raffaella Filoni) nei confronti della soc. 2) Condannare, Parte_3 per i motivi di cui in narrativa, la Controparte_2 al pagamento di Euro 29.283,93= Controparte_1 corrispondente a quanto indebitamente richiesto a oppure a quella somma Pt_1 maggiore o minore che il Giudice riterrà di voler determinare in via equitativa. 3) In via istruttoria: (…). 4) Con vittoria di spese e competenze oltre IVA e CPA».
Per l'opposta:
1
[...
nei confronti di per le Controparte_1 ragioni meglio esposte in comparsa di costituzione e risposta e negli atti difensivi successivamente depositati nel presente procedimento, narrativa, in questa sede integralmente richiamate;
confermarsi integralmente il decreto ingiuntivo R.G. 2409/2024 – n. 1152/2024; accertare e dichiarare la responsabilità aggravata ex art. 96 comma III c.p.c., di nei confronti Parte_4 [...]
per aver proposto l'opposizione Controparte_1 introduttiva del presente giudizio, per finalità meramente strumentali e con intento defatigatorio e per l'effetto condannare in persona del Parte_4 legale rappresentante pro-tempore, alla corresponsione della somma meglio vista e ritenuta dall'Ill.mo Sig. Giudice, all'esito del presente giudizio, a titolo risarcitorio, ex art. 96 comma III c.p.c.; condannare sempre e comunque, la Parte_4
in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla refusione delle
[...] spese legali riferite al presente giudizio, maggiorate di rimborso generale spese 15%, CPA 4%, ed IVA di legge».
Sintesi dei precedenti di fatto e processuali
1. - Trattasi dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1152/2024 emesso dall'intestato Ufficio su ricorso di Controparte_1
(di seguito, breviter, ) nei
[...] Controparte_1 confronti di , per la somma di € 29.283,93, Parte_4 oltre interessi di mora e spese legali. La prima esponeva, in ricorso, che il credito azionato discendeva dalla fornitura all'ingiunta di basilico fresco in foglia, a fronte della quale aveva emesso sei fatture che, dedotti gli acconti versati, erano rimaste insolute per il sopra indicato importo. L'opponente, premettendo che il basilico di cui trattasi era destinato ad essere semilavorato per il suo utilizzo come prodotto finale (in particolare, per la produzione di pesto), deduceva di avere effettuato telefonicamente svariate contestazioni del difetto di qualità del prodotto, ed, in particolare, del fatto che questo presentava un'elevata fibrosità ed era carente dei requisiti richiesti per la sua qualificazione “biologica”. Si costituiva l'opposta, la quale, in via preliminare, eccepiva la tardività dell'opposizione: in particolare, rilevava che, essendo il decreto ingiuntivo notificato il 12.7.2024, il termine sarebbe scaduto il 21.9.2024, mentre l'atto di citazione era stato notificato il 23.9.2024. Nel merito, contestava di avere ricevuto dalla controparte qualsivoglia contestazione, anche solo verbale, e sosteneva che le forniture avevano ad oggetto “basilico fresco”, senza alcun riferimento al suo carattere “biologico”. Evidenziava inoltre come l'opponente non avesse mai respinto la merce consegnata. Nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c., l'opponente contestava l'eccezione di tardività, rilevando che, cadendo il 21.9.2024 di sabato, il termine, ex art. 155, 4° e 5° comma, c.p.c., era prorogato di diritto al lunedì successivo, ovvero al 23.9.2024. Nel merito, ribadiva l'elevata fibrosità del
2 prodotto, e formulava capitoli di prova. L'opposta, dal canto suo, presentava anch'essa istanza di prova orale volta a confutare gli assunti avversari.
2. – All'udienza ex art. 183 c.p.c. del 19.2.2025, compariva il (solo) legale rappresentante dell'opponente, il quale, dopo avere premesso che “le contestazioni non si appuntano sull'importo richiesto, che sarebbe corretto se la qualità del prodotto fosse stata adeguata”, ribadiva che “il era Pt_5 fibroso, il che ha richiesto un processo di lavorazione più lungo” ed ha determinato “un maggior scarto al momento della cernita”; dichiarava quindi che “non sono state concordate specifiche qualitative del prodotto, ma è prassi che il che presenta tali inconvenienti venga talvolta respinto”, Pt_5 aggiungendo che tale reiezione non si era potuta fare avendo essi in corso dei
“contratti da rispettare con i loro clienti”, ovvero coloro che, sulla base del semilavorato, realizzano il prodotto finito e lo vendono alla distribuzione.
3. - Il giudice, all'esito della suddetta udienza, con ordinanza del 28.2.2025, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, respingeva le istanze istruttorie e fissava, per l'assunzione della causa in decisione ex art. 281 quinquies 1° comma c.p.c., l'udienza del 23.4.2025, sostituita con il deposito di note scritte.
Motivi della decisione
4. – Si rileva, in merito all'eccezione pregiudiziale di tardività dell'opposizione sollevata in origine da (che non Controparte_1 sembra peraltro averla poi coltivata), che, come rilevato dall'opponente, il termine che scade di sabato (ciò che è avvenuto nella specie) deve essere prorogato al primo giorno utile, ovvero il lunedì successivo.
Pertanto, l'opposizione deve ritenersi tempestiva.
5. – Venendo al merito, si premette che in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'articolo 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'articolo 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi (Cass. S.U. n. 11748/2019), ed il medesimo principio vale anche per la mancanza di qualità ex art. 1497 c.c. (Cass. n. 14895/2023).
Ciò posto, anche ad ammettere che tali difetti - consistenti nella sola fibrosità del basilico, non essendo stato fornito alcun elemento a sostegno del fatto che il prodotto doveva essere “biologico” - fossero coperti dalla garanzia in quanto non “facilmente riconoscibili” ex art. 1491 c.c., rimane il fatto che la prova della loro ricorrenza non è stata fornita.
Anzitutto, non appare compatibile con l'azione di risoluzione contrattuale il fatto di avere processato il prodotto di cui trattasi, ossia di averlo di fatto utilizzato sulla base della sua destinazione, non potendosi ritenere per ciò
3 stesso la merce inidonea all'uso a cui è destinata o priva delle qualità essenziali per tale uso.
Non costituisce, sul piano strettamente legale, una giustificazione di tale utilizzo quanto affermato dal legale rappresentante dell'opponente in sede di interrogatorio libero: se è comprensibile, da una prospettiva commerciale, scegliere di non respingere la merce avendo impegni contrattuali da rispettare, rimane il fatto che tale scelta non è comunque obbligata (l'opponente stessa avrebbe potuto farla verificare nelle debite modalità e, se del caso, respingerla e chiedere il risarcimento dei danni subiti per l'inutilizzabilità, totale o parziale, della stessa anche nel rapporto con i propri clienti); inoltre, da ciò si desume che la merce stessa era, evidentemente, utilizzabile.
Ad ipotizzare quindi che l'opponente abbia inteso richiedere in questa sede una riduzione del prezzo in misura pari al saldo ancora dovuto, rimane il fatto che era suo preciso onere indicare, con sufficiente specificità, gli elementi che avrebbero dovuto costituire la base per la quantificazione del minor valore della merce compravenduta rispetto al prezzo concordato.
In proposito, la prova di tali elementi non poteva che fondarsi su un accertamento tecnico, in contraddittorio tra le parti, avente ad oggetto lo stato e la qualità della merce stessa, accertamento che non risulta essere mai stato effettuato;
peraltro, l'opponente stessa non risulta neppure avere fatto verificare, sia pure solo “a campione”, la qualità della merce stessa da parte di un tecnico agronomo di sua fiducia, il quale, pur con i limiti della valutazione tecnica di parte, avrebbe potuto fornire qualche elemento utile ai fini dello scrutinio dell'eccezione in esame.
Essa sembra pretendere di sostenere la domanda di riduzione del prezzo con il solo capitolo di prova testimoniale formulato in termini “vero che, in sede di lavorazione, il prodotto di cui è causa mostrava gravi problematiche di fibrosità che ne rendevano difficile la trasformazione”, che, essendo generico e di per sé inidoneo ai fini di cui trattasi, non è stato ammesso.
6. – L'opposto decreto ingiuntivo deve quindi essere confermato.
7. - Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai valori parametrici di cui al D.M. n. 55/2014 e, precisamente, quelli medi per le fasi di studio ed introduttiva e quelli minimi per le fasi di trattazione/istruttoria e decisionale.
8. – Non si ravvisano i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c.
P.q.m.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione,
I. conferma l'opposto decreto ingiuntivo;
4 II. condanna l'opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese di lite, che liquida, per compenso di difensore, in complessivi € 5.260,00, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Così deciso il 15 maggio 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Arcudi
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