CASS
Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/11/2024, n. 41136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41136 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: HILA ERRNEST nato 11 11/08/1982 avverso l'ordinanza del 29/04/2024 del GIP TRIBUNALE di LIVORNO udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
lette sentit(A le conclusioni del PG \JII,,e à.),- C\ \)I/: ,I-•\ \*;,,\A" Penale Sent. Sez. 1 Num. 41136 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 11/07/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno, in funzione di giudice dell'esecuzione, preso atto dell'esito positivo della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, ha dichiarato interamente eseguita la pena sostitutiva irrogata nei riguardi di ST IL con decreto penale di condanna del 2 maggio 2023 per il reato di cui all'art. 186, comma 2 let. b) e 2-sexies d.lgs. 285 del 1992 (cod. strada) e dichiarato non luogo a provvedere in ordine alla richiesta di riduzione per metà della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, siccome non prevista dagli artt. 56-bis e 63 legge n. 689 del 1981. 2. Avverso tale decisione IL ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, avv. Del Carlo. Nei tre connessi motivi il ricorrente rispettivamente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, quanto alla negata pronuncia di riduzione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida. 2.1. In primo luogo, lamenta l'irragionevolezza della motivazione del Giudice a quo secondo cui la richiesta, da parte dell'imputato, della concessione del termine di cui all'art. 459, comma 1-ter cod. proc. pen. avrebbe comportato una sorta di "rinuncia" all'applicazione della misura sostituiva di cui all'art. 186, comma 9-bis, cod. strada. La disposizione in parola, introdotta con il d.lgs n. 150 del 2022, secondo il ricorrente, si applicherebbe a tutte le ipotesi di decreto penale di condanna, al fine di consentire l'istanza di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità senza che sia necessario presentare formale opposizione al decreto stesso. 2.2. In secondo luogo, denuncia come errata l'opzione ermeneutica del Giudice per le indagini preliminari che non si è avveduto del fatto che l'art. 186, comma 9-bis, cod. strada. è norma speciale rispetto al lavoro di pubblica utilità contemplato dall'art. 56-bis legge n. 689 del 1981. Ciò avrebbe reso necessaria un'interpretazione della disposizione in parola che consentisse l'applicazione degli speciali benefici collegati all'ipotesi del decreto penale di condanna per i reati stradali. 2.3. Di tanto, deduce con il terzo motivo, vi sarebbe prova nello stesso tenore letterale del decreto penale di condanna notificato all'imputato, che fa espresso riferimento alla riduzione della metà del periodo di sospensione della patente in caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità. Sotto questo profilo lamenta che l'indicazione di tale opzione come possibile per il caso di esito positivo avrebbe inciso sul diritto di difesa, sotto il profilo della 2 ...1••••I scelta migliore strategia processuale da parte dell'imputato che, diversamente, avrebbe potuto optare, ad esempio, per la richiesta della messa alla prova, con cui avrebbe certamente conseguito il medesimo risultato della riduzione della sanzione della sospensione della patente di guida. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Gaspare Sturzo, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 13 giugno 2024, ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni che s'indicano di seguito. 2. Il provvedimento impugnato muove dalla considerazione della differenza che sussiste tra lavoro di pubblica utilità ex art 54 di cui al digs. n. 274 del 2000, espressamente richiamato dall'art. 186 Cod. Strada, e quello di cui all'art. 56-bis I. n. 689 del 1981, come modificato dal d. Igs. n. 150 del 2022 e - anche in considerazione del fatto che l'imputato ha chiesto il termine di sessanta giorni di cui all'art. 459 comma 1-ter cod. proc. pen., così implicitamente dimostrando di voler fare specifica richiesta del lavoro di utilità previsto dalla I. n. 689 del 1991 - giunge alla conclusione che la riduzione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida non spetti all'imputato. La tesi non può essere condivisa. 2.1. Non è superfluo, in via preliminare, dare atto che la situazione fattuale oggetto di scrutinio - come risulta dall'esame degli atti, consentito al Collegio per la natura processuale del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093) - è esattamente quella sintetizzata nel ricorso, avendo l'imputato fatto opposizione al decreto di condanna emesso nei suoi riguardi per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica di cui all'art. 186, comma 2 let. b) e 2 -sexies cod. strada e contenente (a p. 2, punto F) l'espresso riferimento alla circostanza che «in caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità il giudice dichiara estinto il reato, riduce della metà il periodo della sospensione della patente e, se era disposta la confisca del veicolo sequestrato, la revoca». 2.2. Sempre in via di premessa va detto che non coglie nel segno, sotto questo profilo, l'affermazione contenuta nel terzo motivo di ricorso secondo cui se l'imputato avesse richiesto l'ammissione alla messa alla prova, invece del lavoro di pubblica utilità, avrebbe conseguito l'effetto della riduzione della sanzione accessoria: la messa alla prova, ai sensi dell'art. 168-ter cod. pen., determina - come il lavoro di utilità disciplinato dal codice della strada - 3 anch'essa l'estinzione del reato, ma tale estinzione non pregiudica l'applicazione delle sanzioni accessorie la cui applicazione è, tuttavia, di competenza del Prefetto ai sensi dell'art. 224, comma 3, cod. strada. 2.3. È, invece, fondata la censura con cui il ricorrente lamenta la mancata applicazione della riduzione della durata della sospensione della patente di guida. Non può, infatti, condividersi il primo argomento che il Giudice a quo ha posto a fondamento della propria tesi, ossia che dalla diversità tra le due ipotesi di lavoro di pubblica utilità - rispettivamente previste dall'art. 54 del d. Igs. n. 274 del 2000 e dall'art. 56-bis I. n. 689 del 1981, come modificato dal d. Igs. n. 150 del 2022 e dalla mancata previsione, in quest'ultima disposizione, della possibilità della riduzione della sanzione della sospensione della patente di guida - discende la declaratoria di non luogo a provvedere sul punto e che, comunque, detta riduzione non spetterebbe all'imputato. Osserva il Collegio come sia, invece, vero il contrario: è proprio la rilevata differenza tra i due richiamati istituti e, soprattutto, la specificità dell'istituto del lavoro di pubblica utilità previsto dall'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, che rende erronea l'affermazione secondo cui, nonostante l'esito positivo del lavoro di pubblica utilità, nel caso di specie, non debba conseguire la prevista riduzione nella misura della metà della sospensione della patente di guida. L'art. 186 cod. strada, che vieta la guida di veicoli in stato di ebbrezza, incrimina, a titolo di contravvenzione, la relativa infrazione, qualora sia accertato un tasso alcolemico di valore superiore alle soglie indicate nel suo comma 2. Il successivo comma 9-bis stabilisce che, fuori dei casi previsti dal comma 2- bis (in cui dal fatto sia derivato un incidente stradale), le pene dell'arresto e dell'ammenda possano essere sostituite, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con la sanzione del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 d.lgs. n. 274 del 2000, da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale. Il lavoro di pubblica utilità ha, in ogni caso, durata corrispondente a quella della pena detentiva irrogata e del ragguaglio a quest'ultima della pena pecuniaria, in ragione di un giorno di lavoro ogni 250 euro. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzìone alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. Com'è evidente, il lavoro di pubblica utilità previsto dall'art. 186, comma 9- bis, cod. strada, in cui è stata convertita la sanzione applicata a ST IL, è istituto regolato autonomamente, ripercorrendo il paradigma della sanzione sostitutiva, ma calibrata sul modello previsto dall'art. 54 del d.lgs. n. 274 del 2000, di cui mutua le medesime modalità esecutive (prestazione di un'attività 4 V"' non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze), con la sola deroga per cui, diversamente da quanto previsto nel procedimento dinanzi al giudice di pace, il lavoro di pubblica utilità ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada ha una «durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità». Si è già osservato che il lavoro di pubblica utilità previsto dall'art. 186, comma 9-bis, cod. strada consiste in una pena che, a giudizio discrezionale del giudice di merito secondo i criteri dettati dall'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 13466 del 17/01/2017, Pacchioli, Rv. 269396; Sez. 4, n. 1015 del 10/12/2015, dep. 2016, Santori, Rv. 265799; Sez. 4, n. 16387 del 23/10/2014 dep. 2015, Caruso, Rv. 263385; Sez. 4, n. 15018 del 13/12/2013 dep. 2014, Cereghino, Rv. 261560), può tenere luogo della pena detentiva o pecuniaria inizialmente irrogata;
la differenza rispetto alla pena prevista nei procedimenti dinanzi al giudice di pace consiste nel fatto che la pena irrogata, detentiva o pecuniaria, può essere ripristinata in caso di violazione degli obblighi. La disciplina dettata dai novellati artt. 56-bis e 56-ter della legge 24 novembre 1981, n. 689, come introdotti dall'art. 71 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, riguarda la diversa figura del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, disciplinato dalla legge n. 689 del 1981, per l'effetto inerendo a un istituto distinto e autonomo rispetto al lavoro di pubblica utilità ex art. 186, comma 9- bis, cod. strada. Di tanto è conferma in primo luogo nella regola introdotta dal legislatore della I. n. 150 del 2022, per mezzo dell'art. 20-bis cod. pen., secondo cui le pene sostitutive della reclusione e dell'arresto sono disciplinate dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689 e, tra queste il lavoro di pubblica utilità sostitutivo, fatto «salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge», tra le quali rientra l'ipotesi regolata dall'art. 186, comma 9-bis, cod. strada. E, d'altro canto, la diversa natura giuridica del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, come introdotto dalla c.d. "riforma Cartabia" nell'art. 56-bis della legge n. 689 del 1981, rispetto alla diversa figura dettata, per il procedimento dinanzi al giudice di pace, dall'art. 54 d.lgs. n. 274 del 2000, è stata chiarita nella Relazione illustrativa dello "Schema di decreto legislativo di attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134 recante delega al governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari", laddove si è ritenuto opportuno 5 ki%* denominare le nuove pene sostitutive aggiungendo l'aggettivo «sostitutivo», con denominazione che rende immediatamente distinguibili le predette pene sostitutive da istituti analoghi e, tra questi, il lavoro di pubblica utilità, previsto come pena principale irrogabile dal giudice di pace o disposto nell'ambito della sospensione condizionale della pena o della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato. La diversità dei due istituti si apprezza altresì in concreto, sol che si consideri che: i) solo per il lavoro di pubblica utilità sostitutivo, l'art. 56-ter I. n. 689 del 1981 prevede delle prescrizioni (comuni alle altre sanzioni sostitutive); ii) in caso di esito positivo del lavoro di pubblica utilità sostitutivo è dichiarata estinta la pena, laddove in caso di esito positivo del lavoro di pubblica utilità, secondo quanto previsto dall'art. 54 d.lgs. n. 74 del 2000, il giudice dichiara estinto il reato. 2.4. Ai fini della questione posta nel ricorso, è dunque rilevante muovere dalla natura mista dell'istituto del lavoro di pubblica utilità disciplinato dal codice della strada, che mutua solo parzialmente il suo paradigma normativo dalla disciplina dettata per le pene para-detentive previste nel giudizio dinanzi al Giudice di Pace, senza tuttavia perdere la sua natura di sanzione sostitutiva. Sicché, una volta che l'imputato - chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 186, comma 2 let. b) e 2 -sexies cod. strada - abbia chiesto di essere ammesso al lavoro di pubblica utilità, la norma di cui all'art. 186 cod. strada richiamata deve avere integrale applicazione, ivi compresi gli effetti previsti nel comma 9-bis più volte richiamati. 3. Né a diversa conclusione può giungersi - come ha fatto il Giudice per le indagini preliminari - per il sol fatto che l'imputato aveva richiesto il termine di cui all'art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen., ritenendo che, per tale via, questi avesse implicitamente richiesto il lavoro di pubblica utilità "sostitutivo" e non quello previsto dall'art. 186, comma 9-bis cod. strada. In disparte ogni considerazione in punto di espressa indicazione, nel decreto penale di condanna opposto dal ricorrente, del beneficio ricollegato all'esito positivo del lavoro di pubblica utilità consistente nella riduzione del periodo di sospensione della patente, va qui posto in rilievo come questa Corte (Sez. 4, n. 48348 del 14/11/2023, Petullà, Rv. 285570), sia pure nello scrutinio di diversa questione (ossia quella riguardante l'abnormità del provvedimento con il quale in cui il giudice per le indagini preliminari, a seguito dell'emissione del decreto penale di condanna, rigetti l'istanza di sostituzione della pena pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada, senza emettere decreto di giudizio immediato), abbia già avuto modo di chiarire «che la nuova 6 c"»" disciplina prevista dall'art. 28 d.lgs. n. 150 del 2022, introduttiva del disposto di cui all'art. 459, comma 1 -ter, cod. proc. pen., detta una regola generale di procedura, valida per tutte le ipotesi in cui l'interessato formuli istanza di applicazione di tale sanzione sostitutiva a seguito dell'emissione del decreto penale». Segnatamente, Sez. 4, Petullà, citata, ha richiamato la sopravvenuta la disciplina introdotta dall'art. 28 del d.lgs. 10 ottobre 2022 che, a norma dell'art. 95, comma 1, d. 1gs. n.150/2022, trova immediata applicazione nei procedimenti pendenti in primo grado o in appello alla data del 30 dicembre 2022, ponendo in rilievo come tale norma abbia introdotto una disposizione, il comma 1-ter dell'art. 459 cod. proc. pen. che dispone che «Quando è stato emesso decreto penale di condanna a pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva, l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, può chiedere la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, senza formulare l'atto di opposizione. Con l'istanza, l'imputato può chiedere un termine di sessanta giorni per depositare la dichiarazione di disponibilità dell'ente o dell'associazione di cui all'articolo 56-bis, primo comma, e il programma dell'ufficio di esecuzione penale esterna. Trascorso detto termine, il giudice che ha emesso il decreto di condanna può operare la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. In difetto dei presupposti, il giudice respinge la richiesta ed emette decreto di giudizio immediato». Nel citato arresto si è dunque osservato che: i) sebbene la disposizione richiami l'istituto del lavoro di pubblica utilità disciplinato dall'art. 56-bis I. n. 689 del 1981 (laddove l'art. 186, comma 9-bis, cod. strada rimanda al differente istituto, sopra descritto, del lavoro di pubblica utilità disciplinato dall'art. 54 d.lgs. n.274 del 2000), non legittimando il superamento del principio dell'incompatibilità del lavoro di pubblica utilità con la pena pecuniaria derivante da conversione della pena detentiva nei procedimenti concernenti la violazione dell'art. 186 cod. strada, si tratta tuttavia di disposizione collocata sistematicamente nel Titolo V del Libro VI relativo al «Procedimento per decreto», cosicché se ne desume una regola generale di procedura valida per tutte le ipotesi nelle quali l'interessato formuli istanza di applicazione della sanzione sostitutiva in esame a seguito dell'emissione del decreto penale;
ii) la nuova disciplina, per il suo carattere generale di regola applicabile al procedimento per decreto, può operare anche con riguardo alle ipotesi disciplinate dall'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, laddove si tratti di consentire all'imputato di accedere alla cognizione piena mediante giudizio immediato. 7 Da tali coordinate interpretative, che il Collegio condivide e fa proprie, discende l'erroneità della tesi del Giudice per le indagini preliminari che pretenderebbe di non applicare la riduzione per metà della sospensione della patente di guida per il sol fatto che l'imputato ha esercitato la facoltà di chiedere il termine prevista dall'art. 459 comma 1-ter cod. proc. pen. 3. Per le ragioni sin qui esposte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida disposta nei riguardi del ricorrente dev'essere rideterminata nella misura di tre mesi.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata, rideterminando in tre mesi la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida disposta nei confronti del ricorrente con il decreto penale del 2 maggio 2023. Così deciso, 1'11 luglio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette sentit(A le conclusioni del PG \JII,,e à.),- C\ \)I/: ,I-•\ \*;,,\A" Penale Sent. Sez. 1 Num. 41136 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 11/07/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno, in funzione di giudice dell'esecuzione, preso atto dell'esito positivo della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, ha dichiarato interamente eseguita la pena sostitutiva irrogata nei riguardi di ST IL con decreto penale di condanna del 2 maggio 2023 per il reato di cui all'art. 186, comma 2 let. b) e 2-sexies d.lgs. 285 del 1992 (cod. strada) e dichiarato non luogo a provvedere in ordine alla richiesta di riduzione per metà della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, siccome non prevista dagli artt. 56-bis e 63 legge n. 689 del 1981. 2. Avverso tale decisione IL ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, avv. Del Carlo. Nei tre connessi motivi il ricorrente rispettivamente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, quanto alla negata pronuncia di riduzione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida. 2.1. In primo luogo, lamenta l'irragionevolezza della motivazione del Giudice a quo secondo cui la richiesta, da parte dell'imputato, della concessione del termine di cui all'art. 459, comma 1-ter cod. proc. pen. avrebbe comportato una sorta di "rinuncia" all'applicazione della misura sostituiva di cui all'art. 186, comma 9-bis, cod. strada. La disposizione in parola, introdotta con il d.lgs n. 150 del 2022, secondo il ricorrente, si applicherebbe a tutte le ipotesi di decreto penale di condanna, al fine di consentire l'istanza di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità senza che sia necessario presentare formale opposizione al decreto stesso. 2.2. In secondo luogo, denuncia come errata l'opzione ermeneutica del Giudice per le indagini preliminari che non si è avveduto del fatto che l'art. 186, comma 9-bis, cod. strada. è norma speciale rispetto al lavoro di pubblica utilità contemplato dall'art. 56-bis legge n. 689 del 1981. Ciò avrebbe reso necessaria un'interpretazione della disposizione in parola che consentisse l'applicazione degli speciali benefici collegati all'ipotesi del decreto penale di condanna per i reati stradali. 2.3. Di tanto, deduce con il terzo motivo, vi sarebbe prova nello stesso tenore letterale del decreto penale di condanna notificato all'imputato, che fa espresso riferimento alla riduzione della metà del periodo di sospensione della patente in caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità. Sotto questo profilo lamenta che l'indicazione di tale opzione come possibile per il caso di esito positivo avrebbe inciso sul diritto di difesa, sotto il profilo della 2 ...1••••I scelta migliore strategia processuale da parte dell'imputato che, diversamente, avrebbe potuto optare, ad esempio, per la richiesta della messa alla prova, con cui avrebbe certamente conseguito il medesimo risultato della riduzione della sanzione della sospensione della patente di guida. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Gaspare Sturzo, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 13 giugno 2024, ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni che s'indicano di seguito. 2. Il provvedimento impugnato muove dalla considerazione della differenza che sussiste tra lavoro di pubblica utilità ex art 54 di cui al digs. n. 274 del 2000, espressamente richiamato dall'art. 186 Cod. Strada, e quello di cui all'art. 56-bis I. n. 689 del 1981, come modificato dal d. Igs. n. 150 del 2022 e - anche in considerazione del fatto che l'imputato ha chiesto il termine di sessanta giorni di cui all'art. 459 comma 1-ter cod. proc. pen., così implicitamente dimostrando di voler fare specifica richiesta del lavoro di utilità previsto dalla I. n. 689 del 1991 - giunge alla conclusione che la riduzione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida non spetti all'imputato. La tesi non può essere condivisa. 2.1. Non è superfluo, in via preliminare, dare atto che la situazione fattuale oggetto di scrutinio - come risulta dall'esame degli atti, consentito al Collegio per la natura processuale del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093) - è esattamente quella sintetizzata nel ricorso, avendo l'imputato fatto opposizione al decreto di condanna emesso nei suoi riguardi per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica di cui all'art. 186, comma 2 let. b) e 2 -sexies cod. strada e contenente (a p. 2, punto F) l'espresso riferimento alla circostanza che «in caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità il giudice dichiara estinto il reato, riduce della metà il periodo della sospensione della patente e, se era disposta la confisca del veicolo sequestrato, la revoca». 2.2. Sempre in via di premessa va detto che non coglie nel segno, sotto questo profilo, l'affermazione contenuta nel terzo motivo di ricorso secondo cui se l'imputato avesse richiesto l'ammissione alla messa alla prova, invece del lavoro di pubblica utilità, avrebbe conseguito l'effetto della riduzione della sanzione accessoria: la messa alla prova, ai sensi dell'art. 168-ter cod. pen., determina - come il lavoro di utilità disciplinato dal codice della strada - 3 anch'essa l'estinzione del reato, ma tale estinzione non pregiudica l'applicazione delle sanzioni accessorie la cui applicazione è, tuttavia, di competenza del Prefetto ai sensi dell'art. 224, comma 3, cod. strada. 2.3. È, invece, fondata la censura con cui il ricorrente lamenta la mancata applicazione della riduzione della durata della sospensione della patente di guida. Non può, infatti, condividersi il primo argomento che il Giudice a quo ha posto a fondamento della propria tesi, ossia che dalla diversità tra le due ipotesi di lavoro di pubblica utilità - rispettivamente previste dall'art. 54 del d. Igs. n. 274 del 2000 e dall'art. 56-bis I. n. 689 del 1981, come modificato dal d. Igs. n. 150 del 2022 e dalla mancata previsione, in quest'ultima disposizione, della possibilità della riduzione della sanzione della sospensione della patente di guida - discende la declaratoria di non luogo a provvedere sul punto e che, comunque, detta riduzione non spetterebbe all'imputato. Osserva il Collegio come sia, invece, vero il contrario: è proprio la rilevata differenza tra i due richiamati istituti e, soprattutto, la specificità dell'istituto del lavoro di pubblica utilità previsto dall'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, che rende erronea l'affermazione secondo cui, nonostante l'esito positivo del lavoro di pubblica utilità, nel caso di specie, non debba conseguire la prevista riduzione nella misura della metà della sospensione della patente di guida. L'art. 186 cod. strada, che vieta la guida di veicoli in stato di ebbrezza, incrimina, a titolo di contravvenzione, la relativa infrazione, qualora sia accertato un tasso alcolemico di valore superiore alle soglie indicate nel suo comma 2. Il successivo comma 9-bis stabilisce che, fuori dei casi previsti dal comma 2- bis (in cui dal fatto sia derivato un incidente stradale), le pene dell'arresto e dell'ammenda possano essere sostituite, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con la sanzione del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 d.lgs. n. 274 del 2000, da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale. Il lavoro di pubblica utilità ha, in ogni caso, durata corrispondente a quella della pena detentiva irrogata e del ragguaglio a quest'ultima della pena pecuniaria, in ragione di un giorno di lavoro ogni 250 euro. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzìone alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. Com'è evidente, il lavoro di pubblica utilità previsto dall'art. 186, comma 9- bis, cod. strada, in cui è stata convertita la sanzione applicata a ST IL, è istituto regolato autonomamente, ripercorrendo il paradigma della sanzione sostitutiva, ma calibrata sul modello previsto dall'art. 54 del d.lgs. n. 274 del 2000, di cui mutua le medesime modalità esecutive (prestazione di un'attività 4 V"' non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze), con la sola deroga per cui, diversamente da quanto previsto nel procedimento dinanzi al giudice di pace, il lavoro di pubblica utilità ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada ha una «durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità». Si è già osservato che il lavoro di pubblica utilità previsto dall'art. 186, comma 9-bis, cod. strada consiste in una pena che, a giudizio discrezionale del giudice di merito secondo i criteri dettati dall'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 13466 del 17/01/2017, Pacchioli, Rv. 269396; Sez. 4, n. 1015 del 10/12/2015, dep. 2016, Santori, Rv. 265799; Sez. 4, n. 16387 del 23/10/2014 dep. 2015, Caruso, Rv. 263385; Sez. 4, n. 15018 del 13/12/2013 dep. 2014, Cereghino, Rv. 261560), può tenere luogo della pena detentiva o pecuniaria inizialmente irrogata;
la differenza rispetto alla pena prevista nei procedimenti dinanzi al giudice di pace consiste nel fatto che la pena irrogata, detentiva o pecuniaria, può essere ripristinata in caso di violazione degli obblighi. La disciplina dettata dai novellati artt. 56-bis e 56-ter della legge 24 novembre 1981, n. 689, come introdotti dall'art. 71 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, riguarda la diversa figura del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, disciplinato dalla legge n. 689 del 1981, per l'effetto inerendo a un istituto distinto e autonomo rispetto al lavoro di pubblica utilità ex art. 186, comma 9- bis, cod. strada. Di tanto è conferma in primo luogo nella regola introdotta dal legislatore della I. n. 150 del 2022, per mezzo dell'art. 20-bis cod. pen., secondo cui le pene sostitutive della reclusione e dell'arresto sono disciplinate dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689 e, tra queste il lavoro di pubblica utilità sostitutivo, fatto «salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge», tra le quali rientra l'ipotesi regolata dall'art. 186, comma 9-bis, cod. strada. E, d'altro canto, la diversa natura giuridica del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, come introdotto dalla c.d. "riforma Cartabia" nell'art. 56-bis della legge n. 689 del 1981, rispetto alla diversa figura dettata, per il procedimento dinanzi al giudice di pace, dall'art. 54 d.lgs. n. 274 del 2000, è stata chiarita nella Relazione illustrativa dello "Schema di decreto legislativo di attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134 recante delega al governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari", laddove si è ritenuto opportuno 5 ki%* denominare le nuove pene sostitutive aggiungendo l'aggettivo «sostitutivo», con denominazione che rende immediatamente distinguibili le predette pene sostitutive da istituti analoghi e, tra questi, il lavoro di pubblica utilità, previsto come pena principale irrogabile dal giudice di pace o disposto nell'ambito della sospensione condizionale della pena o della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato. La diversità dei due istituti si apprezza altresì in concreto, sol che si consideri che: i) solo per il lavoro di pubblica utilità sostitutivo, l'art. 56-ter I. n. 689 del 1981 prevede delle prescrizioni (comuni alle altre sanzioni sostitutive); ii) in caso di esito positivo del lavoro di pubblica utilità sostitutivo è dichiarata estinta la pena, laddove in caso di esito positivo del lavoro di pubblica utilità, secondo quanto previsto dall'art. 54 d.lgs. n. 74 del 2000, il giudice dichiara estinto il reato. 2.4. Ai fini della questione posta nel ricorso, è dunque rilevante muovere dalla natura mista dell'istituto del lavoro di pubblica utilità disciplinato dal codice della strada, che mutua solo parzialmente il suo paradigma normativo dalla disciplina dettata per le pene para-detentive previste nel giudizio dinanzi al Giudice di Pace, senza tuttavia perdere la sua natura di sanzione sostitutiva. Sicché, una volta che l'imputato - chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 186, comma 2 let. b) e 2 -sexies cod. strada - abbia chiesto di essere ammesso al lavoro di pubblica utilità, la norma di cui all'art. 186 cod. strada richiamata deve avere integrale applicazione, ivi compresi gli effetti previsti nel comma 9-bis più volte richiamati. 3. Né a diversa conclusione può giungersi - come ha fatto il Giudice per le indagini preliminari - per il sol fatto che l'imputato aveva richiesto il termine di cui all'art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen., ritenendo che, per tale via, questi avesse implicitamente richiesto il lavoro di pubblica utilità "sostitutivo" e non quello previsto dall'art. 186, comma 9-bis cod. strada. In disparte ogni considerazione in punto di espressa indicazione, nel decreto penale di condanna opposto dal ricorrente, del beneficio ricollegato all'esito positivo del lavoro di pubblica utilità consistente nella riduzione del periodo di sospensione della patente, va qui posto in rilievo come questa Corte (Sez. 4, n. 48348 del 14/11/2023, Petullà, Rv. 285570), sia pure nello scrutinio di diversa questione (ossia quella riguardante l'abnormità del provvedimento con il quale in cui il giudice per le indagini preliminari, a seguito dell'emissione del decreto penale di condanna, rigetti l'istanza di sostituzione della pena pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada, senza emettere decreto di giudizio immediato), abbia già avuto modo di chiarire «che la nuova 6 c"»" disciplina prevista dall'art. 28 d.lgs. n. 150 del 2022, introduttiva del disposto di cui all'art. 459, comma 1 -ter, cod. proc. pen., detta una regola generale di procedura, valida per tutte le ipotesi in cui l'interessato formuli istanza di applicazione di tale sanzione sostitutiva a seguito dell'emissione del decreto penale». Segnatamente, Sez. 4, Petullà, citata, ha richiamato la sopravvenuta la disciplina introdotta dall'art. 28 del d.lgs. 10 ottobre 2022 che, a norma dell'art. 95, comma 1, d. 1gs. n.150/2022, trova immediata applicazione nei procedimenti pendenti in primo grado o in appello alla data del 30 dicembre 2022, ponendo in rilievo come tale norma abbia introdotto una disposizione, il comma 1-ter dell'art. 459 cod. proc. pen. che dispone che «Quando è stato emesso decreto penale di condanna a pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva, l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, può chiedere la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, senza formulare l'atto di opposizione. Con l'istanza, l'imputato può chiedere un termine di sessanta giorni per depositare la dichiarazione di disponibilità dell'ente o dell'associazione di cui all'articolo 56-bis, primo comma, e il programma dell'ufficio di esecuzione penale esterna. Trascorso detto termine, il giudice che ha emesso il decreto di condanna può operare la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. In difetto dei presupposti, il giudice respinge la richiesta ed emette decreto di giudizio immediato». Nel citato arresto si è dunque osservato che: i) sebbene la disposizione richiami l'istituto del lavoro di pubblica utilità disciplinato dall'art. 56-bis I. n. 689 del 1981 (laddove l'art. 186, comma 9-bis, cod. strada rimanda al differente istituto, sopra descritto, del lavoro di pubblica utilità disciplinato dall'art. 54 d.lgs. n.274 del 2000), non legittimando il superamento del principio dell'incompatibilità del lavoro di pubblica utilità con la pena pecuniaria derivante da conversione della pena detentiva nei procedimenti concernenti la violazione dell'art. 186 cod. strada, si tratta tuttavia di disposizione collocata sistematicamente nel Titolo V del Libro VI relativo al «Procedimento per decreto», cosicché se ne desume una regola generale di procedura valida per tutte le ipotesi nelle quali l'interessato formuli istanza di applicazione della sanzione sostitutiva in esame a seguito dell'emissione del decreto penale;
ii) la nuova disciplina, per il suo carattere generale di regola applicabile al procedimento per decreto, può operare anche con riguardo alle ipotesi disciplinate dall'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, laddove si tratti di consentire all'imputato di accedere alla cognizione piena mediante giudizio immediato. 7 Da tali coordinate interpretative, che il Collegio condivide e fa proprie, discende l'erroneità della tesi del Giudice per le indagini preliminari che pretenderebbe di non applicare la riduzione per metà della sospensione della patente di guida per il sol fatto che l'imputato ha esercitato la facoltà di chiedere il termine prevista dall'art. 459 comma 1-ter cod. proc. pen. 3. Per le ragioni sin qui esposte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida disposta nei riguardi del ricorrente dev'essere rideterminata nella misura di tre mesi.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata, rideterminando in tre mesi la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida disposta nei confronti del ricorrente con il decreto penale del 2 maggio 2023. Così deciso, 1'11 luglio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente