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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XI, sentenza 17/02/2026, n. 2524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2524 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2524/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FERRARA COSTANTINO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15515/2024 depositato il 14/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249010651845000 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1636/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri scritti
Resistente/Appellato: assente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 propone ricorso contro l'intimazione di pagamento n. 097 2024 90106518 45000, riferita alla presupposta cartella di pagamento per TARI n. 09720180002272358000, che lo stesso asserisce mai notificata e quindi parimenti decorsi i termini di decadenza e prescrizione. Chiede
l'annullamento dell'atto con vittoria di spese.
Nonostante la notifica tempestiva eseguita nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, non risulta alcuna costituzione in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In assenza di valida prova circa la notificazione della cartella di pagamento per TARI riferita all'anno 2014, il ricorso è fondato, sia sotto il profilo della mancata notificazione dell'atto presupposto, la cartella, che rende nullo l'atto consequenziale, l'intimazione impugnata, sia sotto il profilo temporale, in ragione degli anni trascorsi tra il periodo di riferimento del tributo, 2014, e quello di notificazione del primo atto, che risulta essere proprio l'impugnata intimazione notificata nel 2024.
Spese a carico dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, che si liquidano in euro 500,00 omnicomprensive, con distrazione a favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese che liquida in Euro 500,00 omnicomprensive , con distrazione a favore del difensore antistatario.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FERRARA COSTANTINO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15515/2024 depositato il 14/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249010651845000 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1636/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri scritti
Resistente/Appellato: assente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 propone ricorso contro l'intimazione di pagamento n. 097 2024 90106518 45000, riferita alla presupposta cartella di pagamento per TARI n. 09720180002272358000, che lo stesso asserisce mai notificata e quindi parimenti decorsi i termini di decadenza e prescrizione. Chiede
l'annullamento dell'atto con vittoria di spese.
Nonostante la notifica tempestiva eseguita nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, non risulta alcuna costituzione in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In assenza di valida prova circa la notificazione della cartella di pagamento per TARI riferita all'anno 2014, il ricorso è fondato, sia sotto il profilo della mancata notificazione dell'atto presupposto, la cartella, che rende nullo l'atto consequenziale, l'intimazione impugnata, sia sotto il profilo temporale, in ragione degli anni trascorsi tra il periodo di riferimento del tributo, 2014, e quello di notificazione del primo atto, che risulta essere proprio l'impugnata intimazione notificata nel 2024.
Spese a carico dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, che si liquidano in euro 500,00 omnicomprensive, con distrazione a favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese che liquida in Euro 500,00 omnicomprensive , con distrazione a favore del difensore antistatario.