Sentenza breve 27 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 27/02/2026, n. 3777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3777 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03777/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00019/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 19 del 2026, proposto da
AN AV, rappresentata e difesa dagli Avvocati Vito AV e Massimo Cavaleri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Interno, Commissione Interministeriale Ripam e Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento e/o per la declaratoria di illegittimità,
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento con cui è stato comunicato - mediante pubblicazione sul portale Formez in data 28.10.2025 - l'esito della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.600 unità nell'Area assistenti (Codice 02), svoltasi in data 22.10.2025, con il quale la ricorrente ha conseguito il punteggio di 20,75/30 ed è stata dichiarata la prova "NON SUPERATA";
- dei verbali/atti della Commissione, ancorché non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n. 6 del questionario somministrato in data 22.10.2025, sessione delle ore 12.00, busta n. 10;
- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento e di correzione della prova e di qualunque ulteriore verbale anche successivo con il quale la commissione ha ritenuto di confermare la correttezza della risposta al quesito n. 6, ancorché non conosciuto, non comunicato né altrimenti pubblicato.;
- ove occorra, per quanto di ragione, del Bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.600 unità nell'Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, da inquadrare nei ruoli del Ministero della Giustizia (Codice 02);
- di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, della Commissione Interministeriale Ripam e di Formez Pa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 il Presidente IT CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso e dieci giorni dal suo deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
Dato atto che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a., stante la sussistenza dei presupposti di cui al richiamato articolo e l’espletamento delle formalità ivi previste;
Rilevato che:
- la ricorrente ha impugnato gli esiti della prova scritta del concorso in epigrafe indicato, nel quale è risultata non idonea, avendo conseguito il punteggio di 20,75/30, inferiore a quello minimo stabilito di 21/30, contestando il quesito n. 6 [così formulato: “ Quale dei seguenti verbi è sinonimo di “inferire”?” : Arguire (risposta indicata come esatta dall’Amministrazione); Accanirsi; Infliggere (risposta indicata dalla ricorrente)] alla stessa somministrato in data 22.10.2025;
- in particolare, la ricorrente assume che sarebbero corretti entrambi i termini, essendo sia l’uno che l’altro sinonimi di inferire;
- le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio, eccependo il difetto di legittimazione del Ministero della Giustizia e concludendo per l’infondatezza del ricorso;
- all’udienza in camera di consiglio del 20 gennaio 2026, previo avviso alle parti della possibile definizione della controversia ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta per la decisione;
Ritenuto preliminarmente che l’eccezione di rito formulata dalla difesa erariale sia da disattendere, atteso che il Ministero della Giustizia è l’Ente con il quale i vincitori sono destinati ad instaurare il rapporto di servizio e, come tale, non può ritenersi estraneo al procedimento, indipendentemente dall’imputazione degli effetti degli atti censurati;
Ritenuto nel merito che il ricorso sia fondato e da accogliere conformemente al precedente della sezione esattamente in termini (T.a.r. Lazio- Roma – sez. IV ter, 8.1.2026, n. 305), che si richiama ai sensi dell’art. 74 c.p.a.: “come anche si desume dalla consultazione dei dizionari della lingua italiana, la sua formulazione era ambigua, dal momento che le risposte possibili – entrambe corrette – erano “arguire”, quale verbo intransitivo, riferita al contesto astratto e di logica, e infliggere, quale verbo transitivo;
di conseguenza, essendo esatte due risposte – quella indicata come corretta dall’Amministrazione e quella fornita dal ricorrente – entrambe indicanti un sinonimo di inferire, non avrebbe dovuto essere comminata la penalità di -0,25 punti ed avrebbe dovuto essere attribuito il punteggio di + 0,75;
che ciò comporta l’attribuzione al[la] ricorrente di un ulteriore punto dato dal riconoscimento di +0,75 per la risposta corretta e + 0,25 quale recupero della penalità erroneamente comminatale in relazione al quesito” 6;
Ritenuto che:
in conclusione il ricorso sia fondato e vada accolto, con gli effetti sopra riportati;
le spese seguano la soccombenza, ponendosi in solido a carico delle Amministrazioni resistenti, e debbano liquidarsi come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando:
- accoglie nei modi di cui in motivazione il ricorso, come in epigrafe proposto;
- condanna in solido le Amministrazioni resistenti alla refusione delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre oneri di legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 con l'intervento dei Magistrati:
IT CA, Presidente, Estensore
Luca Biffaro, Primo Referendario
Valentino Battiloro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IT CA |
IL SEGRETARIO