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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XI, sentenza 20/01/2026, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 303/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LUPI PIERFRANCESCO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3100/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 25/2026 depositato il
12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: in atti.
Resistente: in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ricorre contro l'Agenzia delle Entrate - Dir. Prov. Salerno avverso il silenzio rifiuto formatosi sulla istanza di rimborso delle ritenute irpef applicate sulle indennità di buonuscita erogate dal fondo di assistenza ai finanzieri (FAF) dell'importo di € 2.922,07.
Il ricorrente, ex appartenente al Corpo della Guardia di Finanza, afferma di aver percepito,successivamente al suo congedo, l'indennità aggiuntiva di buonuscita erogata dal Fondo Assistenza per i Finanzieri (FAF). Il compenso di cui si tratta è stato assoggettato a tassazione in base alla disciplina dettata dalla circolare del
Ministero delle Finanze del 5 febbraio 1986, n. 2.
In epoca recente, con parere n. 91/2024, l'Agenzia delle Entrate in risposta all'interpello presentato in data
13 dicembre 2023 dal Fondo di Assistenza per i Finanzieri, ha chiarito che la base imponibile dell'indennità aggiuntiva di buonuscita deve essere determinata al lordo della riduzione di € 309,87 per ciascun anno di servizio, inclusi i periodi di anzianità convenzionale pari a cinque anni.
Motivi del ricorso.
1. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 21 DEL D.LGS. 31 DICEMBRE 1992, N. 546.
2. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 19 CO.
2 - BIS DEL TUIR
3. Violazione e/o falsa applicazione dell'Art. 38 del D.P.R. 602/1973.
4. Violazione e\o falsa applicazione dell'art. 21, comma 2, del D.lgs. n. 546/1992.
Chiede l'accoglimento del ricorso, il ricomputo delle ritenute IRPEF effettuate dal FAF sull'indennità aggiuntiva di buonuscita oltre alla liquidazione degli importi richiesti a rimborso;
la condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno, ritualmente costituita, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato.
Con due motivi di ricorso, trattabili congiuntamente in quanto strettamente connessi, la difesa del ricorrente oppone la presunta violazione dell'art. 38 del D.P.R. n. 602/73 e afferma che il dies a quo da cui far decorrere il termine decadenziale di quarantotto mesi non decorra dalla data in cui è stata operata la ritenuta , bensì dalla risposta ad interpello n. 91/2024 del 12/04/2024, in quanto solamente da questa data sarebbe mutata la natura giuridica delle somme trattenute, con conseguente onere del contribuente di presentazione dell'istanza. Secondo l'agenzia l'assunto è privo di qualsivoglia pregio giuridico. Tenuto conto che le maggiori imposte trattenute derivano da un errato calcolo della base imponibile (da cui avrebbe dovuto essere scomputato l'importo di € 309,87 per ciascun anno di servizio) e che la base imponibile può essere definitivamente determinata solo con l'erogazione del saldo (quando, cioè, l'indennità spettante all'iscritto viene quantificata dal Fondo nella misura definitiva), è in tale momento che si ha certezza del quantum complessivo dovuto al dipendente.
Pertanto, nel caso in esame, il termine di decadenza di quarantotto mesi per l'esercizio del diritto al rimborso decorre dal giorno in cui la ritenuta è stata operata dal Fondo sul saldo dell'indennità corrisposta. Ne deriva che per l'odierno ricorrente che ha ricevuto l'indennità di buonuscita e subìto la ritenuta dell'anno 2017 è ormai decorso il termine di decadenza di quarantotto mesi previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 602/73 dal giorno in cui ha subito la ritenuta dal Fondo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno, esaminati gli atti del procedimento, ritiene il ricorso fondato e, pertanto meritevole di accoglimento.
È consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui le indennità supplementari di buonuscita, concesse dal Fondo Assistenza per i Finanzieri (FAF),sono assimilabili al trattamento di fine rapporto (TFR),
e pertanto devono essere sottoposte a tassazione separata e non integrale, come previsto dall'art. 17, comma 1, del D.P.R. 917/86 (TUIR). In particolare, l'indennità di buonuscita deve essere trattata fiscalmente come il TFR, con la conseguente possibilità di applicare i criteri di abbattimento dell'imponibile previsti dall'art. 19, comma 2-bis, TUIR. L'Amministrazione Finanziaria ha riconosciuto tale indirizzo giuridico con la risposta a interpello n. 91/24, confermando che l'indennità in parola deve essere trattata fiscalmente come il TFR.
La pretesa fiscale di trattenere l'IRPEF su tali indennità, senza applicare le riduzioni dell'imponibile previste, si fondava su un'interpretazione errata del Ministero delle Finanze, come confermato dalla giurisprudenza
(Cass. 25396/2017; Cass. 2558/2017).
L'Amministrazione ha eccepito la tardività delle istanze di rimborso, richiamando l'art. 38 del DPR 602/1973, che stabilisce un termine di 48 mesi per la richiesta di rimborso a partire dalla data della ritenuta o del versamento. Tuttavia, tale eccezione non può trovare accoglimento. La ritenuta non fu frutto di un errore materiale, ma di un'interpretazione errata dell'Amministrazione, che è stata giuridicamente riconosciuta come tale solo successivamente all'evoluzione della giurisprudenza. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. 7936/2024; Cass. 32309/2019; Cass. 13436/2017), il termine di decadenza decorre non dalla data del versamento,ma dal momento in cui l'illegittimità della trattenuta è giuridicamente riconosciuta.
Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso è fondato e va accolto.
Sussistono giusti motivi, in considerazione della natura della controversia e della peculiarità delle questioni trattate, per disporre la compensazione per intero delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno sez.XI, in composizione monocratica, accoglie il ricorso,e compensa le spese.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LUPI PIERFRANCESCO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3100/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 25/2026 depositato il
12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: in atti.
Resistente: in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ricorre contro l'Agenzia delle Entrate - Dir. Prov. Salerno avverso il silenzio rifiuto formatosi sulla istanza di rimborso delle ritenute irpef applicate sulle indennità di buonuscita erogate dal fondo di assistenza ai finanzieri (FAF) dell'importo di € 2.922,07.
Il ricorrente, ex appartenente al Corpo della Guardia di Finanza, afferma di aver percepito,successivamente al suo congedo, l'indennità aggiuntiva di buonuscita erogata dal Fondo Assistenza per i Finanzieri (FAF). Il compenso di cui si tratta è stato assoggettato a tassazione in base alla disciplina dettata dalla circolare del
Ministero delle Finanze del 5 febbraio 1986, n. 2.
In epoca recente, con parere n. 91/2024, l'Agenzia delle Entrate in risposta all'interpello presentato in data
13 dicembre 2023 dal Fondo di Assistenza per i Finanzieri, ha chiarito che la base imponibile dell'indennità aggiuntiva di buonuscita deve essere determinata al lordo della riduzione di € 309,87 per ciascun anno di servizio, inclusi i periodi di anzianità convenzionale pari a cinque anni.
Motivi del ricorso.
1. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 21 DEL D.LGS. 31 DICEMBRE 1992, N. 546.
2. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 19 CO.
2 - BIS DEL TUIR
3. Violazione e/o falsa applicazione dell'Art. 38 del D.P.R. 602/1973.
4. Violazione e\o falsa applicazione dell'art. 21, comma 2, del D.lgs. n. 546/1992.
Chiede l'accoglimento del ricorso, il ricomputo delle ritenute IRPEF effettuate dal FAF sull'indennità aggiuntiva di buonuscita oltre alla liquidazione degli importi richiesti a rimborso;
la condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno, ritualmente costituita, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato.
Con due motivi di ricorso, trattabili congiuntamente in quanto strettamente connessi, la difesa del ricorrente oppone la presunta violazione dell'art. 38 del D.P.R. n. 602/73 e afferma che il dies a quo da cui far decorrere il termine decadenziale di quarantotto mesi non decorra dalla data in cui è stata operata la ritenuta , bensì dalla risposta ad interpello n. 91/2024 del 12/04/2024, in quanto solamente da questa data sarebbe mutata la natura giuridica delle somme trattenute, con conseguente onere del contribuente di presentazione dell'istanza. Secondo l'agenzia l'assunto è privo di qualsivoglia pregio giuridico. Tenuto conto che le maggiori imposte trattenute derivano da un errato calcolo della base imponibile (da cui avrebbe dovuto essere scomputato l'importo di € 309,87 per ciascun anno di servizio) e che la base imponibile può essere definitivamente determinata solo con l'erogazione del saldo (quando, cioè, l'indennità spettante all'iscritto viene quantificata dal Fondo nella misura definitiva), è in tale momento che si ha certezza del quantum complessivo dovuto al dipendente.
Pertanto, nel caso in esame, il termine di decadenza di quarantotto mesi per l'esercizio del diritto al rimborso decorre dal giorno in cui la ritenuta è stata operata dal Fondo sul saldo dell'indennità corrisposta. Ne deriva che per l'odierno ricorrente che ha ricevuto l'indennità di buonuscita e subìto la ritenuta dell'anno 2017 è ormai decorso il termine di decadenza di quarantotto mesi previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 602/73 dal giorno in cui ha subito la ritenuta dal Fondo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno, esaminati gli atti del procedimento, ritiene il ricorso fondato e, pertanto meritevole di accoglimento.
È consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui le indennità supplementari di buonuscita, concesse dal Fondo Assistenza per i Finanzieri (FAF),sono assimilabili al trattamento di fine rapporto (TFR),
e pertanto devono essere sottoposte a tassazione separata e non integrale, come previsto dall'art. 17, comma 1, del D.P.R. 917/86 (TUIR). In particolare, l'indennità di buonuscita deve essere trattata fiscalmente come il TFR, con la conseguente possibilità di applicare i criteri di abbattimento dell'imponibile previsti dall'art. 19, comma 2-bis, TUIR. L'Amministrazione Finanziaria ha riconosciuto tale indirizzo giuridico con la risposta a interpello n. 91/24, confermando che l'indennità in parola deve essere trattata fiscalmente come il TFR.
La pretesa fiscale di trattenere l'IRPEF su tali indennità, senza applicare le riduzioni dell'imponibile previste, si fondava su un'interpretazione errata del Ministero delle Finanze, come confermato dalla giurisprudenza
(Cass. 25396/2017; Cass. 2558/2017).
L'Amministrazione ha eccepito la tardività delle istanze di rimborso, richiamando l'art. 38 del DPR 602/1973, che stabilisce un termine di 48 mesi per la richiesta di rimborso a partire dalla data della ritenuta o del versamento. Tuttavia, tale eccezione non può trovare accoglimento. La ritenuta non fu frutto di un errore materiale, ma di un'interpretazione errata dell'Amministrazione, che è stata giuridicamente riconosciuta come tale solo successivamente all'evoluzione della giurisprudenza. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. 7936/2024; Cass. 32309/2019; Cass. 13436/2017), il termine di decadenza decorre non dalla data del versamento,ma dal momento in cui l'illegittimità della trattenuta è giuridicamente riconosciuta.
Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso è fondato e va accolto.
Sussistono giusti motivi, in considerazione della natura della controversia e della peculiarità delle questioni trattate, per disporre la compensazione per intero delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno sez.XI, in composizione monocratica, accoglie il ricorso,e compensa le spese.