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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/05/2025, n. 1999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1999 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 24/2025
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice di Milano
Dr. Antonio Lombardi quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
, , con Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
l'Avv.to GANCI FABIO e con l'Avv.to MICELI WALTER ( ), elettivamente C.F._3 domiciliati in Indirizzo Telematico;
RICORRENTI contro
, con l'Avv.to Controparte_1 P.IVA_1
ROVELLI STEFANO e con l'Avv.to SERAFINO FRANCESCO ( VIA C.F._4
SODERINI, 24 20146 MILANO;
RESISTENTE
OGGETTO: Carta docenti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 27/12/2024 i ricorrenti e convenivano in giudizio il Parte_1 Parte_2 Controparte_1
premettendo di essere insegnanti e di aver prestato servizio alle dipendenze del
[...] [...]
resistente in forza di contratti di lavoro a tempo determinato nei seguenti Controparte_1 anni scolastici e per i seguenti periodi:
: Parte_1
- a.s. 2018/2019, contratto dal 23.10.2018 al 30.06.2019, per n. 18 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Comprensivo “MO SE” di MO SE (MI) MIIC83200V;
- a.s. 2019/2020, contratto dal 02.10.2019 al 30.06.2020, per n. 18 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Comprensivo “MO SE” di MO SE (MI) MIIC83200V;
- a.s. 2020/2021, contratto dal 13.10.2020 al 30.06.2021, per n. 15 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Comprensivo “MO SE” di MO SE (MI) MIIC83200V;
- a.s. 2021/2022, contratto dal 09.09.2021 al 31.08.2022, per n. 18 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Comprensivo “MO SE” di MO SE (MI) MIIC83200V;
- a.s. 2022/2023, contratto dal 12.09.2022 al 31.08.2023, per n. 18 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Comprensivo “MO SE” di MO SE (MI) MIIC83200V.
Parte_2 nell'a.s. 2023/24 ha prestato servizio d'insegnamento con contratto dal 20.09.2023 al
30.06.2024, per n. 12 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto “Primaria Pascoli” di Milano
MIEE8CE01C; contratto dal 10.10.2023 al 30.06.2024, per n. 6 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto “Primaria Pascoli” di Milano MIEE8CE01C.
Posta la giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, nonché la competenza del Tribunale adito in funzione del giudice del lavoro, richiamata l'applicabilità del principio di uguaglianza e non discriminazione di cui alla clausola 4 punto 1 Accordo Quadro, della Direttiva CE n. 1990/70, eccepita la violazione dell'art. 4 Accordo Quadro per come interpretato dalla giurisprudenza comunitaria, degli artt. 63 e 64 CCNL Comparto Scuola, concludevano chiedendo:
«In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n.
107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016
(nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato)
e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo
2 determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto di
e a usufruire della “Carta elettronica” per Parte_1 Parte_2
l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20,
2020/21, 2021/22 e 2022/23 ) e per l'anno scolastico 2023/24 Parte_1
(RUZZANTE ELISA), o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il Contr
a costituire in favore di parte ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e
8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito della somma di € 2.500,00
) e di € 500,00 ) quale contributo alla formazione Parte_1 Parte_2 professionale di parte ricorrente.
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del D. Lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE e del diritto di e a usufruire della “Carta elettronica” per Parte_1 Parte_2
l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20,
2020/21, 2021/22 e 2022/23 ) e per l'anno scolastico 2023/24 Parte_1
Cont
), o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, condannarsi il . al Parte_2 risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di
€ 2.500,00 ) e di € 500,00 (RUZZANTE ) o nella diversa somma Parte_1 Pt_2 risultante dovuta
***
Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali.
***
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18».
3 Il ricorso proposto da e appare fondato e meritevole di Parte_1 Parte_2 accoglimento, nella misura di seguito indicata, per le ragioni enunciate ed esposte.
Va preliminarmente dato atto dell'intervenuta rinuncia, ad opera di della richiesta Parte_2 relativa all'anno scolastico 2018/2019.
In diritto viene in rilievo l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 il quale così dispone: Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica Controparte_3
o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di tale legge, il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il successivo dal DPCM del
28/11/2016 hanno ribadito che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato;
non v'è dubbio, quindi, che i docenti precari siano esclusi dall'accesso a tale beneficio.
Ebbene, al fine del decidere va rilevato che sulla questione si è di recente pronunciata la Corte di
Giustizia Europea che, con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022 resa nella causa c 450/2, ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015 oggetto di causa, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasti con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE
e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE) nei seguenti termini: «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo
4 indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di € 500 all'anno, concesso al fine di CP_1 sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Considerato che i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente (identiche essendo mansioni e funzioni), se ne deve concludere che la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro (al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio) comporti per l'effetto una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro.
***
In linea con tale decisum va poi richiamato anche quanto deciso dal Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 1842 del 16/3/2022, ha censurato negativamente la scelta del convenuto di CP_1 escludere dal beneficio i docenti a termine in quanto irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. (ex artt. 3, 35 e 97 della Costituzione).
In particolare, il giudice amministrativo ha rilevato che è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per
5 l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti;
da ciò deriva che il diritto – dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso.
Per l'effetto è stato annullato il d.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, e la nota applicativa del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nonché il d.P.C.M. del 28 novembre 2016 che ha sostituito i CP_4 precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente.
Va, per altro, osservato come la Corte di Cassazione, adita in sede di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c., ha con pronuncia del 27 ottobre 2023, enunciato i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore,
6 dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio
o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
In merito all'eccezione di prescrizione, relativa all'annualità 2019/2020 per il ricorrente Parte_1
, la stessa appare infondata alla luce dell'atto di diffida del 28/10/2023 (doc. 7 fascicolo parte
[...] ricorrente) che vale ad interrompere il decorso del termine prescrizionale quinquennale.
In merito all'eccezione di carenza di interesse ad agire, la difesa di parte ricorrente ha prodotto graduatorie GPS nelle quali risulta inserita la ricorrente e contratto a tempo Parte_2 indeterminato con riferimento alla posizione , con conseguente prova della Parte_1 permanenza di ambedue i ricorrenti nel sistema scolastico, e infondatezza dell'eccezione.
Ne deriva per l'effetto che la domanda debba trovare integrale accoglimento ed accertato il diritto del ricorrente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23 per un Parte_1 totale di € 2.000,00 e della ricorrente per l'anno scolastico 2023/2024 per un totale di € Parte_2
500,00, con conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione dei ricorrenti detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Per quanto sopra esposto, l'accoglimento del ricorso giustifica la condanna del convenuto CP_1 al pagamento delle spese di lite sopportate dalle parti ricorrenti, nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
accoglie, per quanto di ragione, il ricorso proposto da e e, per Parte_1 Parte_2
l'effetto, accerta e dichiara il diritto del ricorrente per gli anni scolastici 2019/20, Parte_1
2020/21, 2021/22 e 2022/23 per un totale di € 2.000,00 e della ricorrente per l'anno Parte_2 scolastico 2023/2024 per un totale di € 500,00, e condanna la parte convenuta a mettere a disposizione delle parti detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, da maggiorarsi di interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione condanna il al pagamento, in favore di parte ricorrente delle spese di lite, Controparte_1 che liquida in € 2.000,00 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
7 Milano, 6/5/2025
Il Giudice
Antonio Lombardi
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