Sentenza 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 08/05/2026, n. 1388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1388 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01388/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00463/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 463 del 2026, proposto da
OS RU, rappresentato e difeso dall'avvocato Valentina Cappello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
al decreto ingiuntivo n. 490/2023 emesso dal Tribunale di Siracusa – Sez. Lavoro, dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. in data 13.11.2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2026 il dott. US NN OSrio IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e RI
Con decreto ingiuntivo n. 490/2023 emesso dal Tribunale di Siracusa – Sez. Lavoro, nel giudizio iscritto al n. 2180/2023 R.G.L., in data 09.08.2023, notificato unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo, in data 04.09.2023 e, non essendo opposto nei termini di legge, dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. in data 13.11.2023, è stato riconosciuto il diritto della Sig.ra OS RU a fruire della c.d. “carta docenti” per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, per complessivi € 1.500,00 oltre interessi e rivalutazione e le spese del giudizio monitorio; e per gli effetti al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, è stato ingiunto di pagare immediatamente e senza dilazione alla stessa l’importo di € 1.500,00, oltre interessi legali sulla somma gradatamente rivalutata dal dì del sorgere del diritto all’effettivo soddisfo.
Nonostante la notifica del Decreto Ingiuntivo dichiarato esecutivo in data 16.11.2023, il Ministero non ha ancora messo a disposizione di quella la somma di complessivi € 1.500,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo.
Ritenendo esser vanamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della P.A. prefigurato dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 2006, modificato dall' articolo 147, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'articolo 44, comma 3, lettera a), del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la Sig.ra OS RU, con ricorso notificato il 26 febbraio 2026, ha agito per ottenere l’ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 490/2023 emesso dal Tribunale di Siracusa – Sez. Lavoro.
L’Amministrazione intimata non si costituiva in giudizio.
Il giorno 07/05/2026 aveva luogo la camera di consiglio fissata per l’esame del ricorso in epigrafe, con rimessione dello stesso in decisione.
Preliminarmente, il Collegio ritiene esser stato rispettato il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo (avvenuta in data 16/11/2023) previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e ss. modifiche, in quanto la notifica dell’atto introduttivo del giudizio è avvenuta il 26/02/2026, dopo più di due anni dall’avvenuta notifica del decreto ingiuntivo n. 490/2023 emesso dal Tribunale di Siracusa – Sez. Lavoro, dichiarato esecutivo a seguito di mancata opposizione allo stesso in data 13/11/2023. Né occorre, in questo caso, fornire la prova, da parte della ricorrente, del passaggio in giudicato di quest’ultimo – così come invece per le sentenze del G.O. –, dato che nell’ipotesi di Decreto Ingiuntivo a ciò supplisce la sua dichiarazione di esecutività ex art. 647 c.p.c. (anche in considerazione del fatto che una eventuale opposizione tardiva a norma dell’art. 650 c.p.c. non priva di efficacia esecutiva ipso iure il provvedimento monitorio, ma si limita a renderne possibile la sospensione dell’efficacia in base ai criteri di cui all’art. 649 c.p.c. …).
Nel merito, la pretesa esercitata dai ricorrenti trova fondamento nel Decreto Ingiuntivo sopra indicato. Il collegio pertanto accoglie il ricorso in epigrafe, e per gli effetti ordina al Ministero intimato accreditare alla ricorrente sulla cd. carta docente l’importo di € 1.500,00, oltre interessi legali sulla somma gradatamente rivalutata dal dì del sorgere del diritto all’effettivo soddisfo, entro il termine di giorni 60 dalla data di comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Per l’ipotesi di inottemperanza protrattasi oltre il termine indicato al paragrafo precedente, nomina sin d’ora quale commissario ad acta il responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà per lo stesso di delega in favore di funzionario di posizione apicale assegnato al medesimo ufficio, affinchè assicuri la ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 490/2023 emesso dal Tribunale di Siracusa – Sez. Lavoro entro il termine di (ulteriori) 60 giorni dal vano scadere di quello indicato in precedenza.loro
Le spese processuali seguono la soccombenza, e vengono liquidate secondo quanto esposto all’interno del dispositivo, con loro distrazione in favore del difensore della parte ricorrente – il quale dichiara in gravame di avere anticipato le spese e non ancora riscosso le competenze della presente procedura -, così come consente il combinato disposto degli artt. 26, primo comma, c.p.a. e 93, primo comma, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) accoglie il ricorso in epigrafe, e per gli effetti ordina al Ministero intimato accreditare alla ricorrente sulla cd. carta docente l’importo di € 1.500,00, oltre interessi legali sulla somma gradatamente rivalutata dal dì del sorgere del diritto all’effettivo soddisfo, entro il termine di giorni 60 dalla data di comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Per l’ipotesi di inottemperanza protrattasi oltre il termine indicato al paragrafo precedente, nomina sin d’ora quale commissario ad acta il responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà per lo stesso di delega in favore di funzionario di posizione apicale assegnato al medesimo ufficio, affinchè assicuri la ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 490/2023 emesso dal Tribunale di Siracusa – Sez. Lavoro entro il termine di (ulteriori) 60 giorni dal vano scadere di quello indicato in precedenza.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida - nell’osservanza di quanto previsto dal D.M. n. 55/2014, e più in particolare dalla Tabella n. 16 dell’Allegato n. 1 allo stesso (relativa ai procedimenti di esecuzione mobiliare) - nell’importo complessivo di 552,00 (cinquecentocinquantadue/00) euro, più accessori così come per legge, e con loro distrazione in favore del patrocinatore antistatario della ricorrente, in persona dell’Avv. Valentina Cappello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
US NN OSrio IN, Presidente FF, Estensore
Emanuele Caminiti, Primo Referendario
Cristina Consoli, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| US NN OSrio IN |
IL SEGRETARIO