Ordinanza presidenziale 30 settembre 2016
Accoglimento
Sentenza 7 agosto 2018
Sentenza 1 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 01/03/2021, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/03/2021
N. 00278/2021 REG.PROV.COLL.
N. 02378/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2378 del 2008, proposto da
A.S. Services S.r.l. e Sogesta S.r.l., in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Michiara, Mariagrazia Romeo e Barbara Mazzullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Mariagrazia Romeo in Venezia, viale Ancona 17;
contro
Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Padova, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Testa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Pier Vettor Grimani in Venezia, Santa Croce 466/G;
nei confronti
dell’Impresa Cognolato Impianti S.r.l. e Vitibi S.r.l., in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dagli avv.ti Giovanni Ferasin, Daniele Neroni e Filippo Cazzagon, con domilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con elezione di domicilio presso lo studio del terzo in Venezia Mestre, Piazza Ferretto 22;
Bellini Costruzioni S.r.l., ER Donato non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso principale:
- dell’aggiudicazione dell’appalto dei lavori di manutenzione ordinaria, per l’anno 2009, nei fabbricati di proprietà o gestiti dall’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della Provincia di Padova siti nei Comuni compresi nel comparto e alla controinteressata impresa Cognolato Impianti s.r.l. in ATI costituenda con l’impresa VITIBI s.r.l.;
- dell’esclusione dalla procedura di gara della costituenda ATI composta dall’impresa Bellini Costruzioni s.r.l. e ER Donato e della successiva mancata riammissione alla gara della stessa.;
- di tutti gli atti annessi, connessi e/o consequenziali;
quanto al ricorso incidentale, proposto da Cognolato Impianti S.r.l. e Vitibi S.r.l.:
- delle operazioni della commissione di gara e dei relativi verbali 22 e 24 ottobre 2007 nella parte in cui non ha disposto l’esclusione della costituenda ATI Ballini costruzioni S.r.l. e ER Donato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Padova - (Pd);
Visto l'atto di costituzione in giudizio con ricorso ricorrente incidentale, proposto da Cognolato Impianti S.r.l. e Vitibi S.r.l.;
Vista la comunicazione del 19 novembre 2020, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 1° dicembre 2020 tenuta con le modalità di cui agli artt. 84, comma 6, D.L. n. 18 del 2020 e 4, comma 1, D.L. n. 28 del 2020 e 25, D.L. n. 137 del 2020, il dott. Nicola Bardino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che le ricorrenti principali, in data 19 novembre 2020, hanno depositato la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dell’impugnazione, con compensazione delle spese di lite;
Ritenuto che il ricorso principale deve essere pertanto dichiarato improcedibile a norma degli artt. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.;
Ritenuto che deve essere conseguentemente dichiarata l’improcedibilità anche del ricorso incidentale, proposto dalle controinteressate, Cognolato Impianti S.r.l. e Vitibi S.r.l., essendo venuto meno l’interesse all’esame dello stesso;
Ritenuto che le spese di lite vanno compensate, conformemente alla richiesta di parte ricorrente, sussistendone giusti motivi in ragione della particolare complessità delle questioni oggetto del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sul ricorso incidentale, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 1° dicembre 2020, tenuta in modalità videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Andrea Migliozzi, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Referendario
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Andrea Migliozzi |
IL SEGRETARIO