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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/12/2025, n. 3871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3871 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 12024/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Dott. Nicola Latour Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 29.10.2025 da
1) Signora Parte_1
C.F. C.F._1 nata a [...] in data [...] residente a [...] cittadina italiana con l'Avv. Valentina Bucci presso il quale ha eletto domicilio telematico
2) Parte_2
C.F. C.F._2 nato a [...] in data [...] residente a [...], cittadino italiano con l'Avv. Valentina Bucci presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio in Milano con rito civile in data 11 settembre 2014 in Milano (MI) trascritto con il numero 1291, Registro 01, Parte 1
x separati consensualmente con verbale in data 19 aprile 2021 omologato con decreto del 21 maggio 2021 con i seguenti figli: C.F. ) residente a [...], Parte_3 C.F._3
Via A. Diaz n. 16, cittadino italiano
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29 ottobre 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso Pt_3 la madre;
2) il padre potrà tenere con sé il figlio ogni volta che vorrà salvo il necessario accordo preventivo con la madre e comunque secondo i periodi di seguito indicati che i ricorrenti riconoscono quale contenuto minimo del diritto di visita: tutti i sabato mattina dalle ore 10,30 fino alla domenica all'ora di pranzo;
3) i genitori trascorreranno con il figlio, ad anni alterni, le giornate del 24 e del 25 dicembre;
4) le vacanze pasquali seguiranno il criterio dell'alternanza;
5) le vacanze estive saranno concordate secondo le esigenze di entrambi i ricorrenti. Ciascun genitore potrà trascorre con il figlio due settimane, anche non consecutive.
6) il Signor corrisponderà alla Signora a titolo di assegno al mantenimento del figlio Parte_2 Pt_1
la somma mensile di Euro 220,00, rivalutabile secondo l'indice Istat (prima rivalutazione Pt_3 novembre 2026), che corrisponderà alla Signora a mezzo bonifico bancario entro il giorno 1 Pt_1
(uno) di ogni mese;
7) le spese straordinarie, preventivamente concordate e documentate, saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50 % secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal
Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e successive modifiche del giugno 2025 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico i) mensa scolastica;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo e non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo) f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
Tali spese dovranno essere rimborsate entro la fine del mese di competenza.
8) il Signor concede alla Signora l'uso gratuito dell'autovettura di sua proprietà Parte_2 Pt_1 marca e modello Lancia Ypsilon 1.2 69 CV (5 porte, elefantino) targata FN382NK (telaio numero
05395341) continuando a farsi carico delle spese di assicurazione, di gestione e di custodia dell'autovettura finché la Signora ne avrà la necessità per occuparsi degli spostamenti e della Pt_1 cura del figlio Pt_3
9) entrambi i ricorrenti rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti;
10) i ricorrenti dichiarano di non aver nulla a che pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo, fatti salvi gli accordi di cui al presente ricorso;
11) entrambi i ricorrenti comunicheranno ogni cambiamento di residenza o domicilio, nonché
l'indirizzo ed il recapito telefonico del luogo di villeggiatura durante il periodo delle vacanze con il figlio;
12) entrambi i ricorrenti rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentono l'iscrizione del figlio minore sul proprio passaporto;
13) l'assegno unico universale per il figlio resterà interamente a favore della signora Pt_3
. Parte_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Milano in data 11 settembre 2014 tra e Parte_1 Parte_2 2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Seregno dove l'atto è stato parimenti trascritto. Così deciso in Milano, il 3.12.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Nicola Latour Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG