Cass. pen., sez. II, sentenza 09/03/2026, n. 9026
CASS
Sentenza 9 marzo 2026

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  • Accolto
    Insussistenza del reato presupposto

    La Corte ha ritenuto che la falsificazione dell'assegno non trasferibile, avvenuta prima della depenalizzazione, non potesse costituire reato presupposto per la ricettazione, poiché la condotta di ricezione era successiva alla depenalizzazione.

  • Accolto
    Insussistenza dell'elemento soggettivo della ricettazione

    La Corte ha ritenuto che, venendo meno il reato presupposto, non potesse sussistere l'elemento soggettivo della ricettazione.

  • Altro
    Mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche

    La Corte ha ritenuto che, dato l'annullamento della sentenza per insussistenza del fatto, la questione delle attenuanti fosse assorbita.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 09/03/2026, n. 9026
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9026
    Data del deposito : 9 marzo 2026

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