CASS
Sentenza 9 marzo 2026
Sentenza 9 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/03/2026, n. 9026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9026 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MO IO nato ad [...] il [...] avverso la sentenza del 19/03/2025 della Corte d'appello di Roma. Udita la relazione svolta dal Consigliere SA IO;
rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. Il Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio, con requisitoria scritta, ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Roma ha confermato la condanna di IO MO per avere ricevuto un assegno riferibile a ST LO MA;
nel corpo della motivazione si specificava che si trattava di un assegno “clonato” perché la persona offesa titolare del conto non lo aveva mai emesso ed il titolo originale si trovava ancora all'interno del carnet in suo possesso;
l’assegno clonato era stato negoziato da IO MO in data 27 giugno 2017 che, in questo modo, aveva lucrato la somma di cinquemilacinquecento euro. Penale Sent. Sez. 2 Num. 9026 Anno 2026 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 12/02/2026 2 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione il difensore di IO MO che deduceva: 2.1. violazione di legge (artt. 485, 648 cod. pen.): il reato di ricettazione sarebbe insussistente in quanto mancherebbe il reato presupposto;
invero la clonazione dell'assegno - non trasferibile - era stata depenalizzata con d.lgs n. 7 del 15 gennaio 2016: poiché la condotta illecita, relativa ad un assegno non trasferibile, risale al giugno 2017, il reato presupposto non sussiste;
2.2. violazione di legge (art. 648 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo della ricettazione;
2.3.violazione di legge (artt. 62-bis e 133 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla definizione del trattamento sanzionatori ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto. 1.1. Per integrare il delitto di ricettazione è necessario che il bene ricevuto sia provento di reato. Nel caso in esame (a) il reato presupposto, ovvero la falsificazione degli assegni non trasferibili (come quello in esame di importo superiore ai mille euro) attraverso “clonazione”, risultava depenalizzato ad opera del d.lgs n. 7 del 15 gennaio 2017, (b) la condotta di ricezione degli assegni falsificati è stata consumata nel giugno 2017, dunque successivamente alla depenalizzazione, (c) non vi sono elementi per ritenere che la clonazione dell’assegno non trasferibile – reato presupposto della ricettazione - fosse precedente all’intervento di depenalizzazione. Emerge, cioè, che la condotta di falsificazione è stata consumata quando la stessa non costituiva più reato, a causa dell’abolitio criminis decisa dal legislatore, il che impedisce di ritenere integrato il presupposto della ricettazione. Tale conclusione è coerente con la giurisprudenza, formatasi sul tema dell’abolitio criminis, secondo cui la ricettazione di un assegno bancario con clausola di non trasferibilità oggetto di falsificazione conserva rilevanza penale anche dopo la depenalizzazione, ad opera del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, del presupposto reato di falso in scrittura privata, atteso che nella ricettazione la provenienza da delitto dell'oggetto materiale del reato è elemento definito da norma esterna alla fattispecie incriminatrice, per cui l'eventuale abrogazione di tale norma non assume rilievo ai sensi dell'art. 2 cod. pen., dovendo la rilevanza penale del fatto essere valutata con esclusivo riferimento al momento in cui ha 3 avuto luogo la condotta tipica di ricezione della cosa (tra le altre: Sez. 2, n. 32775 del 30/06/2021, Briglia, Rv. 281859 – 01). Tale giurisprudenza, che affronta il tema dell’incidenza dell’abolitio criminis del reato presupposto sul reato derivato di ricettazione, presuppone, infatti, che, nel momento in cui viene consumata, la condotta che identifica il reato presupposto, costituisca reato. 1.2. Può, dunque, essere affermato che la ricezione di assegni con clausola di non trasferibilità “falsificati dopo” la abolitio criminis effettuata dal d.lgs n. 7 del 15 gennaio 2016 non integra il reato di ricettazione perché il delitto presupposto non è più previsto come reato. 1.3. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il fatto non sussiste. Così deciso, il giorno 12 febbraio 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente SA IO IO GA
rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. Il Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio, con requisitoria scritta, ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Roma ha confermato la condanna di IO MO per avere ricevuto un assegno riferibile a ST LO MA;
nel corpo della motivazione si specificava che si trattava di un assegno “clonato” perché la persona offesa titolare del conto non lo aveva mai emesso ed il titolo originale si trovava ancora all'interno del carnet in suo possesso;
l’assegno clonato era stato negoziato da IO MO in data 27 giugno 2017 che, in questo modo, aveva lucrato la somma di cinquemilacinquecento euro. Penale Sent. Sez. 2 Num. 9026 Anno 2026 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 12/02/2026 2 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione il difensore di IO MO che deduceva: 2.1. violazione di legge (artt. 485, 648 cod. pen.): il reato di ricettazione sarebbe insussistente in quanto mancherebbe il reato presupposto;
invero la clonazione dell'assegno - non trasferibile - era stata depenalizzata con d.lgs n. 7 del 15 gennaio 2016: poiché la condotta illecita, relativa ad un assegno non trasferibile, risale al giugno 2017, il reato presupposto non sussiste;
2.2. violazione di legge (art. 648 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo della ricettazione;
2.3.violazione di legge (artt. 62-bis e 133 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla definizione del trattamento sanzionatori ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto. 1.1. Per integrare il delitto di ricettazione è necessario che il bene ricevuto sia provento di reato. Nel caso in esame (a) il reato presupposto, ovvero la falsificazione degli assegni non trasferibili (come quello in esame di importo superiore ai mille euro) attraverso “clonazione”, risultava depenalizzato ad opera del d.lgs n. 7 del 15 gennaio 2017, (b) la condotta di ricezione degli assegni falsificati è stata consumata nel giugno 2017, dunque successivamente alla depenalizzazione, (c) non vi sono elementi per ritenere che la clonazione dell’assegno non trasferibile – reato presupposto della ricettazione - fosse precedente all’intervento di depenalizzazione. Emerge, cioè, che la condotta di falsificazione è stata consumata quando la stessa non costituiva più reato, a causa dell’abolitio criminis decisa dal legislatore, il che impedisce di ritenere integrato il presupposto della ricettazione. Tale conclusione è coerente con la giurisprudenza, formatasi sul tema dell’abolitio criminis, secondo cui la ricettazione di un assegno bancario con clausola di non trasferibilità oggetto di falsificazione conserva rilevanza penale anche dopo la depenalizzazione, ad opera del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, del presupposto reato di falso in scrittura privata, atteso che nella ricettazione la provenienza da delitto dell'oggetto materiale del reato è elemento definito da norma esterna alla fattispecie incriminatrice, per cui l'eventuale abrogazione di tale norma non assume rilievo ai sensi dell'art. 2 cod. pen., dovendo la rilevanza penale del fatto essere valutata con esclusivo riferimento al momento in cui ha 3 avuto luogo la condotta tipica di ricezione della cosa (tra le altre: Sez. 2, n. 32775 del 30/06/2021, Briglia, Rv. 281859 – 01). Tale giurisprudenza, che affronta il tema dell’incidenza dell’abolitio criminis del reato presupposto sul reato derivato di ricettazione, presuppone, infatti, che, nel momento in cui viene consumata, la condotta che identifica il reato presupposto, costituisca reato. 1.2. Può, dunque, essere affermato che la ricezione di assegni con clausola di non trasferibilità “falsificati dopo” la abolitio criminis effettuata dal d.lgs n. 7 del 15 gennaio 2016 non integra il reato di ricettazione perché il delitto presupposto non è più previsto come reato. 1.3. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il fatto non sussiste. Così deciso, il giorno 12 febbraio 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente SA IO IO GA