Cass. pen., sez. I, sentenza 03/02/2016, n. 25867
CASS
Sentenza 3 febbraio 2016

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Spetta al giudice del dibattimento, e non al giudice per le indagini preliminari, la competenza a decidere sulla richiesta di sospensione del procedimento e di messa alla prova ex art. 464 bis cod. proc. pen., avanzata in sede di opposizione a decreto penale di condanna.

Commentari4

  • 1Art. 464 - Giudizio conseguente all’opposizione
    https://www.filodiritto.com/

  • 2Art. 464-bis - Sospensione del procedimento con messa alla prova
    https://www.filodiritto.com/

  • 3Richiesta di messa alla prova in seguito a opposizione a decreto
    Emanuele Sylos Labini · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha stabilito che è del giudice per le indagini preliminari la competenza a decidere sulla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, presentata contestualmente all'opposizione ad un decreto penale di condanna. La pronuncia risulta di particolare interesse, poiché si pone in consapevole contrasto con quanto stabilito in una precedente decisione della stessa sezione, secondo cui, al contrario, sarebbe competente il giudice del dibattimento[1]. 2. Nel caso sottoposto al vaglio dei giudici di legittimità, l'imputata proponeva …

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  • 4Messa alla prova proposta con opposizione a decreto di condanna: chi decide?Accesso limitato
    Anna Larussa · https://www.altalex.com/ · 26 luglio 2017

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 03/02/2016, n. 25867
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25867
Data del deposito : 3 febbraio 2016

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