CASS
Sentenza 16 febbraio 2024
Sentenza 16 febbraio 2024
Massime • 1
In tema di stupefacenti, alla qualificazione giuridica del fatto in termini di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non consegue automaticamente il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., essendo necessario accertare, a tal fine, che risultino di speciale tenuità sia l'entità del lucro perseguito o effettivamente conseguito dall'agente, sia la gravità dell'evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta criminosa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/02/2024, n. 13659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13659 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AA CH (CUI 03YEUJE) nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale PIETRO MOLINO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 13659 Anno 2024 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: SCARCELLA ALESSIO Data Udienza: 16/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 16 marzo 2023, la Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze del 5 ottobre 2021, appellata, per quanto qui rileva, da AA CH, rideterminava la pena al medesimo inflitta, con la diminuente del rito abbreviato richiesto, in mesi 6 di reclusione ed euro 1000 di multa, confermando nel resto la sentenza appellata che lo aveva ritenuto colpevole, unitamente ad altro imputato qui non ricorrente, del reato di detenzione illecita in concorso di sostanza stupefacente del tipo hashish, ai sensi dell'art. 73, comma 5, TU Stup., in relazione a fatti contestati come commessi in data 15/04/2021. 2. Avverso la sentenza impugnata nel presente procedimento, il predetto ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore di fiducia, deducendo quat- tro motivi, di seguito sommariamente indicati. 2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge e correlato vizio di motivazione con riferimento al riconoscimento della responsabilità penale per il reato di cui all'art. 73, comma 5, TU Stup. In sintesi, si censura la sentenza per aver ritenuto provata la responsabilità sulla base di indizi incerti, ritenendo riconducibili i frammenti di stupefacente rin- venuti nei giardini di via Allori sulla base delle dichiarazioni della denunciante Sco- pece e sul riconoscimento da questa svolto. La teste non avrebbe descritto le sem- bianze dei soggetti che il giorno del fatto erano dediti allo spaccio nei giardini né le riproduzioni fotografiche estratte dal cellulare della donna, non chiare, avreb- bero consentito di rilevare le caratteristiche somatiche dei soggetti idonee a de- scriverli. Quanto al riconoscimento, sarebbe avvenuto quando i due imputati erano già stati fermati a bordo dell'auto di servizio, ciò che avrebbe potuto avere un effetto suggestivo. L'imputato è stato trovato in possesso di un piccolo frammento di hashish, pari a 0,5 grammi, per il quale soltanto può essergli attribuita la de- tenzione, mentre il resto dello stupefacente, rinvenuto nei giardini, non può essere ritenuto come detenuto dal ricorrente, non essendo stato accertato che corrispon- desse a quanto gli operanti avevano osservato come gettato dalle sue mani. In- fine, le somme rinvenute in disponibilità dell'imputato sono state restituite, a com- prova della loro non riconducibilità ad un'attività illecita. 2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge e correlato vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis, cod. pen. 2 In sintesi, si censura la sentenza per aver negato il riconoscimento della predetta causa di non punibilità per l'abitualità della condotta di spaccio, ciò che sarebbe emerso dalle dichiarazioni della CE. Diversamente, si sostiene in ricorso, sotto il profilo oggettivo l'offesa era di particolare tenuità, mentre sotto il profilo soggettivo il comportamento era senz'altro non abituale ed episodico. Già nell'atto di appello era stato contestato l'errore in cui era incorso il primo giudice che aveva richiamato a giustificazione del diniego i precedenti penali dell'imputato, in realtà inesistenti, osservandosi come detto riconoscimento dell'art. 131-bis, cod. pen. era giustificabile per l'assenza di qualsiasi precedente, anche di polizia, sicché illegittima sarebbe la motivazione della Corte d'appello che, pur non valo- rizzando quanto sostenuto dal primo giudice, ha ritenuto di negare la causa di non punibilità ancorandola alle dichiarazioni della CE. Quanto da questa riferito, peraltro, oltre a suscitare dubbi sull'attendibilità, non potrebbe essere posto a base del diniego, essendosi riferita nelle dichiarazioni, richiamando precedenti episodi di spaccio, non all'imputato ma ad altri cittadini stranieri. La teste avrebbe ricono- sciuto l'imputato solo con riferimento allo spaccio del 15 aprile 2021, addebitando invece le precedenti condotte a soggetti diversi, donde si denuncia il travisamento probatorio di tali dichiarazioni che avrebbero determinato la Corte d'appello a ri- tenere abituale la condotta, escludendo così il riconoscimento dell'art. 131-bis, cod. pen. 2.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di violazione di legge e correlato vizio di motivazione in relazione all'art. 133, cod. pen. quanto alla mancata indi- viduazione del minimo aumento per la continuazione. In sintesi, difformemente dalla rubrica del motivo (in cui si contesta la man- cata individuazione del minimo aumento per la continuazione) la sentenza sarebbe censurabile nella parte in cui, pur rideterminando in senso favorevole al reo la pena base, avrebbe omesso di individuare la stessa in aderenza al minimo edittale previsto per legge, donde non sarebbe stato giustificato il discostamento dal mi- nimo edittale. 2.4. Deduce, con il quarto motivo, il vizio di violazione di legge e correlato vizio di motivazione in relazione all'art. 62, n. 4, cod. pen. ed all'art. 62-bis, cod. pen., quanto al mancato riconoscimento dell'attenuante della tenuità del fatto e delle attenuanti generiche, nonché in relazione al mancato riconoscimento del be- neficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione. 3 In sintesi, si duole il ricorrente anzitutto del mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., fondato sui quantitativi di stupe- facente e sulla quantità di principio attivo rinvenuto, tale da consentire di ricavare un numero elevato di dosi pari a 469, difettando la speciale tenuità riferita al lucro perseguito così come all'evento pericoloso. Si sostiene in ricorso che, diversa- mente, proprio sulla base dell'esegesi di questa Corte, ricorrevano le condizioni per il riconoscimento della richiamata attenuante, avendo infatti la sentenza di primo grado affermato che il quantitativo di sostanza era certamente di minima entità, sicché i giudici di appello, discostandosi da quanto affermato dal primo giudice, sarebbero incorsi in un errore motivazionale. Quanto al mancato ricono- scimento delle circostanze attenuanti generiche, i giudici di appello le avrebbero negate non rinvenendo elementi positivi e valorizzando l'abitualità e la modalità della condotta. Si tratterebbe di motivazione censurabile perché fondata erronea- mente sulla ritenuta abitualità desunta da precedenti penali in realtà inesistenti, senza peraltro valorizzare le condizioni del soggetto, straniero regolare e con oc- cupazione stabile, e non considerando la modestia della violazione, unitamente alla sua condizione disagiata e la condotta sostanzialmente collaborativa tenuta con gli operanti. Infine, si duole la difesa per il mancato riconoscimento dei benefici di legge, fondato ancora una volta sui precedenti penali e di polizia inesistenti, pur se indicati nel verbale di arresto. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta del 10.01.2024, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. In sintesi, sostiene il PG che il ricorso sarebbe inammissibile, riproponendo sostanzialmente in tutti i motivi e le doglianze di appello, che tuttavia si risolvono in una critica nel merito della valutazione - immune da vizi logici e come tale insindacabile in sede di legittimità - compiuta dai giudici territoriali, tanto in ordine agli elementi fondamentali dimostrativi della finalità di cessione dello stupefacente detenuto, quanto in ordine al complessivo trattamento sanzionatorio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, trattato cartolarmente ai sensi dell'art.23, d.l. n. 137 del 2020 e successive modifiche ed integrazioni, in assenza di istanza di discussione orale, è complessivamente infondato. 2. Il primo motivo è inammissibile sia perché generico per aspecificità sia perché manifestamente infondato. 4 2.1. È anzitutto aspecifico, in quanto non ci confronta minimamente con la motivazione della sentenza di appello che ha fornito ampia ed adeguata giustifi- cazione alle ragioni per le quali l'imputato fosse responsabile del reato addebita- togli in concorso con altro soggetto qui non ricorrente. La difesa, infatti, reitera, senza alcun apprezzabile elemento di novità cri- tica, le medesime doglianze svolte davanti ai giudici di appello sia con i motivi originari che con quelli aggiunti, limitandosi a riproporre sterilmente le medesime argomentazioni già confutate dai giudici territoriali. È quindi palese, nella specie, l'inammissibilità dell'impugnazione per gene- ricità dei motivi, rientrando in quest'ultima non solo la aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (tra le tante: Sez. 1, ord. n. 4521 del 20/01/2005, Rv. 230751 - 01). 2.2. E', del resto, evidente l'assoluta irrilevanza delle censure svolte, ade- guatamente vagliate dalla Corte territoriale, come emerge dalla lettura della mo- tivazione della sentenza impugnata. Evidenziano, sul punto, i giudici di merito come i motivi riguardanti la as- serita mancanza di prova in ordine alla finalità di cessione a terzi dello stupefa- cente rinvenuto nella disponibilità dei due imputati fossero privi di fondamento. Al riguardo, osserva la Corte territoriale, a prescindere dal dato che i due imputati si trovavano in possesso di vari frammenti di sostanza stupefacente in un luogo in cui abitualmente si svolge attività di cessione di dette sostanze, vi sono le dichia- razioni della teste CE MA, la quale ha dichiarato che dalla sua finestra aveva modo di notare quotidianamente una intensa attività di spaccio nei giardini di via Allori, effettuata da persone straniere, tant'è che quel giorno chiamava il 112 per segnalare quanto notato. Inoltre, la stessa osservava che la pattuglia dei CC. intervenuta sul luogo fermava due delle persone che aveva visto vendere la sostanza e che inoltre occultavano e si disfacevano della stessa appena prima dell'arrivo dei CC. La stessa riconosceva "con certezza assoluta" le due persone che venivano controllate e fermate dai CC. come quelle che prima stavano effet- tuando le operazioni di spaccio [verbale di s.i.t. rese il 15.4.2021 ai CC. di Firenze, in atti]. A ciò si aggiunge, precisa ulteriormente il giudice territoriale, l'ulteriore dato che i due imputati erano in possesso di un apprezzabile quantitativo di ha- shish [pari a complessivi 32,2 grammi], da cui è possibile ricavare un elevato numero di dosi [ben 469, come da relazioni tecniche in atti]; non solo, ma 5 l'AM veniva trovato in possesso anche di tre banconote da 20,00 euro cia- scuna, che, diversamente da altre, custodite nel portafoglio, il predetto portava addosso, tutte accartocciate;
elemento che suffraga - secondo una deduzione dei giudici territoriali sulla cui logicità non può invero dubitarsi -, come evidenziato dal primo giudice, con argomentazione pienamente condivisibile, l'ipotesi che detto denaro fosse provento della cessione a terzi di stupefacente. 2.3. La Corte territoriale si prende carico poi di esaminare l'identica do- glianza difensiva sviluppata in ricorso, ossia il tema della inattendibilità della de- nunciante CE. Sul punto la Corte territoriale sottolinea come il m.11o Tronca, che era sceso dall'auto di servizio prima di raggiungere i due imputati, onde sottrarsi alla loro vista, e osservarne il comportamento, aveva modo di vedere l'AM disfarsi dell'involucro in suo possesso, allorquando ancora non aveva raggiunto i due im- putati, sicché, si legge in sentenza, è del tutto congruente il dato che la teste, dalla finestra, abbia visto i sunnominati disfarsi degli involucri in loro possesso, prima che i medesimi venissero fermati dai CC. Difatti, nel verbale di arresto, in termini perfettamente coincidenti, si dà atto che i due imputati si disfacevano degli involucri immediatamente prima del momento in cui venivano bloccati dai CC, allorquando i predetti si accorgevano dell'arrivo dell'auto di servizio dei militari. Non vi è dubbio alcuno, poi, per i giudici di appello, sulla appartenenza degli involucri di stupefacente ai due imputati, non solo perché sono stati visti dai Ca- rabinieri nel mentre se ne disfacevano - uno lanciandolo lontano, ossia l'attuale ricorrente, l'altro tentando di occultarlo ricoprendolo di ghiaia - ma anche perché venivano osservati dalla teste CE, che dalla finestra, stava monitorando i movimenti dei sunnominati, in attesa che sopraggiungessero le forze dell'ordine che lei stessa aveva chiamato. I giudici di appello, poi, smentiscono quanto asserito dalla difesa dell'impu- tato in ricorso, sottolineando come fosse acquisito agli atti il fascicolo contenente le foto estrapolate dal video registrato sul cellulare della CE, le cui immagini, con evidente chiarezza, diversamente da quanto opinato dagli appellanti precisa la Corte d'appello, individuano i due soggetti - poi identificati negli imputati, così riconosciuti con assoluta certezza dalla predetta teste - nel mentre si trovavano nei giardini, intenti a compiere movimenti sospetti. Allo stesso modo logica è la confutazione dell'ulteriore doglianza replicata in sede di legittimità circa il mancato rinvenimento di attrezzature atte alla pesa- tura delle sostanze stupefacenti o strumenti idonei al taglio, atteso che, precisa la Corte territoriale, i due imputati erano già impegnati nella attività di spaccio in un 6 pubblico giardino, sicché è del tutto implausibile che i due avessero con sé bilancini o quant'altro necessario al confezionamento delle dosi. Ricorrono, conclusivamente, tutti gli elementi per ritenere l'attuale ricor- rente, secondo l'approdo valutativo dei giudici di merito, responsabile non solo della detenzione illecita della modesta dose di stupefacente rinvenuta addosso alla sua persona, ma anche di quella rinvenuta nei giardini di via Allori, essendo paci- fico in giurisprudenza che la "detenzione" non implica necessariamente un contatto fisico immediato con la droga, ma va intesa come disponibilità di fatto di essa, anche in difetto dell'esercizio continuo e/o immediato di un potere manuale da parte del soggetto attivo (Sez. 4, n. 47472 del 13/11/2008, Rv. 242389 - 01). Ed è coerente da un punto di vista logico quanto argomentato dai giudici territoriali che, sulla scorta degli elementi acquisiti, segnatamente delle dichiara- zioni della CE e di quanto caduto sotto la diretta percezione degli operanti, hanno attribuito al ricorrente anche la detenzione dello stupefacente che egli era stato visto "lanciare" alla vista dei militari intervenuti. 3. Il secondo motivo è invece infondato. I giudici territoriali argomentano in punto di riconoscimento della causa di non punibilità del fatto di particolare tenuità, poiché dagli atti si evince l'abitualità della condotta di spaccio da parte dei due imputati, come emerge dalle dichiara- zioni testimoniali della CE, ciò precludendo in radice la possibilità di ricono- scere l'ipotesi di cui all'art. 131-bis c.p. Nessun riferimento è operato, anzitutto, ai precedenti penali, sicché le do- glianze difensive sul punto appaiono del tutto distoniche rispetto all'argomentare della Corte territoriale. Quanto, poi, al presunto travisamento probatorio, quand'anche lo si rite- nesse rilevante per il fraintendimento operato dalla Corte territoriale circa il riferi- mento operato invero dalla CE agli "altri cittadini stranieri" che in precedenti occasioni ella avrebbe visto dedicarsi a tale illecita attività, si sarebbe comunque in presenza di un travisamento privo dei connotati della decisività (richiesto dalla costante giurisprudenza di questa Corte come requisito necessario per assumere rilievo rispetto all'impianto argomentativo della sentenza: da ultimo, Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085 - 01), atteso che si è comunque in presenza di un fatto non qualificabile come di particolare tenuità sotto il profilo dell'offensi- vità, tenuto conto del quantitativo di stupefacente (da cui erano ricavabili ben 469 dosi di stupefacente), non rilevando la circostanza che lo stesso sia stato (invero assai benevolmente) riqualificato come fatto lieve ai sensi dell'art. 73, comma 5, Tu Stup. 7 È stato infatti più volte affermato da questa Corte che in tema di stupefa- centi, la fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. sono fattispecie strutturalmente e teleologicamente non coinci- denti, atteso che, mentre ai fini della concedibilità della prima il giudice è tenuto a valutare i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione nonché la quantità e la qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità devono invece essere considerate le modalità della condotta, il grado di colpevolezza da esse desumibile, l'entità del danno o del pericolo, nonché il carattere non abituale della condotta (da ultimo: Sez. 3, n. 18155 del 16/04/2021, Rv. 281572 - 01 che, in applicazione del prin- cipio, la Corte ha escluso la contraddittorietà della sentenza impugnata che, a fronte del rinvenimento nella disponibilità dell'imputato di gr. 23,00 di marijuana, pari a 47 dosi complessive, aveva giudicato il fatto di lieve entità, negando la ricorrenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.). Principio, quest'ultimo, che vieppiù trova applicazione nel caso di specie dove la condotta di detenzione illecita riguardava un quantitativo di sostanza ben più consistente rispetto a quello oggetto di valutazione nel suddetto precedente, versandosi in un'ipotesi ben più grave nella quale sono ben 469 le dosi ricavabili dallo stupefacente, elemento questo del tutto idoneo a giustificare una attività illecita priva dei caratteri dell'occasionalità, come desumibile dal numero dei po- tenziali cessionari in ragione delle dosi ricavabili. 4. Il terzo motivo invece non si sottrae al giudizio di inammissibilità. I giudici di appello, infatti, hanno rimodulato la pena base per il reato con- testato in mesi 9 di reclusione ed euro 1500 di multa. All'epoca del commesso reato il legislatore puniva l'ipotesi del comma 5 dell'art. 73, TU Stup. con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329 (pene oggi aumentate, per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 4, comma 3, D.L. 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 novembre 2023, n. 159, con quelle della reclusione da sei mesi a cinque anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329 o con la pena della reclusione da diciotto mesi a cinque anni e della multa da euro 2.500 a euro 10.329, quando la condotta assume caratteri di non occasionalità). Il mero discostamento, dunque, di soli tre mesi di reclusione e di poco meno di 500 euro di multa rispetto al minimo edittale, non inficia il giudizio discrezionale operato dalla Corte d'appello ex art. 133, cod. pen., atteso che solo l'irrogazione 8 di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motiva- zione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e pre- ventiva della pena (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Rv. 276932 - 01), laddove nei casi, come quello in esame, in cui la pena base risulta fissata ben al di sotto del medio edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice (tra le tante: Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288 - 01). 5. Il quarto motivo, infine, deve essere rigettato perché infondato. I giudici territoriali hanno escluso il riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., osservando come, avuto riguardo ai quantitativi di stupefacente in possesso degli imputati, ed alla quantità di principio attivo in essi rinvenuto, da cui è possibile ricavare un numero elevato di dosi [ben 469: dal frammento del peso di circa 9 grammi, 126 dosi e dagli altri due 343 dosi- vedi relazioni tecniche del 20 e 28 maggio 2021, in atti], difettava la speciale tenuità riferita al lucro perseguito, così come all'evento pericoloso. 5.1. Le doglianze difensive rivestono valenza puramente contestativa, non rilevando in particolare la qualificazione operata dal primo giudice secondo cui il quantitativo di sostanza era certamente di minima entità, atteso che, se è ben vero che la circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è compatibile con la fattispecie di lieve entità, prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Sez. U, n. 24990 del 30/01/2020, Dabo, Rv. 279499 - 02), è anche vero che nessun automatismo nel riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., consegue alla qualificazione del fatto nell'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'artt. 73 TU Stup. Come infatti chiarito dalle stesse Sezioni Unite di questa Corte nella richiamata decisione: (§ 16) "il riconoscimento di tale attenuante nel caso concreto resta tuttavia affidato ad una puntuale ed esaustiva verifica, della quale il giudice di merito deve offrire adeguata giustificazione, che dia consistenza sia all'entità del lucro perseguito o effettivamente conseguito dall'agente, che alla gravità dell'e- vento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta considerata. Dovendosi tale ultimo elemento riferire alla nozione di evento in senso giuridico, esso è infatti idoneo a comprendere qualsiasi offesa penalmente rilevante, purché essa, come concretamente accertata, si riveli di tale particolare modestia da risultare "propor- zionata" alla tenuità del vantaggio patrimoniale che l'autore del fatto si proponeva di conseguire o ha in effetti conseguito". 9 Proprio tale precisazione consente quindi di ritenere del tutto giustificato l'approdo valutativo dei giudici di appello che, come visto, proprio facendo leva sul consistente numero di dosi ricavabili dallo stupefacente detenuto, ha ritenuto di- fettasse "la speciale tenuità riferita al lucro perseguito, così come all'evento peri- coloso". Affermazione, questa, del tutto logica e compatibile non tanto con il quan- titativo (che, come detto, ha condotto la benevola qualificazione del fatto come di lieve entità, nonostante il consistente numero di dosi ricavabili), quanto con il va- lore dello stupefacente detenuto e con il lucro (non certo minimo) perseguibile con la potenziale cessione della sostanza medesima, non certo qualificabile in termini di "tenuità" nell'argomentare del Supremo Collegio, e con il giudizio di gravità dell'evento in senso giuridico per come inteso dalle Sezioni Unite e correttamente interpretato dalla Corte d'appello. 5.2. Quanto, poi, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il giudizio della Corte d'appello non può essere sindacato. Ed infatti, i giudici territoriali ritengono l'imputato non meritevole di tali attenuanti evidenziando, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte, che "la meritevolezza di siffatte circostanze non può mai darsi per scontata o presunta, e che peraltro nel caso che occupa non ricorrono i presupposti per dette attenuanti, stante la mancanza di elementi positivi valutabili a favore degli imputati [i quali nemmeno hanno manifestato alcun segno di resipiscenza, né fornito alcuna giu- stificazione, avvalendosi entrambi della facoltà di non rispondere all'udienza di convalida del loro arresto, di guisa che non si comprende in cosa sia consistito il loro atteggiamento collaborativo] e la presenza di fattori altamente negativi, de- sumibili dalla abitualità della condotta posta in essere e dalle modalità di realizza- zione, atteso che i due spacciavano, in pieno giorno, in un giardino pubblico". La motivazione resa sul punto dai giudici territoriali non merita censura, né rileva la mancata valorizzazione delle condizioni del reo, straniero regolare e con occupazione stabile, né della asserita modestia della violazione, unitamente alla sua condizione disagiata e la condotta sostanzialmente collaborativa tenuta con gli operanti, elementi richiamati dalla difesa, posto che è pacifico nella giurispru- denza di questa Corte che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria de- cisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e con- gruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (tra le tante: Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Rv. 242419 - 01). E, nella specie, i giudici 10 di appello (al netto della contestata abitualità) hanno valorizzato non solo e non tanto il dato ponderale dello stupefacente, ma anche la spregiudicatezza mostrata dagli imputati, tra cui l'attuale ricorrente, atteso che i due spacciavano, in pieno giorno, in un giardino pubblico, dunque valorizzando il criterio direttivo di cui all'art. 133, comma primo, n. 1, cod. pen., ritenuto all'evidenza come assorbente rispetto agli altri fattori attenuanti richiamati dalla difesa. 5.3. Infine, quanto al mancato riconoscimento dei doppi benefici di legge, la sentenza non merita parimenti censura avendone la Corte d'appello giustificato il diniego reputando pienamente condivisibile quello espresso dal primo giudice "considerato che entrambi gli imputati sono gravati da plurimi precedenti di poli- zia, avendo riportato varie denunce [ved. quanto evidenziato nel verbale di arre- sto], il KI anche per analoghe condotte delittuose [come dal medesimo di- chiarato all'udienza di convalida dell'arresto], oltre ad avere vari alias, di guisa che va formulata una prognosi assolutamente non favorevole alla concessione dei sud- detti benefici, che, come insegna la giurisprudenza di legittimità, può fondarsi an- che sui precedenti di polizia [ex nnultis, Cass., sez. 5, 6.3.2020, n. 9106, rv. 278685 - 01]". Sul punto, la motivazione dei giudici territoriali non è suscettibile di alcun sindacato, in quanto è la stessa difesa a confermare l'esistenza quantomeno di un precedente di polizia a carico dell'attuale ricorrente per violazione delle norme in materia di immigrazione. Pacifico, infatti, è che la prognosi non favorevole alla concessione della sospensione condizionale della pena può fondarsi anche sui pre- cedenti di polizia, poiché nessuna disposizione ne stabilisce l'inutilizzabilità, ed anzi l'art. 9, legge 1 aprile 1981, n. 121, prevede espressamente la possibilità di ac- cesso dell'autorità giudiziaria ad essi "ai fini degli accertamenti necessari per i procedimenti in corso e nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale" (Sez. 5, n. 9106 del 21/10/2019, Rv. 278685 - 01). A ciò va aggiunto, inoltre, che il riconoscimento dei cosiddetti benefici di legge non costituisce un diritto dell'imputato, ma impone pur sempre una valuta- zione, essendo ammessa la sospensione condizionale (art. 164, comma primo, cod. pen.), soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'art. 133, il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati. Proprio la valutazione che ha condotto il giudice di appello al diniego delle circostanze attenuanti generiche, attribuendo valenza dirimente al requisito indicato dall'art. 133, comma primo, n. 1, cod. pen., dunque, concorre a giustificare il diniego, non solo del beneficio di cui all'art. 163, cod. pen., ma anche di quello, pure facoltativo, di cui all'art. 175, cod. pen. il cui riconoscimento, al pari di quanto previsto per il 11 Il Con igIiere stensore primo, è ammesso "avuto riguardo alle circostanze indicate nell'art. 133, cod. pen.". 6. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ri- corrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces- suali. Così deciso, il 16 febbraio 2024 Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale PIETRO MOLINO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 13659 Anno 2024 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: SCARCELLA ALESSIO Data Udienza: 16/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 16 marzo 2023, la Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze del 5 ottobre 2021, appellata, per quanto qui rileva, da AA CH, rideterminava la pena al medesimo inflitta, con la diminuente del rito abbreviato richiesto, in mesi 6 di reclusione ed euro 1000 di multa, confermando nel resto la sentenza appellata che lo aveva ritenuto colpevole, unitamente ad altro imputato qui non ricorrente, del reato di detenzione illecita in concorso di sostanza stupefacente del tipo hashish, ai sensi dell'art. 73, comma 5, TU Stup., in relazione a fatti contestati come commessi in data 15/04/2021. 2. Avverso la sentenza impugnata nel presente procedimento, il predetto ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore di fiducia, deducendo quat- tro motivi, di seguito sommariamente indicati. 2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge e correlato vizio di motivazione con riferimento al riconoscimento della responsabilità penale per il reato di cui all'art. 73, comma 5, TU Stup. In sintesi, si censura la sentenza per aver ritenuto provata la responsabilità sulla base di indizi incerti, ritenendo riconducibili i frammenti di stupefacente rin- venuti nei giardini di via Allori sulla base delle dichiarazioni della denunciante Sco- pece e sul riconoscimento da questa svolto. La teste non avrebbe descritto le sem- bianze dei soggetti che il giorno del fatto erano dediti allo spaccio nei giardini né le riproduzioni fotografiche estratte dal cellulare della donna, non chiare, avreb- bero consentito di rilevare le caratteristiche somatiche dei soggetti idonee a de- scriverli. Quanto al riconoscimento, sarebbe avvenuto quando i due imputati erano già stati fermati a bordo dell'auto di servizio, ciò che avrebbe potuto avere un effetto suggestivo. L'imputato è stato trovato in possesso di un piccolo frammento di hashish, pari a 0,5 grammi, per il quale soltanto può essergli attribuita la de- tenzione, mentre il resto dello stupefacente, rinvenuto nei giardini, non può essere ritenuto come detenuto dal ricorrente, non essendo stato accertato che corrispon- desse a quanto gli operanti avevano osservato come gettato dalle sue mani. In- fine, le somme rinvenute in disponibilità dell'imputato sono state restituite, a com- prova della loro non riconducibilità ad un'attività illecita. 2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge e correlato vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis, cod. pen. 2 In sintesi, si censura la sentenza per aver negato il riconoscimento della predetta causa di non punibilità per l'abitualità della condotta di spaccio, ciò che sarebbe emerso dalle dichiarazioni della CE. Diversamente, si sostiene in ricorso, sotto il profilo oggettivo l'offesa era di particolare tenuità, mentre sotto il profilo soggettivo il comportamento era senz'altro non abituale ed episodico. Già nell'atto di appello era stato contestato l'errore in cui era incorso il primo giudice che aveva richiamato a giustificazione del diniego i precedenti penali dell'imputato, in realtà inesistenti, osservandosi come detto riconoscimento dell'art. 131-bis, cod. pen. era giustificabile per l'assenza di qualsiasi precedente, anche di polizia, sicché illegittima sarebbe la motivazione della Corte d'appello che, pur non valo- rizzando quanto sostenuto dal primo giudice, ha ritenuto di negare la causa di non punibilità ancorandola alle dichiarazioni della CE. Quanto da questa riferito, peraltro, oltre a suscitare dubbi sull'attendibilità, non potrebbe essere posto a base del diniego, essendosi riferita nelle dichiarazioni, richiamando precedenti episodi di spaccio, non all'imputato ma ad altri cittadini stranieri. La teste avrebbe ricono- sciuto l'imputato solo con riferimento allo spaccio del 15 aprile 2021, addebitando invece le precedenti condotte a soggetti diversi, donde si denuncia il travisamento probatorio di tali dichiarazioni che avrebbero determinato la Corte d'appello a ri- tenere abituale la condotta, escludendo così il riconoscimento dell'art. 131-bis, cod. pen. 2.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di violazione di legge e correlato vizio di motivazione in relazione all'art. 133, cod. pen. quanto alla mancata indi- viduazione del minimo aumento per la continuazione. In sintesi, difformemente dalla rubrica del motivo (in cui si contesta la man- cata individuazione del minimo aumento per la continuazione) la sentenza sarebbe censurabile nella parte in cui, pur rideterminando in senso favorevole al reo la pena base, avrebbe omesso di individuare la stessa in aderenza al minimo edittale previsto per legge, donde non sarebbe stato giustificato il discostamento dal mi- nimo edittale. 2.4. Deduce, con il quarto motivo, il vizio di violazione di legge e correlato vizio di motivazione in relazione all'art. 62, n. 4, cod. pen. ed all'art. 62-bis, cod. pen., quanto al mancato riconoscimento dell'attenuante della tenuità del fatto e delle attenuanti generiche, nonché in relazione al mancato riconoscimento del be- neficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione. 3 In sintesi, si duole il ricorrente anzitutto del mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., fondato sui quantitativi di stupe- facente e sulla quantità di principio attivo rinvenuto, tale da consentire di ricavare un numero elevato di dosi pari a 469, difettando la speciale tenuità riferita al lucro perseguito così come all'evento pericoloso. Si sostiene in ricorso che, diversa- mente, proprio sulla base dell'esegesi di questa Corte, ricorrevano le condizioni per il riconoscimento della richiamata attenuante, avendo infatti la sentenza di primo grado affermato che il quantitativo di sostanza era certamente di minima entità, sicché i giudici di appello, discostandosi da quanto affermato dal primo giudice, sarebbero incorsi in un errore motivazionale. Quanto al mancato ricono- scimento delle circostanze attenuanti generiche, i giudici di appello le avrebbero negate non rinvenendo elementi positivi e valorizzando l'abitualità e la modalità della condotta. Si tratterebbe di motivazione censurabile perché fondata erronea- mente sulla ritenuta abitualità desunta da precedenti penali in realtà inesistenti, senza peraltro valorizzare le condizioni del soggetto, straniero regolare e con oc- cupazione stabile, e non considerando la modestia della violazione, unitamente alla sua condizione disagiata e la condotta sostanzialmente collaborativa tenuta con gli operanti. Infine, si duole la difesa per il mancato riconoscimento dei benefici di legge, fondato ancora una volta sui precedenti penali e di polizia inesistenti, pur se indicati nel verbale di arresto. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta del 10.01.2024, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. In sintesi, sostiene il PG che il ricorso sarebbe inammissibile, riproponendo sostanzialmente in tutti i motivi e le doglianze di appello, che tuttavia si risolvono in una critica nel merito della valutazione - immune da vizi logici e come tale insindacabile in sede di legittimità - compiuta dai giudici territoriali, tanto in ordine agli elementi fondamentali dimostrativi della finalità di cessione dello stupefacente detenuto, quanto in ordine al complessivo trattamento sanzionatorio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, trattato cartolarmente ai sensi dell'art.23, d.l. n. 137 del 2020 e successive modifiche ed integrazioni, in assenza di istanza di discussione orale, è complessivamente infondato. 2. Il primo motivo è inammissibile sia perché generico per aspecificità sia perché manifestamente infondato. 4 2.1. È anzitutto aspecifico, in quanto non ci confronta minimamente con la motivazione della sentenza di appello che ha fornito ampia ed adeguata giustifi- cazione alle ragioni per le quali l'imputato fosse responsabile del reato addebita- togli in concorso con altro soggetto qui non ricorrente. La difesa, infatti, reitera, senza alcun apprezzabile elemento di novità cri- tica, le medesime doglianze svolte davanti ai giudici di appello sia con i motivi originari che con quelli aggiunti, limitandosi a riproporre sterilmente le medesime argomentazioni già confutate dai giudici territoriali. È quindi palese, nella specie, l'inammissibilità dell'impugnazione per gene- ricità dei motivi, rientrando in quest'ultima non solo la aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (tra le tante: Sez. 1, ord. n. 4521 del 20/01/2005, Rv. 230751 - 01). 2.2. E', del resto, evidente l'assoluta irrilevanza delle censure svolte, ade- guatamente vagliate dalla Corte territoriale, come emerge dalla lettura della mo- tivazione della sentenza impugnata. Evidenziano, sul punto, i giudici di merito come i motivi riguardanti la as- serita mancanza di prova in ordine alla finalità di cessione a terzi dello stupefa- cente rinvenuto nella disponibilità dei due imputati fossero privi di fondamento. Al riguardo, osserva la Corte territoriale, a prescindere dal dato che i due imputati si trovavano in possesso di vari frammenti di sostanza stupefacente in un luogo in cui abitualmente si svolge attività di cessione di dette sostanze, vi sono le dichia- razioni della teste CE MA, la quale ha dichiarato che dalla sua finestra aveva modo di notare quotidianamente una intensa attività di spaccio nei giardini di via Allori, effettuata da persone straniere, tant'è che quel giorno chiamava il 112 per segnalare quanto notato. Inoltre, la stessa osservava che la pattuglia dei CC. intervenuta sul luogo fermava due delle persone che aveva visto vendere la sostanza e che inoltre occultavano e si disfacevano della stessa appena prima dell'arrivo dei CC. La stessa riconosceva "con certezza assoluta" le due persone che venivano controllate e fermate dai CC. come quelle che prima stavano effet- tuando le operazioni di spaccio [verbale di s.i.t. rese il 15.4.2021 ai CC. di Firenze, in atti]. A ciò si aggiunge, precisa ulteriormente il giudice territoriale, l'ulteriore dato che i due imputati erano in possesso di un apprezzabile quantitativo di ha- shish [pari a complessivi 32,2 grammi], da cui è possibile ricavare un elevato numero di dosi [ben 469, come da relazioni tecniche in atti]; non solo, ma 5 l'AM veniva trovato in possesso anche di tre banconote da 20,00 euro cia- scuna, che, diversamente da altre, custodite nel portafoglio, il predetto portava addosso, tutte accartocciate;
elemento che suffraga - secondo una deduzione dei giudici territoriali sulla cui logicità non può invero dubitarsi -, come evidenziato dal primo giudice, con argomentazione pienamente condivisibile, l'ipotesi che detto denaro fosse provento della cessione a terzi di stupefacente. 2.3. La Corte territoriale si prende carico poi di esaminare l'identica do- glianza difensiva sviluppata in ricorso, ossia il tema della inattendibilità della de- nunciante CE. Sul punto la Corte territoriale sottolinea come il m.11o Tronca, che era sceso dall'auto di servizio prima di raggiungere i due imputati, onde sottrarsi alla loro vista, e osservarne il comportamento, aveva modo di vedere l'AM disfarsi dell'involucro in suo possesso, allorquando ancora non aveva raggiunto i due im- putati, sicché, si legge in sentenza, è del tutto congruente il dato che la teste, dalla finestra, abbia visto i sunnominati disfarsi degli involucri in loro possesso, prima che i medesimi venissero fermati dai CC. Difatti, nel verbale di arresto, in termini perfettamente coincidenti, si dà atto che i due imputati si disfacevano degli involucri immediatamente prima del momento in cui venivano bloccati dai CC, allorquando i predetti si accorgevano dell'arrivo dell'auto di servizio dei militari. Non vi è dubbio alcuno, poi, per i giudici di appello, sulla appartenenza degli involucri di stupefacente ai due imputati, non solo perché sono stati visti dai Ca- rabinieri nel mentre se ne disfacevano - uno lanciandolo lontano, ossia l'attuale ricorrente, l'altro tentando di occultarlo ricoprendolo di ghiaia - ma anche perché venivano osservati dalla teste CE, che dalla finestra, stava monitorando i movimenti dei sunnominati, in attesa che sopraggiungessero le forze dell'ordine che lei stessa aveva chiamato. I giudici di appello, poi, smentiscono quanto asserito dalla difesa dell'impu- tato in ricorso, sottolineando come fosse acquisito agli atti il fascicolo contenente le foto estrapolate dal video registrato sul cellulare della CE, le cui immagini, con evidente chiarezza, diversamente da quanto opinato dagli appellanti precisa la Corte d'appello, individuano i due soggetti - poi identificati negli imputati, così riconosciuti con assoluta certezza dalla predetta teste - nel mentre si trovavano nei giardini, intenti a compiere movimenti sospetti. Allo stesso modo logica è la confutazione dell'ulteriore doglianza replicata in sede di legittimità circa il mancato rinvenimento di attrezzature atte alla pesa- tura delle sostanze stupefacenti o strumenti idonei al taglio, atteso che, precisa la Corte territoriale, i due imputati erano già impegnati nella attività di spaccio in un 6 pubblico giardino, sicché è del tutto implausibile che i due avessero con sé bilancini o quant'altro necessario al confezionamento delle dosi. Ricorrono, conclusivamente, tutti gli elementi per ritenere l'attuale ricor- rente, secondo l'approdo valutativo dei giudici di merito, responsabile non solo della detenzione illecita della modesta dose di stupefacente rinvenuta addosso alla sua persona, ma anche di quella rinvenuta nei giardini di via Allori, essendo paci- fico in giurisprudenza che la "detenzione" non implica necessariamente un contatto fisico immediato con la droga, ma va intesa come disponibilità di fatto di essa, anche in difetto dell'esercizio continuo e/o immediato di un potere manuale da parte del soggetto attivo (Sez. 4, n. 47472 del 13/11/2008, Rv. 242389 - 01). Ed è coerente da un punto di vista logico quanto argomentato dai giudici territoriali che, sulla scorta degli elementi acquisiti, segnatamente delle dichiara- zioni della CE e di quanto caduto sotto la diretta percezione degli operanti, hanno attribuito al ricorrente anche la detenzione dello stupefacente che egli era stato visto "lanciare" alla vista dei militari intervenuti. 3. Il secondo motivo è invece infondato. I giudici territoriali argomentano in punto di riconoscimento della causa di non punibilità del fatto di particolare tenuità, poiché dagli atti si evince l'abitualità della condotta di spaccio da parte dei due imputati, come emerge dalle dichiara- zioni testimoniali della CE, ciò precludendo in radice la possibilità di ricono- scere l'ipotesi di cui all'art. 131-bis c.p. Nessun riferimento è operato, anzitutto, ai precedenti penali, sicché le do- glianze difensive sul punto appaiono del tutto distoniche rispetto all'argomentare della Corte territoriale. Quanto, poi, al presunto travisamento probatorio, quand'anche lo si rite- nesse rilevante per il fraintendimento operato dalla Corte territoriale circa il riferi- mento operato invero dalla CE agli "altri cittadini stranieri" che in precedenti occasioni ella avrebbe visto dedicarsi a tale illecita attività, si sarebbe comunque in presenza di un travisamento privo dei connotati della decisività (richiesto dalla costante giurisprudenza di questa Corte come requisito necessario per assumere rilievo rispetto all'impianto argomentativo della sentenza: da ultimo, Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085 - 01), atteso che si è comunque in presenza di un fatto non qualificabile come di particolare tenuità sotto il profilo dell'offensi- vità, tenuto conto del quantitativo di stupefacente (da cui erano ricavabili ben 469 dosi di stupefacente), non rilevando la circostanza che lo stesso sia stato (invero assai benevolmente) riqualificato come fatto lieve ai sensi dell'art. 73, comma 5, Tu Stup. 7 È stato infatti più volte affermato da questa Corte che in tema di stupefa- centi, la fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. sono fattispecie strutturalmente e teleologicamente non coinci- denti, atteso che, mentre ai fini della concedibilità della prima il giudice è tenuto a valutare i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione nonché la quantità e la qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità devono invece essere considerate le modalità della condotta, il grado di colpevolezza da esse desumibile, l'entità del danno o del pericolo, nonché il carattere non abituale della condotta (da ultimo: Sez. 3, n. 18155 del 16/04/2021, Rv. 281572 - 01 che, in applicazione del prin- cipio, la Corte ha escluso la contraddittorietà della sentenza impugnata che, a fronte del rinvenimento nella disponibilità dell'imputato di gr. 23,00 di marijuana, pari a 47 dosi complessive, aveva giudicato il fatto di lieve entità, negando la ricorrenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.). Principio, quest'ultimo, che vieppiù trova applicazione nel caso di specie dove la condotta di detenzione illecita riguardava un quantitativo di sostanza ben più consistente rispetto a quello oggetto di valutazione nel suddetto precedente, versandosi in un'ipotesi ben più grave nella quale sono ben 469 le dosi ricavabili dallo stupefacente, elemento questo del tutto idoneo a giustificare una attività illecita priva dei caratteri dell'occasionalità, come desumibile dal numero dei po- tenziali cessionari in ragione delle dosi ricavabili. 4. Il terzo motivo invece non si sottrae al giudizio di inammissibilità. I giudici di appello, infatti, hanno rimodulato la pena base per il reato con- testato in mesi 9 di reclusione ed euro 1500 di multa. All'epoca del commesso reato il legislatore puniva l'ipotesi del comma 5 dell'art. 73, TU Stup. con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329 (pene oggi aumentate, per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 4, comma 3, D.L. 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 novembre 2023, n. 159, con quelle della reclusione da sei mesi a cinque anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329 o con la pena della reclusione da diciotto mesi a cinque anni e della multa da euro 2.500 a euro 10.329, quando la condotta assume caratteri di non occasionalità). Il mero discostamento, dunque, di soli tre mesi di reclusione e di poco meno di 500 euro di multa rispetto al minimo edittale, non inficia il giudizio discrezionale operato dalla Corte d'appello ex art. 133, cod. pen., atteso che solo l'irrogazione 8 di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motiva- zione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e pre- ventiva della pena (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Rv. 276932 - 01), laddove nei casi, come quello in esame, in cui la pena base risulta fissata ben al di sotto del medio edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice (tra le tante: Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288 - 01). 5. Il quarto motivo, infine, deve essere rigettato perché infondato. I giudici territoriali hanno escluso il riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., osservando come, avuto riguardo ai quantitativi di stupefacente in possesso degli imputati, ed alla quantità di principio attivo in essi rinvenuto, da cui è possibile ricavare un numero elevato di dosi [ben 469: dal frammento del peso di circa 9 grammi, 126 dosi e dagli altri due 343 dosi- vedi relazioni tecniche del 20 e 28 maggio 2021, in atti], difettava la speciale tenuità riferita al lucro perseguito, così come all'evento pericoloso. 5.1. Le doglianze difensive rivestono valenza puramente contestativa, non rilevando in particolare la qualificazione operata dal primo giudice secondo cui il quantitativo di sostanza era certamente di minima entità, atteso che, se è ben vero che la circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è compatibile con la fattispecie di lieve entità, prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Sez. U, n. 24990 del 30/01/2020, Dabo, Rv. 279499 - 02), è anche vero che nessun automatismo nel riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., consegue alla qualificazione del fatto nell'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'artt. 73 TU Stup. Come infatti chiarito dalle stesse Sezioni Unite di questa Corte nella richiamata decisione: (§ 16) "il riconoscimento di tale attenuante nel caso concreto resta tuttavia affidato ad una puntuale ed esaustiva verifica, della quale il giudice di merito deve offrire adeguata giustificazione, che dia consistenza sia all'entità del lucro perseguito o effettivamente conseguito dall'agente, che alla gravità dell'e- vento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta considerata. Dovendosi tale ultimo elemento riferire alla nozione di evento in senso giuridico, esso è infatti idoneo a comprendere qualsiasi offesa penalmente rilevante, purché essa, come concretamente accertata, si riveli di tale particolare modestia da risultare "propor- zionata" alla tenuità del vantaggio patrimoniale che l'autore del fatto si proponeva di conseguire o ha in effetti conseguito". 9 Proprio tale precisazione consente quindi di ritenere del tutto giustificato l'approdo valutativo dei giudici di appello che, come visto, proprio facendo leva sul consistente numero di dosi ricavabili dallo stupefacente detenuto, ha ritenuto di- fettasse "la speciale tenuità riferita al lucro perseguito, così come all'evento peri- coloso". Affermazione, questa, del tutto logica e compatibile non tanto con il quan- titativo (che, come detto, ha condotto la benevola qualificazione del fatto come di lieve entità, nonostante il consistente numero di dosi ricavabili), quanto con il va- lore dello stupefacente detenuto e con il lucro (non certo minimo) perseguibile con la potenziale cessione della sostanza medesima, non certo qualificabile in termini di "tenuità" nell'argomentare del Supremo Collegio, e con il giudizio di gravità dell'evento in senso giuridico per come inteso dalle Sezioni Unite e correttamente interpretato dalla Corte d'appello. 5.2. Quanto, poi, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il giudizio della Corte d'appello non può essere sindacato. Ed infatti, i giudici territoriali ritengono l'imputato non meritevole di tali attenuanti evidenziando, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte, che "la meritevolezza di siffatte circostanze non può mai darsi per scontata o presunta, e che peraltro nel caso che occupa non ricorrono i presupposti per dette attenuanti, stante la mancanza di elementi positivi valutabili a favore degli imputati [i quali nemmeno hanno manifestato alcun segno di resipiscenza, né fornito alcuna giu- stificazione, avvalendosi entrambi della facoltà di non rispondere all'udienza di convalida del loro arresto, di guisa che non si comprende in cosa sia consistito il loro atteggiamento collaborativo] e la presenza di fattori altamente negativi, de- sumibili dalla abitualità della condotta posta in essere e dalle modalità di realizza- zione, atteso che i due spacciavano, in pieno giorno, in un giardino pubblico". La motivazione resa sul punto dai giudici territoriali non merita censura, né rileva la mancata valorizzazione delle condizioni del reo, straniero regolare e con occupazione stabile, né della asserita modestia della violazione, unitamente alla sua condizione disagiata e la condotta sostanzialmente collaborativa tenuta con gli operanti, elementi richiamati dalla difesa, posto che è pacifico nella giurispru- denza di questa Corte che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria de- cisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e con- gruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (tra le tante: Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Rv. 242419 - 01). E, nella specie, i giudici 10 di appello (al netto della contestata abitualità) hanno valorizzato non solo e non tanto il dato ponderale dello stupefacente, ma anche la spregiudicatezza mostrata dagli imputati, tra cui l'attuale ricorrente, atteso che i due spacciavano, in pieno giorno, in un giardino pubblico, dunque valorizzando il criterio direttivo di cui all'art. 133, comma primo, n. 1, cod. pen., ritenuto all'evidenza come assorbente rispetto agli altri fattori attenuanti richiamati dalla difesa. 5.3. Infine, quanto al mancato riconoscimento dei doppi benefici di legge, la sentenza non merita parimenti censura avendone la Corte d'appello giustificato il diniego reputando pienamente condivisibile quello espresso dal primo giudice "considerato che entrambi gli imputati sono gravati da plurimi precedenti di poli- zia, avendo riportato varie denunce [ved. quanto evidenziato nel verbale di arre- sto], il KI anche per analoghe condotte delittuose [come dal medesimo di- chiarato all'udienza di convalida dell'arresto], oltre ad avere vari alias, di guisa che va formulata una prognosi assolutamente non favorevole alla concessione dei sud- detti benefici, che, come insegna la giurisprudenza di legittimità, può fondarsi an- che sui precedenti di polizia [ex nnultis, Cass., sez. 5, 6.3.2020, n. 9106, rv. 278685 - 01]". Sul punto, la motivazione dei giudici territoriali non è suscettibile di alcun sindacato, in quanto è la stessa difesa a confermare l'esistenza quantomeno di un precedente di polizia a carico dell'attuale ricorrente per violazione delle norme in materia di immigrazione. Pacifico, infatti, è che la prognosi non favorevole alla concessione della sospensione condizionale della pena può fondarsi anche sui pre- cedenti di polizia, poiché nessuna disposizione ne stabilisce l'inutilizzabilità, ed anzi l'art. 9, legge 1 aprile 1981, n. 121, prevede espressamente la possibilità di ac- cesso dell'autorità giudiziaria ad essi "ai fini degli accertamenti necessari per i procedimenti in corso e nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale" (Sez. 5, n. 9106 del 21/10/2019, Rv. 278685 - 01). A ciò va aggiunto, inoltre, che il riconoscimento dei cosiddetti benefici di legge non costituisce un diritto dell'imputato, ma impone pur sempre una valuta- zione, essendo ammessa la sospensione condizionale (art. 164, comma primo, cod. pen.), soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'art. 133, il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati. Proprio la valutazione che ha condotto il giudice di appello al diniego delle circostanze attenuanti generiche, attribuendo valenza dirimente al requisito indicato dall'art. 133, comma primo, n. 1, cod. pen., dunque, concorre a giustificare il diniego, non solo del beneficio di cui all'art. 163, cod. pen., ma anche di quello, pure facoltativo, di cui all'art. 175, cod. pen. il cui riconoscimento, al pari di quanto previsto per il 11 Il Con igIiere stensore primo, è ammesso "avuto riguardo alle circostanze indicate nell'art. 133, cod. pen.". 6. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ri- corrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces- suali. Così deciso, il 16 febbraio 2024 Il Presidente