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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 10/07/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1801 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
Giulia BERTOLINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. INCELLI DANIELA
- RICORRENTE -
contro
- CANCELLATA DAL REGISTRO DELLE IMPRESE Controparte_1
in persona del lrpt con sede in Viale Papa Giovanni XXIII n. 106 – 24121 Bergamo
(BG) - Pec: Email_1
Parte_2
nato a [...] il [...] CF: e residente in C.F._1
00052 Cerveteri (RM) Via Dante Travagliati n. 36 anche n.q. di lrpt e liquidatore della
(CF: ) con sede in Viale Papa Giovanni XXIII n. Controparte_1 P.IVA_1
106 – 24121 Bergamo (BG)
- RESISTENTE -
Oggetto: retribuzione
Nelle note per l'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 25/07/2024, la parte ricorrente conveniva in giudizio avanti al
Tribunale di Bergamo – Sezione Lavoro, la parte convenuta, rassegnando le seguenti conclusioni:
1 “Accertare e dichiarare per tutte le causali di cui in narrativa, l'inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. della che non si è in alcun modo premurate di garantire al ricorrente, in pendenza del Controparte_1 rapporto di lavoro senza soluzione di continuità dal 10/02/2022 al 30/04/2024, un corretto trattamento retributivo che compensasse a maggiore penosità e gravosità della prestazione resa e per l'effetto condannare la stessa al pagamento della indennità di trasferta per complessivi euro 11.167,12 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal maturare di ogni singola voce di credito al soddisfo per complessivi euro 11.873,46 o ad altra somma ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria dal maturare di ogni singola voce di credito al soddisfo;
Accertare e dichiarare per tutte le causali di cui in narrativa, il diritto del ricorrente al pagamento dei permessi e
Rol maturati come previsti dal CCNL di ctg e condannare la resistente al pagamento della somma di euro
878,32 oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla data di maturazione di ogni singola scadenza;
” con vittoria di spese.
La parte resistente si costituiva tempestivamente in giudizio eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande proposte dal ricorrente.
In pendenza di giudizio la società veniva cancellata dal registro delle imprese, pertanto il giudice disponeva l'interruzione del processo ex art. 300 c.p.c..
La parte ricorrente ha riassunto il giudizio e nessuno si è costituito per sig. , Parte_2 qualificato come socio in sede di ricorso in riassunzione.
In sede di note conclusive, la parte ricorrente ha rinunciato al giudizio chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Il Giudice, ritenuta alla causa matura per la decisione rinviava per discussione e virgola lettere note di trattazione scritta, depositava la sentenza ex articolo 127 ter c.p.c..
***
Come noto, la rinuncia alla domanda da parte della ricorrente non necessita di accettazione, determina la cessazione della materia del contendere e non comporta l'automatica condanna alle spese di lite della parte rinunciante, invece la rinuncia agli atti richiede accettazione delle sole parti costituite, nel caso di specie la resistente non si è costituita, pertanto non è necessaria l'accettazione (da ultimo Cass. 19.3.2018, n. 6817: “la rinuncia al ricorso per cassazione non ha carattere cosiddetto accettizio;
non richiede, cioè, l'accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali (cfr. Cass. n. 28675 del 2005; Cass. n. 21894 del 2009; Cass. n. 9857 del 2011; Cass. n. 3971 del 2015); – l'accettazione rileva unicamente quanto alla regolamentazione delle spese, stabilendo il secondo comma dell'art. 391 cod. proc. civ. che, in assenza di accettazione, la sentenza che dichiara l'estinzione può 2 condannare la parte che vi ha dato causa alle spese;
– ai fini della declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell'articolo 306 cod. proc. civ., l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è necessaria solo quando, nel rapporto processuale già instaurato, vi sia una parte costituita che abbia interesse alla prosecuzione del giudizio;
tale interesse non sussiste allorquando la costituzione sia determinata dal solo intento di ottenere il rimborso delle spese processuali (Cass. n. 11384 del 1999).
6. Stante la facoltatività della condanna del rinunciante al pagamento delle spese nel caso di mancata accettazione prevista dall'art. 391 cod. proc. civ., come modificato dal
D.Lgs. n. 40 del 2006, si ritiene di compensare le stesse ex art. 92 cod. proc. civ. (nel testo anteriore alle modifiche vigente al tempo dell'instaurazione del giudizio), in ragione della complessità delle questioni inerenti il ricorso.)”.
P.Q.M.
- dichiara la cessazione della materia del contendere,
- nulla sulle spese.
Bergamo, 10/07/2025
Il Giudice
Giulia Bertolino
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
Giulia BERTOLINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. INCELLI DANIELA
- RICORRENTE -
contro
- CANCELLATA DAL REGISTRO DELLE IMPRESE Controparte_1
in persona del lrpt con sede in Viale Papa Giovanni XXIII n. 106 – 24121 Bergamo
(BG) - Pec: Email_1
Parte_2
nato a [...] il [...] CF: e residente in C.F._1
00052 Cerveteri (RM) Via Dante Travagliati n. 36 anche n.q. di lrpt e liquidatore della
(CF: ) con sede in Viale Papa Giovanni XXIII n. Controparte_1 P.IVA_1
106 – 24121 Bergamo (BG)
- RESISTENTE -
Oggetto: retribuzione
Nelle note per l'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 25/07/2024, la parte ricorrente conveniva in giudizio avanti al
Tribunale di Bergamo – Sezione Lavoro, la parte convenuta, rassegnando le seguenti conclusioni:
1 “Accertare e dichiarare per tutte le causali di cui in narrativa, l'inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. della che non si è in alcun modo premurate di garantire al ricorrente, in pendenza del Controparte_1 rapporto di lavoro senza soluzione di continuità dal 10/02/2022 al 30/04/2024, un corretto trattamento retributivo che compensasse a maggiore penosità e gravosità della prestazione resa e per l'effetto condannare la stessa al pagamento della indennità di trasferta per complessivi euro 11.167,12 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal maturare di ogni singola voce di credito al soddisfo per complessivi euro 11.873,46 o ad altra somma ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria dal maturare di ogni singola voce di credito al soddisfo;
Accertare e dichiarare per tutte le causali di cui in narrativa, il diritto del ricorrente al pagamento dei permessi e
Rol maturati come previsti dal CCNL di ctg e condannare la resistente al pagamento della somma di euro
878,32 oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla data di maturazione di ogni singola scadenza;
” con vittoria di spese.
La parte resistente si costituiva tempestivamente in giudizio eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande proposte dal ricorrente.
In pendenza di giudizio la società veniva cancellata dal registro delle imprese, pertanto il giudice disponeva l'interruzione del processo ex art. 300 c.p.c..
La parte ricorrente ha riassunto il giudizio e nessuno si è costituito per sig. , Parte_2 qualificato come socio in sede di ricorso in riassunzione.
In sede di note conclusive, la parte ricorrente ha rinunciato al giudizio chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Il Giudice, ritenuta alla causa matura per la decisione rinviava per discussione e virgola lettere note di trattazione scritta, depositava la sentenza ex articolo 127 ter c.p.c..
***
Come noto, la rinuncia alla domanda da parte della ricorrente non necessita di accettazione, determina la cessazione della materia del contendere e non comporta l'automatica condanna alle spese di lite della parte rinunciante, invece la rinuncia agli atti richiede accettazione delle sole parti costituite, nel caso di specie la resistente non si è costituita, pertanto non è necessaria l'accettazione (da ultimo Cass. 19.3.2018, n. 6817: “la rinuncia al ricorso per cassazione non ha carattere cosiddetto accettizio;
non richiede, cioè, l'accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali (cfr. Cass. n. 28675 del 2005; Cass. n. 21894 del 2009; Cass. n. 9857 del 2011; Cass. n. 3971 del 2015); – l'accettazione rileva unicamente quanto alla regolamentazione delle spese, stabilendo il secondo comma dell'art. 391 cod. proc. civ. che, in assenza di accettazione, la sentenza che dichiara l'estinzione può 2 condannare la parte che vi ha dato causa alle spese;
– ai fini della declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell'articolo 306 cod. proc. civ., l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è necessaria solo quando, nel rapporto processuale già instaurato, vi sia una parte costituita che abbia interesse alla prosecuzione del giudizio;
tale interesse non sussiste allorquando la costituzione sia determinata dal solo intento di ottenere il rimborso delle spese processuali (Cass. n. 11384 del 1999).
6. Stante la facoltatività della condanna del rinunciante al pagamento delle spese nel caso di mancata accettazione prevista dall'art. 391 cod. proc. civ., come modificato dal
D.Lgs. n. 40 del 2006, si ritiene di compensare le stesse ex art. 92 cod. proc. civ. (nel testo anteriore alle modifiche vigente al tempo dell'instaurazione del giudizio), in ragione della complessità delle questioni inerenti il ricorso.)”.
P.Q.M.
- dichiara la cessazione della materia del contendere,
- nulla sulle spese.
Bergamo, 10/07/2025
Il Giudice
Giulia Bertolino
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