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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 11/08/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Civile
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dr.ssa Ilaria De Pasquale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 216 del R.G.A.C. dell'anno 2023, vertente
TRA
(C.F. ); (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Manica;
C.F._2
OPPONENTI
E
C.F. ), e per essa CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. ), non in proprio ma nella sua espressa qualità di procuratrice della P.IVA_2 stessa, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al presente atto, dall'Avv.
Giovanni Luca Murru;
OPPOSTA
NONCHÉ
(C.F. ), e per essa Controparte_3 P.IVA_3 [...]
(C.F. ), non in proprio ma nella sua espressa Controparte_2 P.IVA_2 qualità di procuratrice della stessa, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al presente atto, dall'Avv. Giovanni Luca Murru;
TERZA INTERVENUTA
Oggetto: contratti bancari;
opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
e hanno proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 Parte_3 ingiuntivo n. 825/2022 del 06.12.2022 con il quale è stato loro ingiunto di pagare, in
1 solido, alla quale cessionaria di la Controparte_4 Controparte_5 somma di di € 84.446,10 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, quale esposizione debitoria derivante dallo scoperto sul conto corrente numero
0027/00003473, nella titolarità di Industria Molitoria S.r.l., di cui gli opponenti hanno assunto la qualità di fideiussori.
A sostegno dell'opposizione, hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva in capo all'ingiungente; hanno dedotto la nullità parziale dei contratti di fideiussione, in quanto redatti su moduli conformi al modello ABI considerato espressivo di intesa anticoncorrenziale, eccependo al contempo la decadenza ex art. 1957 c.c.; hanno infine eccepito la carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato.
L'opposta ha resistito alle avverse deduzioni, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
Con comparsa del 31.01.2025 si è costituita subentrata nella Controparte_3 titolarità del credito in forza di incorporazione di insistendo per la CP_1 conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo all'ingiungente, sollevata dagli opponenti.
Risulta documentalmente provato che con atto di cessione di Controparte_2 crediti pecuniari individuabili in blocco, del 25 giugno 2021, ai sensi dell'art. 58 T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato con D.lgs. n. 385/1993 ha acquistato pro soluto da con efficacia giuridica a partire dal 27 Controparte_6 settembre 2021, un pacchetto di crediti pecuniari individuabili in blocco. Il relativo avviso è stato regolarmente pubblicato nella G.U. della Repubblica ITna del 5 ottobre
2021, Parte Seconda n. 118.
Inoltre, c.d. “Beneficiaria”, ha prodotto la dichiarazione di cessione CP_1 rilasciata dalla cedente in data 27.03.2023, dalla quale si evince Controparte_6 che la cessione ha avuto ad oggetto il credito per cui è causa (v. all. 7 della comparsa di costituzione e risposta).
Ancora, risulta documentalmente provato che con atto notarile di scissione parziale Cont della società è stato attribuito il ramo alla società Controparte_7
con efficacia giuridica e contabile dall'1.01.2023; il relativo avviso è CP_1 stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ITna del 17.01.2023, Parte
2 Seconda n.
7. Ne deriva che si è resa beneficiaria - in conformità a CP_1 quanto disposto dell'art. 58, comma 2, del Decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 389
e successive integrazioni e modifiche - del compendio di attività e passività come meglio identificato nell'atto di scissione, subentrando nella titolarità del credito per cui
è causa.
Ciò posto, si osserva quanto segue.
Gli opponenti hanno eccepito la nullità parziale delle fideiussioni poste dalla creditrice a fondamento del ricorso per ingiunzione, deducendone la conformità allo schema ABI sanzionato dal provvedimento di Banca d'IT n. 55 del 2 maggio 2005 per violazione della legge antitrust. In particolare, hanno dedotto che le fideiussioni riproducono la clausola di rinuncia del termine di cui all'art. 1957 c.c. contenuta nell'art. 6 del predetto schema ABI, ritenuto in contrasto con il divieto di intese anticoncorrenziali previsto dall'art. 2, comma 2, lettera a) della Legge n. 287/1990.
Ne deriva, nella prospettazione degli opponenti, la decadenza dell'opposta dalla possibilità di agire nei loro confronti, per decorrenza del termine di cui all'art. 1957 c.c..
L'eccezione di nullità parziale delle fideiussioni è fondata.
Anzitutto, deve essere disatteso l'assunto dell'opposta secondo il quale le fideiussioni sottoscritte dagli opponenti e poste a fondamento del ricorso per ingiunzione integrerebbero in realtà contratti autonomi di garanzia.
Secondo la prospettazione dell'opposta, sarebbero decisive in tal senso le clausole mediante le quali i fideiussori si sono impegnati “a pagare immediatamente, a semplice richiesta scritta della Banca ed indipendentemente da eventuali eccezioni del debitore, tutto quanto ad essa dovuto per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio”
(art. 7) e ciò a prescindere dalla validità dell'obbligazione garantita, rinunciando così, sempre secondo la prospettazione dell'opposta, a sollevare le eccezioni spettanti al debitore principale;
sarebbe altresì determinante la clausola secondo cui “i diritti derivanti al Banco di Napoli dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore…” (art. 6).
Tanto basterebbe a ritenere che nella specie vengono in rilievo dei contratti autonomi di garanzia privi come tali del requisito dell'accessorietà rispetto all'obbligazione principale, caratteristico invece dell'obbligazione fideiussoria.
3 Al riguardo, è opportuno precisare che secondo la giurisprudenza di legittimità, un negozio è qualificabile come contratto autonomo di garanzia laddove le parti pattuiscano la duplice condizione che il pagamento avvenga "a prima richiesta" e anche senza la possibilità di porre alcuna eccezione, in quanto tale previsione risulta incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione
(Cass. SS.UU. n. 3947/2010).
Ciò posto, ritiene questo giudice che le clausole sopra richiamate non costituiscano di per sé indici di autonomia, perché compatibili tanto con un contratto autonomo di garanzia, quanto con un contratto di fideiussione cui acceda un patto di solve et repete ex 1462 c.c. (cfr. Cass. 25842/14, 16825/16), il quale non preclude le eccezioni di nullità del contratto.
Nel caso di specie, dall'analisi dei contratti di fideiussione prodotti, risulta che le parti, pur impegnandosi a pagare immediatamente e a semplice richiesta scritta, ovvero "a prima richiesta", non abbiano invece espressamente rinunciato alla facoltà, di cui all'art. 1945 c.c., di opporre al beneficiario tutte le eccezioni relative al rapporto principale.
Deve evidenziarsi peraltro l'utilizzo nei contratti in oggetto dei termini "fideiussione" e
"fideiussore" che, sebbene non decisivi, non sono comunque privi di rilevanza ai fini della ricostruzione della intenzione dei contraenti, attesa la mancanza di elementi ricavabili dal complessivo assetto negoziale che depongano per una qualificazione diversa da quella conferita al contratto dalle stesse parti.
I precedenti giurisprudenziali richiamati dall'opposta non appaiono pertinenti, in quanto riferiti appunto ai contratti autonomi di garanzia, mentre nella specie i contratti non recano alcuna clausola espressa di pagamento "senza eccezioni".
Non sussistono in definitiva le condizioni necessarie per qualificare come autonoma la garanzia concessa dagli opponenti.
Ne deriva che la garanzia prestata deve essere qualificata come fideiussione.
Venendo ora all'eccezione di nullità sollevata dagli opponenti, si precisa anzitutto che appaiono inconferenti le deduzioni dell'opposta circa l'impossibilità di affermare una nullità totale dei contratti di fideiussione: sono gli stessi opponenti, infatti, che prospettano una nullità soltanto parziale dei contratti, ed in particolare delle clausole derogatorie del termine di cui all'art. 1957 c.c., posto dagli stessi opponenti a fondamento di una specifica eccezione di decadenza.
4 Tanto chiarito, occorre rilevare che l'art. 2 della L. n. 287/1990 considera intese, ai fini della disciplina anticoncorrenziale, non solo gli accordi, ma anche le pratiche concordate, che abbiano per oggetto o per effetto, quello di impedire o falsare in modo consistente il gioco della concorrenza. Le intese sono dunque vietate e nulle ad ogni effetto.
Orbene, la Banca d'IT, su parere dell'Autorità garante della Concorrenza e del
Mercato, ha sanzionato per violazione della normativa antitrust lo schema negoziale tipo per le fideiussioni omnibus a garanzia di operazioni bancarie adottato dall'ABI
(Associazione Bancaria ITna) nel 2003, in quanto contenente clausole ritenute idonee a restringere la concorrenza (Provvedimento n. 55/2005). In particolare, il
Provvedimento ha riguardato gli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale, ossia la cd. clausola di reviviscenza, secondo la quale il fideiussore è tenuto "a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo" (art. 2), la cd. clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c., per la quale "i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato" (art. 6), e la cd. clausola di sopravvivenza, secondo la quale "qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate"
(art. 8).
La Banca d'IT – riscontrando che diverse NC avevano adottato lo schema predisposto dall'ABI, con applicazione delle clausole esaminate anche ai contratti stipulati da soggetti privati, in qualità di fideiussori – ha evidenziato come le clausole in parola, di per sé lecite se utilizzate in singoli contratti conclusi, laddove invece inserite all'interno dello stesso schema contrattuale reiteratamente adottato dall'elevato numero di banche associate all'ABI rendessero più difficile l'accesso al credito bancario, impedendo un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti, e determinassero un sensibile aggravamento della posizione contrattuale del garante.
5 Circa le conseguenze di tale prassi, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha ritenuto maggiormente condivisibile la tesi della nullità parziale del contratto, affermando che:
"i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità
Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma
3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema bilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza - salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti" (Cass. SS. UU. n. 41994/2021).
Ne deriva che i contratti in parola, redatti su moduli riproduttivi delle clausole anticoncorrenziali, sono nulli limitatamente alle sole pattuizioni conformi agli artt. 2, 6
e 8 dell'intesa anticoncorrenziale, salva la possibilità per le parti di fornire la prova di cui all'art. 1419 c.c. e salva sempre la possibilità di cumulo con il rimedio risarcitorio, costituente un completamento della tutela offerta dall'ordinamento al fideiussore.
Nel caso di specie, le fideiussioni sottoscritte dagli opponenti riproducono del tutto fedelmente le clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI sanzionato dalla Banca d'IT, e in particolare, la clausola di rinuncia ai termini dell'art. 1957 e la cd. clausola di reviviscenza.
Può pertanto ravvisarsi quel nesso funzionale tra intesa a monte e contrattazione a valle che consente di ritenere che le fideiussioni in parola siano ex se strumento di attuazione dell'intesa anticoncorrenziale.
La considerazione che le fideiussioni oggetto del presente giudizio non siano omnibus ma specifiche, in quanto riferite a determinate obbligazioni contrattuali, non esclude la violazione della normativa antitrust, posto che la nullità parziale del contratto a valle discende dalla riproduzione in maniera standardizzata delle tre clausole, in deroga alla disciplina codicistica, e dalla ravvisabilità di un collegamento funzionale tra l'intesa e l'atto negoziale a valle (cfr. Cass. n. 27243/2024, secondo cui “il principio affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza Cass. SU 30 dicembre 2021 n. 41994 si applica non solo alle clausole contenute nelle fideiussioni omnibus, ma a tutte le fideiussioni stipulate a valle di intese anticoncorrenziali dichiarate parzialmente nulle, incluse le fideiussioni specifiche, ossia quelle prestate a garanzia di un determinato credito riferito
6 a uno specifico rapporto contrattuale. La nullità derivante da tali intese costituisce espressione del principio generale di tutela della libertà di concorrenza”).
Parte opponente, peraltro, in corso di causa ha depositato svariati modelli contrattuali di fideiussioni omnibus e specifiche adottati da diversi istituti bancari, dai quali è dato evincere la reiterata riproduzione delle clausole dello schema ABI (cfr. produzioni documentali di cui alla seconda memoria ex art. 183, comma sesto, c.p.c. di parte opponente).
Può pertanto ritenersi provata la diffusione tra diversi istituti di credito operanti in ambito locale e nazionale di una prassi relativa all'applicazione di tali clausole e, di conseguenza, può considerarsi provata la violazione della disciplina della concorrenza, per contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a), della L. n. 287/1990.
Al riguardo, non rileva che nel caso di specie i contratti di fideiussione siano stati sottoscritti prima dell'accertamento dell'intesta da parte della Banca d'IT, posto che
“In tema di accertamento dell'esistenza di intese anticoncorrenziali vietate dall'art. 2 della legge n. 287 del 1990, la stipulazione a valle di contratti o negozi che costituiscano l'applicazione di quelle intese illecite concluse a monte (nella specie: relative alle norme bancarie uniformi ABI in materia di contratti di fideiussione, in quanto contenenti clausole contrarie a norme imperative) comprendono anche i contratti stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa da parte dell'Autorità indipendente preposta alla regolazione o al controllo di quel mercato (nella specie, per quello bancario, la
Banca d'IT, con le funzioni di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, ai sensi degli artt. 14 e 20 della legge n. 287 del 1990 (in vigore fino al trasferimento dei poteri all'AGCM, con la legge n. 262 del 2005, a far data dal 12 gennaio 2016)) a condizione che quell'intesa sia stata posta in essere materialmente prima del negozio denunciato come nullo, considerato anche che rientrano sotto quella disciplina anticoncorrenziale tutte le vicende successive del rapporto che costituiscano la realizzazione di profili di distorsione della concorrenza” (Cass. n. 29810/2017).
È stato altresì osservato che alla luce del contenuto del provvedimento della Banca
d'IT numero 55 del 2005, si può ritenere provato che ben prima dell'anno 2000 erano intervenute intese nel sistema bancario dirette all'applicazione uniforme dello schema generale di fideiussione corrispondenti alle clausole contenute nelle norme bancarie uniformi ai numeri 2, 6 ed 8 (cfr. Corte Appello di Bari, n. 1315/2020).
7 Accertata, pertanto, la nullità parziale delle fideiussioni per cui è causa, ed in particolare della clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. in esse contenuta, deve conseguentemente dichiararsi la decadenza dell'opposta dalla facoltà di agire nei confronti dei fideiussori.
È pacifico, infatti, che a seguito dell'intervenuta decadenza dal beneficio del termine, risalente al 29.09.2016 nessuna iniziativa è stata promossa dalla Banca nei confronti dei fideiussori, fatta eccezione per la diffida del 04.03.2022, la quale come è evidente è sopraggiunta ben oltre il termine di cui all'art. 1957 c.c..
Non essendovi prova di altra iniziativa giudiziale/stragiudiziale esperita dalla Banca entro il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., deve dichiararsi la decadenza della
Banca dalla possibilità di agire nei confronti dei fideiussori.
Il decreto ingiuntivo deve pertanto essere revocato.
Ogni altra questione è assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna al pagamento delle spese processuali degli Controparte_3 opponenti, che liquida, con distrazione in favore dell'Avv. Francesco Manica che ne ha fatto richiesta, in € 406,50 per esborsi ed in € 9.300,00 per compensi professionali (già compreso l'aumento per la presenza di due parti aventi stessa posizione processuale ex art. 4, comma 2 del DM 55/2014), oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva.
Così deciso in Crotone, 06.08.2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria De Pasquale
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