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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 11/02/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Mario Venditti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(art. 281-sexies c.p.c.) nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 371/2023 promossa da:
(C.F.: ), in persona del legale r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Roma, via Piediluco n. 9, presso lo studio dell'avv. Paolo Di
Gravio, che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura allegata alla citazione;
ATTRICE - OPPONENTE
contro
:
(C.F.: ), in persona del legale r.p.t., Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Grosseto, via Tevere n. 14, presso lo studio dell'avv.
Francesca Cima, che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA - OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in luogo dell'udienza dell'11.2.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Oggetto del contendere è l'opposizione proposta dalla società avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 106/23 (RG: 2382/2022) emesso dal Tribunale di Grosseto in data
13.2.2023, in favore della società , per l'importo di € 7.500,00 a Controparte_1 saldo della fattura n. 81/2022 emessa per prestazioni di ospitalità residenziale offerte nel mese di luglio 2022.
pagina 1 di 4 Impugnato il suddetto titolo, l'opponente ne ha chiesto la revoca, eccependo in via pregiudiziale l'incompetenza del Tribunale adito e nel merito la carenza di prova sulla reale fornitura dei servizi descritti dall'opposta, ritenendo all'uopo ininfluente la mera produzione della fattura commerciale.
Si costituiva in giudizio la convenuta, integrando la documentazione depositata in sede monitoria e chiedendo il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Alla prima udienza del 4.7.2023 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e successivamente erano assegnati i termini di cui all'art. 183, co. 6
c.p.c..
La causa veniva poi istruita documentalmente e decisa ex art. 281-sexies c.p.c. all'esito dell'udienza cartolare dell'11.2.2025, a seguito del deposito di note conclusive.
*****
Tanto premesso in fatto, si ritiene in diritto che l'opposizione è infondata e va respinta.
La società ha agito in monitorio per sentire ingiungere alla società Controparte_1
il pagamento della somma di € 7.500,00, quale credito maturato per Parte_1 averle messo a disposizione nel mese di luglio 2022 tre appartamenti, fatturati al prezzo di € 2.500,00 cadauno (all. 1 del ricorso).
In via pregiudiziale, l'odierna opponente ha eccepito l'incompetenza dell'intestato
Tribunale ad emettere il decreto ingiuntivo, ritenendo competente il Giudice di Pace di
Roma, foro generale dell'attrice, anche in qualità di consumatore, e luogo di esecuzione della presunta obbligazione.
L'eccezione è palesemente infondata.
In primo luogo, il giudizio è stato instaurato prima della novella interessante l'art. 7 c.p.c.
(la quale ha elevato da € 5.000,00 ad € 10.000,00 la competenza per valore del giudice di pace per le cause relative a beni mobili), sicché a conoscere il credito azionato per decreto ingiuntivo era senz'altro il Tribunale.
In secondo luogo, la veste societaria dell'attrice esclude in radice l'applicabilità della disciplina consumeristica, dal momento che ai sensi dell'art. 3, co. 1 lett a) del D.Lgs.
206/2005, il consumatore è solo la “persona fisica” che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
In terzo luogo, la sollevata eccezione d'incompetenza territoriale è da considerarsi pagina 2 di 4 tamquam non esset.
Invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass. n. 16284/2019), in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina dettata dall'art. 38 c.p.c. impone alla parte, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 28 c.p.c., l'onere non solo di indicare nell'atto introduttivo il giudice ritenuto competente, ma anche di contestare la competenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., pena l'irritualità dell'eccezione proposta.
Nel caso in esame, poiché l'attrice ha contestato la competenza del giudice adito esclusivamente sotto il profilo del luogo in cui avrebbe dovuto eseguirsi l'eventuale prestazione, omettendo ogni deduzione sul luogo in cui sarebbe sorta l'obbligazione,
l'eccezione era incompleta e come tale inefficace.
Per quanto concerne, invece, il merito della lite, l'opponente ha affidato la sua intera difesa nell'eccezione d'inidoneità della fattura allegata in monitorio a costituire prova del credito avversario, con particolare riguardo all'effettiva esecuzione delle prestazioni e degli importi ivi indicati.
Sul punto, si rammenta che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi concernenti l'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma, al più, un mero indizio (cfr. ex plurimis
Cass. n. 128/2022).
In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto, in quanto attore sostanziale, che deve fornire gli elementi probatori a sostegno della sua pretesa, mentre è onere del debitore prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda attorea e provare l'esistenza del fatto estintivo dell'adempimento.
La giurisprudenza di legittimità è, d'altronde, costante nel ricordare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere pagina 3 di 4 l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. ex multis Cass. n. 13240/2019).
Ciò chiarito in termini generali, giova tuttavia osservare che nella specie l'esistenza di un rapporto tra le parti è comprovato dallo scambio di messaggi tra loro intercorso nei mesi successivi a quello oggetto della fattura, in cui il sig. legale Persona_1 rappresentante della , confermò la debenza degli importi della fattura Parte_1
n. 81/2022 promettendo il pagamento.
Non avendo mai assunto posizione univoca sulla fattura di Parte_1 CP_1
- essendosi limitata a contestarne l'inidoneità probatoria e avendo
[...] abbandonato lo scenario processuale dopo la prima udienza -, deve quindi ritenersi assolto l'onero probatorio gravante sul creditore ai sensi dell'art. 2697, co. 1 c.c..
L'opposizione va allora respinta e il decreto ingiuntivo opposto dev'essere confermato.
Le spese di lite, comprensive della negoziazione assistita, seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri di cui al DM 55/2014, applicando i valori minimi per la fase istruttoria e decisionale, in ragione dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita anche formulata in via istruttoria, così dispone:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 106/23 (RG:
2382/2022) emesso dal Tribunale di Grosseto in data 13.2.2023;
2) condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le spese processuali, che liquida in €
3.828,00 compensi, oltre IVA, CPA e spese generali (15%) come per legge.
Grosseto, 11 febbraio 2025
Il Giudice
Mario Venditti
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Mario Venditti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(art. 281-sexies c.p.c.) nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 371/2023 promossa da:
(C.F.: ), in persona del legale r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Roma, via Piediluco n. 9, presso lo studio dell'avv. Paolo Di
Gravio, che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura allegata alla citazione;
ATTRICE - OPPONENTE
contro
:
(C.F.: ), in persona del legale r.p.t., Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Grosseto, via Tevere n. 14, presso lo studio dell'avv.
Francesca Cima, che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA - OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in luogo dell'udienza dell'11.2.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Oggetto del contendere è l'opposizione proposta dalla società avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 106/23 (RG: 2382/2022) emesso dal Tribunale di Grosseto in data
13.2.2023, in favore della società , per l'importo di € 7.500,00 a Controparte_1 saldo della fattura n. 81/2022 emessa per prestazioni di ospitalità residenziale offerte nel mese di luglio 2022.
pagina 1 di 4 Impugnato il suddetto titolo, l'opponente ne ha chiesto la revoca, eccependo in via pregiudiziale l'incompetenza del Tribunale adito e nel merito la carenza di prova sulla reale fornitura dei servizi descritti dall'opposta, ritenendo all'uopo ininfluente la mera produzione della fattura commerciale.
Si costituiva in giudizio la convenuta, integrando la documentazione depositata in sede monitoria e chiedendo il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Alla prima udienza del 4.7.2023 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e successivamente erano assegnati i termini di cui all'art. 183, co. 6
c.p.c..
La causa veniva poi istruita documentalmente e decisa ex art. 281-sexies c.p.c. all'esito dell'udienza cartolare dell'11.2.2025, a seguito del deposito di note conclusive.
*****
Tanto premesso in fatto, si ritiene in diritto che l'opposizione è infondata e va respinta.
La società ha agito in monitorio per sentire ingiungere alla società Controparte_1
il pagamento della somma di € 7.500,00, quale credito maturato per Parte_1 averle messo a disposizione nel mese di luglio 2022 tre appartamenti, fatturati al prezzo di € 2.500,00 cadauno (all. 1 del ricorso).
In via pregiudiziale, l'odierna opponente ha eccepito l'incompetenza dell'intestato
Tribunale ad emettere il decreto ingiuntivo, ritenendo competente il Giudice di Pace di
Roma, foro generale dell'attrice, anche in qualità di consumatore, e luogo di esecuzione della presunta obbligazione.
L'eccezione è palesemente infondata.
In primo luogo, il giudizio è stato instaurato prima della novella interessante l'art. 7 c.p.c.
(la quale ha elevato da € 5.000,00 ad € 10.000,00 la competenza per valore del giudice di pace per le cause relative a beni mobili), sicché a conoscere il credito azionato per decreto ingiuntivo era senz'altro il Tribunale.
In secondo luogo, la veste societaria dell'attrice esclude in radice l'applicabilità della disciplina consumeristica, dal momento che ai sensi dell'art. 3, co. 1 lett a) del D.Lgs.
206/2005, il consumatore è solo la “persona fisica” che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
In terzo luogo, la sollevata eccezione d'incompetenza territoriale è da considerarsi pagina 2 di 4 tamquam non esset.
Invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass. n. 16284/2019), in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina dettata dall'art. 38 c.p.c. impone alla parte, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 28 c.p.c., l'onere non solo di indicare nell'atto introduttivo il giudice ritenuto competente, ma anche di contestare la competenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., pena l'irritualità dell'eccezione proposta.
Nel caso in esame, poiché l'attrice ha contestato la competenza del giudice adito esclusivamente sotto il profilo del luogo in cui avrebbe dovuto eseguirsi l'eventuale prestazione, omettendo ogni deduzione sul luogo in cui sarebbe sorta l'obbligazione,
l'eccezione era incompleta e come tale inefficace.
Per quanto concerne, invece, il merito della lite, l'opponente ha affidato la sua intera difesa nell'eccezione d'inidoneità della fattura allegata in monitorio a costituire prova del credito avversario, con particolare riguardo all'effettiva esecuzione delle prestazioni e degli importi ivi indicati.
Sul punto, si rammenta che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi concernenti l'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma, al più, un mero indizio (cfr. ex plurimis
Cass. n. 128/2022).
In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto, in quanto attore sostanziale, che deve fornire gli elementi probatori a sostegno della sua pretesa, mentre è onere del debitore prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda attorea e provare l'esistenza del fatto estintivo dell'adempimento.
La giurisprudenza di legittimità è, d'altronde, costante nel ricordare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere pagina 3 di 4 l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. ex multis Cass. n. 13240/2019).
Ciò chiarito in termini generali, giova tuttavia osservare che nella specie l'esistenza di un rapporto tra le parti è comprovato dallo scambio di messaggi tra loro intercorso nei mesi successivi a quello oggetto della fattura, in cui il sig. legale Persona_1 rappresentante della , confermò la debenza degli importi della fattura Parte_1
n. 81/2022 promettendo il pagamento.
Non avendo mai assunto posizione univoca sulla fattura di Parte_1 CP_1
- essendosi limitata a contestarne l'inidoneità probatoria e avendo
[...] abbandonato lo scenario processuale dopo la prima udienza -, deve quindi ritenersi assolto l'onero probatorio gravante sul creditore ai sensi dell'art. 2697, co. 1 c.c..
L'opposizione va allora respinta e il decreto ingiuntivo opposto dev'essere confermato.
Le spese di lite, comprensive della negoziazione assistita, seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri di cui al DM 55/2014, applicando i valori minimi per la fase istruttoria e decisionale, in ragione dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita anche formulata in via istruttoria, così dispone:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 106/23 (RG:
2382/2022) emesso dal Tribunale di Grosseto in data 13.2.2023;
2) condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le spese processuali, che liquida in €
3.828,00 compensi, oltre IVA, CPA e spese generali (15%) come per legge.
Grosseto, 11 febbraio 2025
Il Giudice
Mario Venditti
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