Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 05/05/2026, n. 8339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8339 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08339/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08786/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8786 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Sirio Solidoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Università e della Ricerca, Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli Affari Europei, Università degli Studi Milano Bicocca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione
1) della votazione delle prove conclusive del percorso abilitante, con data -OMISSIS-, nella parte in cui l'amministrazione ha inteso riconoscere alla ricorrente, per le prove scritte ed orali, il rispettivo punteggio di -OMISSIS-, per ciò che concerne il conseguimento di -OMISSIS- per la classe di concorso A046 (Scienze Giuridico-Economiche) presso l'Università degli Studi di Milano - Bicocca;
2) nonché dei verbali riguardanti le prove scritte ed orali, nella parte in cui la commissione ha attribuito alla ricorrente il gravato punteggio di -OMISSIS- sia alla prova scritta e sia alla prova orale;
3) nonché, ove occorra, di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ivi compreso, nei limiti dell'interesse, il provvedimento mediante cui l'amministrazione ha comunicato alla ricorrente di non rivalutare le prove finali, scritte ed orali, con riferimento alla votazione attribuita a conclusione del percorso accademico finalizzato a conseguire -OMISSIS- per la classe di concorso A046 (Scienze Giuridico-Economiche), ivi compresi le griglie e gli indici di valutazione;
4) nonché, nei limiti dell'interesse ed ove occorra, se intesi in senso non favorevole alla ricorrente, degli atti endoprocedimentali del procedimento conclusosi con l'impugnato provvedimento di attribuzione del punteggio pari a -OMISSIS-, ivi comprese le comunicazioni emesse dalla parte pubblica nei riguardi della ricorrente durante la fase istruttoria ex L. n. 241/1990, nella parte in cui siano intese nel senso di riconoscere all'istante il suddetto punteggio gravato;
5) nonché, ove occorra e nei limiti dell'interesse, della valutazione riferita alla relazione finale, alla prova orale e scritta, nella parte in cui è previsto il punteggio pari a -OMISSIS-;
6) nonché, in via gradata, per mero tuziorismo, degli atti presupposti, in parte qua e se intesi in senso non favorevole alla parte istante riguardo alla votazione impugnata, ossia: i) il dpcm del 04 agosto 2023, cha indetto i percorsi abilitanti in argomento riguardo ai criteri di valutazione, ii) il bando ed il relativo decreto rettorale n. -OMISSIS- (prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-), che ha applicato il predetto decreto, ivi comprese le eventuali rettifiche e modifiche, nei limiti dell'interesse che qui rileva; nonché, se intese in senso impeditivo per la parte istante ai fini del conseguimento del punteggio ambito, in parte qua, delle linee guida per la valutazione finale nei limiti dell'interesse e per quanto occorrer possa;
7) nonché di ogni certificazione conclusiva o comunicazione rilasciata alla ricorrente limitatamente alla parte in cui è riportata la valutazione di -OMISSIS- in riferimento alle prove scritte ed orali;
8) nonché di tutti gli atti di formazione dei provvedimenti gravati ove intesi in senso non favorevole alla ricorrente riguardo alla votazione attribuita alla prova scritta ed orale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Università e della Ricerca, del Ministero dell'Istruzione e del Merito, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell’Università degli Studi Milano Bicocca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 il dott. CI AN PI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e DI
1. – Con ricorso notificato il 30.7.2025, la ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento, gli esiti delle prove conclusive del percorso abilitante seguito per la classe di concorso A046 presso l’ateneo resistente.
Il percorso consiste in un corso accademico che consente l’ottenimento di -OMISSIS-, ad esito del quale è conseguita l’abilitazione all’insegnamento, secondo il sistema di abilitazione ai sensi del DPCM 4.8.2023.
In fatto, la ricorrente premette di aver ottenuto, all’esito della valutazione un punteggio pari a -OMISSIS- (superiore alla sufficienza di 7/10) e, pertanto, di aver conseguito il titolo abilitante; tuttavia, ritiene che tale giudizio sia viziato sotto diversi profili.
1.1. In diritto, la ricorrente censura:
- con un primo motivo, che il giudizio espresso sull’elaborato scritto sia viziato, in quanto non coerente con i criteri che la Commissione avrebbe dovuto seguire;
- con un secondo motivo, riferito alla prova orale, che il giudizio della Commissione indica il punteggio raggiunto, ma non specifica i punti riconosciuti per criterio di valutazione.
1.2. In data 8.9.2025 si costituiva in giudizio con atto di stile il Ministero resistente,
depositando documentazione.
1.3. In data 8.9.2025, parte ricorrente rinunciava all’istanza cautelare.
2. – Alla udienza pubblica del 22.4.2026, la causa veniva trattenuta per la decisione.
3. – Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
3.1. In via preliminare il Collegio rileva come parte ricorrente si duole del punteggio attribuito ad esito del percorso di abilitazione, pur avendo la medesima superato e ottenuto il titolo in questione – utile all’insegnamento – in quanto ha riportato un punteggio superiore alla sufficienza.
Cionondimeno, la ricorrente ritiene di meritare un punteggio più alto, siccome in tesi deduce che la valutazione ottenuta sia viziata.
Come noto, “ l'interesse a ricorrere, quale species dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. (norma applicabile anche al processo amministrativo in virtù del rinvio esterno di cui all’art. 39 c.p.a.), deve avere le caratteristiche della concretezza e dell'attualità, e deve consistere in una utilità pratica, diretta ed immediata, che l'interessato può ottenere con il provvedimento richiesto al giudice, sicché il provvedimento giudiziale a cui si aspira mediante la proposizione del ricorso amministrativo deve essere idoneo ad assicurare, direttamente ed immediatamente, l'utilità che la parte ricorrente assume esserle sottratta o negata o disconosciuta, non essendo a tal fine sufficiente il mero riferimento alla generica pretesa al rispetto di norme, svincolate dalla prospettazione di vizi dell'atto che incidono sulla sfera giuridica del ricorrente ” (da ultimo, Cons. St., III, n. 1419/2025).
La prospettazione del ricorso in questione solleva dubbi in merito alla sussistenza di un interesse a ricorrere, posto che la ricorrente non specifica quale sia – una volta ottenuta l’abilitazione – il bene della vita anelato con il ricorso azionato, ossia quale concreta utilità – finanche meramente morale – possa derivare dall’accoglimento del ricorso.
Rimane invero generica – e non ulteriormente sostanziata – l’affermazione per cui un voto migliore consentirebbe di ottenere una posizione più alta nelle graduatorie per l’insegnamento.
Neppure il ricorrente deduce sulla eventualità che la richiesta di annullamento degli atti impugnati determini l’esigenza di ripetere, a tutta evidenza, le prove sostenute, non potendo questo giudice sostituirsi alla Commissione nel rivalutare le prove e senza che il nuovo giudizio possa ritenersi vincolato dal primo (oggetto di annullamento).
3.2. In disparte i suddetti profili di potenziale inammissibilità, il ricorso è in ogni caso infondato nel merito.
3.3. I motivi di ricorso, che possono essere congiuntamente esaminati, muovono da un’asserita non coerenza delle valutazioni ricevute con le Linee Guida per lo svolgimento delle prove finali.
L’affermazione non può essere condivisa.
Dall’esame dei verbali appare evidente come la Commissione si sia attenuta ai criteri elaborati e che i giudizi numerici ivi riportati sono idonei a costituire una esauriente motivazione delle prove della ricorrente.
3.4. In via preliminare deve ricordarsi come secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale, i giudizi in esame costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo soltanto per macroscopiche ed evidenti illogicità (Cons. St., sez. I, parere 28.6.2021, n. 1110).
A ciò si aggiunge che, per consolidata giurisprudenza “ la predisposizione di una serie di giudizi collegati ai singoli punteggi numerici costituisce adeguata motivazione della valutazione della prova ” e “ il voto numerico sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione di concorso secondo un principio di economicità amministrativa di valutazione, laddove vi sia stata una predisposizione dei criteri ” (cfr. Cons. St., sez. IV, sentenza 13.5.2022, n. 3776 e 2.9.2021, n. 6201).
Quanto alle valutazioni della commissione d’esame effettuate in forma numerica, deve essere richiamato il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo il quale il punteggio numerico è di per sé idoneo a sorreggere l’obbligo di motivazione richiesto dall’art. 3 della legge n. 241/1990 nel momento in cui siano stati previamente determinati adeguati criteri di valutazione, essendo in tal modo permesso ricostruire ab externo la motivazione del giudizio (Consiglio di Stato, sentenza n. 7495/2019; n. 3384/2015; T.A.R. Lazio, Roma, sentenza n. 7092/2019).
La motivazione numerica, infatti, risponde ad un chiaro principio di economicità della valutazione in quanto il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione in relazione ad ogni singolo elaborato ed alla stregua dei parametri generali predeterminati del giudizio, contenendo così in sé la motivazione senza che siano necessarie ulteriori spiegazioni, ed assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell’ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato (cfr. Cons. Stato A.P. 7/2017). Il collegio deve realisticamente prendere atto come la giurisprudenza ormai consolidata, e segnatamente quella d’appello, affermi che “ Anche successivamente all’entrata in vigore della l. 7 agosto 1990 n. 241 il voto numerico, attribuito dalle competenti commissioni alle prove scritte od orali di un concorso pubblico o di un esame, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni o chiarimenti (da ultimo, Consiglio Stato, Sez. V, 11 dicembre 2015, n. 2719; id., Sez. VI, 6 settembre 2005, n. 4529; Sez. IV, 10 maggio 2005, n. 2269; 7 marzo 2005, n. 900; Sez. V, 11 novembre 2004, n. 7332; T.A.R. Umbria, 28 dicembre 2005, n. 654; T.A.R. Calabria, Catanzaro, 22 novembre 2005 n. 2138; T.A.R. Lazio, Sez. I, 3 maggio 2005, n. 3303; T.A.R. Piemonte, Sez. I, 16 febbraio 2005, n. 305); e ciò in quanto la motivazione espressa numericamente, oltre a rispondere ad un evidente principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell’ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato (così, ex multis, C.d.S., IV, 5 settembre 2013, n. 4457; V, 11 gennaio 2013, n. 102; VI, 11 febbraio 2011, n. 913; IV, 4 maggio 2010, n. 2543; IV, 19 maggio 2008, n. 2293; IV, 10 aprile 2008, n. 1553; VI, 6 settembre 2005, n. 4529; IV, 10 maggio 2005, n. 2269; V, 11 novembre 2004, n. 7332) senza che necessiti, ai fini della legittimità dei verbali di correzione e dei conseguenti giudizi, l’apposizione di glosse, segni grafici o indicazioni di qualsivoglia tipo sugli elaborati in relazione agli eventuali errori commessi (IV, 16 aprile 2012 n. 2166; id. 12 aprile 2011, n. 1612) ”. Tale principio è stato definito “diritto vivente” dalla stessa Corte Costituzionale (sentenze 30 gennaio 2009, n. 20, e sentenza 15 giugno 2011, n. 175).
Inoltre, deve rilevarsi come le valutazioni espresse dalle Commissioni di esame nei pubblici concorsi non sono sindacabili dal giudice amministrativo nel merito del contenuto del giudizio reso, ma unicamente sotto il profilo della legittimità, in caso di illogicità manifesta o travisamento di fatti, o di contraddittorietà ictu oculi rilevabile; ne consegue che il giudicante non può ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell’organo valutatore (e quindi sostituire il proprio giudizio a quello della Commissione), se non nei casi in cui il giudizio si appalesi viziato sotto il profilo della logicità (T.A.R. Lazio, Roma, 21 dicembre 2019, n. 14712; Consiglio di Stato, IV, 29 novembre 2016 n. 5016). La giurisprudenza ha ancora osservato (tra le altre T.A.R. Emilia Romagna, Parma, n. 113/2015) che la commissione esaminatrice di un pubblico concorso è titolare di ampia discrezionalità nel catalogare i titoli valutabili in seno alle categorie generali predeterminate dal bando, nell'attribuire rilevanza ai titoli e nell'individuare i criteri per attribuire i punteggi ai titoli nell'ambito del punteggio massimo stabilito, senza che l'esercizio di tale discrezionalità possa essere oggetto di censura in sede di giudizio di legittimità, a meno che non venga dedotto l'eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e arbitrarietà.
3.5. Nel caso di specie, i criteri appaiono adeguati in relazione alla procedura di riferimento, non arbitrari e descrittivi della situazione esistente. Inoltre la fissazione dei criteri numerici con cui valutare ognuno dei parametri fissati dalla commissione costituisce uno strumento idoneo per consentire di svolgere in modo corretto la discrezionalità tecnica di cui è titolare la commissione.
Con riferimento alla prova scritta, il giudizio sintetico espresso è la somma dei punteggi ottenuti con riferimento ai criteri individuati che includono: 1. La correttezza sintattico-ortografica; 2. L’approfondimento teorico, 3. La pertinenza contenutistica e completezza rispetto alla traccia e 4. La Capacità di analisi e argomentazione.
L’attribuzione, per ciascuno dei suddetti criteri, di un punteggio (secondo la scala predeterminata), unitamente ai sopra riportati indicatori numerici, mostrano in maniera adeguata il percorso argomentativo seguito nella valutazione della ricorrente.
A ciò si aggiunge l’indicatore del livello di riferimento che individua, con riguardo al punteggio 7/8, i descrittori valutativi della prestazione ritenuta “intermedia” (doc. 1 e 4 di parte ricorrente).
3.6. Ne segue che è destituita di fondamento la tesi del ricorrente che mira a sostenere sia la inadeguatezza dei predetti indicatori, sia l’illogicità o incoerenza delle valutazioni espresse dalla commissione d’esame, sull’erroneo assunto che la mera aderenza formale dell’elaborato alle Linee Guida sia di per sé sufficiente a consentirle di ottenere un punteggio migliore.
È inoltre conforme alla disciplina, e ancor prima alla logica, che un candidato possa conseguire punteggi differenti in ciascuno degli indicatori in esame, svolgendo gli stessi una funzione distinta e autonoma, pur concorrendo – con la loro sommatoria – al giudizio finale.
3.7. Analoghe considerazioni valgono per le censure ricorsuali attinenti alla prova orale, cui la candidata ha conseguito il punteggio di -OMISSIS-.
Anche in tal caso, a fronte di criteri elaborati a priori e dei livelli di riferimento, il voto attribuito è indice di una prestazione “ buona in gran parte dei criteri indicati nelle Linee Guida ”, che corrisponde – come si legge nei livelli di riferimento – ad una presentazione completa e chiara e coerente del progetto, ad una conoscenza sufficientemente corretta dell’argomento assegnato, ad una adeguatezza delle metodologie didattiche con il tema trattato e ad una esposizione corretta sul piano linguistico e espositivo con buona riflessione e discussione critica.
3.8. Né parte ricorrente chiarisce quali siano i profili in concreto che comporterebbero una diversa valutazione della prova sostenuta, né sono contestate in concreto le valutazioni degli elaborati, limitandosi ad affermare l’illegittimità del voto conseguito “ vista anche la presentazione svolta dalla ricorrente ed anche il tirocinio brillantemente compiuto ”.
Si tratta a ben vedere di censure non ammissibili, che indurrebbero il giudicante ad ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell’amministrazione, senza che le scelte della stessa si appalesino viziate sotto il profilo della logicità, contraddittorietà o irragionevolezza.
3.9. Ne discende che i motivi di ricorso non sono meritevoli di accoglimento.
4. – In conclusione, il ricorso va respinto in quanto infondato.
5. – Le spese, attesa la peculiarità della fattispecie in esame, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
DR TO, Presidente
Giovanni Caputi, Referendario
CI AN PI, Referendario, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| CI AN PI | DR TO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.