Articolo 4 della Legge 12 gennaio 1990, n. 11
Articolo 3Articolo 5
Versione
14 febbraio 1990
Art. 4. Controlli 1. Le imprese produttrici del "prosciutto di Modena" presenti nella zona del bacino del Panaro di cui all'articolo 1 e operanti nei comuni di cui al medesimo articolo sono tenute a consentire ispezioni ai locali ove avviene la lavorazione, nonche' controlli, verifiche ed esami delle carni da lavorare o lavorate e dei procedimenti di lavorazione, nonche' in ordine alla tenuta della documentazione comprovante l'osservanza delle norme previste dalla presente legge.
2. Le imprese produttrici di "prosciutto di Modena" devono essere autorizzate ai sensi delle vigenti leggi sanitarie nonche', con autonomo atto, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in riferimento alla verifica della qualita' e della tipicita' del prodotto e alla idoneita' della produzione a conformarsi al dettato della presente legge.
Entrata in vigore il 14 febbraio 1990
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